La separazione personale e il divorzio a confronto
SEPARAZIONE PERSONALE si verifica quando due coniugi (cioè due un uomo e una donna sposati tra loro) decidono di interrompere la loro vita in comune. Già prevista dal codice civile del 1942, che non prevedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stata profondamente modificata nel 1975, dalla Riforma del diritto di famiglia.
La separazione personale può essere: l’inizio di un periodo di riflessione dei coniugi che porta alla loro riconciliazione; in alternativa, un semplice passaggio che conduce alla successiva fase della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La legge stabilisce che sia trascorso un certo periodo di tempo (ad oggi tre anni) dalla separazione legale (formalizzata cioè davanti ad un Tribunale), prima di concedere la possibilità di chiedere lo scioglimento definitivo del matrimonio (divorzio).
DIVORZIO è l’istituto giuridico che, a differenza della separazione, pone fine in maniera definitiva al matrimonio, perché “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”. Nel nostro ordinamento, è stato introdotto dalla L. n. 898/1970, confermata dal referendum popolare del 1974, successivamente modificata dalla L. n. 74/1987.
Prima di questa legge, il matrimonio era considerato indissolubile e poteva essere sciolto solo a seguito della morte di uno dei coniugi. La legge sul divorzio n. 898/1970, precisamente, parla di: scioglimento del matrimonio, se si tratta di matrimonio civile; cessazione degli effetti civili del matrimonio, se si tratta di matrimonio concordatario (che continuerà a produrre i suoi effetti solo di fronte alla Chiesa).
Le principali CAUSE di divorzio sono: il protrarsi di un periodo di tempo ininterrotto dalla separazione legale, stabilito dalla legge; una condanna penale di particolare gravità, riportata da uno dei coniugi; la mancata consumazione del matrimonio; una sentenza definitiva di rettificazione dell’attribuzione del sesso di uno dei coniugi.
EFFETTI PERSONALI
Separazione personale: Cessazione dell’obbligo della coabitazione Attenuazione dell’obbligo di fedeltà Eventuale regolamento dell’uso del cognome del marito Divorzio: Cessazione dello stato di coniugio e conseguente libertà di stato Cessazione dei doveri coniugali previsti dall’art. 143 c.c. Perdita, da parte della moglie, del cognome del marito che aveva aggiunto al proprio
EFFETTI PATRIMONIALI
Separazione personale: Scioglimento della comunione legale Eventuale previsione di un assegno di mantenimento a favore di un coniuge Eventuale previsione di un assegno alimentare a favore di un coniuge, se in stato di bisogno Affidamento dei figli Previsione di un assegno di mantenimento a favore dei figli se minorenni o non ancora indipendenti economicamente Assegnazione della casa familiare
Divorzio: Eventuale assegno postmatrimoniale o divorzile, a favore di un coniuge Cessazione dei diritti successori del coniuge Affidamento dei figli Assegno di mantenimento a favore dei figli se minorenni o non ancora indipendenti economicamente Assegnazione della casa familiare