FONTI: L. 10.8.2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione.

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DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA La disciplina dettata dal CCNL integrativo area dirigenza SPTA del 10.2.2004 e a regime dal CCNL 17.10.2008 Marta Branca 11 marzo 2011

FONTI: L. 10.8.2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica CCNL integrativo area dirigenza SPTA 10.2.2004, artt. 41 e 42 CCNL 3 novembre 2005 (Definizione dell’assetto retributivo dei dirigenti delle professioni sanitarie) L. 1.2.2006, n. 43, art. 6, comma 1 definisce l’articolazione del personale laureato appartenente alle professioni sanitarie (tra cui il “professionista dirigente”) CCNL area dirigenza SPTA 17.10.2008, artt. 7-8 Disposizioni regionali di istituzione della nuova qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie, operando con modifiche compensative delle piante organiche DPCM 25.1.2008 di definizione della disciplina concorsuale

Legge 10 agosto 2000 n. 251 Articolo 7 Disposizioni transitorie 1. Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e il servizio sociale professionale (L.27/2006) e possono attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all’art. 5 della presente legge l’incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall’art. 15 septies, comma 2, del D.Lgs. 502/92, introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. 229/99, dal Direttore Generale con un appartenente alle professioni di cui all’art. 1 della presente legge nonché con un appartenente al servizio sociale professionale, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l’obbligo per l’azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. …………………………..

Legge 10.8.2000 n. 251 Art. 7 continua Con specifico atto di indirizzo del Comitato di settore per il Comparto sanità sono emanate le direttive all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell’ambito del contratto collettivo nazionale dell’area della dirigenza SPTA del SSN, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonché delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell’incarico. 2. Le Aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla L. 42/99, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l’attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale. 3. La legge regionale che disciplina l’attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente contratto.

D.Lgs. 502/1992, art. 15 septies : Contratti a tempo determinato COMMA1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.

Continua: D.Lgs. 502/1992, art. 15 septies COMMA 2. Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per l’attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, a esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell’incarico.

Continua: D.Lgs. 502/1992, art. 15 septies 3. Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale. 4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio. 5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano l’obbligo per l’azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari.

CARATTERISTICHE GENERALI Art. 15 septies D.Lgs. 502/1992: CARATTERISTICHE GENERALI strumento derogatorio del principio del pubblico concorso strumento transitorio privo di stabilizzazione vincolato ad una percentuale molto ridotta della dotazione organica due fattispecie differenti (commi 1 e 2) fondato sull’ intuitu personae non praticabile per i pensionati modalità applicative secondo le leggi regionali

durata tre anni rinnovabili incarichi provvisori durata tre anni rinnovabili Quindi: FASE TRANSITORIA per gli infermieri in applicazione diretta della legge conferiti dal DG previa selezione per i tecnici sanitari secondo le norme regionali partecipazione al Collegio di direzione

ART. 41: norma programmatica di ISTITUZIONE DELLA QUALIFICA UNICA DELLA NUOVA DIRIGENZA CCNL integrativo del 10.2.2004 (prorogato da CCNL II biennio 5.7.2006) ART. 42: Disciplina provvisoria

502/92 e s.m.i., per tre anni, rinnovabile Per le Aziende che attuano la disciplina transitoria della L. 251/2000 trattamento economico dirigenti amministrativi neo assunti disciplina dei fondi e relative relazioni sindacali “congelamento” posti di organico di dirigenti sanitari o di comparto per poi trasformarli atto di organizzazione aziendale sulle attribuzioni conferimento incarico ai sensi dell’art. 15 septies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., per tre anni, rinnovabile procedura selettiva: * DAI o diploma formazione manageriale (conseguito in corsi di perfezionamento e simili, rilasciato da Università o altre istituzioni pubbliche o equiparate) * esperienza prof.le non inferiore a 5 anni di servizio a T.I. nella cat. D/DS

Art. 42, comma 6 Conferimento in via provvisoria incarico dirigenza delle aree tecniche, riabilitative e della prevenzione ai sensi dell’art. 7, comma 2, L. 251/00. Si applicano tutte le disposizioni sopra richiamate.

Attribuzioni dirigenza delle professioni sanitarie e regolazione rapporti funzionali e organizzativi con la dirigenza medica e SPTA (disciplina pregressa) Previste dal regolamento ministeriale istitutivo della disciplina concorsuale (vd. art. 6, comma 2, l. 251/2000) In mancanza Atto di organizzazione dell’Azienda previa consultazione obbligatoria delle OO.SS. firmatarie CCNL 10.2.2004

Istituzione dei posti della nuova figura dirigenziale sulla base delle esigenze organizzative mediante modifiche compensative della dotazione organica complessiva aziendale, senza ulteriori oneri rispetto a quelli definiti dalle Regioni. DPCM 25 gennaio 2008 con cui è stato reso esecutivo l’Accordo Stato Regioni del 15 novembre 2007 concernente la disciplina per l’accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie Entrata a regime dell’istituzione della qualifica unica di Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica (CCNL SPTA 17.10.2008, art. 8) Si applica il trattamento economico e di posizione della dirigenza amministrativa. No esclusività. Linee di indirizzo regionali che indicano altresì, ove necessario, le modalità e i limiti della copertura dei relativi oneri. Individuazione di specifici fondi contrattuali Attribuzioni dirigenza delle professioni sanitarie e regolazione rapporti funzionali e organizzativi con la dirigenza medica e SPTA attraverso regolamento interno

Relazioni sindacali per l’entrata a regime della dirigenza delle professioni Spostamento di risorse tra fondi (da fondi dirigenza sanitaria a fondi propri della nuova dirigenza) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (art. 4, comma 2, lett. b) punto 5, CCNL 3.11.2005) Trasformazione dotazione organica CONSULTAZIONE (art.6, comma 1, lett. c) CCNL 3.11.2005 e art. 8, comma 1, CCNL 17.10.2008) Regolamento su attribuzioni e rapporti interni

Le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione, sul piano funzionale ed organizzativo, dei rapporti interni con le altre professionalità della dirigenza sanitaria, saranno definite dall’azienda, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze degli altri dirigenti già previste dalla normativa nazionale vigente, nell’ambito di apposito regolamento, previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo indicato nell’art. 6, comma 3 del d.lgs. 502 del 1992 e nel decreto del Ministero dell’università, ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001…. nonché delle attività affidate in concreto a tali dirigenti. Art. 8 CCNL 17.10.2008 Le attribuzione del dirigente di nuova istituzione di cui al presente articolo dovranno consentire un adeguato livello di integrazione e collaborazione con le altre funzioni dirigenziali, garantendo il rispetto dell’unicità della responsabilità dirigenziale per gli aspetti professionali ed organizzativi interni delle strutture di appartenenza. In particolare, a tale ultimo fine, dovranno essere evitate sovrapposizioni e duplicazioni di competenze ed attribuzioni che, sul piano organizzativo, possano ostacolare od impedire un regolare avvio e funzionamento dei nuovi servizi nonché l’ottimale organizzazione aziendale. Il regolamento di cui al presente comma dovrà essere stato adottato dall’Azienda prima di procedere all’assunzione dei dirigenti di nuova istituzione.”

CAMBIAMENTO CULTURALE

Grazie per l'attenzione www.aranagenzia.it m.branca@sanfilipponeri.roma.it 18 18