In ambito fiscale. Il codice civile non menziona il contratto di locazione finanziaria che viene identificato come contratto atipico. Nella legislazione.

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In ambito fiscale

Il codice civile non menziona il contratto di locazione finanziaria che viene identificato come contratto atipico. Nella legislazione tributaria invece, il contratto di leasing è definito in maniera precisa e sono presenti alcune note fiscali che devono essere rispettate. I canoni di locazione finanziaria rappresentano per l'utilizzatore (impresa o lavoratore autonomo) un costo deducibile in sede di dichiarazione dei redditi(IRPEF/IRES), secondo la seguente normativa.

Il DL 16/2012 è intervenuto a modificare la disciplina contenuta nell'art.102, comma 7, del TUIR in merito alla deducibilità dei canoni di leasing da parte delle imprese. La norma riguarda le imprese utilizzatrici che utilizzano il metodo patrimoniale, cioè le imprese che avendo preso un bene in leasing imputano a Conto economico i canoni di locazione finanziaria.

LA NORMA PRECEDENTE La norma precedente prevedeva che, l'impresa utilizzatrice poteva dedurre i canoni di locazione finanziaria solamente se il contratto rispettava dei particolari limiti di durata. Essi erano: Generalità dei beni mobili Durata non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento fiscale. Beni immobili Durata non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento fiscale. Se applicando tale regola si ha un risultato inferiore a undici anni, ovvero, superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a 11 anni, ovvero, pari almeno a 18 anni. Autoveicoli (ad eccezione dei veicoli esclusivamente strumentali, dei veicoli adibiti ad uso pubblico, dei veicoli dati in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta) Durata non inferiore a 4 anni. La durata del periodo di ammortamento va determinata tenendo conto del coefficiente di ammortamento applicabile in base all'attività esercitata dall'impresa.

LA NORMA ATTUALE Per i contratti stipulati a partire dal 29 aprile 2012 i canoni di locazione finanziaria sono deducibili a prescindere dalla durata del contratto: Per la Generalità dei beni mobili in un tempo non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento fiscale. Per il leasing immobiliare se: Calcolando i 2/3 del periodo di ammortamento si ha un risultato inferiore a undici anni, ovvero, superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a 11 anni, ovvero, pari almeno a 18 anni. Per gli autoveicoli (ad eccezione dei veicoli esclusivamente strumentali, dei veicoli adibiti ad uso pubblico, dei veicoli dati in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta) per un periodo non inferiore a 4 anni.

DURATA DEL CONTRATTO INFERIORE RISPETTO AI 2/3 DELL'AMMORTAMENTO FISCALE La Alfa Srl stipula, il primo giorno dell'anno, un contratto di leasing finanziario relativo ad alcuni computer. Durata del contratto 3 anni. Coefficiente di ammortamento: 20%. Periodo di ammortamento fiscale: 5 anni (100 : 20). Canoni complessivi: euro. SVOLGIMENTO

La durata del contratto è di 3 anni. Il periodo di ammortamento fiscale è di 5 anni. I 2/3 del periodo di ammortamento fiscale sono pari a 3 anni e 4 mesi (5 anni x 12 mesi = 60 mesi - 60 x 2/3 = 40 mesi - 40 mesi : 12 mesi = 3 anni e 4 mesi). I canoni di leasing di competenza di ciascun esercizio ammontano a euro ( : 3). I canoni di leasing deducibili sono determinati considerando un periodo di 3 anni e 4 mesi. Pertanto si avrà: : 40 mesi = 1.226,25 canone mensile deducibile 1.226,25 x 12 mesi = canone annuo deducibile x 4 mesi = canone deducibile per gli ultimi 4 mesi Costo portato a Conto Economico Costo fiscalmente deducibile I esercizio II esercizio III esercizio IV esercizio (4 mesi) TOTALE

La base imponibile IRAP è data da: (valore della produzione – Costi di produzione + Costi del personale + svalutazioni immobilizzazioni e Crediti + accantonamenti Rischi e Altri accantonamenti). Pertanto la quota capitale del canone e gli ammortamenti, che sono inclusi nei costi di produzione, riducono la base imponibile. Gli interessi, impliciti nei contratti di leasing, come per tutte le altre forme di finanziamento, non riducono la base imponibile Il leasing ai fini IRAP risulta vantaggioso rispetto allacquisto diretto /altro finanziamento grazie alla maggiore quota capitale deducibile rispetto allammortamento. IMPOSTE DIRETTE

L'Imposta municipale propria o Imposta municipale unica (IMU) è un'imposta del sistema tributario italiano che si applica sulla componente immobiliare del patrimonio, atta ad accorpare in un unico tributo l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari su beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI). IMPOSTE DIRETTE

* L'imposta sul reddito delle persone fisiche, abbreviata con l'acronimo IRPEF, è un'imposta italiana diretta, personale, progressiva e generale, regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, emanato con d.P.R. n. 917 del 22 dicembre * È stata istituita con la riforma del sistema tributario del 1974 e fornisce circa un terzo del gettito fiscale per lo Stato italiano. Infatti nel 2009, a fronte di Entrate Tributarie pari a 433,37 miliardi, 184,89 erano dovuti a IRPEF. IMPOSTE DIRETTE

L'IRES, acronimo di Imposta sul reddito delle società è una imposta proporzionale e personale con aliquota del 27,50%. Ai sensi dell'articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi sono soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società: Società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato che hanno, come oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciale; enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno come oggetto l'esercizio di attività commerciale; società ed enti di qualsiasi tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. L'IRES, istituita col decreto legislativo n. 344/2003, ha sostituito l'IRPEG ed è entrata effettivamente in vigore il primo gennaio Il legislatore ha voluto modernizzare il regime fiscale dei capitali e delle imprese facendo riferimento al modello prevalente nei Paesi dell'Unione Europea.

Il contratto di leasing è soggetto a queste due imposte indirette: * IVA; IVA; * IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI; IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI; THE END

Laliquota di riferimento, applicata al canone periodico da corrispondere al locatore, è in via generale la medesima che si sarebbe applicata in caso di cessione dei beni oggetto del contratto di leasing. La detrazione dellIVA opera nellesercizio in cui vengono registrate le fatture relative al leasing. Vi sono regole particolari applicabili per alcune tipologie di beni: * AUTOVEICOLI ; AUTOVEICOLI ; * TELEFONI CELLULARI; TELEFONI CELLULARI; IMPOSTE INDIRETTE

A seguito delle più recenti modifiche normative, lIVA sui canoni di leasing relativi ad autoveicoli è ammessa in detrazione nella misura forfetaria del - 40% per la generalità dei soggetti; - 35% per il settore dellagricoltura e della pesca; - 50% per gli autoveicoli con propulsori non a combustione interna, ferma restando la detrazione integrale per i veicoli che formano oggetto dellattività dellimpresa (autonoleggi, scuole guida, taxi …) e per gli agenti e rappresentanti di commercio. IVA

Il legislatore fiscale prevede la detraibilità parziale al 50% dellIVA per i canoni di leasing relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre. IVA

Il contratto di leasing è soggetto a: imposta di registro in misura fissa, in quanto è imponibile ai fini IVA come prestazioni di servizi (quindi in linea col principio dellalternatività tra limposta di registro e lIVA). * imposta ai fini ipo-catastali, relativa agli immobili strumentali, cosi strutturata alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità a partire dal 1° gennaio 2011: * imposta in misura proporzionale pari al 4%, in sede di rogito notarile di acquisto dellimmobile strumentale oggetto del contratto di leasing; * imposta in misura fissa in sede di riscatto finale. IMPOSTE INDIRETTE

CREATORI: Giuseppe Putignano; Domingo Capasso; Fabrizio Signorile. Si ringrazia la collaborazione del sito: