Premessa La Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) all’art. 3 comma 59 recita: “È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico.

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Convenzione Nazionale Responsabilità Civile Patrimoniale – Responsabilità Amministrativa e Contabile Amministratori e Dipendenti della Pubblica Amministrazione

Premessa La Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) all’art. 3 comma 59 recita: “È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.”

Interpretazioni La norma è stata oggetto di diversi pareri e circolari interpretative da parte degli organismi dello Stato ed ancora al 30/06/08 il quadro interpretativo non era chiarito. Successivamente sono intervenute la Deliberazione n° 57 del 22 luglio 2008 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia e la Deliberazione n. 3 del 27 gennaio 2009 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Emilia-Romagna che hanno fornito autorevoli chiarimenti in ordine all’interpretazione della norma ed Indicazioni sull’impostazione delle coperture assicurative, secondo il seguente schema: La norma si applica agli Enti e alle Aziende di diritto privato a partecipazione pubblica > 50% La norma si applica limitatamente alla Responsabilità Amministrativa (Resta fermo invece che la Responsabilità Civile è assicurabile alle stesse previgenti condizioni) La norma non stabilisce l'inassicurabilità assoluta della Responsabilità Amministrativa che è invece assicurabile, purchè con oneri a carico degli assicurati stessi attraverso un contratto separato di cui l'Ente di Appartenenza non sia neppure Contraente L’Amministrazione può esclusivamente stipulare una polizza di cui sia Contraente e Beneficiaria La stipulazione o il rinnovo, successivi al 30/06/08, delle polizze da parte degli Amministratori, in violazione della norma, comporterà l’applicazione delle Sanzioni Pecuniarie e la nullità assoluta del contratto. Per tale ragione la Compagnia potrebbe eccepire la nullità del contratto in caso di sinistro, restituendo il premio, ma rifiutando di assumere la gestione della vertenza di danno.

La soluzione assicurativa individuata da Marsh Segretario/Vice Sindaco/ Vice Presidente/ Membro del Comitato di Valutazione Sinistri/ Medico Legale/ Capo Dipartimento Sindaco/ Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario/ Presidente/Capo Gabinetto/ Rettore Dirigente Amministrativo/ Revisore dei Conti/ Dirigenti Prefettizi Marsh ha attivato una convenzione di R.C.Patrimoniale, R.C.Amministrativa , Responsabilità Contabile a favore delle seguenti categorie di soggetti assicurabili: Dirigente Tecnico/ Legale Consigliere/ Dirigente Sanitario Medico e non medico Assessore/ Presidente di Circiscrizione, Municipio Posizione Organizzativa Amministrativa/ Vigile Urbano Posizione Organizzativa Tecnica I suddetti soggetti prestano servizio presso Comuni, Ospedali, ASL, Province, Camere di Commercio, Regioni, Consorzi, Ministeri, Università, Scuole, Autorità Garanti

Caratteristiche del contratto La Convenzione, stipulata con il sindacato dei Lloyd’s Markel 3000 e intermediata da Marsh in qualità di Broker, è appoggiata presso il corrispondente dei Lloyd’s Italian Underwriting S.r.l. e presenta le seguenti caratteristiche tecnico/assicurative: Contraenza in capo allo stesso assicurato Coperta la Responsabilità Civile Patrimoniale residuale (azione diretta del danneggiato) Coperta la Responsabilità Amministrativo Contabile Scelta tra due massimali per sinistro/anno/assicurato: € 1.000.000 (primo rischio), oppure € 2.500.000 (€ 1.500.000 in aggiunta al primo) Massimale per corresponsabilità di più assicurati in un unico sinistro pari a € 7.000.000 Nessun Massimale annuo aggregato di Convenzione Costi e spese legali in aggiunta al Massimale di polizza nella misura del 25% Nessuna franchigia Pregressa al 30/06/03 Copertura anche delle attività svolte presso precedenti Enti all’interno della pregressa contrattuale Postuma di 5 anni in caso di cessazione dell’attività (per fatti commessi durante il periodo contrattuale della polizza sottoscritta) Durata annuale senza tacito rinnovo

Principali estensioni di garanzia Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e alla gestione del Personale Attività di rappresentanza Perdite Patrimoniali per l’attività derivante dal Decreto Legislativo 81/2008 Copertura personale distaccato Acquisizione in economia

Garanzie addizionali per il personale tecnico (segue) Le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, allo Stato e alla Pubblica Amministrazione, in conseguenza di fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di Legge, nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali di: Progettista, collaudatore Direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere Responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e modifiche Responsabile dei lavori ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche Coordinatore per la progettazione ai sensi D.Lgs. 81/2008 e modifiche Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs. 81/2008 e modifiche Preposti alla sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche Verificatore ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche Altro personale tecnico

Garanzie addizionali per il personale tecnico Le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell’Ente contraente I danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo L’assicurazione s’intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d’inquinamento L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell’attività di validazione dei progetti L’Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato alla normativa in materia d’igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Categorie Assicurative e Premi (ai quali vanno aggiunti Euro10 quali costi di gestione della procedura on-line)

Novità introdotte con il rinnovo 30 giugno 2009 (segue) Copertura pensionati / cessati Attraverso il pagamento di un premio pari al 75% del premio previsto per la categoria di appartenenza corrispondente all’ultima mansione svolta, è possibile mantenere in essere la propria copertura, beneficiando della pregressa in data fissa al 30 giugno 2003 (quindi copertura dei fatti commessi dal 30/06/03) Copertura doppie / triple mansioni Attraverso il pagamento di un premio pari al 75% della somma dei premi previsti per ciascuna mansione, è possibile coprire anche le ulteriori mansioni svolte presso Enti diversi rispetto al principale Ente di appartenenza Estensione di garanzia “danno materiale” Attraverso il pagamento del relativo premio previsto per l’estensione, è possibile assicurare la responsabilità amministrativa derivante da danni materiali a cose e/o persone (per attività sanitarie sono danni a cose). La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.000.000 e con la franchigia di Euro 500. La pregressa per tale estensione è ridotta al 30/06/08

Novità introdotte con il rinnovo 30 giugno 2009 Attivazione convenzione CDA da aziende pubbliche Soggetti assicurati Membri del CDA delle Società di diritto privato a capitale pubblico e soggetti con deleghe da parte del CDA Oggetto della copertura La responsabilità amministrativa derivante dall'esercizio delle attività del CDA ed in conseguenza dell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi del Codice Civile Massimali / premi Scelta tra due massimali (per sinistro/anno): - Euro 1.000.000,00 per vertenza = Premio: Euro 414,87 - Euro 2.500.000,00 per vertenza = Premio: Euro 535,88 Doppi incarichi Compresi in garanzia senza aggravio di premio per Società dello stesso Gruppo; 75% della somma dei premi per ciascuna Azienda in caso di Società non controllate / collegate Franchigia: Nessuna Retroattivita’: Illimitata

Novità introdotte con il rinnovo 30 giugno 2009 (segue) Attivazione convenzione tutela legale Compagnia UCA Assicurazioni Soggetti assicurati Medesimi della convenzione patrimoniale Oggetto della copertura La Società, sino alla concorrenza del massimale, assicura il rischio delle spese legali e peritali, extragiudiziali e giudiziali per ogni grado di giudizio, per la tutela dei diritti delle persone fisiche assicurate, in conseguenza di fatti o atti direttamente commessi o attribuiti nell’espletamento del servizio o dei compiti d’ufficio per colpa grave. Spese garantite - SPESE, COMPETENZE ED ONORARI dei Professionisti liberamente scelti: un LEGALE, un PERITO D'UFFICIO (C.T.U.), un PERITO DI PARTE ove sussista contenzioso sulla risarcibilità - quantificazione del danno - SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE

Novità introdotte con il rinnovo 30 giugno 2009 (segue) Ambito di operatività della copertura L’Assicurazione vale per le vertenze oggetto della presente copertura insorte durante la vigenza del contratto, a condizione che le stesse siano afferenti ad atti o comportamenti commessi o ad eventi verificatisi non antecedentemente al 30 giugno 2004. Per insorgenza del sinistro si intende la prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali. Garanzia postuma L'Assicurazione è operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 2 anni successivi alla data di cessazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere in data non antecedente alla data di iniziale decorrenza del contratto indicata in nel certificato. Qualora l’Assicurato volesse continuare ad assicurare i comportamenti colposi posti in essere dal 30 giugno 2004 in avanti, dovrà mantenere in essere la propria copertura assicurativa, beneficiando di uno sconto pari al 25% del premio previsto per la categoria di appartenenza corrispondente all’ultima mansione svolta. Massimali / premi Scelta tra due massimali (limite per vertenza senza limite annuo): - Euro 20.000,00 per vertenza = Premio: Euro 50,00 - Euro 50.000,00 per vertenza = Premio: Euro 100,00 Franchigia: Nessuna

Periodo di assicurazione Conformemente alle previsioni della Finanziaria 2008, la convenzione è stata attivata con effetto le ore 24 del 30/06/08 e scadenza annuale il 30/06 (prima annualità 30/06/08 – 30/06/09) Ferma la scadenza annuale del 30/06/10, le singole adesioni per le tre convenzioni potranno avere quale effetto una data compresa entro i 60 giorni precedenti la data di registrazione I premi verranno calcolati pro rata per il numero di giorni su 365, fermo il premio minimo pari ad un semestre di copertura Le singole applicazioni hanno durata annuale senza tacito rinnovo Pertanto gli assicurati che intenderanno mantenere la copertura in essere anche per le annualità successive alla prima, dovranno registrare ogni anno la propria adesione entro 60 giorni dalla scadenza dell’annualità in corso (e quindi entro il 29 agosto di ogni anno), fatta salva la possibilità di utilizzare il rinnovo automatico via mail, seguendo le istruzioni contenute nella proposta di rinnovo che sarà loro trasmessa prima della scadenza annua 30/06/09

La convenzione prevede l’adesione on-line tramite il sito internet Modalità di adesione La convenzione prevede l’adesione on-line tramite il sito internet www.marshaffinity.it/conv Collegandosi al sito internet sopra citato ed inserendo il codice convenzione CN256E , sarà possibile accedere all’area riservata alla convenzione e acquistare la copertura La modalità on-line consente di beneficiare dei seguenti vantaggi: Facilità di accesso Possibilità di scaricare il contratto Possibilità di scaricare la nota informativa Scelta della decorrenza dell’assicurazione e calcolo automatico del rateo di premio Compilazione automatica della scheda adesione Pagamento del premio tramite i diversi sistemi attivi

Invio modulistica Una volta registrata la propria adesione on-line, l’Assicurato dovrà stampare la propria scheda adesione creata automaticamente dal sistema e inviarla a Italian Underwriting (per tutela legale Compagnia UCA) all’indirizzo che gli sarà indicato dal sito, utilizzando le lettere accompagnatorie disponibili Tale operazione si rende necessaria per poter effettuare la dichiarazione di assenza sinistri richiesta dalla Compagnia Italian Underwriting (per tutela legale Compagnia UCA) provvederà a trasmettere all’Assicurato via mail la copia del proprio certificato di polizza in duplice copia L’assicurato, in qualità di contraente dovrà rendere una copia del certificato da lui sottoscritta ad Italian Underwriting (per tutela legale Compagnia UCA) Tale operazione è dovuta in quanto l’Assicurato è anche Contraente della propria polizza

Dott.ssa Maria Teresa Turco Info e chiarimenti Per qualsiasi chiarimento relativo alla convenzione o alle sue modalità di adesione Vi preghiamo di contattare: Dott.ssa Maria Teresa Turco Marsh S.p.A. Piazza Marconi 25 00144 Roma Tel. 06.54516336 Fax 06/54516396 Cell. 340.1244969

www.marsh.it