1 La direttiva 2000/31 CE disciplina: Taluni aspetti giuridici dei servizi della società dellinformazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
2 Il settore ha una particolare rilevanza per la costruzione del mercato interno perché: n Consente di esercitare attività economiche in tutto o in parte on-line n Consente perciò di eliminare alcuni ostacoli, di carattere fisico, per lo sviluppo di uneconomia transnazionale (Mercato Interno)
3 Perciò le istituzioni comunitarie intendono eliminare alcuni ostacoli giuridici allo sviluppo dei servizi della società dellinformazione: n Diversità delle discipline nazionali rilevanti n Mancanza di disciplina rispetto ad alcuni aspetti n Esistenza di discipline che non favoriscono lo sviluppo dei servizi della società dellinformazione
4 A tal fine la direttiva interviene rispetto a 5 questioni: n Luogo di stabilimento del prestatore di servizi n Informazioni commerciali n Conclusione del contratto per via telematica n Responsabilità degli intermediari di informazioni n Effettività della disciplina
5 1. Il luogo di stabilimento n Ogni Stato Membro controlla la liceità dellattività del prestatore di servizi stabilito sul suo territorio n Gli Stati Membri non possono limitare la libera circolazione dei servizi (della società dellinformazione) provenienti altro Stato Membro n Il luogo di stabilimento dipende dalla sede materiale della attività economica
6 2. Comunicazioni Commerciali n Definizione di comunicazioni commerciali n Regola generale: chiarezza/trasparenza u deve essere chiara la natura di comunicazione commerciale u ben individuabile il soggetto da cui essa proviene n Comunicazioni non sollecitate
7 Responsabilità dei prestatori intermediari: n I prestatori intermediari sono soggetti (prestatori di servizi della società dellinformazione) che svolgono unattività di trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite dal destinatario del servizio, o di fornitura di un accesso alla rete di comunicazione
8 Responsabilità dei prestatori intermediari: n Vengono stabilite le condizioni che consentono ai provider di andare esenti da responsabilità n se un provider non si trova in tali condizioni, lesistenza e la natura della responsabilità andranno apprezzate alla luce delle discipline nazionali n la direttiva si riferisce solo ad attività meramente tecniche di trasmissione di informazioni fornite da altri
9 3 fattispecie di esenzione da responsabilità: n Art. 12: attività di semplice trasporto n Art. 13: memorizzazione temporanea (caching) n Art. 14: Hosting
10 Queste tre norme prevedono lesenzione da responsabilità nel caso in cui i fornitori di servizi della società dellinformazione svolgano unattività di mera intermediazione di attività illecite altrui A queste si aggiunge lArt. 15 che stabilisce lassenza, per i prestatori intermediari, di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate