Cessione di quote di SRL (Valcarenghi)

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Transcript della presentazione:

Cessione di quote di SRL (Valcarenghi) 1

QUESTIONE PRELIMINARE CONTRATTO DI CESSIONE DI PARTECIPAZIONI CONTRATTO BILATERALE, CONSENSUALE AD EFFICACIA REALE CASSAZIONE 3556 del 11.03.2003 LEGGE 310 del 12.08.1993 (MANCINO) 2

AMBITO APPLICATIVO SI’ NO TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ PER ATTO TRA VIVI ED A TITOLO ONEROSO COSTITUZIONE DI PEGNO COSTITUZIONE USUFRUTTO DONAZIONE COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE DIVISIONE DI COMUNIONE EREDITARIA E SUCCESSIONE EREDITARIA COSTITUZIONE IN TRUST

CESSIONE QUOTE SRL (art.36 c.1-bis) DAL 22.08.08 ESISTONO DUE MODALITA’ ALTERNATIVE PER DARE PUBBLICITA’ AL TRASFERIMENTO DI QUOTE DI SRL ARTICOLO 2470 C.C. scrittura privata firme autenticate atto pubblico ARTICOLO 36 C. 1-BIS DL 112/08 Atto sottoscritto a firma digitale Il notaio garantisce l’autenticità delle sottoscrizioni ed ha l’obbligo di deposito al registro delle imprese L’autenticità delle sottoscrizioni deriva dalla firma digitale ed il deposito avviene solo per il tramite di un intermediario abilitato

CESSIONE DI QUOTE SRL IL RAPPORTO TRA CLIENTI E COMMERCIALISTI PUO’ ASSUMERE UNA DUPLICE IMPOSTAZIONE IL COMMERCIALISTA E’ SEMPLICEMENTE INCARICATO DELLA TRASMISSIONE IL COMMERCIALISTA E’ INCARICATO DELLA PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE VERIFICA IDENTITA’ VERIFICA TITOLARITA’ NON CONTRARIETA’ BUON COSTUME E ORDINE PUBBLICO Privacy antiriciclaggio QUANTO A FIANCO + ESISTENZA DI IMPEDIMENTI GIURIDICI DA ATTO COSTITUTIVO: Intrasferibilità – Prelazione - Gradimento

CESSIONE QUOTE: ITER Predisposizione atto con videoscrittura Conversione in formato statico non modificabile (PDF/A o TIFF) Apposizione firma digitale contraenti, anche in momenti diversi (marcatura temporale) Registrazione c/o Agenzia entrate (20 gg) Modello S6 + atto + atto registrato con estremi e modello pagamento + sottoscrizione digitale del commercialista 6

RICADUTE TRIBUTARIE IMPOSTA DI REGISTRO Modello 69 richiesta registrazione Copia atto su supporto informatico (f. digitale) Una (meglio 2) copie cartacee dell’atto F23 pagamento imposta registro (109T) 168,00 euro per ogni disposizione negoziale F23 pagamento imposta di bollo (456T) 15,00 euro per telematica (fissa) e 14,62 cartacea (variabile)

ESENZIONE PER I CAPITAL GAIN DA START UP (art. 3 DL 112/2008)

REGOLE GENERALI CAPITAL GAIN DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE PLUSVALENZA IMPONIBILE PER IL 40% IRPEF IMPONIBILE PER IL 49,72% DA PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE SOSTITUTIVA AL 12,50%

INQUADRAMENTO FORMA DI INCENTIVO AGLI INVESTIMENTI DEI PRIVATI IN PMI ESENZIONE DA TASSAZIONE SU PLUSVALENZE DA CESSIONE DI QUOTE IMPOSIZIONE RINVIATA AL MOMENTO DEL CONSEGUIMENTO ESENZIONE SUBORDINATA AL RICORRERE DI DETERMINATE CONDIZIONI

AGEVOLAZIONE RISERVATA AI “PRIVATI”: AMBITO SOGGETTIVO AGEVOLAZIONE RISERVATA AI “PRIVATI”: Persone fisiche residenti (no impresa o autonomi) Società semplici ed equiparate Enti non commerciali (no impresa) Non residenti, se tassati in Italia (art.23 TUIR)

AMBITO OGGETTIVO 1 2 3 SEGUE ANALISI

QUOTE CEDUTE RELATIVE A: AMBITO OGGETTIVO: 1 QUOTE CEDUTE RELATIVE A: SOLO SOCIETA’ E NON ENTI SOLO SOCIETA’ RESIDENTI (compatibile UE?) IRRILEVANTE LA QUOTAZIONE O MENO IRRILEVANTE LA CARATURA DI QUALIFICAZIONE LA NORMA ACCORDA LA ESENZIONE ANCHE ALLE PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI E CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE RELATIVI ALLE MEDESIME SOCIETA’

AMBITO OGGETTIVO: 2 ANZIANITA’ SOCIETA’ CEDUTA LA SOCIETA’ LE CUI QUOTE SONO CEDUTE DEVE ESSERE COSTITUITA AL MASSIMO DA 7 ANNI COSTITUZIONE DECORSO 7 ANNI CIVILI PERIODO MASSIMO IN CUI SI PUO’ BENEFICIARE DELLA ESENZIONE , FERMI GLI ALTRI REQUISITI

DETENZIONE TRIENNALE MINIMA AMBITO OGGETTIVO 3 ANZIANITA’ MINIMA TRIENNALE DELLA PARTECIPAZIONE CEDUTA COSTITUZIONE DECORSO 7 ANNI CIVILI DETENZIONE TRIENNALE MINIMA CESSIONE

OBBLIGO DI REINVESTIMENTO ULTERIORE VINCOLO REQUISITO SOGGETTIVO OBBLIGO DI REINVESTIMENTO VINCOLI QUALITATIVI VINCOLI TEMPORALI REQUISITO OGGETTIVO

REINVESTIMENTO

IMPORTO MASSIMO ESENZIONE

QUESTIONI TECNICHE TIPOLOGIA DI OPERAZIONE (cessione dei diritti, opzioni, obbligazioni convertibili, ecc.) MOMENTO EFFETTIVO DI MATURAZIONE DELLA ESENZIONE (subito o dopo il biennio) EVENTUALI MODALITA’ DI RECUPERO DELLE IMPOSTE DOVUTE COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO PER ACQUIRENTE

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO (art. 83 c. 28-bis DL 112/2008)

MODIFICA AL DPR 633/72 E ADEGUAMENTO DEL TUIR NOVITA’ IN SINTESI NECESSITA’ DI RIMUOVERE IL DIVIETO DI DETRAZIONE DELL’IVA SULLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO, PER EVIDENTE CONTRASTO CON DIRETTIVA COMUNITARIA MODIFICA AL DPR 633/72 E ADEGUAMENTO DEL TUIR NECESSITA’ DI TROVARE FONDI PER RIEQUILIBRARE LA PERDITA DI GETTITO

CHE LA SPESA SIA INERENTE CHE NON SIANO SPESE DI RAPPRESENTANZA NOVITA’ IVA L’IVA SULLE SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE E SULLE PRESTAZIONI ALBERGHIERE DIVIENE DETRAIBILE PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01.09.2008 E’ NECESSARIO CHE LA SPESA SIA INERENTE (ART. 19) E’ NECESSARIO CHE NON SIANO SPESE DI RAPPRESENTANZA E’ NECESSARIO AVERE LA FATTURA (NO RICEVUTA FISCALE) INTESTAZIONE REGISTRAZIONE

CASI PRATICI RISTORANTE / HOTEL DEL TITOLARE IN TRASFERTA GIUSTIFICATA RISTORANTE / HOTEL DEL DIPENDENTE IN TRASFERTA GIUSTIFICATA SE DOCUMENTI INTESTATI ALL’AZIENDA ACQUISTO DEI BUONI PASTO (SERVIZI MENSA ERANO GIA’ DETRAIBILI PRIMA) NO ACQUISTO DI BENI

REGISTRAZIONE SEMPLIFICATA

QUESTIONI APERTE SE IL NOME DEL BENEFICIARIO DEL SERVIZIO E’ SOLO INDICATO NEL CORPO DELLA FATTURA POSSO DETRARRE L’IVA? POSSO NON CHIEDERE LA FATTURA E CONTINUARE CON LA RICEVUTA? SE NON DETRAGGO L’IVA, HO UN COSTO DEDUCIBILE?

DEDUCIBILITA’ AL 75%, FERME LE PRECEDENTI LIMITAZIONI NOVITA’ REDDITI DAL 01.01.2009 IMPRESE LAVORATORI AUTONOMI DEDUCIBILITA’ AL 75%, FERME LE PRECEDENTI LIMITAZIONI

SPESE ESCLUSE DA LIMITI

LAVORATORI AUTONOMI

ESEMPI PER PROFESSIONISTI

ESEMPI PER PROFESSIONISTI 30

ADESIONE AI PVC

ADESIONE AI PVC (art. 83 c.18) FORMA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA SENZA DISCUSSIONE SUL MERITO AGENZIA : RINUNCIA AD UNA QUOTA DI SANZIONI MA EVITA IL CONTRADDITTORIO CONTRIBUENTE: Sanzioni ad 1/8 del minimo Possibilità di pagamento rateale senza prestare garanzia

IMPOSTE INTERESSATE RICHIAMATI DALLA INDICATI DALLA CIRCOLARE 55 NORMA PVC IRAP IMPOSTE DIRETTE ADDIZIONALI COMUNALI IVA ADDIZIONALI REGIONALI I CONTRIBUTI INPS RILEVANO PUR SENZA APPLICAZIONE DI INTERESSI E SANZIONI SOSTITUTIVE QUALSIASI TRIBUTO CHE SEGUE REGOLE SULL’ACCERTAMENTO DELLE DIRETTE

TIPI DI PVC INTERESSATI SI ADERISCE SOLO A PVC CHE DANNO ORIGINE AD ACCERTAMENTI PARZIALI SI’ NO VIOLAZIONI SOSTANZIALI VIOLAZIONI FORMALI CUI NON E’ ASSOCIATO IL RECUPERO DI BASE IMPONIBILE NE’ SANZIONI COMMISURATE AD UNA MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA QUELLE RELATIVE AL CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE QUELLE COLLEGATE AL TRIBUTO (es. contabili se prodromiche all’evasione del tributo) ELEMENTI DIVERSI: operazioni elusive 37-bis costi ex art. 110, comma 10 TUIR elementi da incrociare con estero elementi da verificare con bancari

MODALITA’ DEFINIZIONE CONSEGNA PVC RICHIESTA ADESIONE 60 GIORNI NOTIFICA PROVVEDIMENTO PAGAMENTO IN OGNI CASO 30 GIORNI 20 GIORNI SOLO CORREZIONE ERRORI MATERIALI E DI CALCOLO QUI SI PERFEZIONA ATTENZIONE !! LA DOMANDA E’ IRREVERSIBILE

L’ADESIONE VA MANIFESTATA ENTRO IL 30.09.2008 SU MODELLO CONFORME DEROGHE PROCEDURALI DAL 25.06 AL 31.12.2008 DAL 25.06 AL 22.08.2008 SINO AL 24.06.2008 L’UFFICIO PUO’ NOTIFICARE ATTO DI DEFINIZIONE ENTRO IL 30.06.2009, FACENDO ATTENZIONE A DECADENZA L’ADESIONE VA MANIFESTATA ENTRO IL 30.09.2008 SU MODELLO CONFORME NON AMMESSA L’ADESIONE

POSIZIONE SOCIETA’ SOCI 1 CONSEGNA PVC ALL’ENTE COLLETTIVO 2 L’ENTE COLLETTIVO PROPONE DOMANDA DI ADESIONE NEI 30 GIORNI 3 L’UFFICIO NOTIFICA L’ATTO DI DEFINIZIONE ALL’ENTE COLLETTIVO NEI 60 GIORNI 4 L’UFFICIO NOTIFICA TEMPESTIVAMENTE A CIASCUN PARTECIPANTE L’ATTO DI DEFINIZIONE RELATIVO ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 5 IL PARTECIPANTE, SE VUOLE, INVIA DOMANDA DI DEFINIZIONE ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA 6 IL PARTECIPANTE PAGA LE SOMME DOVUTE ENTRO I 20 GIORNI SUCCESSIVI ALL’INVIO DELLA DOMANDA

NOVITA’ IN TEMA DI RISCOSSIONE (art. 83 cc. da 21 a 24) 38

DISPOSIZIONI VARIE Previste modalità per la restituzione dei pagamenti in eccesso Sorte dei pagamenti con strumenti differenti dal contante Valore minimo per la cessione all’incanto dei fabbricati (valore catastale x 3)

NOVITA’ SU RATEAZIONE ELIMINATA LA NECESSITA’ DI GARANZIA FIDEIUSSORIA PER SOMME ISCRITTE A RUOLO PER IMPORTI SUPERIORI A 50.000,00 (modalità di calcolo) VECCHIE FIDEIUSSIONI CONTINUANO AD ESPLICARE LA LORO EFFICACIA NUOVI METODI PER VALUTARE LA POSSIBILITA’ DI RATEAZIONE ED IL NUMERO DELLE RATE (privati e imprese)

PRIMO INDICE: ACCESSO

SECONDO INDICE: RISPOSTA E DURATA

QUESTIONI VARIE

CI DEVE ESSERE ANCHE GERICO, ALTRIMENTI NON E’ UTILE STUDI DI SETTORE APPROVAZIONE ANTICIPATA DELLO STUDIO (articolo 33 commi 1 e 2) 2. ELABORAZIONE DEGLI STUDI A LIVELLO REGIONALE O COMUNALE (art. 83 commi 19 e 20) PER IL 2008 (deroga) DAL 2009 (regime) ENTRO IL 31.12.08 ENTRO IL 30.09 CI DEVE ESSERE ANCHE GERICO, ALTRIMENTI NON E’ UTILE

STOCK OPTION (art.83 cc.23-24 e art.82 c.24-bis) ABROGAZIONE LETTERA g-bis) art.51 c.2 TUIR per sancire la concorrenza al reddito MODIFICA art.27 DPR 797/55, per sancire la non soggezione a contributi previdenziali VALORE AZIONI SOMME CORRISPOSTE REDDITO LAV. DIPENDENTE AZIONI ASSEGNATE AI DIPENDENTI DAL 25.06.2008 ASSEGNAZIONE = ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE (RM366/2007)

IMPRESA IN UN GIORNO (art.38) DICHIARAZIONI CHE DEBBONO ESSERE ATTUATE: Sportello unico è l’unico punto accesso Coordinamento telematico COM.UNICA Per servizi e imprese produttive Agenzie per le imprese e CCIAA Ricevuta = autorizzazione all’avvio Per problemi, massimo 30 giorni WWW.REGISTROIMPRESE.IT ASSONIME CIRCOLARE 49/2008

La manovra d’estate DL 112/2008 Guida pratica agli interventi in materia di lavoro (Vannoni)

Libro unico del lavoro (art- 39) Le disposizioni - Il D.L. 112/2008, ha istituito un nuovo libro obbligatorio “libro unico del lavoro” in sostituzione dei i libri paga e matricola. Le norme attuative del nuovo adempimento e del periodo transitorio, sono previste dal D.M. 9.7.2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 192, 18.8.2008); Le prime istruzioni operative sono invece contenute nella circolare del Min. Lav. n. 20 del 21.8.2008 e nella nota INAIL del 10.9.2008.

Libro unico del lavoro (art- 39) Il libro unico del lavoro è in vigore con decorrenza 18 agosto 2008. Regime transitorio (Art. 7 del DM 9.7.2008) Fino al periodo di paga del mese di dicembre 2008, i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi del libro unico mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sezioni paga e presenze, o del registro dei lavoratori e del libretto personale di controllo per i lavoratori a domicilio, debitamente compilati e aggiornati. Il passaggio al libro unico del lavoro sarà obbligatorio a decorrere dal periodo di paga di gennaio 2009

Libro unico del lavoro (art- 39) Nel periodo transitorio risulta possibile: la tenuta del libro paga nella forma separata retribuzione/presenze, in sostituzione del libro unico; La tenuta nella forma manuale (non possibile per l libro unico); Continuare nella vidimazione (si veda anche la nota INAIL); I soggetti da registrare, i tempi di registrazione, le modalità di tenuta e conservazione e le sanzioni sono già quelli individuarti dall’art. 39 istitutivo del libro unico;

Abrogazione del libro matricola e del registro di impresa A prescindere dal periodo transitorio, a decorrere dal 18 Agosto 2008, il libro matricola e il registro d’impresa (settore agricolo) risultano definitivamente abrogati. I libri dovranno comunque essere conservati per almeno 5 anni dalla data dell’ultima registrazione. Risulta immediatamente applicabile anche il nuovo sistema sanzionatorio

Soggetti obbligati I datori di lavoro privati, esclusi quelli domestici, di qualsiasi settore, compresi i datori di lavoro agricolo, quelli dello spettacolo, dell’autotrasporto (anche per i lavoratori subordinati occupati presso sedi operative estere) Devono essere registrati anche i lavoratori in missione nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro e i lavoratori distaccati, le collaborazioni, gli amministratori, i sindaci di società non esercenti attività professionali e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche se misto, capitale e lavoro), i lavoratori a domicilio.

Soggetti esclusi I collaboratori e i coadiuvanti delle imprese familiari, i coadiuvanti delle imprese commerciali, i soci lavoratori di attività commerciali e di imprese in forma societaria; I soggetti che svolgono attività in forma professionale autonoma I titolari di aziende individuali artigiane che non occupano lavoratori dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione, ma operino con il solo lavoro del titolare o avvalendosi esclusivamente di soci o familiari coadiuvanti; Le società di persone e di capitali, le ditte individuali del settore terziario, che non occupino dipendenti, collaboratori, associati in partecipazione o simili ma che operino solo con il lavoro del titolare o dei soci lavoratori.

Denuncia INAIL Soggetti esclusi e rapporti con il collocamento e l’INAIL In applicazione del nuovo art. 23 del DPR 1124/1965, l’INAIL, con la nota del 25-8-2008, N. 6798 (e successiva modificazione del 29-8-2008) ha fornito le seguenti istruzioni operative, in particolare: Datori di lavoro obbligati alla denuncia nominativa all’INAIL: soggetti che instaurano un rapporto di lavoro (esclusi dalla comunicazione al centro per l’impiego) con collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria. L’istituto ha precisato che rientra nell’obbligo normativo il datore di lavoro anche artigiano e, pertanto, nell’obbligo di denuncia in questione è ricompreso anche il socio artigiano nonché i soggetti collaboratori e coadiuvanti delle imprese artigiane, vale a dire che l’impresa artigiana deve comunicare all’INAIL i nominativi dei soci, dei collaboratori e coadiuvanti che operano nell’impresa (sempre che non siano già oggetto di comunicazione al centro per l’impiego);

Denuncia INAIL Tempi: Deve essere effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa, da intendersi, secondo l’INAIL, almeno il giorno prima (l’attività aziendale resta soggetta all’obbligo di comunicazione nei tempi e modalità di cui all’art. 12 del T.U. INAIL); Decorrenza: L’obbligo decorre dal 18-8-2008 (data di entrata in vigore del D.M. 9.7.2008, di istituzione del libro unico);

Unicità Il datore di lavoro deve istituire un solo libro unico (no sezioni distinte) anche in presenza di più posizioni assicurative aziendali (PAT) e previdenziali o di più sedi di lavoro distaccate, anche se stabili e organizzate. E’ venuto meno l’obbligo previsto dal DPR 1124/65 di tenere i libri obbligatori nel luogo in cui si esegue l’attività lavorativa e il relativo sistema sanzionatorio.

Elaborazione separata “Peraltro, deve ritenersi corretta, e quindi non sanzionabile, all’interno del libro unico del lavoro regolarmente istituito, l’eventuale elaborazione separata del calendario delle presenze, mantenendo ovviamente una numerazione sequenziale. In ottica semplificatrice, i dati del calendario delle presenze potranno essere esposti sul libro unico del lavoro anche modalità analoghe a quelle in atto con riferimento alla sezione presenze dell’abrogato libro paga, secondo l’organizzazione della singola azienda o del soggetto cui è affidata la elaborazione e la tenuta del libro steso, ferma restando l’unicità documentale del libro unico del lavoro”.

Modalità di tenuta Sono ammesse tre modalità di tenuta e conservazione del libro unico: A stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo A stampa laser previa autorizzazione da parte dell’INAIL (fac-simile allegato alla nota INAIL del 10.9.2008) alla stampa e alla generazione della numerazione automatica. L’INAIL ha precisato che la vidimazione in sede di stampa laser riguarda il libro unico nel suo complesso, anche nel caso di eventuale elaborazione parziale delle presenze. E’ venuto meno l’obbligo del riepilogo mensile delle retribuzioni nonché l’obbligo di inoltrare il prospetto riepilogativo all’INAIL entro il 31 marzo Su supporti magnetici sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati

Luogo di tenuta Il datore di lavoro può tenere, alternativamente, il libro unico del lavoro presso: la sede legale dell’impresa; Lo studio del consulente del lavoro o altro professionista abilitato ex lege 12/79 (art. 5, c. 1); Presso i servizi ed i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa; Per i gruppi di impresa, presso la capogruppo, in carica dalle singole imprese (art. 31, c. 1, D. Lgs. 276/2003).

Dati obbligatori Nel libro unico del lavoro si dovranno obbligatoriamente annotare: nome e cognome del lavoratore; codice fiscale; la qualifica e il livello di inquadramento contrattuale (ove ricorrano); la retribuzione base; l’anzianità di servizio; le relative posizioni assicurative e previdenziali; le retribuzioni in denaro e in natura; i rimborsi spese;

Dati obbligatori le trattenute a qualsiasi titolo effettuate; le detrazioni fiscali; l’ANF e le prestazioni temporanee; gli straordinari e i premi; il calendario delle presenze per ciascun lavoratore dipendente e per ogni giorno: il numero delle ore di lavoro effettuate (con indicazione separata degli straordinari) , le eventuali assenze dal lavoro (anche non retribuite), i giorni di ferie ed i riposi.

Assenza di retribuzione Nei casi in cui i lavoratori non percepiscano alcuna retribuzione o compenso (es. amministratori), ovvero nelle fasi di attesa (es. il lavoratore intermittente senza indennità di disponibilità e il part time verticale), la registrazione nel libro unico deve avvenire: In occasione della prima ammissione al lavoro (ad esempio, per il lavoratore intermittente, senza indennità di disponibilità, alla prima chiamata); Successivamente, per ogni mese in cui il lavoratore si trovi a svolgere attività lavorativa o percepisca compensi e somme, nonché al termine del rapporto di lavoro

Termini di registrazione Il libro unico deve essere compilato, per ciascun mese, entro il 16 del mese successivo. Copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico deve essere consegnata al lavoratore (si adempie così all’obbligo della L. 4/1953: consegna del prospetto paga). Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere individuate specificatamente. Per quanto riguarda le annotazioni relative alla presenza o assenza dei lavoratori possono essere effettuate utilizzando causali specifiche risultanti da apposita legenda, che potrà essere tenuta anche separatamente dal libro unico.

Lavoro nero Con l’introduzione del LUL, gli organi ispettivi dovranno accertare la sussistenza dell’impiego lavorativo in nero solo ed esclusivamente sulla effettuazione della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006. Pertanto all’atto dell’accesso nel luogo di lavoro il personale ispettivo acquisirà informazioni dai lavoratori presenti fisicamente al lavoro redigendo un verbale di primo accesso ispettivo

Il contratto a termine (art. 21) Applicazione del limite di 36 mesi (a regime dal 1’.4.2009) La legge richiede La contrattazione collettiva Sostituisce la legge L’identità delle parti nel rapporto di lavoro L’equivalenza delle mansioni Può disporre una diversa regolamentazione

Il contratto a termine (art. 21) Le causali - le ragioni tecniche, produttive e organizzative o sostitutive (che stanno alla base della stipula del contratto a termine) valgono anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro.

Il contratto a termine (art. 21) IL CONTRATTO DI LAVORO A tempo indeterminato A tempo determinato La regola Per ragioni tecniche, produttive, organizzative e sostitutive Contratto a termine: è venuto meno l’eccezionalità ma si ritiene confermata la temporaneità Anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro

Orario di lavoro e riposi (art. 41) Le modifiche: il provvedimento apporta, con decorrenza 25.6.2008, importanti modifiche alla disciplina, in materia di orario di lavoro e di riposi, contenuta nel D.Lgs. 66/2003, in particolare viene disposto: L’abrogazione di alcuni adempimenti di tipo documentale; Una maggiore flessibilità nella gestione dei riposi giornalieri e settimanali; La possibilità di intervenire, per alcune disposizioni derogabili, attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello; La rivisitazione di alcune definizioni; La rivisitazione delle sanzioni.

Cumulo pensione e redditi di lavoro (art. 19) Abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro: a decorrere dal 1°.1.2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima saranno totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente (il cumulo non sarà più limitato ai soggetti con 40 di contributi e ai soggetti con almeno 58 anni di età e almeno 37 anni di contributi) .

Cumulo pensione e redditi di lavoro (art. 19) Abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro: a decorrere dal 1°.1.2009 saranno totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo (soggetti che hanno cominciato a lavorare dal 1’.1.1996 – soggetti con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 che optano per il calcolo contributivo): in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata dei collaboratori (se si sono maturati i requisiti stabiliti dalla L. 243/2004, art. 1, cc. 6 e 7). liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni; liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Cumulo pensione e redditi di lavoro (art. 19) Il divieto di cumulo totale permane, anche a decorrere dal 1.1. 2009, nei seguenti casi: Trattamenti pensionistici di invalidità; Pensioni ai superstiti (indirette e di reversibilità);

Apprendistato Durata: Scompare il limite minimo di durata pari a 2 anni e rimane solo quello massimo pari a 6 anni. Nel rispetto dei limiti previsti dal CCNL, in ogni caso Una durata inferiore ai due anni potrà essere stabilita all’interno di un profilo previsto dal contratto collettivo. Allo stesso modo le leggi regionali potranno individuare a loro volta dei limiti temporali minimi collegati alla formazione minima prevista

Apprendistato Formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale La disciplina dell’apprendistato in ogni sua componente è rinviata al contratto collettivo anche aziendale pur se con supporti formativi esterni, ma la cui responsabilità è direttamente riconducibile al datore di lavoro Formazione esterna (tramite strutture pubbliche) o mista La disciplina degli elementi essenziali (durata, trattamento economico) è devoluta al contratto collettivo mentre la legge regionale deve disciplinare i profili formativi. In mancanza di legge regionale, in via provvisoria, tutta la materia è rimessa all’interno del contratto collettivo

Manovra estiva: sospensione attività Tra le cause che giustificano la sospensione dell’attività da parte dell’organo ispettivo, viene eliminata quella relativa reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravita' di esposizione al rischio di infortunio (prevista dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2008). Di conseguenza, le due ipotesi sospensive rimaste sono quella legata alla individuazione di lavoratori in nero in percentuale pari o superiore al 20% della forza lavoro trovata sul posto e quella correlata alle gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Manovra estiva: sicurezza sul lavoro Viene abrogato l’art. 55 comma 4 D.Lgs. 81/2008; in pratica viene soppresso il riferimento all’art. 18 lett u) del D.Lgs. 81/2008 e di conseguenza abolita la sanzione da 2.500 a 10.000 euro per la mancata consegna del tesserino di riconoscimento negli appalti e subappalti (rimane dunque ferma la sanzione prevista per tale inosservanza dall’art. 26, comma 8 del decreto pari alla SA da 100 a 500 euro per lavoratore).

Manovra estiva: sospensione attività Mancata consegna da parte dell’impresa del tesserino di riconoscimento nel contratto di appalto/subappalto SA da 100 a 500 euro Mancata esposizione del tesserino da parte dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi SA da 50 a 300 euro Mancata esposizione del tesserino da parte dei lavoratori autonomi