Implicazioni legali della Firma Digitale Alessandro Siena Università di Genova Dipartimento di Informatica e Scienze dellInformazione.

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Implicazioni legali della Firma Digitale Alessandro Siena Università di Genova Dipartimento di Informatica e Scienze dellInformazione

Martedì 24 Aprile 20012Alessandro Siena La Firma Digitale Nozioni legali Il processo di certificazione Valore giuridico Conclusioni

Nozioni legali

Martedì 24 Aprile 20014Alessandro Siena Cosè un documento informatico Qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati per elaborarli. Art. 3 legge 547/93 È la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Definizione del DPR 513/97, art. 1, comma 1/a

Martedì 24 Aprile 20015Alessandro Siena Cosè un documento informatico - 2 È quindi: Qualsiasi tipo di documento Che abbia una rilevanza per la legge Rappresentato con tecnologie informatiche Ciò implica lapplicazione delle norme in materia di resto di falso in atto pubblico o in scrittura privata ai documenti informatici pubblici e privati.

Martedì 24 Aprile 20016Alessandro Siena Cosè la firma digitale È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e verificare la provenienza e lintegrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Definizione del DPR 513/97, art. 1, comma 1/b

Martedì 24 Aprile 20017Alessandro Siena Cosè la firma digitale - 2 È quindi il risultato di una procedura informatica che consente: al sottoscrittore del documento informatico, di renderne manifesta la provenienza e lintegrità al destinatario del documento informatico, di verificarne la provenienza e lintegrità

Martedì 24 Aprile 20018Alessandro Siena Definizioni legislative Sintende: Per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità DPR 513/97, art. 1, comma 1/c Per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nellambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici DPR 513/97, art. 1, comma 1/d

Martedì 24 Aprile 20019Alessandro Siena Definizioni legislative - 2 Per chiave privata, lelemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico in precedenza cifrato con la corrispondente chiave pubblica DPR 513/97, art. 1, comma 1/e

Martedì 24 Aprile Alessandro Siena Definizioni legislative - 3 Per chiave pubblica, lelemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi DPR 513/97, art. 1, comma 1/f

Martedì 24 Aprile Alessandro Siena Definizioni legislative - 4 Per impronta di una sequenza di simboli binari, la sequenza di simboli binari di lunghezza predefinita generata mediante lapplicazione alla prima di una opportuna funzione di hash art. 1/b delle regole tecniche art. 3/1 del DPR 513/97

Martedì 24 Aprile Alessandro Siena Definizioni legislative - 5 Per funzione hash, una funzione matematica che genera, a partire da una sequenza di simboli binari, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari che la generi, ed altresì risulti di fatto impossibile determinare una coppia di sequenze di simboli binari per le quali la funzione generi impronte uguali art. 1/c delle regole art. 3/1 del DPR 513/97

Martedì 24 Aprile Alessandro Siena Definizioni legislative - 6 Per dispositivo di firma, un apparato elettronico programmabile solo allorigine, facente parte del sistema di validazione, in grado almeno di conservare in modo protetto le chiavi private e generare al suo interno firme digitali art. 1/d delle regole tecniche art. 3/1 del DPR 513/97 Nota: la chiave privata, durante la procedura di firma, non esce dallapparato elettronico.

Martedì 24 Aprile Alessandro Siena Dispositivo e procedura di Firma Il dispositivo di firma può essere una smartcard tipo la scheda dei telefoni portatili GSM; Il PC contenente i documenti informatici da firmare ha collegato un lettore di smartcard; Si inserisce la carta nel lettore, viene richiesto un PIN (non la chiave privata); Il PC passa limpronta del documento da firmare alla smartcard; Il dispositivo crea la firma digitale a partire dallimpronta e passa la firma digitale al PC.

Il processo di certificazione

Martedì 24 Aprile Alessandro Siena Certificatori Possono essere soggetti sia pubblici che privati, che rispondono a precisi requisiti Non hanno il compito di emettere le chiavi Non si occupano delle chiavi private Certificano la chiave pubblica che sono tenuti ad esporre unitamente al certificato che contiene i dati del titolare

Martedì 24 Aprile Alessandro Siena Validità della firma digitale Un sistema di chiavi ha valore e rilevanza a tutti gli effetti di legge se è stata eseguita la procedura di pubblicazione mediante certificazione. Lapposizione di una firma digitale non certificata non ha effetto di legge e può essere equiparata allapposizione di una firma digitale sospesa o scaduta. Art. 8 DPR 513

Martedì 24 Aprile Alessandro Siena Revoca del certificato È loperazione con la quale il certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento in poi (non retroattivamente).

Martedì 24 Aprile Alessandro Siena Sospensione del certificato È loperazione con la quale il certificatore annulla la validità del certificato per un determinato periodo di tempo.

Valore giuridico

Martedì 24 Aprile Alessandro Siena Note sul certificatore Il certificatore è tenuto a specificare, su richiesta dellistante, e con il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi allattività professionale o cariche rivestite Art. 9 comma 2/c DPR 513

Martedì 24 Aprile Alessandro Siena Valore della sottoscrizione con firma digitale Sul piano giuridico sono quindi equivalenti le sottoscrizioni eseguite con firma digitale e firma tradizionale. La dottrina giuridica assegna alla firma tradizionale tre funzioni: Indicativa Dichiarativa Probatoria Come vengono rispettate dalla firma digitale?

Martedì 24 Aprile Alessandro Siena Funzione indicativa È la possibilità di identificare la persona che si è resa autore del documento apponendovi la firma. Bisogna poter risalire con certezza alla persona fisica cui corrisponde la firma stessa; ciò viene fatto dal certificatore che avrà il compito di dare unidentità alla sequenza alfanumerica della firma.

Martedì 24 Aprile Alessandro Siena Funzione dichiarativa Si sostanzia nellapprovazione del contenuto del documento sottoscritto e nellassunzione della paternità delle dichiarazioni in esso contenute. Permette di risalire attraverso il certificatore al soggetto titolare della firma. Si può quindi affermare che egli abbia approvato e assunto la paternità delle dichiarazioni sottoscritte con tale firma escludendo con assoluta certezza la possibilità di manipolazione – anche di un solo bit – dei dati a sua insaputa.

Martedì 24 Aprile Alessandro Siena Funzione probatoria Fa piena prova che il soggetto che è stato riconosciuto come colui che ha apposto la firma ad un documento si assume la paternità delle dichiarazioni in esso contenute. Essendo una funzione che si ottiene con lunione delle funzioni dichiarativa e indicativa è soddisfatta qualora si utilizzi la firma digitale in modo conforme a quanto prescritto nel nostro ordinamento.

Conclusioni

Martedì 24 Aprile Alessandro Siena Conclusioni La possibilità di far autenticare la propria firma digitale da un notaio introdurrà rilevanti novità soprattutto per le negoziazioni plurilaterali.

Martedì 24 Aprile Alessandro Siena Conclusioni Per certi tipi di atti la legge prescrive la forma solenne dellatto pubblico che prevede la contestuale presenza delle parti davanti ad un Notaio. In alcuni casi diventa ora possibile sostituire latto pubblico con una scrittura privata autenticata.

Martedì 24 Aprile Alessandro Siena Conclusioni Per altri tipi di operazioni rimarrà necessario latto pubblico: si tratta di quegli atti per i quali lordinamento richiede al Notaio di accertare che vi sia libera formazione delle volontà dei contraenti. Costituzione società di capitale Donazioni Contratti matrimoniali Contratti per laccensione di mutui di credito fondiario.

Martedì 24 Aprile Alessandro Siena In un lontano futuro forse…

Martedì 24 Aprile Alessandro Siena Bibliografia& Link Associazione per lInformatica nella Pubblica Amministrazione (A.I.P.A.) – CompEd Software Design – Università di Venezia (Diritto Commerciale) – Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana Manuale di diritto privato (P. Rescigno) Istituzioni di diritto privato (P. Trimarchi)

Martedì 24 Aprile Alessandro Siena Scrittura privata Qualsiasi documento sottoscritto da un privato (compresi documenti stampati, dattiloscritti o scritti da altri). Lelemento essenziale rimane la sottoscrizione di colui che approva il contenuto della dichiarazione e si attribuisce la paternità del documento. Con la firma digitale cambia la posizione del sottoscrittore di scrittura privata. Egli risulta più tutelato dalla tecnologia che garantisce una maggiore integrità del documento e meno tutelato dallordinamento in quanto vi è linversione dellonere della prova.

Martedì 24 Aprile Alessandro Siena Atto pubblico Documento redatto da notaio o pubblico ufficiale autorizzato, che attesta fatti avvenuti o compiuti dalle parti in sua presenza; dichiarazioni rilasciate dalle medesime; la comparsa di esse ad una certa data davanti a lui; la sottoscrizione del documento da parte loro. Il Pubblico Ufficiale o il notaio conferisce all'atto quella particolare garanzia di veridicità che si chiama pubblica fede. Tale documento così redatto fa piena prova della sua provenienza dal Pubblico Ufficiale fino a querela di falso(ma non copre la veridicità delle dichiarazioni espresse). art.2699 c.c..