Centro Studi Commissione Lavoro Consiglio dellOrdine degli Avvocati di Roma INCONTRO DI STUDIO I DANNI ALLA PERSONA DEL LAVORATORE Avv. Luciano Tamburro – 19 Giugno 2007, ore AUDITORIUM CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE Via Ennio Quirino Visconti, 6 – Roma
Article L122-52(inséré par Loi n° du 17 janvier 2002 art. 169 I Journal Officiel du 18 janvier 2002) « En cas de litige relatif à l'application des articles L et L , le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » In caso di controversia relativa allapplicazione degli artt. L e L , il dipendente coinvolto allega gli elementi di fatto che consentano di supporre lesistenza della molestia. A fronte di tali elementi, compete al convenuto provare che tali comportamenti non configurano tale molestia e che la sua decisione è giustificata da elementi oggettivi estranei a qualsivoglia molestia. Il giudice forma il suo convincimento dopo aver ordinato, in caso di bisogno, lacquisizione dei mezzi istruttori ritenuti necessari. Incontro di Studio I danni alla persona del lavoratore
LOI n° du 3 janvier 2003 (loi Fillon) Article 4 Les deux premières phrases de l'article L du code du travail sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de litige relatif à l'application des articles L et L , dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. » Articolo 4 I due primi commi dellarticolo L del codice del lavoro sono sostituiti dal seguente comma: In caso di controversia relativa allapplicazione degli artt. L e L , quando il dipendente coinvolto allega gli elementi di fatto che consentano di presumere lesistenza della molestia, compete al convenuto, a fronte di tali elementi, provare che le sue azioni non configurano tale molestia e che la sua decisione è giustificata da elementi oggettivi estranei a qualsivoglia molestia Incontro di Studio I danni alla persona del lavoratore
Art. 8 – Direttiva 43/2000 Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento Art.4 – D.lgs. 215/03 Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Onere della prova. Presunzioni – onere della prova negativa delle discriminazioni
Incontro di Studio I danni alla persona del lavoratore Art.10 – Dir. 78/2000/CE Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento. Art. 4 - D.lgs. 216/2003 Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile. Onere della prova. Presunzioni – onere della prova negativa della discriminazione Art.4 - Legge 125/1991 Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, allassegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dellesistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto lonere della prova sulla insussistenza della discriminazione.
Corte di Cassazione nella sentenza n° del 25 maggio 2006, relativa allonere della prova a carico delle parti in causa in ipotesi di condotte pregiudizievoli per la persona del lavoratore. Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno patito dal lavoratore in conseguenza della violazione, da parte del datore di lavoro, dellart Cc, il lavoratore ha il solo onere di provare la condotta illecita e il nesso causale tra questa e il danno patito, mentre incombe sul datore di lavoro - ex art Cc - lonere di provare la propria assenza di colpa. Incontro di Studio I danni alla persona del lavoratore