CONSULTORIO ED ENTI LOCALI

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CONSULTORIO ED ENTI LOCALI Martina Franca (TA) Domenica 13 febbraio 2005 Santuario Incoronata Foggia Sabato 9 gennaio ‘05 CONSULTORIO ED ENTI LOCALI Corso interregionale di formazione per operatori dei Consultori Familiari Cristiani II Anno Piepoli Emmanuel per CFC PUGLIA ONLUS

Importanza dei rapporti con gli enti locali Consultorio ed enti locali Importanza dei rapporti con gli enti locali Riconoscimento dei consultori cristiani (3° settore) Inserimento nel sistema integrato di interventi e servizi sociali Possibilità di essere attivi nelle scelte della comunità Confronto sereno con gli altri operatori “concorrenti” Miglioramento delle prestazioni complessive del servizio

Normativa nazionale Consultori Consultorio ed enti locali Normativa nazionale Consultori Legge 29 luglio 1975 n.405: ISTITUZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI Legge nazionale di riferimento tutt’ora in vigore Scopi: assistenza alla famiglia e alla maternità Le regioni fissano i criteri per programmazione, funzionamento, gestione e controllo I Consultori possono essere istituiti da enti pubblici e privati purché senza scopo di lucro

Normativa nazionale Consultori L.405/75 Consultorio ed enti locali Normativa nazionale Consultori L.405/75 I privati si convenzioneranno con le USL Il programma regionale annuale stabilisce i criteri per le convenzioni Lo stato assegna 5 miliardi per il ’75 e dieci per i successivi anni da ripartire tra le regioni Le regioni in base al programma annuale erogheranno i fondi ai consultori che effettivamente prestano i servizi per cui sono stati istituiti

Consultorio ed enti locali Normativa regionale Consultori LR.30/77 (Puglia) LR.7/77 (Basilicata) LR.26/77 (Calabria) Leggi regionali ancora in vigore La presenza di consultori privati nella zona non costituisce pregiudizio per l’istituzione dei nuovi di comuni e loro consorzi, comunità montane ed altri enti pubblici I consultori privati devono essere autorizzati dalla regione (15% dei fondi totali a disposizione) Un consultorio ogni USL I consultori relazionano alla regione annualmente Vigilanza e controllo esercitato dalla regione su tutti i consultori familiari istituiti

Fase di transizione (metà anni ’90) Consultorio ed enti locali Fase di transizione (metà anni ’90) Controllo e finanziamento tramite AUSL Fondi non più erogati Vuoto di programmazione Autorizzazioni inutili all’ottenimento di fondi… Approccio settoriale della normativa Infanzia e adolescenza Handicap Progetto materno-infantile

Normativa nazionale Sistema integrato di interventi e servizi sociali Legge quadro di riordino del comparto sociale (328/00) Per interventi e servizi sociali si intendono: tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art. 118 d.lgs n.112 - 1998) Gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, enti riconosciuti dalle confessioni religiose. Essi concorrono alla programmazione e alla gestione dei servizi

Normativa nazionale L.328/00 Metodo della programmazione degli interventi e delle risorse con verifica dei risultati Coordinamento e integrazione tra servizi affini Concertazione e cooperazione tra istituzioni Principio di sussidiarietà: sostegno e qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore Le regioni adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti con il terzo settore

Normativa nazionale L.328/00 I comuni sono titolari delle funzioni amministrative degli interventi a livello locale Programmano, progettano il sistema locale Erogano servizi direttamente Autorizzano, accreditano e vigilano sui servizi e sulle strutture pubbliche e private Corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell’ambito della programmazione regionale Garantiscono ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi

Normativa nazionale L.328/00 Le regioni programmano, coordinano, indirizzano e verificano l’attuazione degli interventi Definiscono i criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi Istituiscono, sulla base di indicatori oggettivi di qualità da esse stesse definiti, dei registri dei soggetti autorizzati all’esercizio delle attività

Normativa nazionale L.328/00 Lo stato indirizza coordina e regola le politiche sociali nei seguenti aspetti: Determinazione di principi e obiettivi Individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni Fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi L’autorizzazione è necessaria per i servizi e le strutture a ciclo residenziale o semi residenziale

Normativa nazionale L.328/00 Carta dei servizi sociali Al fine di tutelare gli utenti entro 180 gg. dal 13/09/00 DPCM di adozione dello schema generale di riferimento delle carta dei servizi sociali Entro sei mesi dal DPCM ciascun ente adotta una carta dei servizi sociali pubblicizzandola Nella Carta sono definiti: i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità di funzionamento, condizioni per le valutazioni degli utenti e dei loro rappresentanti, le procedure per assicurare la tutela degli utenti che devono poter attivare ricorsi nei confronti dei preposti alla gestione del servizio L’adozione della Carta costituisce requisito necessario ai fini dell’accreditamento

Normativa nazionale L.328/00 Strumenti Piano nazionale triennale Piano regionale triennale Piano triennale di zona Fondo nazionale per le politiche sociali Sistema informativo dei servizi sociali

Normativa regionale Sidiss LR.17/03 (Puglia) LR.23/03 (Calabria) Incentivazione dell’associazionismo tra comuni Integrazione del piano regionale Sidiss e piano sanitario regionale Piano triennale di zona predisposto dai comuni e adottato con accordo di programma, definisce: Il sistema degli interventi, localizzandoli Gli obiettivi strategici e le priorità di intervento Modalità organizzative dei servizi e requisiti di qualità Procedure e rendicondazione economica Forme di concertazione con le AUSL Criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune Forma e modalità di partecipazione dei cittadini alla programmazione e al controllo

Normativa regionale Sidiss LR.17/03 (Puglia) LR.23/03 (Calabria) Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazione di promozione sociale concorrono alla realizzazione del Sidiss anche mediante la stipula di convenzioni per l’erogazione di servizi, avvalendosi delle modalità individuate dalla regione con il regolamento Tra i servizi socio-assistenziali vi sono i servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità (art.26 com.1 lett.p) Le strutture e i servizi socio-assistenziali sono autorizzati dai comuni anche in conformità al regolamento Il provvedimento di autorizzazione individua: la denominazione e l’ubicazione della struttura, la sede legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi socio-assistenziali e sociosanitari erogati, la ricettività, la natura pubblica o privata.

Normativa regionale Sidiss LR.17/03 (Puglia) LR.23/03 (Calabria) Requisiti minimi per l’autorizzazione: rispetto dei requisiti prescritti dalle norme di carattere generale e, in particolare, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza, di contratti di lavoro possesso dei requisiti minimi previsti dalla legge regionale e dal regolamento regionale che definisce anche i requisiti e le modalità di iscrizione all’albo degli organismi di controllo che rilasceranno certificazione di qualità che garantisca la permanenza dei requisiti di autorizzazione

Normativa regionale Sidiss LR.17/03 (Puglia) LR.23/03 (Calabria) L’accreditamento è la condizione perché gli enti pubblici possano instaurare rapporti (economici, di partecipazione alla realizzazione dei piani di zona) con soggetti erogatori dei servizi socio-assistenziali Il regolamento determina i requisiti, le modalità dell’accreditamento e le tariffe da corrispondere agli accreditati dai comuni L’accreditamento è valido su tutto il territorio regionale

Normativa regionale Sidiss LR.17/03 (Puglia) LR.23/03 (Calabria) Gli erogatori dei servizi definiscono una propria carta dei servizi che deve contenere almeno: tipologia delle prestazioni tariffa per ciascuna prestazione partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti modalità d’informazione sui servizi modalità di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi informazione sul regolamento interno La carta del servizio è requisito indispensabile per l’accreditamento

Normativa regionale Sidiss Piano regionale politiche sociali (Puglia, Del.G.R.1104 - 04/08/04 ) Gli utenti chiedono assistenza tramite la porta unica di accesso Gli utenti possono essere autorizzati a spendere titoli di acquisto, affidati loro dai comuni, presso i soggetti accreditati

Normativa regionale Sidiss Schema del regolamento di attuazione (Puglia, approvato con Del.G.R. 1199 - 4/8/04) L’autorizzazione dei servizi (art.26 comma 1 LR.17/03) avviene tramite dichiarazione di inizio attività da parte del titolare, nella quale si afferma di possedere i seguenti requisiti organizzativi e funzionali: Rispetto delle norme di carattere generale in tema di urbanistica, di edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza, di contratti di lavoro Presenza di un coordinatore responsabile Adozione di un registro degli utenti con l’indicazione dei piani individualizzati di assistenza Adozione da parte del soggetto erogatore di una carta dei servizi

Normativa regionale Sidiss Schema del regolamento di attuazione (Puglia) L’autorizzazione al funzionamento delle strutture è richiesta ai comuni e rilasciata dagli stessi I comuni possono rilasciare autorizzazioni provvisorie in attesa dell’adeguamento ai requisiti minimi fino a un massimo di tre anni I comuni vigilano sulla permanenza dei requisiti attraverso gli uffici comunali e le AUSL sospendendo o revocando l’autorizzazione in funzione della gravità delle violazioni La permanenza dei requisiti di autorizzazione è garantita dai titolari del servizio tramite certificazione di qualità rilasciata da organismi di controllo ed ha validità annuale

Normativa regionale Sidiss Schema del regolamento di attuazione (Puglia) I comuni stipulano convenzioni per la realizzazione di alcuni servizi del Sidiss con le organizzazioni di volontariato ecc. che: Hanno scopo sociale compatibile con i servizi da realizzare Hanno svolto attività sul territorio di riferimento Hanno maturato esperienza nella tipologia di servizi da realizzare

Normativa regionale Sidiss Schema del regolamento di attuazione (Puglia) L’accreditamento dei soggetti erogatori migliora la qualità del Sidiss (registro pubblico) Possono essere accreditate anche le istituzioni e organismi a carattere non lucrativo L’accreditamento è condizione essenziale per erogare prestazioni il cui costo si pone a carico del servizio pubblico (attraverso titoli di acquisto) ed ha validità triennale Il comune accredita le strutture che hanno sede operativa nel territorio di sua competenza

Normativa regionale Sidiss Schema del regolamento di attuazione (Puglia) Condizioni di accreditamento possesso dell’autorizzazione all’esercizio; coerenza rispetto alle scelte e agli indirizzi di programmazione sociale regionale e attuativa locale; verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi. Ulteriori requisiti tecnici presenza di tutte le figure professionali necessarie, secondo il rapporto operatori/utenti presenza di funzioni organizzative diversificate: coordinatore, responsabile del servizio, supervisore della qualità del servizio; indicazione nella carta dei servizi delle procedure che rendano effettiva l’esigibilità delle prestazioni offerte; esistenza di procedure di supervisione (tempi, modalità e attività); esistenza di procedure di coordinamento (tempi, modalità e attività); esistenza di un sistema di gestione, valutazione/autovalutazione e miglioramento della qualità sia “erogata” che “percepita”, secondo gli strumenti previsti nella carta dei servizi; definizione della modalità di accoglienza della domanda e di valutazione della stessa.

Carta dei servizi sociali Riferimenti normativi nazionali DPCM 27/01/94 – principi sull’erogazione dei servizi pubblici Art.13 L. 328/00 – carta dei servizi sociali Due serie di obiettivi: Tutela degli utenti Miglioramento dei servizi Studio sulla Carta servizi dell’ANFFAS Come costruireste la vostra Carta dei servizi sociali?

Carta dei servizi sociali Altri riferimenti diretti Piano nazionale politiche sociali 01-03 (pag. 43) Legge regionale Puglia 17/03 (art. 37) …e indiretti Regolamento regionale legge 17/03 (art.9) Piano regionale politiche sociali in Puglia (cap. IV) Regole per la qualità dei servizi sociali Carte dei servizi messe a disposizione (indice o sommario)