CONFERENZA DI SERVIZI RELATORE MAURIZIO LUCCA
Natura e finalità della conferenza dei servizi Capo IV SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA Art.14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies
natura della conferenza di servizi No centro di imputazione Type text here No veri e propri provvedimenti ma determinazioni conclusive No sottrazione di competenze determinazioni concordate No soggettività natura della conferenza di servizi No organo straordinario No organo straordinario
T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, 18 aprile 2005, n.183 NO SOGGETTIVITA’ GIURIDICA NO ORGANO AUTONOMO NO LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE Corte Cost. 17 – 31 gennaio 1991, n.37 e n.62 del 8 – 16 febbraio 1993; T.A.R. Liguria, sez.I, 18 settembre 1996, n.403; Cons. Stato, sez.IV, 9 luglio 1999, n. 1193; T.A.R. Liguria, sez.I, 27 luglio 2000, n. 849; Cons. Stato, sez.IV, 14 giugno 2001, n.3169; T.A.R. Lombardia – Milano, sez.III, 28 febbraio 2002, n. 888; T.A.R. Toscana – Firenze, sez.III, 16 aprile 2004, n. 1162. T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, 18 aprile 2005, n.183
orientamenti la Conferenza Stato-regioni “lungi dall’essere un organo appartenente all’apparato statale o a quello delle regioni è la sede privilegiata del confronto e della negoziazione tra lo Stato e le Regioni, avente il fine di favorire il raccordo e la collaborazione tra l’uno e le altre” (Corte Cost. 116/94). In altri termini si nega alle conferenze intergovernative la natura di mero organo amministrativo per riconoscere ad esse quella di “luogo di concertazione ove svolgere un dialogo ed una contrattazione tra i soggetti preposti alla gestione della cosa pubblica”, per essere un luogo di “mera sede di concertazione e di confronto, anzitutto politico, ma non solo, tra Governo e Regioni” (Corte Cost. n. 206/01)