Diritto Costituzionale

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Transcript della presentazione:

Diritto Costituzionale Verfassungsrecht

Diritto costituzionale Disciplina che studia le forme giuridiche del potere politico, la tecnica di organizzazione del potere politico Aufbau des Staats Diverso da scienza politica perché non ha come obiettivo la individuazione della migliore forma di distribuzione del potere, ma lo studio dei meccanismi attraverso i quali i rapporti politici assumono rilievo giuridico e vengono organizzati in sistema

Diritto costituzionale disciplina il potere come autorità  il diritto costituzionale è anche una tecnica di garanzia delle libertà dei singoli nei confronti di ogni potere, pubblico o privato, che possa limitarle. Garantie - Gewähr gegen politischen Gewalt

Jus publicum Ispirazione: Dichiarazione diritti dell’uomo e del cittadino 1789 Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte Risorgimento Statuto Albertino 1848 – carta costituzionale del Regno di Sardegna

La prima Costituzione italiana Per sottolineare la continuità con il Regno di Sardegna, lo Statuto Albertino diventa la Costituzione del Regno d’Italia nel 1861

Statuto Albertino carta ottruata (dal francese octroyée: concessa dal sovrano), natura "flessibile", ossia derogabile ed integrabile in forza di atto legislativo ordinario. Rende l’Italia prima una monarchia costituzionale e poi una monarchia parlamentare

Statuto Albertino mai qualificato con il termine costituzione lacunoso, ambiguo (zweideutig) e generico ma così ha potuto adeguarsi a mutate esigenze e situazioni, per quasi 100 anni. Costituzione breve Aufzählung -Elenca diritti (es. uguaglianza, ma solo formale) Enuncia forma di governo Stato confessionale, la religione è Cattolica, Apostolica e Romana

Necessità di una nuova Costituzione Decreto legge 151/1944: prevede elezione di un’Assemblea Costituente con il potere di approvare una nuova Costituzione e di decidere sulla forma dello Stato (monarchia o repubblica) Ma in realtà ci fu un Referendum il 2 giugno 1946  Repubblica (Volksentscheidung über die Form des Staates) 1946 eletta l’ Assemblea Costituente a suffragio universale (per la prima volta votano anche le donne)

La Costituzione della Repubblica Italiana - Grundnorm Approvata dall’Assemblea Costituente il 22-XII-1947 Promulgata dal Capo Provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947. In vigore dal 1 gennaio 1948

La Costituzione italiana Votata - abgestimmt Scritta - schriftliche Lunga - lange Rigida – starr Garantita - verischerte

139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali Votata: adottata volontariamente dal popolo attraverso un apposito organo, l’Assemblea Costituente (Verfassungsgebende Versammlung) Straordinario - außerordentlich Temporaneo (1946-1948) - vorläufig 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali

Costituzione italiana Scritta: contenuta in un testo legislativo Lunga Non indica solo le norme sull’organizzazione statale, ma anche principi fondamentali dello Stato, diritti fondamentali dei cittadini e diversi ambiti della vita individuale e associata (lavoro, famiglia, scuola..) Carattere programmatico

Rigida è necessario un procedimento parlamentare aggravato per la riforma dei suoi contenuti non basta la normale maggioranza, ma secondo l’art. 138 devono essere approvate per 2 volte (con intervallo di almeno 3 mesi) da ciascuna Camera del Parlamento Camera dei deputati Senato a maggioranza ASSOLUTA

Garantita È prevista l’istituzione di un organo (art. 134-137) competente ad annullare le leggi contrastanti con i principi costituzionali: la Corte Costituzionale le disposizioni aventi forza di legge in contrasto con la Costituzione vengono rimosse con un procedimento innanzi alla Corte Costituzionale.

Recepisce principio della separazione dei poteri (Montesquieu) Protegge e tutela diritti dell’individuo Ma anche funzione sociale

Parte I Diritti e doveri dei cittadini Rapporti civili Libertà individuali Libertà collettive Rapporti etico-sociali Famiglia, salute, arte e cultura, scuola Rapporti economici Organizzazione del lavoro, proprietà privata Rapporti politici Elezioni, difesa, tasse

Parte II - Ordinamento della Repubblica Il parlamento Le camere La formazione delle leggi Il Presidente della Repubblica Il governo Il consiglio dei Ministri La Pubblica Amministrazione Gli organi ausiliari La Magistratura Le regioni, le province, i comuni Garanzie costituzionali

Principi fondamentali Forma Repubblicana Art. 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Scelta repubblicana compiuta dai cittadini con il referendum del 2 giugno 1946 Rafforzata da art. 139: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. Cfr. art. 20 deutsches Grundgesetz (Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist).

Diritti inviolabili Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Libertà personale (art. 13) Domicilio (art. 14) - Wohnsitz Libertà e segretezza delle comunicazioni (art. 15) - Heimlichkeit Diritto alla capacità giuridica, cittadinanza (Staatsangehörigkeit) e nome (art. 22) Diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 24)

Diritti inviolabili – unverletzliche Rechte Non possono essere eliminati Eventuali revisioni della costituzione devono comunque preservare il CONTENUTO ESSENZIALE (WESENGEHALT) dei diritti inviolabili

Solidarietà - Solidarität Il soggetto è inserito in una organizzazione statale e in quanto tale ha doveri fondamentali nei confronti della collettività, senza i quali non sarebbe possibile le convivenza Art. 52, La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Art. 53, Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Art. 54, Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

Eguaglianza- Gleichberechtigung art. 3 Formale Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Sostanziale È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Democraticità Cariche pubbliche sono quasi tutte elettive Possibilità di accedervi Art. 51: Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Aggiunto dall’art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (G.U. 12 giugno 2003, n. 134).

Democraticità – diritto di voto - wählen - Art. 48 Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. [Comma inserito con l’art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (G.U. 20 gennaio 2000, n. 15)] Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. (Unwürdigkeit )

Democraticità Intervento dei cittadini nella determinazione delle scelte pubbliche Referendum Diritto di rivolgere PETIZIONI - Bittschrift einreichen - per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità (art. 50) Diritto di presentare progetti di legge (art. 71, se ci sono almeno 50.000 elettori)

Democraticità Consapevole formazione della opinione pubblica e libera competizione politica: Libertà di riunione (art. 17) Libertà associativa (art. 18), Libertà di stampa (art. 21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.) Libertà delle confessioni religiose (art. 8), Libertà dei partiti politici (art. 49) e dei sindacati (art. 39).

Partiti non hanno riconoscimento giuridico per non limitarne l’autonomia ma hanno la forma di associazioni private non riconosciute soggette alle regole del Codice Civile Art. 49: Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Leggi elettorali - Wahlgesetze 1948 sistema proporzionale puro - Verhältinswahl 1953 “legge truffa”: premio di maggioranza consistente nel 65% dei seggi della Camera dei Deputati alla lista che raggiunga il 50%. Abrogata nel 1954 Fino al 1993, il sistema elettorale di tipo proporzionale puro, senza clausola di sbarramento (ohne Sperrklausel) garantiva la rappresentanza in Parlamento di formazioni politiche anche piccolissime 1993: referendum abroga il sistema proporzionale Legge 276/1993 maggioritaria (Mehrheitswahl) con elementi di proporzionalità (75% maggioritario, 25% proporzionale) Sbarramento al 4%

1999, referendum per eliminare la quota proporzionale e costruire un sistema totalmente maggioritario, ma è mancato il quorum 270/2005 nuova legge elettorale proporzionale ma con il premio di maggioranza Da cambiare!

Legge elettorale 270/2005 - Porcellum Non è possibile voto di preferenza Liste bloccate: nomi presentati in ordine stabilito Sbarramento 8% al Senato 4% alla Camera Premio di maggioranza

Parte II - Ordinamento della Repubblica Il parlamento Le camere La formazione delle leggi Il Presidente della Repubblica Il governo Il consiglio dei Ministri La Pubblica Amministrazione Gli organi ausiliari La Magistratura Le regioni, le province, i comuni Garanzie costituzionali

Introduce 3 nuove istituzioni nella struttura dello stato Corte Costituzionale Verfassungsgerichthof Referendum Regioni Ma non entrano in vigore subito, ma solamente dal 1955 1970 1971

Organi costituzionali Organi al vertice dell’organizzazione statale, godono di uno statuto di indipendenza e di autonomia rispetto ad ogni altro potere e sono tra loro in condizione di parità giuridica Presidente della Repubblica Parlamento Governo Corte Costituzionale

Organi a rilevanza costituzionale Non sono essenziali Consiglio di Stato – Staatsrat Consulenza giuridica amministrativa del governo Corte dei Conti controllo provvedimenti che comportano spese funzioni giurisdizionali in materia contabile e finanziaria, e pensionistica Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro Consulenza delle Camere e del Governo Consiglio Superiore della Magistratura - Oberster Rat für das Gerichtswesen

Parlamento Organo della rappresentanza popolare Legislatura = 5 anni Sistema bicamerale perfetto: stessi poteri e stesse funzioni tra Camera dei Deputati – Abgeordneten Kammer Senato – Senat Beide Kammern haben die gleichen Kompetenzen Diverso da Bundestag-Bundesrat

Parlamento Camera dei Deputati, 630 membri, elettiva Elettorato attivo: 18 anni Elettorato passivo: 25 Senato 315 senatori + ex presidenti Repubblica, + 5 senatori a vita Elettorato attivo: 25 Elettorato passivo: 40

Rapporto di fiducia - tra Governo e Parlamento Formato il governo, entro 10 giorni deve presentarsi alle camere per esporre il programma e ottenere il consenso con una MOZIONE DI FIDUCIA - Vertrauensvotum Potere di controllo del Parlamento con Atti ispettivi (interpellanze, interrogazioni) Atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno

Parlamento – funzione legislativa Iniziativa legislativa Formazione della legge Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

1. Iniziativa legislativa Art. 71 cost. l’iniziativa spetta al: Governo – disegni di legge (Bilancio e finanziaria) Membro Parlamento – proposta di legge Popolo (50.000 elettori) Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro CONSIGLI REGIONALI - comunali

2. Formazione Progetto presentato alle Camere Approvazione articolo per articolo - Genehmigung 2 procedimenti Normale Speciale

Normale Progetto esaminato da commissione legislativa competente per materia Presentato alla Camera Possibilità di presentare emendamenti Approvato con votazione finale Sempre richiesto per materia costituzionale ed elettorale, bilancio, delegazione legislativa e autorizzazione a ratificare trattati internazionali

Speciale Per materie meno importanti La commissione permanente discute e approva la legge senza proporla in aula Più breve Confronto politico più ristretto

Promulgazione – Gesetzverkünden Quando la legge è approvata dalle due Camere del Parlamento in identico testo viene trasmessa al Presidente della Repubblica che la deve promulgare entro 30 giorni Controllo preliminare e generale di legittimità costituzionale: il Presidente può RINVIARE la legge alle camere con un messaggio MOTIVATO per una nuova approvazione Poi deve essere promulgata

Pubblicazione Sulla Gazzetta Ufficiale Dopo 15 giorni dalla pubblicazione la legge entra in vigore e produce i suoi effetti

Parlamento in seduta comune Si riunisce e delibera solo nei casi di Elezione del Presidente della Repubblica (insieme ai delegati delle Regioni) - art. 83 Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica - art. 90 - Anklage Elezione di un terzo dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (Oberster Rat für das Gerichtswesen) - art. 104 Elezione di un terzo dei componenti della Corte Costituzionale - art. 135

Il Governo - Regierung Potere esecutivo – vollziehende gewalt Composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri (nominato dal Presidente della Repubblica) Consiglio dei Ministri (Ministerrat) (nominato su proposta del Presidente del Consiglio)

Governo Per esercitare le proprie funzioni occorre il voto di fiducia del Parlamento entro 10 giorni dalla sua formazione Funzioni: Direzione politica Esecutive e amministrative – vertice apparato amministrativo e burocratico Controllo – su tutti gli organi dell’amministrazione Normativa – decreti legge, decreti legislativi - REGOLAMENTI

Funzione normativa del Governo Art. 76 Cost. decreti legislativi L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti Delegierung von Befugnissen

Decreti delegati Il parlamento delega il governo a legiferare Competenze tecniche molto specifiche il governo può ricorrere a esperti e tecnici Efficacia definitiva Endgültige Wirkung Esempio: la riforma del sistema Amministrativo (riforma Bassanini) è stata attuata attraverso decreti legislativi

Decreti delegati Atti del Governo con forza di legge, emanati in seguito a una delega del Parlamento attraverso una legge-delega, che contiene i principi a cui il Governo deve attenersi. I decreti delegati (detti anche decreti legislativi), quindi, non hanno bisogno di nessuna ulteriore approvazione da parte del Parlamento brauchen keine Genehmigung

DECRETI LEGGE Art. 77 Costituzione Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Regierung Notwendigkeit und Dringlichkeit

Decreti-legge Una volta emanato il decreto il Governo deve presentarlo alle camere Perde efficacia se non è convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione Efficacia provvisoria Gesetzesdekret Vorläufige Wirkung Con SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 1996/360 si è ridotto il numero dei d.l.

Presidente della Repubblica Staatspräsident Vertice dell’organizzazione costituzionale Capo dello Stato Funzione rappresentativa e simbolica Garante del sistema, neutrale Eletto dal Parlamento in seduta comune con i delegati regionali Maggioranza di 2/3 nelle prime 3 votazioni Poi basta maggioranza assoluta

Presidente della Repubblica Possono essere eletti solo i cittadini italiani che abbiano compiuto 50 anni e che godano dei diritti civili e politici Resta in carica per 7 anni Funzione di rappresentanza estera Rapporti internazionali, diplomatici Funzioni nell’ordinamento interno

Poteri nell’ordinamento interno Controllo – sulle leggi (effetto sospensivo) Garanzia – sul funzionamento del sistema politico costituzionale (presidente del CSM, Consiglio Supremo di Difesa e comando delle Forze Armate) Influenza – invia messaggi alle Camere, nomina fino a 5 senatori a vita Intermediazione politica – nomina Presidente del Consiglio e dei Ministri, indice Referendum, Elezioni, scioglie le Camere (Auflösung der Kammern) Prerogativa – potere di grazia, onorificenze

Responsabilità del Presidente Al fine di garantire la sua autonomia e libertà, è riconosciuta al Presidente della Repubblica l'irresponsabilità per qualsiasi atto compiuto nell'esercizio delle sue funzioni. Nichtverantwortlichkeit des Präsidenten der Republik Eccezioni: Alto tradimento - collusione con Stati esteri Attentato alla Costituzione - violazione delle norme costituzionali tale da stravolgere i caratteri essenziali dell'ordinamento al fine di sovvertirlo con metodi non consentiti dalla Costituzione In tal caso: Messa in Stato d’Accusa (1991, Cossiga)

Per reati commessi al di fuori dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali il Presidente è responsabile come qualsiasi cittadino, ma si ritiene esista improcedibilità fino alla scadenza del suo mandato

Legge 140/2003 "lodo Schifani“: non possono essere sottoposti a procedimenti penali , per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione , fino alla cessazione delle medesime. il Presidente della Repubblica, del Consiglio, della Camera, del Senato della Corte Costituzionale

 sospensione dei relativi processi penali in corso in ogni fase, stato o grado. la Corte Costituzionale nel 2004 ha dichiarato illegittima questa legge per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Lodo Alfano 124/2008 Immunità per 4 cariche (non più il Presidente della Corte Costituzionale) Possibilità di proseguire con azioni civili di risarcimento sospensione di ogni tipo di procedimento penale a carico del Presidente del Consiglio per tutta la durata del suo mandato Sottoposta a giudizio della Corte Costituzionale 7 ottobre 2009 dichiarato INCOSTITUZIONALE VIOLAZIONE ART. 3 E 138 COST.

Corte Costituzionale - Verfassungsgerichtshof Risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale delle leggi Risoluzione dei conflitti tra i poteri dello Stato, tra Stato e Regioni, o tra Regioni Decisione in via preventiva sull’ammissibilità dei Referendum Giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica

Modello Austriaco (Kelsen) Sistema ACCENTRATO di controllo giudiziario = potere di controllo attribuito a un solo organo giudiziario appositamente istituito Modello Austriaco (Kelsen) Italia, Germania, Portogallo, Spagna, Russia, Polonia, Romania, Ungheria. Differenza sistema DIFFUSO (USA) Marbury vs Madison, 1803 Canada, Australia, India, Giappone, Norvegia, Danimarca e Svezia

Giudizio di legittimità costituzionale - Verfassungsfrage vorlegen In via diretta Prinzipale Normenkontrolle Proposta su ricorso dello Stato contro una legge regionale o di una regione contro una legge dello Stato o di un’altra regione In via incidentale Im Rahmen eines konkreten Streits Sollevata da un giudice nel corso di un processo

Sentenza della Corte Costituzionale Di accoglimento Entscheidung die die Verfassungswidrigkeit einer Norm erklärt Dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma La legge perde efficacia, non può più essere applicata Effetto generale e definitivo Di rigetto Verwerfungsentscheidung Dichiara la questione non fondata La legge rimane in vigore Ma si può ripresentare lo stesso quesito Non ammissibile Se mancano i requisiti necessari per sollevarla

Composizione Corte Costituzionale 15 giudici 5 nominati dal Presidente della Repubblica 5 dal Parlamento in seduta comune 5 scelti dalle supreme magistrature Mandato di 9 anni, non rinnovabile Carica incompatibile con membro Parlamento, Consiglio regionale, o avvocato Presidente eletto per 3 anni, rinnovabile

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Revisione della costituzione Moltissimi interventi dal 1948 2003 (modifica art. 51, partecipazione donne alla vita politica) al 2007 (modifica art. 27, abolizione pena di morte)

Riforme della Costituzione 3 tentativi falliti 1984-85 1992-94 1997 bicamerale 2001 Riforma titolo V

2001 Riforma titolo V (legge costituzionale 3/2001) Modifica 9 articoli Trasformazione Italia in una Repubblica federale Prima elencate materie in cui le regioni avevano potere di legiferare in via concorrenziale e allo Stato era lasciata la competenza su tutto il resto Ora elencate materie di competenza esclusiva Stato e alle Regioni competenza regionale e residuale Devolution – federalismo fiscale Riforma confermata dal referendum del 2001

Progetto di riforma 2005 Rafforzamento esecutivo Riduzione funzione Presidente della Repubblica Sistema monocamerale per voto Leggi Referendum 2006 ha impedito entrata in vigore della legge