Appunti sulla formazione del Governo

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Transcript della presentazione:

Appunti sulla formazione del Governo Per una Civile Convivenza

Premessa Alcune delle regole sulla formazione del Governo si trovano nel più importante atto normativo del nostro ordinamento->la Costituzione Altre regole si sono create nelle abitudini e nelle tradizioni->prassi costituzionali Le istituzioni che sono coinvolte nella formazione del Governo sono:

Il Presidente della Repubblica Art. 87 Cost: Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Sede: Palazzo del Quirinale, Roma. Linguaggio giornalistico: Quirinale, Colle. Sinonimo di Presidente della Repubblica è Capo dello Stato Attualmente il Presidente della Repubblica è Giorgio Napolitano.

Il Parlamento Art. 55 Cost: Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica Sinonimo della parola Parlamento è le Camere

La Camera dei deputati La Camera dei deputati è composta da 630 membri, tutti elettivi. Sede: Palazzo di Montecitorio, Roma. Attualmente Presidente della Camera è Gianfranco Fini. Egli è la terza carica dello Stato.

Il Senato della Repubblica Il Senato della Repubblica è composto da 315 senatori elettivi e dai senatori a vita (Presidenti emeriti della Repubblica, senatori a vita) Sede: Palazzo Madama, Roma. Attualmente Presidente del Senato è Renato Schifani. Egli è la seconda carica dello Stato.

Il Governo Art. 92: Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Sede della Presidenza del Consiglio: Palazzo Chigi, Roma Sinonimo di Presidente del Consiglio è Premier, Capo del Governo

Il rapporto di fiducia Il Governo può stare in carica solo con la fiducia del Parlamento. Esiste tra Governo e Parlamento un rapporto di fiducia->il Parlamento può costringere alle dimissioni il Governo votandogli contro la sfiducia. Art. 94 Cost: Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Chi comanda? In uno Stato democratico la sovranità e il potere appartengono ai cittadini, i quali però non possono esercitarlo direttamente, ma nelle forme e con i limiti previsti dalla Costituzione. Art. 1.2 Cost: La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Forme e limiti della sovranità I cittadini esercitano la sovranità che spetta loro in uno Stato democratico nella forma delle elezioni. I cittadini eleggono il Parlamento (Camera dei deputati e Senato della Repubblica), che rappresenta quindi la sovranità popolare. Subito dopo le elezioni, deputati e senatori appena eletti si raggruppano in gruppi parlamentari a seconda del partito di appartenenza. A questo punto, la parola passa al Presidente della Repubblica.

Le consultazioni Dopo le elezioni, il Presidente della Repubblica procede alle consultazioni->incontra i presidenti dei gruppi parlamentari e i segretari dei partiti politici, i Presidenti delle due Camere e i Presidenti emeriti della Repubblica per venire a conoscenza delle posizioni dei partiti sulla formazione del Governo; le consultazioni aiutano il Presidente della Repubblica a scegliere come Presidente del Consiglio una persona che ottenga la fiducia del Parlamento.

L’incarico Alla luce delle consultazioni, il Presidente della Repubblica conferisce oralmente alla persona che ritiene più idonea ad avere la fiducia del Parlamento l’incarico di formare un governo. Di prassi l’incaricato accetta l’incarico “con riserva” e svolge la sua attività: Individua la lista dei ministri Elabora il programma di governo

La nomina e il giuramento Esaurita la sua attività, l’incaricato scioglie la riserva e propone la lista dei ministri al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica nomina con d.P.R. il Presidente del Consiglio e, su proposta di quest’ultimo, i ministri (art. 92.2 Cost). Dopo la nomina (di solito entro meno di 24 ore) il Presidente del Consiglio e i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica (93 Cost). Con il giuramento il Governo è immesso nell’esercizio delle sue funzioni, ma non ha ancora la pienezza dei poteri

Il voto di fiducia In forza del rapporto di fiducia che deve legare Governo e Parlamento, il Governo è nella pienezza dei suoi poteri solo dopo aver ottenuto da entrambe le Camere il voto di fiducia. Entro 10 giorni dal giuramento, il Governo deve presentarsi alle Camere (94.3 Cost); qui, il Presidente del Consiglio espone il programma di governo. Se in ciascuna Camera la maggioranza dei parlamentari concorda con il programma di governo illustrato, presentano una mozione di fiducia che deve essere motivata e votata per appello nominale (94.2 Cost). La fiducia si intende accordata se la mozione è approvata in entrambe le Camere dalla metà più uno dei votanti. A questo punto il Governo è nella pienezza dei suoi poteri.

La fine della legislatura Le Camere durano in carica per un periodo di 5 anni; tale periodo ha nome di legislatura (art. 60 Cost). Terminata la legislatura, i cittadini sono chiamati ad eleggere un nuovo Parlamento. Il Governo non può continuare a durare in carica senza la fiducia di un Parlamento il cui mandato è giunto a scadenza.

La crisi di Governo Difficilmente nella storia della Repubblica un Governo è riuscito a godere della fiducia del Parlamento per tutti i 5 anni di legislatura, ma molto più frequentemente è accaduto che il Governo abbia perso la fiducia del Parlamento nel corso della legislatura. Quando il Governo perde la fiducia del Parlamento si apre una crisi di Governo.

La mozione di sfiducia Come si è detto, quando viene meno il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo il Parlamento può costringere alle dimissioni il Governo votandogli contro la sfiducia. La mozione di sfiducia è l’atto con cui il Parlamento interrompe il rapporto di fiducia con il Governo, obbligandolo alle dimissioni. Quando il Parlamento approva una mozione di sfiducia si apre una crisi di governo parlamentare. Nella storia della Repubblica fin’ora il Parlamento non ha mai approvato una mozione di sfiducia.

Le dimissioni Quando nel corso della legislatura per un problema politico il Governo si accorge di non avere più la fiducia del Parlamento, il Governo può direttamente rassegnare le dimissioni senza che si svolga una votazione che certifichi formalmente che il Governo ha perso la fiducia delle Camere. In questo caso si apre una crisi di governo extraparlamentare. Tutte le crisi di governo della storia della Repubblica (tranne quelle del 1998 e del 2008) sono state crisi extraparlamentari.

La nomina di un nuovo Presidente del Consiglio Aperta la crisi (parlamentare o extraparlamentare) il Presidente della Repubblica, avviando le consultazioni, verifica se in Parlamento si può formare una nuova maggioranza capace di esprimere e sostenere, votando la fiducia, un nuovo Governo. In tal caso il Presidente della Repubblica conferisce l’incarico di formare il nuovo Governo alla personalità più idonea ad ottenere la fiducia delle Camere.

Lo scioglimento delle Camere Se però, alla luce delle consultazioni, il Presidente della Repubblica constata che il Parlamento non è in grado di esprimere nessuna maggioranza e nessun Governo, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento anticipato del Parlamento. Il Presidente della Repubblica può sciogliere entrambe le Camere o anche solo una di esse, dopo aver sentito i loro Presidenti ( Art. 88.1 Cost). A questo punto si svolgeranno nuove elezioni per eleggere il nuovo Parlamento.

Le elezioni Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti e la prima riunione delle nuove Camere ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Dopo le elezioni il Presidente della Repubblica avvia le consultazioni per la formazione di un nuovo Governo.