CARLOS E ALAN DIVIETI, LIMITAZIONI E CONDIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA
La legge sul controllo dei beni a duplice impiego (p. es. coltelli, mazze da baseball, …)e beni militari speciali (p. es. velivoli d'esercitazione militari, simulatori militari ecc.). Mediante il controllo di tali beni si intende in particolare impedire: a)lo sviluppo, la fabbricazione o l'utilizzo di armi nucleari, biologiche o chimiche (armi ABC); b)lo sviluppo, la fabbricazione o l'utilizzo di sistemi vettori che potrebbero servire all'impiego di armi ABC; oppure c)che tali beni contribuiscano all'equipaggiamento convenzionale di uno Stato il cui comportamento costituisce una minaccia per la stabilità regionale o internazionale.
Per importare, esportare o far transitare armi o munizioni, occorre dichiararle e presentarle presso un ufficio doganale. Lo stesso vale per i rispettivi accessori e parti (bossoli, manico, canno, ugello, canna di recupero, calcio…)
Poiché le armi e le munizioni sono disciplinate in tre basi legali differenti, la decisione sull'obbligo di autorizzazione o su eventuali eccezioni spetta a diversi uffici.
Per evitare la contraffazione lamministrazione federale delle dogane (AFD) è autorizzata ad avvisare il titolare del diritto qualora si sospetti che l'importazione, l'esportazione o il transito di merci violi una proprietà intellettuale in Svizzera (i frutti dell'attività creativa/inventiva umana come ad esempio le opere artistiche e letterarie.) Al fine di combattere la contraffazione e la pirateria in modo efficace e durevole, l'AFD sostiene STOP PIRACY, un partenariato del settore pubblico e privato