La Costituzione Italiana La Costituzione è l’insieme dei principi fondamentali che sono alla base dell’ordinamento giuridico di uno Stato, è quindi la legge fondamentale dello Stato. Negli stati contemporanei si presenta sottoforma di documento scritto in quanto costituisce l’ordinamento giuridico, il cui scopo è quello di proclamare i diritti inviolabili dei cittadini e di porre un limite ai poteri dello Stato. L’Assemblea costituente, eletta il 2 giugno 1946 a suffragio universale, aveva il compito di elaborare un nuovo testo costituzionale. Essa era composta da 556 membri, differenti per ideologie ma accomunati dallo stesso intento: quello cioè di dar vita ad un nuovo ordinamento politico ed istituzionale basato sui principi di democrazia e pluralismo, uguaglianza e libertà, tutela dei diritti inviolabili della persona e delle minoranze, equità, solidarietà e cooperazione. Il 1° gennaio 1948 la Costituzione entrò in vigore e da allora è destinata a durare nel tempo e segnare la storia della nostra Repubblica.
La costituzione è la legge fondamentale dello Stato che regola i rapporti tra i cittadini e stabilisce le norme per l’organizzazione dello Stato stesso. 2
Come detto prima, la costituzione é la legge fondamentale della nostra repubblica. La costituzione è formata (come possiamo vedere sopra nella piramide) da 3 sezioni. La prima sezione riguardante i principi fondamentali, contiene 12 articoli. La parte prima riguarda i diritti e doveri dei cittadini: gli articoli inseriti in questa parte sono 41 e vanno dal 13° articolo al 54°.Questa sezione è divisa in 4 titoli e sono: Rapporti civili Rapporti etico sociali Rapporti economici Rapporti politici La terza sezione è la parte seconda: ordinamento della repubblica. In questa sezione, gli articoli vanno dal 55° al 139°,ultimo articolo della costituzione. Anch'esso è formato da titoli, ma stavolta quest'ultimi sono 6: Il parlamento Il presidente della repubblica Il governo La magistratura Regioni, province, comuni Garanzie costituzionali
Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il primo articolo della costituzione sancisce il carattere democratico della nostra repubblica, che si differenzia dalla monarchia per l'elettività e la temporaneità delle cariche pubbliche. La sovranità, cioè il potere di comandare e di compiere le scelte politiche , appartiene al popolo e la rappresentanza può essere diretta o indiretta a seconda se viene esercitata dal popolo o dai rappresentanti eletti dal popolo.
- Presidente della Repubblica Napolitano. L'articolo ,inoltre, riconosce il valore fondamentale del lavoro come diritto di tutti i partecipanti alla vita del paese in piena libertà e pari dignità sociale senza privilegi e particolarismi. Nel corso della storia il diritto di voto è stato riservato ad una ristretta categoria di cittadini e cioè agli uomini istruiti e di ceto sociale elevato. Risale al 1946 la prima votazione a suffragio universale. Il voto è lo strumento di democrazia popolare più importante ed è con il voto che possiamo partecipare alle decisioni che servono allo Stato per migliorare la sua organizzazione. - Presidente della Repubblica Napolitano.
« La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. » L’art. 2 è il secondo dei dodici Principi fondamentali della Costituzione italiana e precisamente quello personalista .La persona umana è al centro; deve essere tutelata nei suoi diritti fondamentali che sono inviolabili (privacy, nome vita identità personale e sessuale opinioni etc ) e deve potere esprimere la propria personalità sia singolarmente sia nelle formazioni sociali che liberamente sceglie . I verbi utilizzati a questo scopo sono “riconosce” che significa prevede giustifica considera, e” garantisce” a volere indicare l’impegno della Repubblica affinché possa trovare attuazione l’esercizio libero e senza condizioni di tali diritti. Tutto è chiaro se ripensiamo alla violazione dei diritti di cui durante il fascismo gli italiani avevano fatto tristissima esperienza. L’articolo pone anche l’accento sui doveri di solidarietà sociale politica ed economica che ciascuno dovrebbe sentire ed adempiere in prima persona . Pertanto ciascuno di noi è chiamato a svolgere il suo ruolo perché possa trovare attuazione nella realtà di ogni giorno questo articolo. Oggi esistono numerose organizzazioni di volontariato che si occupano di aiutare le persone più bisognose
La missione dell'UNICEF è di mobilitare in tutto il mondo risorse, consenso e impegno al fine di contribuire al soddisfacimento dei bisogni di base e delle opportunità di vita di ogni bambino, ragazzo e adolescente. L'UNICEF esplica la propria azione attraverso programmi e progetti di sviluppo umano concordati e realizzati, in ogni paese, assieme alle istituzioni pubbliche e alle organizzazioni e associazioni locali, nel totale rispetto delle diversità culturali e con particolare favore per coloro che sono svantaggiati per ragioni legate al sesso, alla condizione sociale, all'appartenenza etnica o religiosa. L'UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia) è la principale organizzazione mondiale per la tutela dei diritti e delle condizioni di vita dell'infanzia e dell'adolescenza.
Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
SPIEGAZIONE DELL’ ART.3 L’articolo 3 stabilisce il principio dell’uguaglianza che, nel nostro ordinamento, ha un duplice significato: formale e sostanziale. Uguaglianza formale significa che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua , religione , opinioni politiche , condizioni economiche , personali o sociali. Uguaglianza sostanziale significa invece creare le condizioni affinché ciascuna persona possa essere effettivamente uguale alle altre. Per realizzarla la Costituzione afferma che è necessario rimuovere gli ostacoli sociali ed economici che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Si tratta di un obiettivo molto difficile da conseguire: tuttavia, lo Stato ha cercato di raggiungerlo con alcune scelte importanti, per esempio favorendo l’istruzione dei cittadini , cercando di creare condizioni di sviluppo per l’economia e per l’occupazione, realizzando un’ampia rete di protezione sociale a favore dei soggetti più deboli (assistenza medica gratuita, pensioni ecc…). Un’attenzione particolare è stata inoltre dedicata al tema della parità effettiva tra uomo e donna, attraverso l’emanazione di molte leggi dirette a realizzarla concretamente nell’ambito familiare, lavorativo, politico ecc….
Uguaglianza religiosa Uguaglianza tra persone Uguaglianza religiosa Uguaglianza politica
ART. 4 ''La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società’’ L’art. 4 della Costituzione Italiana dispone che il lavoro è un diritto e un dovere del cittadino. È un diritto perché lo Stato si deve impegnare a garantire le condizioni perché tutti i cittadini possano svolgere un’ attività lavorativa che consenta loro di poter vivere dignitosamente e del proprio lavoro. Questo diritto è anche un modo per affermare la propria libertà di vivere autonomamente senza aver bisogno dell’aiuto di qualcuno. Oggi il diritto al lavoro è molto difficile da realizzare perché per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro non è facile trovare una occupazione nella società in cui viviamo e ce ne accorgiamo dal tasso di disoccupazione che è sempre in aumento. Il lavoro è però visto da questo articolo anche come un dovere perché ogni cittadino deve svolgerlo in modo da favorire il progresso materiale e spirituale di tutta la società. Un lavoro che danneggi la salute, l’ambiente e sia contrario alle leggi, non può essere considerato positivo per l’art.4.
Art. 5 S U D N O R D Dall’art.117 della Costituzione: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. La Costituzione stabilisce che l’Italia è una e indivisibile: si tratta di un aspetto molto importante della Carta costituzionale, con cui si vuole evitare che, dopo la lunga avventura storica che ha portato all’unificazione dello Stato italiano nel 1861, si verifichino situazioni di divisione del territorio a carattere politico. Nel nostro Paese sono tuttavia presenti aree territoriali molto diverse tra di loro; pertanto vengono riconosciuti ampi compiti e poteri agli enti locali (Comuni, Province e Regioni) per soddisfare, in maniera più adeguata, le loro differenti esigenze, potenziare le loro particolarità e meglio amministrare dal centro alla periferia tutto lo Stato. S U D N O R D Dall’art.117 della Costituzione: “… Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia con espressamente riservata alla legislazione dello Stato.”
Art. 6 La Costituzione tutela altresì le minoranze linguistiche presenti in Valle d'Aosta e in Trentino-Alto Adige, sia consentendo l'uso delle rispettive lingue d' origine (francese e tedesco), accanto alla lingua italiana, negli uffici pubblici e nelle scuole (cosiddetto bilinguismo), sia prevedendo particolari norme dirette a garantire maggiore autonomia amministrativa in quelle zone.
Rapporto Stato- Chiesa Articolo7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Articolo 8 Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Lo Stato e le sue religioni La pari libertà delle confessioni religiose è riconosciuta dalla Costituzione e garantisce il diritto di organizzarsi secondo propri statuti, regolando i rapporti con lo Stato per legge sulla base di “intese”. Il diritto di professare la propria fede assicura a cittadini, stranieri e apolidi, di poterne fare propaganda ed esercitare il relativo culto, alla sola condizione che si tratti di riti non contrari al buon costume.
Le religioni
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.Il primo comma di questo articolo applica in àmbito religioso il principio d'eguaglianza sancito dall'art. 3. La Costituzione pone sullo stesso piano tutte le religioni che non abbiano usi in contrasto con le leggi. La Repubblica si ispira, dunque, ad un atteggiamento di neutralità nei confronti dei diversi culti e si impegna a tutelare senza distinzioni tutte le confessioni religiose. Pur in forme diverse dal Concordato che regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, vale anche per le altre confessioni religiose il principio pattizio, in forza del quale i rapporti tra Stato e singole confessioni sono regolati mediante accordi tra le parti. A partire dal 1984 lo Stato italiano ha cominciato a dare attuazione a questa norma, stipulando l'intesa con la Tavola Valdese. Successivamente sono state sottoscritte ulteriori intese con altre confessioni religiose. Questo articolo, col riconoscimento del pluralismo confessionale, segna il definitivo superamento dell’art. 1 dello Statuto albertino, che dichiarava "la religione cattolica, apostolica romana sola religione di Stato". La garanzia di un effettivo pluralismo confessionale è, peraltro, assicurata dal principio di neutralità e laicità dello Stato: lo Stato, cioè, tutela la libertà di religione in quanto non determina situazioni di privilegio né ostacola in alcun modo qualsiasi altro culto diverso da quello cattolico.
Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione È l'Articolo che prevede sia il rispetto e la valorizzazione della cultura, intesa come ricerca scientifica, tecnica, letteraria ecc., poiché ciò rappresenta un requisito essenziale per la crescita di uno Stato, sia la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico del Paese. Come è noto a tutti, l' Italia ha un patrimonio storico e artistico senza pari al mondo: in ogni città sono infatti presenti monumenti, edifici, chiese e opere d' arte di notevole pregio. Si tratta perciò di un insieme di risorse di grande importanza non solo culturale, ma anche economica per lo Stato, strettamente connessa all' esercizio di alcune attività, come il turismo. La Costituzione ha perciò ritenuto importante valorizzare e conservare il nostro immenso patrimonio, oltre che tutelare il paesaggio. Molto ancora si può e si deve fare per la salvaguardia e per la tutela del nostro patrimonio e per lo sviluppo della ricerca affinchè i nostri scienziati abbiano la possibilità di continuare a lavorare per il bene dello Stato e all'interno di esso.
Commento Art. 9 È l' Articolo che prevede sia il rispetto e la valorizzazione della cultura, intesa come ricerca scientifica, tecnica, letteraria ecc., poiché ciò rappresenta un requisito essenziale per la crescita di uno Stato, sia la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico del Paese. Come è noto a tutti, l' Italia ha un patrimonio storico e artistico senza pari al mondo: in ogni città sono infatti presenti monumenti, edifici, chiese e opere d' arte di notevole pregio. Si tratta perciò di un insieme di risorse di grande importanza non solo culturale, ma anche economica per lo Stato, strettamente connessa all' esercizio di alcune attività, come il turismo. La Costituzione ha perciò ritenuto importante valorizzare e conservare il nostro immenso patrimonio, oltre che tutelare il paesaggio. Molto ancora si può e si deve fare per la salvaguardia e per la tutela del nostro patrimonio e per lo sviluppo della ricerca affinchè i nostri scienziati abbiano la possibilità di continuare a lavorare per il bene dello Stato e all'interno di esso.
Art.10 Art.11 Art. 10: L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Art. 11: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Commentando Gli articoli 10 e 11 della Costituzione affermano il principio internazionalista grazie al quale aprono le frontiere della Repubblica italiana agli altri stati allo scopo di assicurare la pace,la solidarietà e la cooperazione tra paesi diversi. Le norme dell’ordinamento italiano si devono ispirare a quelle riconosciute dalla comunità internazionale . Sempre nella prospettiva della relazione tra Stati la tutela della persona umana resta comunque al centro dell’art. 10 quando si riconosce protezione allo straniero perseguitato nel proprio paese per l’ esercizio delle libertà democratiche. Lo Stato accetta anche di limitare la propria sovranità a condizione che anche gli altri Stati lo facciano, e allo scopo di realizzare la pace e la giustizia fra tutte le Nazioni. Il “ripudio” della guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli è l’attuazione più importante del principio internazionalista e la diretta conseguenza della memoria delle sofferenze e degli orrori che la guerra aveva causato agli italiani. Una cosa sicuramente si era compreso e cioè che nessuna guerra è giusta né utile e che nessuno voleva che accadesse di nuovo!
Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. Il tricolore italiano nasce a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797. Nell'Italia del 1796 le numerose repubbliche di ispirazione giacobina che avevano soppiantato gli antichi stati assoluti adottarono quasi tutte, con varianti di colore, bandiere caratterizzate da tre fasce di uguali dimensioni, ispirate al modello francese del 1790. I vessilli reggimentali della legione lombarda presentavano, appunto, i colori bianco, rosso e verde: il bianco e il rosso, infatti, comparivano nell'antichissimo stemma comunale di Milano (croce rossa su campo bianco), mentre verdi erano, fin dal 1782, le uniformi della Guardia civica milanese. Il vessillo tricolore fu soffocato dalla Restaurazione, ma continuò ad essere innalzato, quale emblema di libertà, nei moti del 1831, nelle rivolte mazziniane e nelle sollevazioni negli Stati della Chiesa. Il 14 marzo 1861 venne proclamato il regno d'Italia e la sua bandiera continuò ad essere quella della Prima guerra d'indipendenza. Solo nel 1925 si definirono per legge i modelli della bandiera nazionale e della bandiera di Stato. Dopo la nascita della Repubblica, un decreto legislativo presidenziale del 19 giugno 1946 stabilì la foggia provvisoria della nuova bandiera, confermata dall'assemblea Costituente il 24 marzo 1947 ed inserita nell'articolo 12 della nostra Costituzione. I primi dodici articoli della nostra Costituzione, che sono i Principi fondamentali, danno un'identità al nostro ordinamento giuridico, così come la bandiera tricolore ci fa subito pensare al nostro Stato, l'Italia.
Il 7 gennaio 2007, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha celebrato la prima Festa del tricolore: “un momento per celebrare i valori di libertà, democrazia e solidarietà, fondamento della nazione”. Il 17 marzo 2011 il Paese ha celebrato il 150° anniversario dell‘Unità d'Italia.
FINE