I diritti fondamentali Dall’art.9 all’art. 33 della Costituzione Italiana
Art.9 Costituzione italiana “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”
Ruolo dello Stato Tutela = ogni attività diretta a riconoscere, proteggere e conservare un bene del nostro patrimonio culturale affinché tutti possano goderne (si esplica attraverso il riconoscimento e la conservazione) Conservazione = ogni attività diretta a salvaguardare l’integrità e l’efficienza funzionale del bene (si esplica attraverso attività di studio, prevenzione, manutenzione, restauro) Valorizzazione = ogni attività diretta alla divulgazione in modo da garantire la trasmissione dei valori di cui il patrimonio è portatore.
Costituzione italiana Unicità rispetto alle altre Costituzioni occidentali Contemporaneità/modernità Individuazione di valori e diritti “forti” che solo in un periodo futuro sono stati compresi come essenziali Promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico della società
Segue … commento art.9 Primo comma: “promozione delle attività culturali” Secondo comma: “tutela del patrimonio storico e artistico” che rappresenta una concretizzazione delle attività culturali pregresse. Si cerca di difendere il patrimonio prodotto nel corso della storia della Nazione e nello stesso tempo di promuovere le attività culturali che possano ampliare questo patrimonio.
Segue … commento art.9 Passaggio da una tutela “statica” del patrimonio (puramente conservativa) ad una tutela “dinamica”, cioè diretta alla fruizione pubblica come strumento di crescita culturale della società. L’art. 9 individua nella Repubblica il soggetto che deve garantire il pubblico godimento dei beni artistici e culturali e con ciò s’intende lo Stato in tutte le sue articolazioni (decentramento amministrativo), in modo tale che a ciascun cittadino sia data la possibilità di ampliare e rafforzare la propria cultura.
Art. 33/1 Costituzione italiana “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”. I compiti di promozione culturale escludono ingerenze politiche e ciò è garantito appunto dal primo comma dell’art. 33 che sottolinea il valore assoluto dell’arte e della scienza: queste non possono subire condizionamenti esterni ma debbono essere lasciate libere di esprimersi in quanto frutto della genialità umana e della personalità di ogni singolo individuo.
Segue … commento art. 33 L’intervento dello Stato deve essere “neutro” nel senso che non deve essere teso a realizzare interessi economici di parte o esigenze politiche della maggioranza di turno. Obiettivo dell’Assemblea Costituente era garantire la crescita del pluralismo culturale in quanto strumento della personalità dei singoli e, di conseguenza, della società.
Intervento del Presidente Ciampi del 5 Maggio 2003 in occasione della consegna delle medaglie d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte. “Sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un tutto inscindibile. Anche la cultura deve essere concepita non in senso di passiva protezione, ma in senso attivo, e cioè in funzione della cultura dei cittadini, deve rendere questo patrimonio fruibile da tutti […] L’inserimento dell’art.9 tra i principi fondamentali offre un’indicazione importante sulla “missione” della nostra Patria: la cultura e il patrimonio artistico devono essere gestiti bene perché siano effettivamente a disposizione di tutti, oggi e domani per tutte le generazioni”.
Margherita Hack Astrofisica e divulgatrice scientifica “Un Paese senza ricerca e senza cultura è un Paese che è destinato a diventare sottosviluppato”