Corso di Diritto Privato Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte terza - Situazioni giuridiche Prescrizione e decadenza Prof. Daniela Valentino
Prescrizione (2934 ss. c.c.) Nozione: estinzione della situazione soggettiva per effetto dell'inerzia (mancato esercizio/uso) del titolare EFFICACIA: il diritto prescritto non si estingue ma perde la propria forza, nel senso che, se si agisce in giudizio, il terzo potrà eccepire la intervenuta prescrizione, in tal modo bloccando l’iniziativa giurisdizionale. a) esigenza di certezza e di stabilità dei rapporti giuridici; b) disinteresse del titolare, reso palese dal decorso del tempo c) presunzione di rinunzia al diritto Fondamento INTERESSE GENERALE ISTITUTO DI ORDINE PUBBLICO INDEROGABILITÀ della relativa disciplina
Prescrizione (2934 ss. c.c.) OPERATIVITÀ: non automatica ma su iniziativa dell'interessato, che ha l'onere di farla valere giudizialmente attraverso l’eccezione di prescrizione; l’interessato può rinunziarvi (ammessa rinunzia c.d. successiva, espressa o tacita); possibilità per i terzi creditori (o interessati) di farla valere in luogo del soggetto che non vi provveda o vi rinunzi.
Prescrizione (2934 ss. c.c.) OGGETTO: valenza generale, salvo: DIRITTI INDISPONIBILI: non è possibile perdere per inerzia, protratta nel tempo, ciò di cui non si può disporre; DIRITTO DI PROPRIETÀ: in ragione della imprescrittibilità della relativa azione, salvi gli effetti dell'usucapione; c) ALTRI DIRITTI INDICATI DALLA LEGGE.
Termine di Prescrizione DECORRENZA : dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) IPOTESI PARTICOLARI: annullabilità del contratto per vizio del consenso violenza: dal giorno in cui è cessata; errore o dolo: dal giorno della scoperta; incapacità legale dal giorno in cui è cessato lo stato di interdizione o inabilitazione; dal giorno in cui il minore ha raggiunto la maggiore età.
PRESCRIZIONE ORDINARIA: 10 ANNI ogni situazione per la quale non sia stabilito un termine differente VENTENNALE: diritti reali di godimento e ipoteca BREVE: 5 ANNI diritto al risarcimento da illecito 2 ANNI - causato dalla circolazione di veicoli (salvo che l'atto sia reato) 5 ANNI diritti da rapporti sociali (società iscritte); crediti di prestazioni periodiche etc.
SOSPENSIONE : giustificazione dell'inerzia, per una causa sopravvenuta, che rende impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto per: condizione del titolare del diritto (minore non emancipato o interdetto privi del tutore; militare in tempo di guerra) particolari relazioni tra le parti (marito e moglie; tutore e minore, etc.) SOLTANTO IPOTESI TASSATIVAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE IL PERIODO DI SOSPENSIONE NON SI COMPUTA: all'inerzia precedente si aggiunge quella successiva.
cessazione dell'inerzia, in seguito all'esercizio del diritto INTERRUZIONE : cessazione dell'inerzia, in seguito all'esercizio del diritto (o al suo riconoscimento ad opera della controparte) notifica atto introduttivo di un giudizio cause civili atto di costituzione in mora (diritti di credito) cause naturali atti materiali di esercizio (diritti reali) DAL MOMENTO DELL'INTERRUZIONE INIZIA A DECORRERE EX NOVO UN NUOVO TERMINE DI PRESCRIZIONE: l'inerzia precedente è irrilevante.
Decadenza (artt. 2964 ss. c.c.) estinzione di un diritto che non sia stato esercitato entro un dato termine perentorio. Nozione: esigenza di certezza delle situazioni giuridiche Fondamento: Disciplina: non ammesse interruzione e sospensione salvo che sia disposto altrimenti: [2964] (Es.: atti processuali e periodo feriale)
Decadenza (artt. 2964 ss.c.c.) Ambito Specie: diritti indisponibili: decadenza c.d. "di ordine pubblico" a) non ammessa rinunzia; b) rilevabilità ex officio c) inderogabilità della disciplina legale: - impossibilità di apportarvi modifiche o di stabilire termini convenzionali; irrilevanza del riconoscimento del diritto Ambito [2966] diritti disponibili: decadenza c.d. "di ordine privato" a) ammessa rinunzia; b) non rilevabilità ex officio; c) derogabilità della disciplina legale: - possibilità di apportarvi modifiche; - riconoscimento del diritto = causa impeditiva. [2966] legale prevista dalla legge; giudiziale disposta dal giudice; convenzionale per volontà delle parti e solo in materia di diritti disponibili (a condizione che i termini non siano eccessivamente gravosi). Specie: