PROCESSI COSTITUENTI E REVISIONE COSTITUZIONALE FRANCIA V REP.- VENEZUELA E BOLIVIA- LE TRANSIZIONI PACIFICHE DELL’EUROPA DELL’EST TRA FINE ANNI 80 ED ANNI 90 DEL ‘900
FRANCIA IV-V 24 maggio 1958: precipita la crisi algerina e paracadutisti francesi provenienti dall’Algeria atterrano in Corsica, preparandosi l’operation résurrection avente come obiettivo un colpo di stato se non fosse stata accettata la candidatura di De Gaulle come nuovo Presidente del Consiglio
segue Il 28 maggio 1958 De Gaulle è nominato Presidente del Consiglio e il 1 giugno riceve la fiducia dell’Assemblea Nazionale Approvazione, ai sensi dell’art. 90 della cost. del 1946 (IV Rep.) della legge 3 giugno 1958 che stabilisce una deroga allo stesso art. 90 per l’approvazione di una “revisione” delegata al Governo
segue Il progetto viene elaborato mediante l’ausilio di organi riconducibili al Governo, ad eccezione di un comitè consultatif di origine parlamentare che è chiamato solo a rendere un parere I lavori si concludono in quattro mesi e si procede al referendum popolare del 28 settembre 1958
segue Processo costituente e non di revisione, in quanto si è inciso sulla garanzia della rigidità Si sono anche toccati i principi supremi, in quanto si è modificato il principio di rappresentanza
VENEZUELA E BOLIVIA.: IL POTERE COSTITUENTE MASCHERATO DA REVISIONE ED IL RUOLO DELLE CORTI COSTITUZIONALI Con decreto presidenziale 2 febbraio 1999 n. 3 Chavez chiede al popolo di pronunciarsi mediante referendum sulla elezione di un’assemblea costituente allo scopo di “trasformare lo Stato e di creare un nuovo ordinamento giuridico che permetta il funzionamento effettivo di una Democrazia sociale e partecipativa”
segue Il decreto viene impugnato dinanzi alla Corte suprema affinchè essa stabilisca se per convocare l’assemblea costituente occorra riformare la costituzione o si possa utilizzare il referendum previsto dalla vigente costituzione del 1961 La Corte sostiene la possibilità di utilizzare il referendum conformemente alla costituzione del 1961 e ancorchè tale costituzione preveda all’art. 246 un procedimento per la riforma totale
segue La Corte sostiene che il potere del popolo di pronunciarsi mediante referendum su questioni di rilievo costituzionale risieda nella disposizione della costituzione in tema di sovranità popolare (art.4) che sottintende che il popolo stesso possa esercitare in forma diretta la sua posizione di supremazia al di fuori del momento elettorale Così facendo la Corte confonde tra potere costituente, come poter di fatto (di cui il popolo non è titolare, ma legittimante) e sovranità popolare sottoposta alla costituzione
Segue In sostanza non si è seguito il procedimento ex art. 246 della cost. del 1961 poiché la revisione totale è sempre revisione e non potere costituente In conclusione la Corte ha fornito una copertura giuridica all’esercizio di potere costituente, divenendo essa stessa partecipe del processo costituente attraverso una interpretazione di rottura della costituzione del 1961
segue La Corte costituzionale della Bolivia con la sentenza del 17 gennaio 2001 n.0112001 ha invece bloccato il tentativo di convocare mediante legge parlamentare un’assemblea costituente per riformare la costituzione La Corte distingue tra potere costituente originario e potere costituente derivato rilevando come il secondo sia soggetto a limiti stabiliti dal primo (v. Sieyes)
segue Le camere non potevano, quindi, prevedere una forma di revisione diversa da quella stabilita dalla costituazione Non potevano avere rilievo i precedenti di altri ordinamenti ((Venezuela e Perù)
LE TRANSIZIONI PACIFICHE DALLO STATO SOCIALISTA I processi costituenti iniziano non appena l’URSS subisce una crisi irreversibile a cui Gorbaciov tenta di reagire con alcune (vere) revisioni costituzionali incidenti nell’area economica tra il 1989 ed il 1991 Dichiarazione di indipendenza di alcune Repubbliche federate (Lituania, Estonia, Lettonia, Armenia, Georgia ecc.)
segue Dal 1989 si sottraggono all’influenza sovietica anche Polonia, DDR e Cecoslovacchia Dopo una prima trasformazione parziale delle Costituzioni, che mirano a mantenere alcuni principi socialisti, si assiste subito dopo ad una vulnerazione di questi principi (ruolo guida del partito, proprietà socialista, divisione dei poteri invece dell’unità del potere statale, ecc.) in particolare sulla spinta delle prime libere elezioni (si veda per esempio la Polonia già nel 1989 e l’Ungheria nel 1990).
segue In quasi tutti i Paesi dell’Est (rilevano in particolare l’eccezione della Romania e quella della Russia per la nuova Costituzione del 1993) sono stati usati i procedimenti di revisione previsti nell’ordinamento costituzionale socialista, quindi nel rispetto formale del precedente testo la Costituzione precedente è stata stravolta al punto di cambiarne i contenuti essenziali e quindi condurre al mutamento della forma di Stato
segue Ciò è stato possibile grazie al fatto che in genere nelle stesse Costituzioni non fossero indicati limiti espliciti alla revisione, nemmeno a salvaguardia dei principi fondamentali della relativa forma di Stato, anche se la dottrina dei Paesi dell’Est riconosceva l’esistenza di limiti impliciti operanti in tale direzione, dovuti al rispetto dei principi strutturali propri dello Stato socialista e che quindi dovevano essere rispettati in una Costituzione che si definisse appunto “socialista”.
segue In realtà era il partito col suo ruolo guida a rendere stabili tali Costituzioni, impedendo le modifiche non accette. Esisteva un procedimento aggravato di revisione costituzionale, che di norma richiedeva la maggioranza dei due terzi, ma non era certo questo a garantire la stabilità, dato che le stesse leggi ordinarie erano adottate all’unanimità .
segue In particolare grazie alle decisioni del partito si scandivano le tappe di evoluzione verso il comunismo e si apportavano i cambiamenti costituzionali a ciò necessari. Dopo la decisione del partito di procedere alla redazione di un nuovo testo costituzionale - accolta dagli organi statali competenti - e i lavori di una commissione controllata dal partito si procedeva con una fase di discussione popolare. I risultati del dibattito pubblico e le conseguenti proposizioni di emendamenti extraparlamentari erano esaminati da commissioni ad hoc e poi sostanzialmente ratificati dalle Assemblee parlamentari.
segue Con l’inizio della fase di transizione i Parlamenti invece iniziano ad operare in veste costituente, per questa ragione tra l’altro si abbandona un sistema elettorale di tipo maggioritario per un sistema di tipo proporzionale o misto che meglio rappresenti l’elettorato.
segue Dopo una fase di prima modifica del testo costituzionale segue un momento in cui si è ritiene essere ormai necessario elaborare delle nuove costituzioni per marcare maggiormente e più decisamente il passaggio da un sistema legale all’altro. Queste nuove costituzioni sotto certi profili sono per così dire eterodirette; rispondono cioè alla necessità di aderire al Consiglio d’Europa, di dover accettare la CEDU, di dover iniziare ad interiorizzare, anche talora in maniera del tutto critica, certe impostazioni di stampo occidentale e democratico liberale.