1° Categoria (Decreto Ministero della Difesa) Definizione: specchio d’acqua, artificialmente o naturalmente riparato, idoneo ad agevolare l’approdo e la partenza delle imbarcazioni PORTO Fa parte del DEMANIO NECESSARIO DELLO STATO (Demanio Marittimo) (Art. 28) Significa: soddisfacimento esclusivo del bene pubblico Significa: INALIENABILE, NON USUCAPIBILE, INESPROPRIABILE 1° Categoria (Decreto Ministero della Difesa) DIFESA MILITARE E SICUREZZA DELLO STATO (LA SPEZIA, TARANTO, AUGUSTA, BRINDISI) 2° Categoria (Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti) COMMERCIALE, INDUSTRIALE, PETROLIFERO, TRASPORTO PASSEGGERI, PESCA, TURISMO, DIPORTO PORTO 1A Classe RILEVANZA ECONOMICA INTERNAZIONALE 2A Classe RILEVANZA ECONOMICA NAZIONALE 3A Classe RILEVANZA ECONOMICA REGIONALE O INTERREGIONALE Gestione diretta dello STATO Gestione delle REGIONI
AUTORITÀ PORTUALE GESTIONE DEL PORTO AUTORITÀ MARITTIMA (ANCONA, BARI, BRINDISI, CAGLIARI, CATANIA, CIVITAVECCHIA, GENOVA, LA SPEZIA, LIVORNO, MARINA DI CARRARA, MESSINA, NAPOLI, PALERMO, RAVENNA, SAVONA, TARANTO, TRIESTE, VENEZIA) È alle dirette dipendenze del MINISTRO È controllata dalla CORTE DEI CONTI È dotata di personalità giuridica di diritto pubblico Gode di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria La gestione delle operazione portuali (SCARICO, CARICO, DEPO-SITO, TRASBORDO, MOVIMENTO MERCI, ecc..) NON PUÒ essere esercitata dall’Autorità Portuale È composta da: PRESIDENTE, SEGRETARIO, COMITATO E COLLEGIO REVISORI DEI CONTI. GESTIONE DEL PORTO VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ PORTUALI SIGNIFICA AUTORITÀ MARITTIMA Indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione, controllo delle operazioni portuali e di tutte le altre attività commerciali ed industriali che si svolgono nei porti Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le parti che costituiscono l’ambito portuale Affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura dei servizi di interesse generale
MERCI ED OGNI ALTRO MATERIALE OPERAZIONI PORTUALI CARICO SCARICO TRASBORDO DEPOSITO MOVIMENTO IN GENERE MERCI ED OGNI ALTRO MATERIALE Possono essere effettuate SOLO da IMPRESE AUTORIZZATE che devono essere iscritte in un apposito REGISTRO, che pagano un canone annuo ed una cauzione. Sono DISCIPLINATE dalle Autorità marittime o portuali che provvedono anche alla VIGILANZA sul loro SVOLGIMENTO Per l’espletamento delle operazioni portuali, l’Autorità marittima o portuale, oltre a rilasciare l’apposita autorizzazione all’Impresa richiedente, DA IN CONCESSIONE anche le AREE DEMANIALI e le BANCHINE che si trovano nel porto. In ciascun porto l’Impresa concessionaria di un’area demaniale DEVE esercitare DIRETTAMENTE l’attività per la quale ha ottenuto la concessione. La concessione VIENE REVOCATA ogni qualvolta il concessionario non abbia osservato gli obblighi assunti o raggiunto gli obiettivi previsti dal programma di attività, senza un giustificato motivo
SERVIZI PORTUALI RIMORCHIO PILOTAGGIO ORMEGGIATORI BARCAIOLI o BATTELLIERI PORTA BAGAGLI ANTINCENDIO PALOMBARI e SOMMOZZATORI Servizio PUBBLICO di TRAZIONE (nave, galleggiante, altro….) gestito da PRIVATI (SOCIETÀ ARMATORIALE). I membri dell’equipaggio fanno parte della GENTE DI MARE. D’ALTURA. Servizio non necessariamente PUBBLICO di TRAZIONE da un porto ad un altro (se non pubblico non rientra nei servizi portuali). Necessità riconosciuta ai fini della SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE (nelle acque interne). Il Pilota SUGGERISCE ED ASSISTE il Com.te. Per diventare Pilota è necessario il titolo di CLC (Capitano di Lungo Corso) ma il Pilota NON fa più parte della gente di mare (Registro di iscrizione Piloti separato). Quando è a bordo è equiparato al 1° Uff.le. Il servizio è esercitato da COOPERATIVE (di piloti) e gestito dall’Autorità marittima che impone con ordinanza i turni ed il personale necessario a seconda delle esigenze permanenti o temporanee (ordinanza d’urgenza). Servizio PUBBLICO di ORMEGGIO (nave, galleggiante, altro….) esercitato da COOPERATIVE (di ormeggiatori) e gestito come servizio dall’Autorità marittima che impone con ordinanza i turni ed il personale necessario a seconda delle esigenze permanenti o temporanee (ordinanza d’urgenza). Gli ormeggiatori fanno parte della GENTE DI MARE. Servizio PUBBLICO di AUSILIO ALL’ORMEGGIO (nave, galleggiante, altro….) Dato che è gestito come il servizio precedente, può essere esercitato dalle COOPERATIVE degli ormeggiatori (ed unito al precedente). Solo in alcuni casi i due servizi sono separati. Servizio PUBBLICO di AUSILIO AI PASSEGGERI esercitato da imprese private. In alcuni casi le stesse compagnie armatoriali istituiscono il servizio limitatamente alle proprie navi (in questo caso non è più servizio pubblico). Servizio PUBBLICO di ANTINCENDIO finalizzato alla prevenzione ed allo spegnimento degli incendi in ambito portuale (“GUARDIE AI FUOCHI” – LAND SIDE FIRE FIGHTING ASSISTANCE) ed allo spegnimento degli incendi su navi in mare (SEA SIDE F.F.A.). È esercitato dai VV.F. e gestito come servizio dall’Autorità marittima che impone con ordinanza i turni ed il personale necessario a seconda delle esigenze permanenti o temporanee (ordinanza d’urgenza). Servizio PUBBLICO di VARIO TIPO (controllo banchine, chiglia nave, fondale, recupero, riparazioni, altro….) esercitato da COOPERATIVE (di palombari e sommozzatori) e gestito come servizio dall’Autorità marittima che impone con ordinanza i turni ed il personale necessario a seconda delle esigenze permanenti o temporanee (ordinanza d’urgenza).