La seguente presentazione è stata predisposta per aiutare i RSPP ad illustrare i contenuti del provvedimento sotto riportato; tenendo conto delle diversità

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La seguente presentazione è stata predisposta per aiutare i RSPP ad illustrare i contenuti del provvedimento sotto riportato; tenendo conto delle diversità esistenti nelle varie realtà lavorative, si lascia ad ogni RSPP, ove volesse utilizzarla, la possibilità di integrazione dei contenuti e la relativa personalizzazione. D.P.R. n.177 del 14 settembre G.U. 8/11/ In vigore dal 23/11/2011 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Settore interessato dal regolamento Luoghi di lavoro sospetti di inquinamento di cui all articolo 66 pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri ; allarticolo 121 pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, con possibile presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose; e luoghi confinati di cui allallegato IV, punto 3 vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Datori di lavoro committenti/Datori di lavoro/lavoratori autonomi Obblighi generali e Obblighi particolari

Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei requisiti previsti dal comma 1) dell art. 2 e, possiamo aggiungere, tale condizione vale per tutte le imprese che intervengano per lesecuzione di tali specifici interventi (fai da te!) Obblighi generali

Requisiti ex art.2, comma 1 a)Obblighi valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria, misure di gestione delle emergenze b)Obblighi per le imprese familiari e per i lavoratori autonomi di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e di sottoporsi a corsi di formazione c)Obbligo per ciascuna impresa di avere personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in "ambienti confinati d)Obbligo di specifica informazione e formazione, verifica di apprendimento e aggiornamento per tutti i dipendenti compreso il ddl, se attivo, per consentire a tutte le maestranze la piena conoscenza di tutti i rischi propri dei lavori in ambienti confinati e)Obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (es. : maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gasi, respiratori, etc.) e di aver svolto attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi d)Obbligo di addestramento di tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro, relativamente ai rischi e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza g) Rispetto integrale degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e, h) di quelli contrattuali. Obblighi generali

Obbligo di adottare, durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o "confinati", ed efficacemente attuare una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività. Tali procedure potranno anche essere "buone prassi", quali definite dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del D.Lgs. n. 81/2008. Procedure corrispondenti alla definizione di legge e specificamente applicabili ai lavori in "ambienti confinati" sono in corso di approvazione da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro. Obblighi generali

Obblighi particolari Obblighi per i datori di lavoro committenti (appalti) il datore di lavoro committente deve informare puntualmente e dettagliatamente tutti i lavoratori impiegati dallimpresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro della stessa ove impiegato nelle medesime attività, sulle caratteristiche dei luoghi in cui questi sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il richiamo ad una puntuale e dettagliata informazione viene ulteriormente rafforzato con la necessità di destinare un tempo sufficiente ed adeguato a tale attività, tempo che non può essere inferiore ad un giorno (tale attività dovrà essere formalizzata e sottoscritta dal datore di lavoro committente o da un suo rappresentante specificatamente incaricato).

Obblighi particolari Obblighi per i datori di lavoro committenti (appalti) Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento, a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi, per limitare il rischio da interferenze di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente. Nelle attività in oggetto il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.