a cura di: Ilaria Barbaresi Francesco Cambiotti Flavia Franchini Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE a cura di: Ilaria Barbaresi Francesco Cambiotti Flavia Franchini Docente: Prof. Giuseppe Catalano Corso di Economia e Gestione delle Amministrazioni Pubbliche
Agenda Struttura del sistema pensionistico Perché nasce la previdenza complementare Modalità d’intervento pubblico Organismi competenti Tipologie di fondi Adesioni Prospettive future
I Tre Pilastri I Pilastro II Pilastro III Pilastro Previdenza Statale Garanzia del minimo esistenziale II Pilastro Previdenza Professionale Integrazione delle risorse offerte dal sistema pubblico III Pilastro Previdenza Individuale Complemento individuale
Evoluzione Normativa Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 Legge delega n. 421/1992 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. Decreto n. 124/1993 Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Legge 8 agosto 1995 n. 335 (riforma Dini) Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. Decreto n. 47/2000 Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare. Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 Disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Perché nasce? Passaggio da sistema retributivo a contributivo tramite la riforma Dini del 1995 Considerevole abbassamento dei tassi di sostituzione Necessità di integrare la pensione obbligatoria per garantire un adeguato reddito ai pensionati Esternalità negative: Possibili ripercussioni sull’economia nazionale e diminuzione del potere d’acquisto di una parte della popolazione Previdenza complementare Bene meritorio
I tassi di sostituzione Fonte: Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario 2013
Come funziona Accantonamento regolare di una parte dei risparmi durante la propria vita lavorativa, per ottenere una pensione che si aggiunga a quella corrisposta dagli enti di previdenza obbligatoria. Forma di risparmio a cui lo Stato riconosce agevolazioni fiscali particolari. Si basa sul regime della cosiddetta contribuzione definita e sul sistema a capitalizzazione. La somma accantonata dipende: dall’importo dei contributi versati alla forma pensionistica complementare; dalla lunghezza del periodo di versamento; dai rendimenti ottenuti, al netto dei costi, con l’investimento sui mercati finanziari dei contributi versati.
Modalità dell’intervento pubblico (I) Vantaggi fiscali Contribuzione Deducibilità dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5164,57€. Il limite di 5164,57€ può essere superato, fino a un massimo di 7746,86€ complessivi, da lavoratori di prima occupazione nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione ai fondi. Per il Lavoratore Deducibilità dal reddito d’impresa di un importo pari al 4% del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al fondo per l’erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato. Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%. Per il Datore di Lavoro
Modalità dell’intervento pubblico (II) Esempio Si assiste ad un beneficio fiscale in presenza di previdenza complementare pari a 456€.
Modalità dell’intervento pubblico (III) Rendimenti sono tassati all’11% rispetto al 12,5% che si applica invece alle forme di risparmio finanziario. Pagamento della pensione complementare Le aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate con le aliquote Irpef ordinarie, che attualmente variano dal 23% al 43% divise in cinque scaglioni di reddito. L’imposta è inferiore anche rispetto a quella prevista per il TFR che il lavoratore decide di lasciare in azienda.
Modalità dell’intervento pubblico (IV) Esempio Il signor Bianchi è un lavoratore dipendente che ha partecipato ad una forma pensionistica complementare contribuendo per 35 anni. Riceve una pensione pari a € 7.000 annui. Di cui € 4.900 sono imputabili ai contributi versati, per i quali ha usufruito della deducibilità fiscale, mentre € 2.100 sono il frutto di rendimenti conseguiti durante gli anni di partecipazione. Per effetto del sistema di tassazione, al signor Bianchi viene applicata l’aliquota agevolata del 9% sulla parte corrispondente ai contributi dedotti. La pensione al netto delle tasse è pari a [7.000 - (4.900*9%)] = 6.559.
Modalità dell’intervento pubblico (V) Fondi di garanzia Il fondo di garanzia tutela il lavoratore quando il datore di lavoro insolvente ometta di versare i contributi alle forme di previdenza complementare, ovvero ne versi in misura minore. (Art 9-bis, DL n. 103/91, DL n. 80/92, art. 21 c.7 DL 252/2005) Il fondo è finanziato da una quota del contributo di solidarietà, a carico del datore di lavoro, sulle somme versate alla previdenza complementare. (C. 2 dell'art. 9bis del DL n. 103/91 convertito, con modificazioni, nella legge n. 166/91)
Covip - Commissione di vigilanza sui fondi pensione La Covip, viene istituita con DLGS n.124/1993, ed inizia ad operare nella sua attuale configurazione - come persona giuridica di diritto pubblico - nel 1996. Con DLGS n.252/05, art. 18, si disciplinano i compiti della COVIP: autorizza i fondi pensione ad esercitare la propria attività e approva i loro statuti e regolamenti; tiene l’albo dei fondi pensione autorizzati ad esercitare l’attività di previdenza complementare; vigila sulla corretta gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi pensione e sull’adeguatezza del loro assetto organizzativo; assicura il rispetto dei principi di trasparenza nei rapporti tra i fondi pensione ed i propri aderenti; cura la raccolta e la diffusione delle informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali e del settore della previdenza complementare; ha il potere di formulare proposte di modifica legislativa in materia di previdenza complementare. Il neo-eletto presidente è Rino Tarelli.
Mefop - Sviluppo mercato fondi pensione La Mefop S.p.a è stata fondata nel 1999. Al suo interno raccoglie un ampio panorama di fondi pensione (circa 80 soci) e la partecipazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che detiene la maggioranza assoluta delle azioni. Mefop è stata creata con l’obiettivo di studiare, interpretare e comunicare la previdenza complementare per favorirne lo sviluppo. L’attuale presidente è Mauro Maré.
Tipologie di Fondi Fondi Negoziali (o Chiusi) Fondi Aperti Sono istituiti dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale. A questa categoria appartengono anche i fondi pensione territoriali. Fondi Negoziali (o Chiusi) Sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM). Sono aperti a chiunque voglia partecipare. Fondi Aperti Istituiti prima del DL 124/93 che ha disciplinato la previdenza complementare per la prima volta. Presentano caratteristiche particolari rispetto ai fondi istituiti successivamente. Fondi Preesistenti Sono forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione. Non c’è l’obbligo di versare il TFR Piani Individuali Pensionistici (PIP)
Rendimenti Fonte: Relazione annuale COVIP 2012
Costi Fonte: Relazione annuale COVIP 2012
Il caso del Trentino Alto Adige/Sudtirol In base allo Statuto speciale di autonomia, la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 1997 ha previsto l’introduzione di diversi interventi finalizzati a supportare la popolazione nella costituzione di una pensione complementare. Tra questi spicca la fondazione di un proprio Istituto previdenziale dotato di un capitale finanziario: il Pensplan Centrum SpA. I destinatari sono coloro che risultano residenti in Regione e che sono iscritti da oltre due anni a un fondo pensione aperto o chiuso.
Adesioni Fonte: Relazione annuale COVIP 2012
I motivi della non adesione
Prospettive Future Promuovere una campagna informativa ampia riguardo il primo e il secondo pilastro. Possibile ridefinizione dei tre pilastri: primo pilastro di base con precise condizioni di accesso (anzianità/contribuzione), il secondo a ripartizione contributivo obbligatorio e il terzo a natura volontaria. Incentivare i fondi pensione ad individuare soluzioni di mercato, volontarie, senza vincoli di portafoglio, per far affluire le risorse alle Pmi, al fine di arginare la tendenza ad investire in obbligazioni pubbliche e azionarie in prevalenza estere. «Tutte le verità sui sistemi pensionistici» di Mauro Marè - Il Sole 24 Ore
Bibliografia-Sitografia Bosi P. (2012) Corso di scienza delle finanze, Il Mulino COVIP (2012) Relazione Annuale 2012 ARAN (2013) Quarto rapporto sulla previdenza complementare nel settore pubblico contrattualizzato Ragioneria Generale dello Stato (2013) Le tendenze di medio- lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario www.mefop.it www.covip.it www.ilsole24ore.it www.pensplan.com www.inps.it