D. P. C. M. 23 Dicembre 2003 Attuazione dell'art

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D. P. C. M. 23 Dicembre 2003 Attuazione dell'art D.P.C.M. 23 Dicembre 2003 Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori». Data Emanazione: 23/12/2003 Data Pubblicazione: 29/12/2003 G.U. n. 300 del 29 Dicembre 2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»; Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 luglio 2003 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di attuazione dell'art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Visto l'accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003; Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta:

Art.1. 1. Il presente decreto recepisce l'Accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003.

Art.2. 1. Sono definiti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.

Allegato 1 REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO

1. I locali riservati ai fumatori, di cui all'art 1. I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n.3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove e' vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:

a)  essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati; b) essere  dotati  di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura; c)      essere  forniti  di   adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai successivi punti 9 e 10; d)      non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.

2.  I   locali  per  fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici   di  ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria  di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da  altri  ambienti   limitrofi  dove  e'  vietato  fumare. L'aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da assicurare e' pari a 30 litri/secondo per  ogni  persona che può essere ospitata nei locali in conformità della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo  0,7  persone/mq.  All'ingresso dei locali e' indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.

3.  I  locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti. 4.   La  superficie  destinata  ai   fumatori  negli  esercizi  di ristorazione,  ai  sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3,  deve  comunque  essere   inferiore  alla  metà  della  superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non e' riciclabile, ma   deve  essere  espulsa  all'esterno  attraverso  idonei impianti e funzionali  aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in   tema  di  emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.

6.  La  progettazione,  l'installazione,  la   manutenzione  ed il collaudo dei  sistemi  di ventilazione  devono essere:  conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza;  di  risparmio  energetico;  come pure alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI)  Comitato elettrotecnico italiano (CEI).

I   soggetti  abilitati   sono  tenuti  a  rilasciare  idonea dichiarazione  della   messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte  ed  in conformità dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del  necessario controllo, i  certificati  di  installazione comprensivi dell'idoneità del sistema di espulsione, e i certificati annuali  di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell’autorità' competente.

7.  Nei  locali  in cui e' vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente  visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini   della   omogeneità  sul  territorio   nazionale,  tecnicamente opportuna, tali  cartelli devono recare la scritta: «VIETATO FUMARE», integrata  dalle  indicazioni  della   relativa prescrizione di legge, delle  sanzioni  applicabili  ai   contravventori  e  dei soggetti cui spetta  vigilare   sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.

8.  Nelle strutture con piu' locali, oltre al modello di cartello riportato  al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare   evidenza,  sono  adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE». 9.  I  locali  per  fumatori  sono contrassegnati da  appositi cartelli, con  l'indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la scritta «AREA PER FUMATORI».

10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli  luminosi  recanti,  per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7,  la  dizione:   «VIETATO  FUMARE  PER  GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE», che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando  la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.

11.   Il  locale  non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche  di  cui  ai punti precedenti non e' idoneo all'applicazione  della  normativa  di cui all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Norma numero: UNI 10339:1995 –   Titolo: Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalita', classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura.

Sommario: Fornisce una classificazione degli impianti, la definizione dei requisiti minimi e i valori delle grandezze di riferimento durante il funzionamento.

DOVE SI APPLICA? agli impianti aeraulici destinati al benessere delle persone, comunque installati in edifici chiusi, con esclusione: -degli impianti per la climatizzazione invernale degli edifici adibiti ad attivita' industriale o artigianale (per i quali si applica la UNI 8852); - degli impianti destinati a scopi diversi, per esempio quelli per la conservazione di prodotti deteriorabili e/o per la realizzazione di condizioni adatte a particolari lavorazioni industriali (impianti di processo); degli impianti di solo riscaldamento invernale e raffrescamento estivo senza immissione di meccanica di aria esterna.

Figura 1, la dinamica dell'eliminazione del fumo di tabacco da un locale può essere paragonata a quella dell'acqua torbida da un contenitore: si può aggiungere acqua pulita in eccesso miscelandola a quella sporca fino alla massima diluizione; oppure, si può introdurre lentamente acqua pulita dal basso, in modo da espellere l'acqua sporca senza contaminare la parte sottostante ed utilizzando una quantità di liquido molto inferiore. Quest'ultimo metodo è più indaginoso ma senz'altro da preferire, se vogliamo ottenere bassissime concentrazioni di inquinanti senza dover ricorrere a volumi di diluizione impraticabili.

Ventilazione a Miscelazione Figura 2, la soluzione di ventilare il locale a miscelazione con mandata e ripresa a soffitto è decisamente la più semplice, e può funzionare abbastanza bene per climatizzare l'ambiente: non deve però essere usata in presenza di fumo di tabacco. Infatti, l'immissione di aria fredda dall'alto provoca l'immediata precipitazione del fumo nella parte bassa del locale, dove può permanere per moltissimo tempo senza poter raggiungere la griglia di ripresa, se non dopo avere saturato completamente l'ambiente. Con questo schema non è possibile raggiungere una diluizione soddisfacente nemmeno con volumi di ricambio molto elevati, anche perla probabile presenza di cortocircuito nel flusso d'aria. L'unico intervento possibile in questo caso consiste nel sequestrare il fumo installando depuratori a ricircolo ad alta efficienza.

Ventilazione a Dislocamento Figura 3,come esemplificato nell'esempio del contenitore d'acqua, il metodo migliore per rimuovere efficacemente il fumo di tabacco da un locale fumatori consiste nella ventilazione a dislocamento: il fumo, data la sua temperatura elevata, tende naturalmente a stratificare ad una certa altezza, mentre l'aria pulita e più fresca immessa inferiormente a bassa velocità sospinge gli inquinanti verso la ripresa, senza consentirne la ricaduta. Studi sperimentali hanno dimostrato una efficacia di rimozione del fumo molto elevata, anche con volumi di ricambio relativamente bassi.

Ventilazione a Dislocamento “Parziale” (Aria distribuita a pavimento) Figura 4, la ventilazione tramite diffusori a pavimento rappresenta una scelta di compromesso abbastanza semplice da realizzare per chi può ricorrere alla installazione di pavimenti flottanti. Con una attenta progettazione, è possibile raggiungere una efficienza di rimozione del fumo vicina a quella ottenibile con il dislocamento, a patto di scegliere dei diffusori a bassa turbolenza.