Il Decreto Legislativo n. 81/2008

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Il Decreto Legislativo n. 81/2008 e la Vigilanza

Il sistema istituzionale Il sistema della sicurezza Politiche di sicurezza Sicurezza “partecipata” Vigilanza Valutazione del rischio: principio di effettività “universalità” soggettiva ed oggettiva

Il sistema istituzionale Politiche di sicurezza Sicurezza “partecipata” Vigilanza

Politiche di sicurezza Sicurezza “partecipata” Vigilanza Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5 TUSIC); Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 TUSIC); Comitati regionali di coordinamento (art. 7 TUSIC). Sistema istituzionale: Coordinamento debole ….

Conferma del sistema dell’attuale sistema degli Politiche di sicurezza Sicurezza “partecipata” Vigilanza conferma del sistema della “prescrizione obbligatoria” (art. 301 TUSIC); Conferma del sistema dell’attuale sistema degli organi di vigilanza (art. 13 TUSIC); potere di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 TUSIC). Sistema istituzionale: potere di Controllo forte ….

Conferma del sistema dell’attuale sistema degli organi di vigilanza (art. 13 TUSIC); Articolo 13 - Vigilanza 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario (…). 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio: a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi; b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, (…)

potere di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 TUSIC). Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, [ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4 ,   7 e   9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,] nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. (1)

potere di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 TUSIC). Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori … Continua … 2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato. 4. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi [di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o] di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; (1) c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6. 5. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2: a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.

potere di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 TUSIC). Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori … Continua … 6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. 7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed é destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. 9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. 10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi. 11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia. ----- (1) Le parole tra parentesi quadre, contenute nel presente comma, sono state soppresse dall' art. 41, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O. n. 152), con decorrenza dal 25.06.2008. 

Direttiva del Ministro del 18 settembre 2008; potere di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 TUSIC). Direttiva del Ministro del 18 settembre 2008; Circolare 30/2008: chiarimenti su “micro-impresa e sulla decorrenza del provvedimento di sospensione.

Direttiva del Ministro 18 settembre 2008 potere di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 TUSIC). Direttiva del Ministro 18 settembre 2008 “Quanto alla sospensione della attività d’impresa, peraltro, sembra opportuno un richiamo sulla opportunità di adottare tale grave provvedimento, penalmente sanzionato in caso di inottemperanza con la pena dell’arresto fino a sei mesi, in maniera tale da non creare intollerabili discriminazioni, ma anche in modo da non punire esasperatamente le microimprese. In questa prospettiva la discrezionalità dell’ispettore nella adozione del provvedimento dovrà limitarsi esclusivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge e delle condizioni di effettivo rischio e pericolo in una ottica di tutela e prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori. Si ritiene, dunque, che la sospensione possa essere adottata normalmente con decorrenza dalle ore 12 del giorno successivo all’accesso ispettivo ovvero, nell’edilizia e in agricoltura, dalla cessazione della attività in corso che non può essere utilmente interrotta, salvo che non vi sia pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi, nel qual caso l’ordine di sospensione dovrà essere impartito con decorrenza immediata. D’altro canto, per quanto concerne la percentuale di lavoratori “in nero”, si ritiene che nella micro-impresa trovata con un solo dipendente irregolarmente occupato non siano di regola sussistenti i requisiti essenziali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 idonei a sfociare in un provvedimento di sospensione.

“proporzionalità dell’azione amministrativa” Art. 41 Cost – Art. 32 Cost …. “il legislatore ben può imporre limitazioni all’iniziativa economica privata in vista della tutela della salute, della sicurezza e della dignità umana dello stesso soggetto esercente l’attività” Corte Cost. n. 21/1964 “In tema di misure antinfortunistiche, l’art. 2087 c.c., laddove impone all’imprenditore l’adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei datori di lavoro, determina un obbligo di comportamento che trova la sua fonte nella Costituzione,precisamente nell’art. 32, comma1 (…). Cass. Pen., sez.IV, 8 marzo 1988 Ma attenzione … C’è il principio di “proporzionalità dell’azione amministrativa” ad es. CdS, sez. V, 14.4.2006, n. 2087 di derivazione comunitaria, secondo cui l’azione della P.A. deve incidere in maniera più contenuta possibile sulle libertà e sui diritti del destinatario della sua azione.

… ma … informazione al PM!! Gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: “Gravi”: v. “allegato 1” TUSIC; “Reiterate”: già verificate e sanzionate. (“recidiva aggravata”, v. Lett. Circ. MLPS 22.8.2007. …. NO art. 99 c.p. “recidiva reiterata??? … ed il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) ? Coesistenza ….???... … ma … informazione al PM!!

“Gravi”: v. “allegato 1” TUSIC; Allegato 1 - Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale Violazioni che espongono a rischi di carattere generale - Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; - Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione; - Mancata formazione ed addestramento; - Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; - Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC); - Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); - Mancata nomina del coordinatore per la progettazione; - Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione. Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto - Mancato utilizzo della cintura di sicurezza; - Mancanza di protezioni verso il vuoto. Violazioni che espongono al rischio di seppellimento - Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno. Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione - Lavori in prossimità di linee elettriche; - Presenza di conduttori nudi in tensione; - Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). Violazioni che espongono al rischio d'amianto - Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Sequestro preventivo 321 c.p.p. e sospensione dell’attività potere di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 TUSIC). Sequestro preventivo 321 c.p.p. e sospensione dell’attività imprenditoriale: una possibile coesistenza? Cass, 20.3.1996, n. 1340 (massima) Il pericolo concreto ed attuale, posto a base del sequestro preventivo di un manufatto abusivo, di prosecuzione del reato edilizio e di aggravamento delle sue conseguenze, nonché di commissione di ulteriori violazioni della legge penale (art. 221 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265), non viene meno per l'intervento dell'ordine di sospensione   dei lavori impartito dalla p.a.; tale provvedimento, infatti, non costituisce atto inidoneo a far cessare le esigenze cui è finalizzata la cautela reale, in quanto è revocabile dalla stessa amministrazione, è caratterizzato da efficacia provvisoria e temporalmente determinata ed è, inoltre, suscettibile di sospensiva nella competente sede giurisdizionale. Pertanto, l'assunto della pretesa insussistenza dei presupposti e dei requisiti del sequestro preventivo per essere intervenuto un provvedimento della P.A. di sospensione dei lavori è del tutto infondato, poiché si tratta di provvedimento revocabile e di competenza dell'autorità amministrativa non idoneo ad eliminare il pericolo di aggravamento del reato commesso in seguito alla libera disponibilità del bene, la cui attualità giustifica la permanenza del vincolo, mentre non assumono rilievo l'incensuratezza dell'imputato e la consistenza dell'opera, indipendentemente da ulteriori manifeste illogicità (inapplicabilità dell'art. 273 c.p.p., esattamente asserita, ed esame dei precedenti dell'indagato e della mole dell'opera realizzata).

Peraltro, senza necessità di richiamare la possibile commissione di altri reati quali la violazione dell'ordinanza di sospensione dei lavori durante il suo periodo di efficacia, il pericolo concreto ed attuale di prosecuzione del reato e di aggravamento delle sue conseguenze permane immutato per le diversità strutturali dei due provvedimenti (sequestro ed ordinanza di sospensione dei lavori) già richiamate, che comportano il possibile venir meno dell'efficacia e-o dell'operatività per una serie di atti (revoca da parte del Sindaco o sospensiva del T.a.r.) o di inerzie (del Sindaco e del Presidente della Giunta regionale), provenienti da autorità differenti e basate su presupposti e requisiti distinti da quelli su cui si fonda la misura cautelare reale (sussistenza di un reato). Cass. 20.3.1996, n. 1340 (sentenza) “Peraltro, senza necessità di richiamare la possibile commissione di altri reati quali la violazione dell'ordinanza di sospensione dei lavori durante il suo periodo di efficacia, il pericolo concreto ed attuale di prosecuzione del reato e di aggravamento delle sue conseguenze permane immutato per le diversità strutturali dei due provvedimenti (sequestro ed ordinanza di sospensione dei lavori) già richiamate, che comportano il possibile venir meno dell'efficacia e-o dell'operatività per una serie di atti (revoca da parte del Sindaco o sospensiva del T.a.r.) o di inerzie (del Sindaco e del Presidente della Giunta regionale), provenienti da autorità differenti e basate su presupposti e requisiti distinti da quelli su cui si fonda la misura cautelare reale (sussistenza di un reato)”. “Pertanto, l'assunto della pretesa insussistenza dei presupposti e dei requisiti del sequestro preventivo per essere intervenuto un provvedimento della P.A. di sospensione dei lavori è del tutto infondato, poiché si tratta di provvedimento revocabile e di competenza dell'autorità amministrativa non idoneo ad eliminare il pericolo di aggravamento del reato commesso in seguito alla libera disponibilità del bene, la cui attualità giustifica la permanenza del vincolo, mentre non assumono rilievo l'incensuratezza dell'imputato e la consistenza dell'opera, indipendentemente da ulteriori manifeste illogicità (inapplicabilità dell'art. 273 c.p.p., esattamente asserita, ed esame dei precedenti dell'indagato e della mole dell'opera realizzata)”.

Il sistema della sicurezza Valutazione del rischio: principio di effettività “universalità” soggettiva ed oggettiva

“universalità” soggettiva Valutazione del rischio: principio di effettività “universalità” soggettiva ed oggettiva Art. 2- definizioni “lavoratore”: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di appredere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”

“universalità” soggettiva Valutazione del rischio: principio di effettività “universalità” soggettiva ed oggettiva “Non bisogna confondere la valutazione del rischio dallo specifico documento che lo formalizza” – Cass. Pen., 3 agosto 2005, n. 29229 Condanna dell’Italia “per non avere prescritto che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza esistenti sul luogo di lavoro” - CGCE, 15 novembre 201, causa C-49/01 Artt. 3 e 28 TUSIC “Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio” “La valutazione (…) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-collegato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi”.

principio di effettività Valutazione del rischio: principio di effettività “universalità” soggettiva ed oggettiva Piccole imprese: periodo transitorio ed autocertificazione (art. 29 TUSIC); Lavoratori atipici: quali misure ? Appalto: “etero-organizzazione” … DUVRI (art. 26 TUSIC).

Autocertificazione per la maggior parte delle imprese italiane principio di effettività Art. 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. (omissis) 4. (omissis) 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f) (31 dicembre 2010), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto; c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto. Autocertificazione per la maggior parte delle imprese italiane

DUVRI (allegato al contratto); principio di effettività Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione DUVRI (allegato al contratto); Indicazione dei costi della sicurezza (inseriti a pena nullità); Danno differenziale.

“Determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici” 5.3.2008 Rischi interferenziali (a titolo esemplificativo): “Rischi in entrata” Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; “Rischi in uscita” Rischi specifici presenti nella normale attività del committente, non presenti normalmente nell’attività dell’appaltatore. “Rischi da contiguità fisica e di spazio” Rischi derivati da sovrapposizioni di più attività svolte da diversi appaltatori; Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (a differenza della ordinaria operatività dell’appaltatore)

“Determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici” 5.3.2008 Sono esclusi dal DUVRI: Le mere forniture senza posa in opera, installazione e montaggio, salvo i casi in cui siano necessarie procedure che interferiscono con la fornitura. I servizi per cui non c’è esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del datore di lavoro committente. I servizi di natura intellettuale, per esempio progettazione, direzione lavori, collaudi ecc., anche effettuati presso la stazione appaltante (es. progettazione, installazione e collaudo software).

“Determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici” 5.3.2008 Esempi di costi della sicurezza interferenziali previsti dal DUVRI (in analogia con appalti di lavori DPR 222/2003) - Apprestamenti previsti dal DUVRI (ponteggi, trabattelli ecc.); - Misure preventive e protettive e DPI previsti dal DUVRI per lavorazioni interferenti; - Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi previsti dal DUVRI; - Mezzi di protezione collettiva previsti dal DUVRI (es. segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.); - Eventuali interventi richiesti dallo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti dal DUVRI; - Misure di coordinamento previste dal DUVRI relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Cass. IV sez pen. 20.9.2002, n. 31459 (criteri principio di effettività Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Cass. IV sez pen. 20.9.2002, n. 31459 (criteri della cooperazione e del coordinamento)

principio di effettività Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione … continua … 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI)che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. (danno cd. differenziale)

principio di effettività Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione … continua … 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 6. (omissis) 7. (omisis) 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Rapporto tra art. 26 (appalti) e appalti in edilizia Art. 96, comma 2, TUSIC: redazione PSC, accettazione PSC da appaltatori sostituisce DUVRI (art. 26, comma 3) e obblighi di informazione rischi specifici (art. 26, comma 1, lett. b); Però … art. 97, comma 2: permangono per l’impresa affidataria gli altri obblighi (art. 26, commi 1°, 2, 4, 5, 6, 7 e 8); Se c’è un’unica impresa ….. Non c’è il PSC; L’impresa redige il POS; Se il Committente è un datore di lavoro, si applica tutto l’art. 26, compreso il DUVRI. … quindi …

Quindi … in sintesi … NO NO SI SI Presenza di più imprese? Il committente È datore di lav.? Redazione POS NO NO SI SI Accettazione PSC Redazione POS Redazione POS Assolti obblighi Art. 26, commi 1b, e 3 Adempimento di tutti gli obblighi dell’art. 26 (anche DUVRI) Da assolvere altri obblighi art. 26 (commi 1°, 2, 4, 5, 6, 7, 8)