Il Casellario dei trattamenti pensionistici

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Il Casellario dei trattamenti pensionistici Direzione Centrale Pensioni Il Casellario dei trattamenti pensionistici legge istitutiva: D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388 modificato da articolo 6 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e articolo 3 del D. L. 6 luglio 1978, n. 352 convertito dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 G.R. marzo 2000

Scopi istituzionali del Casellario raccolta, conservazione e gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici.

trattamenti pensionistici a carico: dell'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato l'esclusione o l'esonero di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare Trattamenti pensionistici a carico: - dell'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti; - di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato l'esclusione o l'esonero; - di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti; - di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio; - di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare

(articolo 3 del decreto legge 6 luglio 1978, n (articolo 3 del decreto legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467) ed inoltre raccolta e conservazione dei dati e delle notizie relative ai titolari: di trattamenti di pensione o di assegno continuativo aventi natura assistenziale di trattamenti pensionistici di guerra, liquidati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modifiche ed integrazioni di rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali corrisposte dagli Enti gestori delle relative forme assicurative

Periodicità delle comunicazioni dei dati da parte degli Enti erogatori le comunicazioni devono essere effettuate nei termini stabiliti dalla legge stessa: quelle annuali devono essere effettuate entro il 30 novembre di ciascun anno; quelle trimestrali, relative alle iscrizioni e cancellazioni, devono essere effettuate entro il mese successivo alla scadenza del trimestre stesso;

Cadenze previste 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre - 31 gennaio per le comunicazioni trimestrali 30 novembre per la comunicazione annuale A queste cadenze di comunicazioni si è poi aggiunta quella della fine di febbraio prevista: dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (assoggettamento all’IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici) dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n.448 (rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici).

Unificazione di alcune comunicazioni Poiché entro il 28 febbraio di ciascun anno deve essere fatta la comunicazione annuale relativa ai trattamenti di pensione erogati nell'anno precedente e dei trattamenti di pensione da erogare nell’anno in corso, le comunicazioni inizialmente stabilite per il 30 novembre (annuale) e il 31 gennaio (trimestrale) possono essere effettuate dagli Enti congiuntamente alla comunicazione prevista per la fine di febbraio.

Obbligo e modalità di trasmissione dei dati le comunicazione dei dati al Casellario da parte degli Enti sono obbligatorie; la mancata trasmissione dei dati è configurata come omissione di atti d'ufficio da parte del legale rappresentante dell'Ente o organismo tenuto alle comunicazioni le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo di collegamenti telematici, ovvero a mezzo di supporti magnetici e non con comunicazioni cartacee Art. 7 decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85

Censimento dell’Ente l’ente viene “censito” e gli viene attribuito un codice identificativo (codice ente) all’ente vengono inviate le ”istruzioni” necessarie e, se richiesto, anche un “software” di acquisizione e di controllo dei dati

Dati che gli Enti devono comunicare dati identificativi del soggetto tipologia del trattamento corrisposto importo del trattamento da utilizzare per il calcolo della perequazione cumulata imponibile fiscale da assoggettare all’IRPEF

Ricezione dei dati dagli Enti Il Casellario riceve i dati dei trattamenti pensionistici sui seguenti supporti: nastri cassette minidischi cd-rom è prevista, in futuro, la possibilità di effettuare la trasmissione dei dati direttamente tramite "upload", utilizzando le comuni connessioni Internet, in opportuno spazio WEB dell'INPS.

Memorizzazione dei dati pervenuti I dati vengono memorizzati: Nel data base pensioni Nell’archivio anagrafico unico (ARCA)

Risposta agli Enti agli Enti vengono comunicati: tutti i trattamenti di cui il soggetto risulta titolare la tipologia di ogni trattamento gli importi di ogni trattamento inoltre, vengono segnalati eventuali errori riscontrati

Elaborazione per art. 8 D. Lgs. 314/1997 e art. 34 L. 448/1998 individuazione del soggetto elaborazione art. 8 D. Lgs. 314/1997 elaborazione art. 34 L. 448/1998 assoggettamento all’IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici L’elemento identificativo è il “codice fiscale” rivalutazione automatica sull'importo complessivo dei trattamenti del soggetto

Comunicazione agli Enti dei risultati delle elaborazioni per art. 8 D Comunicazione agli Enti dei risultati delle elaborazioni per art. 8 D. Lgs. 314/1997 e per art. 34 L. 448/1998 Agli Enti vengono comunicati i dati necessari per: il corretto assoggettamento all’IRPEF sui trattamenti erogati al soggetto (aliquota e detrazioni di imposta da applicare) la corretta applicazione della rivalutazione per perequazione sul trattamenti del soggetto (aliquota di perequazione) la comunicazione agli Enti viene effettuata entro il mese di giugno

Il Casellario quindi: raccoglie i dati li elabora comunica agli enti tutte le informazioni necessarie

E’ pertanto fondamentale Una corretta gestione del “soggetto”

Correttezza dei dati anagrafici

Corretta gestione degli imponibili fiscali

Corretta memorizzazione delle detrazioni di imposta richieste dal soggetto

….E ADESSO UN PO’ DI …………...STATISTICHE

NUMERO DEGLI ENTI CENSITI DAL CASELLARIO 998 ENTI EROGATORI DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

attualmente non erogano trattamenti pensionistici di cui 243 attualmente non erogano trattamenti pensionistici

TRATTAMENTI COMPLESSIVI DEL CASELLARIO PENSIONI GESTITE DALL’INPS 16.647.495 DI CUI: PENSIONI SOCIALI 527.449 ASSEGNI SOCIALI 128.573 PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI 1.395.895 PENSIONI ENTI 3.861.866 ED INOLTRE RENDITE INAIL 1.225.275 TRATTAMENTI COMPLESSIVI 21.734.636 RILEVAZIONE DEI DATI AL RINNOVO 2000

Soggetti fiscali elaborati RINNOVO 2000 PENSIONI INPS Pensioni vigenti 14.595.578 Soggetti fiscali elaborati 12.399.711 RILEVAZIONE DEI DATI AL RINNOVO 2000

SOGGETTI CON ABBINAMENTI FISCALI RILEVAZIONE DEI DATI AL RINNOVO 2000

Ideazione, progetto, testi e grafica: Gianrosa Russo - sede di Trapani - Il casellario