Il mancato pagamento del pedaggio autostradale Tavola Rotonda La tutela del pedaggio per la sicurezza stradale : contrasto al fenomeno dei mancati pagamenti Il mancato pagamento del pedaggio autostradale Dr. Roberto Campisi Abano Terme, 26 ottobre 2015
Premessa Il pedaggio autostradale è una tariffa pubblica in quanto legata all'utilizzazione di beni pubblici anche se gestiti (in concessione) da terzi (Società Concessionarie) "non pagare il pedaggio" oltre che un danno economico per le Concessionarie, costituisce un mancato introito per lo Stato, cui è riconosciuto, in via diretta e indiretta, circa il 52% del dovuto (diritti di concessione, tassazione degli utili di impresa, ecc.) L'omissione del pagamento del pedaggio autostradale, non solo nella forma di elusione, ma soprattutto quale semplice mancato versamento di quanto dovuto nelle mani dell'esattore, è in via di esponenziale diffusione
Entità del fenomeno Nell'anno 2013, con circa 6 milioni di rapporti per mancati pagamenti, si è stimato un mancato introito pari a 120 milioni di euro (il 25% riconducibile a veicoli immatricolati all'estero) Nell'anno 2014, lo studio del fenomeno ha evidenziato che il 34% degli importi non corrisposti è riconducibile ai c.d. "utenti recidivi" (più di 5 mancati pagamenti nel corso dell'anno) Il mancato incasso del pedaggio da parte della Concessionaria Autostradale comporta un minor gettito per le casse dello Stato (si ribadisce il 52% del complessivo dovuto)
L'attività di contrasto Finora il fenomeno è stato contrastato perseguendo le condotte mirate ad eludere il pagamento del pedaggio autostradale a norma dell'art. 176/17 comma del C.d.S., anche attraverso il T.U.R. (Transito Utenti Recidivi) L'azione di contrasto per essere efficace, però, necessità della querela da parte della Concessionaria per configurare il reato di truffa o insolvenza fraudolenta ed ottenere il sequestro preventivo del veicolo
Articolo 176 c.d.s. – comma 17 Elusione pagamento pedaggio 17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 422,00 a euro 1.695,00
Articolo 176 c.d.s. – comma 11 Mancato pagamento pedaggio Nel 2012, per contrastare il fenomeno, il Legislatore è intervenuto sulla materia introducendo l'ulteriore fattispecie (illecito amministrativo) del mancato pagamento del pedaggio (che non configuri alcuna forma di elusione dello stesso) L'art. 8, comma 5-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha riformulato il comma 11 dell'art.176 del C.d.S., introducendo una specifica sanzione in caso di mancato pagamento
Articolo 176 c.d.s. – comma 11 Mancato pagamento pedaggio Precedente Formulazione Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i conducenti ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Attuale Formulazione Sulle autostrade e strade per cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di tele pedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'art.11, comma 1, lett. a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni del l'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'art.12, comma 3, ANCHE dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade.
Articolo 176 c.d.s. – comma 11 Mancato pagamento pedaggio Attuale Formulazione Sulle autostrade e strade per cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di tele pedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'art.11, comma 1, lett. a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni del l'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'art.12, comma 3, ANCHE dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade.
Articolo 176 c.d.s. – comma 21 Sanzioni 21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00. Pagamento entro 5 giorni : euro 59,50 Pagamento entro 60 giorni : euro 85,00 Decurtazione punti : 2 (come previsto dalla tabella allegata all'art. 126-bis del C.d.S.)
Articolo 176 c.d.s. Differenze nell'accertamento : commi 11 e 17 La violazione di cui al comma 11 (mancato pagamento) può essere accertata anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, purché preventivamente qualificati allo svolgimento di tale attività La violazione di cui al comma 17 (elusione), invece può essere accertata solo dagli organi di polizia stradale La violazione del comma 11 comporta anche la decurtazione di 2 punti sulla patente di guida, il 17 comma non prevede alcuna decurtazione di punti
Articolo 176 c.d.s. commi 11-bis e 16 11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'art. 196 16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata
Data commissione illecito Le violazioni si considerano commesse ad ogni singolo transito, cioè nel momento in cui l'utente abbandona l'autostrada senza aver provveduto al pagamento del prescritto pedaggio (in quel momento, infatti, nasce l'obbligo di pagamento Si segnalano (e si contestano) tante violazioni quanti sono i transiti autostradali per i quali non sono stati corrisposti il pedaggio A nulla rilevano le modalità di pagamento (successivo) previste dalle Concessionarie (ad es. : pagamento nei successivi 15 gg. o dopo ulteriore lettera di sollecito) ai fini della determinazione del dies a quo da cui decorre il termine di notifica del verbale di contestazione
Data commissione illecito L'inadempimento, infatti, si concretizza nel momento stesso in cui il credito è certo, liquido ed esigibile, quando, cioè, l'utente lascia l'autostrada senza provvedere al pagamento del pedaggio Le possibilità offerte dalle Concessionarie di pagare entro un dato termine (o addirittura entro un secondo termine di sollecito) rientrano esclusivamente nelle modalità di gestione del credito da parte delle stesse Concessionarie e non rilevano ai fini sanzionatori Facendo decorrere i tempi di notifica dal transito autostradale, il trasgressore non potrà lamentare una tardiva notifica del verbale (che deve aver luogo entro il termine di 90 giorni dalla data dell'effettivo accertamento)
Personale qualificato della concessionaria Ai sensi del comma 11 dell'art. 176 del C.d.S. il personale qualificato delle Concessionarie è abilitato ai servizi di polizia stradale anche se limitatamente alla prevenzione e accertamento delle violazioni del l'obbligo di pagamento del pedaggio Durante l'espletamento di tale attività, pertanto, opera nella veste di pubblico ufficiale Il modello di segnalazione della violazione accertata è atto pubblico
Personale qualificato della concessionaria Nel mese di giugno 2015, presso la sede della ATIVA è stato organizzato il 1 Corso di Formazione per la Qualificazione del personale delle Concessionarie per i servizi di polizia stradale Il corso, articolato in 2 giorni, con esame finale, tenuto da Funzionari della Specialità ha visto la partecipazione di n. 18 dipendenti provenienti da n. 8 Concessionarie presenti in Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta Le materie oggetto di trattazione e approfondimento formativo sono state : Norme Generali, di Comportamento, Prevenzione e Repressione degli illeciti amministrativi, Iter Procedurale, Contenzioso e Pagamenti
Iter PROCEDURALE concessionaria Uscita del veicolo (in questa prima fase sperimentale solo se immatricolato in Italia) dal casello autostradale senza che il conducente corrisponda il pedaggio (da tale momento decorre il termine di 90 giorni entro cui procedere alla notifica dell'eventuale verbale di contestazione) Consegna del rapporto di mancato pagamento all'utente con modalità e termini di pagamento (ad esempio : pagamento entro 15 giorni) In caso di mancato pagamento nel primo termine indicato, viene inoltrato al proprietario/intestazione del veicolo di una lettera con sollecito per il pagamento entro un ulteriore termine (ad esempio : pagamento entro altri 15 giorni)
Iter PROCEDURALE concessionaria In assenza di pagamento nonostante il sollecito trasmesso, il dipendente della Concessionaria «qualificato», ne segnala l’accertamento tramite apposito modulo che sottoscrive egli stesso Tale segnalazione deve essere trasmessa non oltre il 50° giorno dal transito in questione
DICITURA STANDARDIZZATA
di pagamento e di recupero dei pedaggi non corrisposti al casello Raccomandazioni Per trasparenza dell'intero procedimento amministrativo (sia per la parte gestita dalla Concessionaria, che per quella conseguente gestita dalla Polizia Stradale) sarebbe auspicabile che le modalità: di pagamento e di recupero dei pedaggi non corrisposti al casello di segnalazione e verbalizzazione degli illeciti venissero formalizzate (e se possibile) rese uniformi sull'intero territorio nazionale (tramite la sottoscrizione di un Protocollo ad hoc tra il Servizio Polizia Stradale e l'AISCAT)
Conclusioni Nelle more di una formalizzazione a carattere nazionale, attualmente le Concessionarie interessate specificheranno con un documento ad hoc al Compartimento Polizia Stradale competente l'iter procedurale di gestione dei mancati pagamenti del pedaggio Tale iter ripercorrerà tutte le singole fasi e la relativa tempistica adottata (ovvero : consegna immediata del rapporto di mancato pagamento è relativo termine di scadenza, inoltro sollecito di pagamento e relativo termine di scadenza, indicazione che se entro 50 giorno non perviene il versamento, l'illecito sarà segnalato alla Polizia Stradale per la contestazione) Tale procedura è operativa presso il Compartimento Polizia Stradale della Liguria dal 1 ottobre 2015 e nei giorni scorsi alcuni Uffici Verbali del Compartimento Piemonte hanno già elevato i primi contesti ex art. 176-11/21
Quod sine die debetur, statim debetur Grazie per l’attenzione Ciò che è dovuto senza una data, è dovuto immediatamente Grazie per l’attenzione Dr. Roberto Campisi roberto.campisi@poliziadistato.it