Legge Regionale 59/09 e Regolamento Attuativo: CORSO DI FOMAZIONE PER MEDICI VETERINARI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA (Come previsto dalla L.R. 59/09 e Regolamento Attuativo 38/R 04/08/2011) Legge Regionale 59/09 e Regolamento Attuativo: RICADUTE OPERATIVE PER LA PROFESSIONE VETERINARIA
Legge Regionale 59 del 20 ottobre 2009 Basi normative Legge Regionale 59 del 20 ottobre 2009 Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo) Regolamento 38/R Regolamento di attuazione della L.R. 59/09
Legge 59/09 Premesse e finalità Riorganizzare ed adeguare la normativa vigente (legge 43/95) Assicurare il benessere degli animali che interagiscono con l’uomo (non solo cani e gatti) Evitarne utilizzi “riprovevoli” combattendo le forme di maltrattamento Controllare il randagismo canino e felino tramite identificazione, controllo riproduzione, etc. È in vigore dal 10 novembre 2009
Regolamento 38/R Premesse e finalità Specificare da un punto di vista tecnico alcune disposizioni della L.R. 59/09, in particolare quelle contenute negli articoli 5, 6, 9, 12, 13, 15, 16, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 38 È in vigore dal 5 agosto 2011 ma per l’adeguamento ai requisiti dimensionali minimi c’è tempo fino al 5 agosto 2013 (art.15) Dalla sua entrata in vigore la L.R. 43/95 ed il Regolamento 33/R sono definitivamente abrogati
Legge 59/09 Ambito di applicazione (art. 3) Animali che vivono sul territorio regionale in rapporto di interazione e convivenza con l’uomo Sono esclusi animali già oggetto di specifica disciplina: allevamento zootecnico, caccia e pesca sperimentazione derattizzazione e disinfestazione giardini zoologici, bioparchi e centri recupero animali selvatici, feti ed embrioni animali Rientrano in ambito legge se in interazione e convivenza con l’uomo Attività economiche concernenti animali, comprese cura e toelettatura
Legge 59/09 Art.4 – Definizioni Interazione rapporto tra animale e uomo per finalità d’affezione, sociali, terapeutiche ed economiche, senza sfruttamento per finalità alimentari Convivenza situazione di fatto in cui si realizza una forma di interazione tra animale e uomo Responsabile di un animale: il proprietario o chiunque conviva con animali chiunque accetti di detenere un animale non di sua proprietà per un periodo determinato il rappresentante legale se il proprietario è persona giuridica il sindaco per quanto previsto da D.P.R. 03/03/79 (animali randagi)
Art.5 – Obblighi del responsabile Legge 59/09 Art.5 – Obblighi del responsabile Garantire la salute e il benessere dell’animale: cibo e acqua in quantità e periodicità adeguate cure sanitarie equilibrio fisico mediante possibilità di movimento equilibrio comportamentale e psicologico (no paura, no stress, etc.) misure idonee a prevenire allontanamento ricovero idoneo e pulito controllo costante dell’animale per evitare rischi per la pubblica incolumità
Art.2 – Modalità di custodia (art.5 L.R.) Regolamento 38/R Art.2 – Modalità di custodia (art.5 L.R.) Gli animali sono custoditi in luoghi idonei e con modalità tali da assicurare adeguate condizioni di sicurezza, spazio, temperatura, ventilazione ed illuminazione I requisiti dimensionali per la custodia di esemplari delle specie più diffuse sono elencati nell’allegato A* Le necessità di eventuali deroghe a tali requisiti è attestata da un medico veterinario *i regolamenti comunali possono prevedere dimensioni più ampie (art.15)
Allegato A (…tra le altre cose) Regolamento 38/R Allegato A (…tra le altre cose) Cani e gatti: in casa non confinati permanentemente in locali di servizio o terrazze in recinto (spazio confinato all’aperto con fondo non impermeabilizzato) in box (spazio confinato con fondo impermeabilizzato con adeguato smaltimento reflui) ricambio aria, spazi esposti al sole ed ombreggiati cuccia lavabile, sollevata da terra, di dimensioni adeguate per ogni animale
Allegato A (…tra le altre cose) Regolamento 38/R Allegato A (…tra le altre cose) Cani e gatti: se custoditi in recinti adeguati ad impedire la fuga se custoditi in box possibilità movimento giornaliero 8 mq/cane fino a 3 cani 4 mq/cane per 4-5 cani detenzione alla catena in via eccezionale per non oltre 6 ore al giorno catena non superiore al 10% peso corporeo lunga almeno 6 metri fissata a cavo aereo lungo almeno 3 metri e non più alto di 2 con moschettoni rotanti alle estremità
Art.6 – Trasporto di animali Legge 59/09 Art.6 – Trasporto di animali È consentito il trasporto di animali in contenitori o vani a condizione che vi siano: sufficiente circolazione d’aria spazio sufficiente a consentire all’animale la stazione eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche È vietato il trasporto nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli per qualsiasi periodo di tempo
Art.3 – Modalità di trasporto (art.6 L.R.) Regolamento 38/R Art.3 – Modalità di trasporto (art.6 L.R.) Nei casi non disciplinati dal regolamento CE 1/2005 (trasporto a fini commerciali) Frequenti interruzioni del viaggio in caso presenti segni di stress, al fine di garantirne il riposo, l’alimentazione e la sgambatura Contenitori idonei a garantire la massima sicurezza
Nuovo Codice della Strada Art.169-170 Ad eccezione dei veicoli autorizzati per il trasporto professionale di animali, è vietato il trasporto di più di un animale e comunque in condizioni tali da costituire un impedimento o pericolo per la guida Possono essere trasportati animali domestici in numero superiore solo se in gabbia o contenitori o nel vano posteriore separato da rete o altro mezzo idoneo Sui veicoli a due ruote, è consentito il trasporto di animali in gabbia o contenitore
“Ambulanze veterinarie” D.M. 217 del 9 ottobre 2012 “Ambulanze veterinarie” Regolamento di attuazione dell’articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 30/04/1992, n° 285, come modificato dall’articolo 31, comma 1, della legge 29/07/2010, n° 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità Entrerà in vigore 27/12/2012 Sono previste successive linee guida da parte del Ministero della Salute
Art.7 – Controllo della riproduzione Legge 59/09 Art.7 – Controllo della riproduzione Considerare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell’animale per preservare la salute e il benessere della progenie, della femmina gravida o allattante e la pubblica incolumità Sterilizzazione eseguita solo da medici veterinari
Legge 59/09 Art.8 – Amputazioni Vietate le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l’aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici; in particolare sono vietati: taglio coda taglio orecchie recisione corde vocali asportazione speroni e artigli asportazione o limatura dei denti
Legge 59/09 Art.8 – Amputazioni Qualora siano necessari interventi suddetti per situazioni patologiche: effettuati solo da veterinari su animali identificati certificato che giustifichi necessità terapeutica dell’intervento (1 copia al responsabile dell’animale e 1 copia alla ASL di riferimento entro 15 giorni) Taglio preventivo della coda consentito per razze riconosciute dalla FCI con caudotomia prevista dallo standard ed eseguito da un veterinario entro la prima settimana di vita dell’animale
Convenzione di Strasburgo Recepita con Legge 201 del 4 novembre 2010 L’articolo 10 vieta gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale per scopi non curativi ma con eccezioni: per ragioni di medicina veterinaria nell’interesse di un determinato animale per impedire la riproduzione
Caudotomia preventiva consentita solo se: Parere CSS del 13 luglio 2011 Caudotomia preventiva consentita solo se: Effettutata da medico veterinario nella prima settimana di vita dell’animale in sedazione e anestesia locale Rilascio apposito certificato Solo per le seguenti razze: Bracco ungherese a pelo corto - Cane da ferma tedesco a pelo duro (Drahthaar) Bracco francese tipo Gascogne - Cane da ferma tedesco a pelo corto (Kurzhaar) Bracco francese tipo Pirenei - Bracco italiano Epagneul breton - Griffone a pelo duro (Korthals) Spinone italiano - Cocker spaniel Springer spaniel Solo cani dichiarati ad attività sportivo-venatoria
Art.9 – Divieto di soppressione Legge 59/09 Art.9 – Divieto di soppressione È consentito sopprimere animali solo se: gravemente malati ed incurabili soggetti ritenuti di comprovata pericolosità per l’incolumità delle persone secondo procedura definita dal regolamento 38/R da parte di medici veterinari in modo eutanasico con rilascio certificato dove è specificata la causa della soppressione
Art.4 – Accertamento della pericolosità dell’animale (art.9 L.R.) Regolamento 38/R Art.4 – Accertamento della pericolosità dell’animale (art.9 L.R.) Attestata da una commissione composta da 3 medici veterinari, tra cui 1 veterinario comportamentalista, ove presente all’interno della ASL
Art.10 – Sperimentazione su animali Legge 59/09 Art.10 – Sperimentazione su animali La Regione promuove la diffusione di metodologie sperimentali che non prevedano l’uso di animali vivi I cani e i gatti vaganti catturati e quelli ospitati nei canili non possono essere destinati alla sperimentazione
Art.11 – Addestramento ed educazione Legge 59/09 Art.11 – Addestramento ed educazione È vietato addestrare animali con violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che gli impediscano di manifestare i comportamenti tipici della specie uso collari con punte, elettronici o elettrici ogni forma di addestramento teso ad esaltare l’aggressività addestrare animali appartenenti a specie selvatiche Gli addestratori a qualunque titolo devono comunicare inizio attività al comune dove intendono praticare e alla ASL di riferimento
Art.12 – Esposizione e vendita Legge 59/09 Art.12 – Esposizione e vendita Non consentita la vendita di cani sotto 3 mesi di età e gatti sotto 2 mesi Esposizione non oltre 5 ore giornaliere Se ambulanti non oltre 12 ore Permanenza in negozio non oltre 30 giorni Obbligo di fornire istruzioni su mantenimento Competenza documentata su gestione tecnica ed igienico-sanitaria degli animali (titolare) Obbligo garantire certificazione di provenienza degli animali ed identificazione se obbligatoria
Art.13 – Canili privati e pensioni per animali Legge 59/09 Art.13 – Canili privati e pensioni per animali Regolamento 38/R Art.5 – Modalità di detenzione negli esercizi commerciali, nei canili privati e nelle pensioni per animali (art.12-13 L.R.) Devono essere rispettati i requisiti dimensionali dell’allegato A Le strutture di cui all’art. 13* della L.R. devono avere un registro di carico e scarico e assicurare l’assistenza di un medico veterinario referente
Art.14 – Mostre e spettacoli Legge 59/09 Art.14 – Mostre e spettacoli Sono consentite, tra le altre, le manifestazioni storiche e culturali autorizzate (art.15), le manifestazioni agricolo-zootecniche e l’attività circense La detenzione di animali impiegati in attività circensi è sottoposta a controllo CITES Vietata esposizione cani e gatti di età inferiore a 4 mesi
Legge 59/09 Art.16 – Attività e terapie assistite da animali È vietato utilizzare animali selvatici e cuccioli di età inferiore a 6 mesi Art.17 – Divieto di accattonaggio con animali È vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell’accattonaggio Art.18 – Divieto di offrire animali in premio o vincita È vietato offrire animali in premio o vincita di giochi nell’ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie
Art.19 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche Legge 59/09 Art.19 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche Cani accompagnati da proprietario o altro detentore e muniti di guinzaglio e museruola se previsto dalle norme statali Non possono accedere ad aree destinate a particolari scopi (ad es. aree giochi per bambini) se chiaramente delimitate e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all’esterno delle stesse
Art.20 – Aree e percorsi destinati ai cani Legge 59/09 Art.20 – Aree e percorsi destinati ai cani Individuati dai comuni nell’ambito di giardini, parchi, spiagge ed aree verdi ed opportunamente delimitati e segnalati con cartelli I cani vi possono circolare senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza danneggiare piante o strutture presenti
Legge 59/09 Art.21 – Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico Cani accompagnati da proprietario o altro detentore e muniti di guinzaglio e museruola se previsto dalle norme statali, avendo cura che non sporchino o arrechino disturbo o danno Il responsabile degli esercizi pubblici, etc., può adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco
Regolamento 38/R Art.8 – Modalità di accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico (art.21 L.R.) Ai fini della sicurezza è consentito l’accesso di 1 solo cane per proprietario o detentore con museruola o guinzaglio se previsto dalle norme statali
Legge 59/09 Art.22 – Norme igieniche Il responsabile deve: disporre di idonei strumenti per rimuovere le deiezioni raccogliere le deiezioni solide negli spazi pubblici se all’interno di locali deve pulire e risarcire gli eventuali danni
Legge 59/09 Art.23 – Cani morsicatori Tutte le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario della ASL di riferimento I veterinari ASL: controllano i cani morsicatori se rischio potenziale elevato stabiliscono misure di prevenzione ed eventuale intervento terapeutico da parte di veterinario comportamentalista a spese del proprietario o detentore …
Art.24 – Istituzione dell’anagrafe canina Legge 59/09 Art.24 – Istituzione dell’anagrafe canina Istituita in ogni comune e gestita dalla ASL Il responsabile provvede ad iscrivere e a far identificare il cane entro il 60° giorno di vita Il responsabile segnala per iscritto al servizio veterinario della ASL: La scomparsa dell’animale entro il 3° giorno dall’evento La morte*, la cessione e il trasferimento della propria residenza entro 30 giorni dall’evento con la nuova anagrafe la morte potrà essere inserita direttamente dal veterinario libero professionista che l’ha constatata con rilascio di apposito certificato
Art.9 – Procedure di anagrafe canina (art.24 L.R.) Regolamento 38/R Art.9 – Procedure di anagrafe canina (art.24 L.R.) Il responsabile del cane provvede alla iscrizione e alla contestuale identificazione del cane tramite microchip Tale operazione può essere svolta da veterinari ASL e da veterinari liberi professionisti secondo disposizioni allegato B Ai veterinari liberi professionisti viene assegnato un codice di riconoscimento previa frequenza di un corso di formazione di almeno 6 ore con test finale
Allegato B (…tra le altre cose) Regolamento 38/R Allegato B (…tra le altre cose) Chiunque rinviene un cane vagante, di qualsiasi età, lo segnala senza indugio alla PM del luogo dove è avvenuto il ritrovamento Cani già identificati sono iscritti in banca dati a cura del veterinario ASL dopo verifica microchip (cani di provenienza estera o comunque non registrati in anagrafe) Chi acquista la proprietà a qualsiasi titolo di un cane di oltre 60 giorni di età verifica se già identificato e registrato in anagrafe; in caso contrario provvede ad identificarlo e registrarlo
Legge 59/09 Art.25 – Identificazione elettronica dei cani iscritti all’anagrafe canina Mediante inoculazione di microchip nel terzo craniale del lato sinistro del collo Effettuata solo da medici veterinari che devono darne comunicazione alla ASL entro 5 giorni* con la nuova anagrafe solo conservazione documentazione (copia scheda firmata, documento identità, etc.) I “vecchi” tatuaggi ASL rimangono validi ai fini dell’identificazione dell’animale
Art.26 – Cani provenienti da altre regioni Legge 59/09 Art.26 – Cani provenienti da altre regioni I responsabili di cani già iscritti all’anagrafe canina di altre regioni provvedono alla sola iscrizione entro 30 giorni dalla data di ingresso dell’animale nel territorio regionale (presso il servizio veterinario della ASL di riferimento)
Legge 59/09 Art.27 – Esenzioni e norme particolari per l’iscrizione all’anagrafe canina Le norme relative ad iscrizione ed identificazione non si applicano a: cani appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia cani al seguito del responsabile in soggiorno temporaneo inferiore a 90 giorni sul territorio regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo
Art.28 – Rinuncia alla detenzione e cessione a canile rifugio Legge 59/09 Art.28 – Rinuncia alla detenzione e cessione a canile rifugio Può essere richiesta, in presenza di gravi motivi, dal responsabile del cane regolarmente iscritto all’anagrafe, al sindaco del comune di residenza Il comune definisce i limiti e le eventuali forme di partecipazione alle spese di mantenimento Il sindaco è tenuto a rispondere entro 15 giorni; decorsi i 15 giorni la domanda si intende accolta
Legge 59/09 Art.29 – Servizio cattura Lo attivano i comuni a proprie spese servendosi, dove possibile, dei servizi veterinari delle aziende USL In caso di inadempienza del comune, i servizi veterinari delle ASL devono attivare servizi sostitutivi nei casi di manifesta pericolosità I comuni provvedono alla rimozione dal suolo pubblico ed alla successiva distruzione delle carcasse animali di qualunque specie
Art.30 – Canili sanitari e rifugio Legge 59/09 Art.30 – Canili sanitari e rifugio I comuni provvedono a costruirli o risanarli Possono avvalersi anche di strutture private Devono essere accreditati dalle ASL
Legge 59/09 Art.31 – Organizzazione, compiti e caratteristiche strutturali del canile sanitario Vi affluiscono i cani catturati/recuperati Periodo di osservazione e profilassi sanitaria da parte dell’ASL per 60 giorni al massimo Dopo 60 giorni canile rifugio Il responsabile del cane dopo 60 giorni ne perde la titolarità se non lo reclama o, qualora sia individuabile e reperibile, dimostri di non poterlo tenere presso di sé I cani sono sottoposti a sterilizzazione obbligatoria
Legge 59/09 Art.32 – Organizzazione, compiti e caratteristiche strutturali del canile rifugio Vi afferiscono i cani al termine del periodo di osservazione non restituiti ai proprietari, i soggetti di cui all’articolo 28 ed altri soggetti bisognosi di custodia temporanea È garantita in maniera continuativa l’assistenza sanitaria per i cani custoditi Il titolare delle funzioni di assistenza è un medico veterinario che provvede anche all’aggiornamento del registro di carico e scarico ed è responsabile della gestione dei farmaci
Legge 59/09 Art.34 – Colonie di gatti Colonia gruppo di gatti che vive in libertà, composto da maschi e femmine, legato stabilmente al territorio e all’uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra cospecifici I comuni provvedono a controllo popolazione con interventi di cattura e reimmissione ed interventi di sterilizzazione effettuati dalle ASL con oneri proprio carico Le colonie feline possono essere spostate solo per gravi necessità delle colonie stesse, dietro autorizzazione del sindaco e previo parere ASL
Art.35 – Custodi delle colonie di gatti Legge 59/09 Art.35 – Custodi delle colonie di gatti È riconosciuto il ruolo delle persone che, nel rispetto dei regolamenti comunali, provvedono all’alimentazione e alla cura delle colonie di gatti Devono garantire la pulizia e il decoro delle aree adibite alle attività necessarie alla tutela delle colonie
Legge 59/09 Art.40 – Sanzioni Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 8 (amputazioni) e 9 (soppressione) è soggetto a sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 Il medico veterinario che viola le disposizioni di cui: articolo 8, commi 2 e 3 (amputazioni e relativa certific.) articolo 9, comma 3 (eutanasia e relativa certificazione) articolo 25, comma 2 (invio scheda anagrafica all’ASL entro 5 giorni)* è soggetto a sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900
IN BOCCA AL LUPO!!!