Argomenti Il libro unico del lavoro

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Argomenti Il libro unico del lavoro Istituzione e tenuta del libro unico Vidimazione ed esibizione del libro unico Il ruolo del consulente del lavoro il nuovo apparato sanzionatorio Il periodo transitorio Le altre novità introdotte dal D.L. 112/08: cenni alle modifiche della disciplina in materia di : contratto di lavoro a termine; apprendistato professionalizzante; lavoro occasionale accessorio; Orario di lavoro

Quadro normativo Decreto legislativo 6 agosto 2008 di conversione del D.L 25 giugno 2008 n. 112; DM 9 luglio 2008; Circolare Ministero del Lavoro 22 agosto 2008, n. 220; Circolare Inail 7095 del 10 settembre 2008;

Abrogazioni ad opera dell’art. 39.co.10 del d.lgs. 133/08 A partire dal 18 agosto 2008, data di entrata in vigore del DM 9 luglio 2008, le norme specificamente elencate( ex art. 39, co. 10 del d.lgs. N. 133/08) si intendono definitivamente abrogate e conseguentemente non più in vigore ( circ. n. 20/2008 del Ministero del Lavoro)

Abrogazioni che interessano il DPR 1124/65 Art. 20 : che prevede l’obbligo di istituzione e tenuta dei libri di matricola e di paga da parte dei datori di lavoro tenuti ad assicurare i propri dipendenti presso l’Inail; Art. 21 : che stabilisce Il luogo in cui devono essere conservati i libri di matricola e di paga; Il divieto di rimozione dei libri di matricola e di paga dal luogo in cui si esegue il lavoro; L’obbligo di esibizione dei libri di matricola e di paga;

Abrogazioni aziende soggette agli obblighi Inail DPR 1124/65 Risultano abrogati inoltre: Art. 25 : che prevede le modalità e i termini da osservare per l’aggiornamento delle registrazioni nel libro presenze; Art. 26: che si occupa della tenuta e della vidimazione dei libri di matricola e di paga

Altre abrogazioni Art. 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ( obblighi di conservazione dei libri di matricola e di paga) art. 9 quater, comma 1 del D.L. 510/96 convertito con modificazioni nella legge n. 608/96: obbligo dei datori agricoli ad istituire e tenere il registro d’impresa Art. 7 della legge n. 1122/55 che prevede l’istituzione dei libri matricola e paga per le aziende giornalistiche

Assegni familiari Artt. 39 e 41 del DPR 30 maggio 1955, n. 797 ( registrazioni sui libri di matricola e di paga in materia di assegni familiari); Comma 1178 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 : supersanzione per la mancata istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola e di paga;

“Implicitamente abrogate” Artt. 16.commi 4 e 5 del d. legislativo Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 ( libri paga e matricola per i lavoratori dello spettacolo) Artt. 2 e 3, co. 1 della legge n. 934/66 che fanno riferimento ai libri di matricola e di paga per le assicurazioni contro le malattie;

Norme modificate ex art. 39,co.9 e art. 40,commi 1 e 3 Disposizioni della legge 18 dicembre 1973, n. 877 ( obbligo di istituzione e tenuta del registro dei lavoranti a domicilio e del libretto personale di controllo); L’art. 8 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 234 ( registro lavoratori mobili); Art. 5 della legge 11 gennaio 1979,n. 12 (obbligo di tenuta sul luogo di lavoro di copia dei libri di lavoro affidati al consulente)

Soggetti obbligati

Soggetti esonerati dalla istituzione e tenuta del libro unico del lavoro

Nel libro unico vanno registrati Tutti i lavoratori subordinati compresi: i lavoratori in missione presso sedi operative situate all’estero; I lavoratori in missione nell’ambito di un contratto di somministrazione; I lavoratori distaccati I collaboratori coordinati e continuativi con o senza progetto Gli associati in partecipazione con apporto anche lavorativo ( anche se misto capitale/lavoro)

Non rientrano tra gli obbligati alla tenuta del libro unico Le società cooperative di produzione e lavoro e ogni altro tipo di società , anche di fatto, per il lavoro manuale e non manuale dei rispettivi soci( sono tenuti ad istituire il libro nel momento in cui instaurano un rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa o di associazione in partecipazione con i soci)

Non rientrano tra gli obbligati alla tenuta del libro unico L’impresa familiare per il lavoro, con o senza retribuzione , del coniuge, dei figli e degli altri parenti e affini che nell’impresa prestino attività manuale o non manuale ( salvo che non siano dipendenti,…) I titolari di aziende individuali artigiane che non occupano lavoratori dipendenti, co.co.co o associati in partecipazione ma operino col solo lavoro del titolare o avvalendosi esclusivamente di soci o familiari coadiuvanti

Non rientrano tra gli obbligati alla tenuta del libro unico Le società di persona o di capitali e le ditte individuali del commercio che non occupino dipendenti, co.co.pro, associati in partecipazione o simili ma operino col lavoro del titolare o dei soci lavoratori

Sanzioni per la violazione dell’obbligo di tenuta La condotta sanzionabile si riferisce esclusivamente alle irregolarità riscontrate riguardo all’adozione di una delle modalità di cui al DM 9 luglio 2008. È applicabile l’istituto della diffida obbligatoria Condotta illecita del datore Importo sanzione art.39 comma 6 del D.lgs 133/08 minimo massimo ridotto Risulti del tutto sprovvisto del libro unico 500 2500 833 Abbia messo in uso un libro unico senza rispettare i sistemi di tenuta di cui al DM 9 luglio 2008

Dna all’Inail art. 23 del Dpr 1124/65 Per i collaboratori e i coadiuvanti di imprese familiari Per i coadiuvanti delle imprese commerciali Per i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria Qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva Il datore di lavoro è tenuto ad inviare preventivamente all’Inail La denuncia nominativa degli assicurati ( vedi nota Inail 25.8.2008)

Sanzioni DNA Inail La sanzione è applicabile a partire dal 18 agosto 2008. l’adempimento è alternativo all’invio del modello unificato di assunzione Condotta illecita del datore Importo sanzione art.39 comma 6 del D.lgs 133/08 minimo massimo ridotto Non ha denunciato nominativamente all’Inail i familiari e/o i soci assicurabili ai sensi dei numeri 6 e 7 dell’art. 4 del DPR n. 1124/65 con le relative retribuzioni La violazione è diffidabile € 250 € 770 € 125

Requisiti del libro unico Il datore di lavoro è obbligato ad istituire e tenere un solo e unico libro del lavoro anche in presenza di più posizioni assicurative e previdenziali in ambito aziendale o di più sedi di lavoro sebbene stabili e organizzate Scompare l’obbligo di tenere copie conformi del libro obbligatorio

Modalità di tenuta Il libro unico del lavoro può essere tenuto secondo una delle seguenti procedure: A elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo; A stampa laser con vidimazione preventiva Inail; Su supporti magnetici sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate o ad elaborazione automatica dei dati , garantendo oltre alla consultabilità anche l’inalterabilità dei dati nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 del d.lgs. N. 82/2005.

Vidimazione libro a fogli mobili Elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo con preventiva numerazione dei fogli mobili e vidimazione a cura delle sedi Inail: vidimazione preventiva presso qualsiasi sede Inail; Elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo con numerazione e vidimazione effettuata dai soggetti autorizati dall’Inail, in sede di stampa di modulo continuo: vidimazione preferibilmente presso una sede Inail poco distante dalla tipografia autorizzata.

Libro tenuto mediante stampa laser Vidimazione preventiva presso una qualsiasi sede Inail alla vidimazione in fase di stampa laser del libro unico; La domanda deve essere redatta secondo il modello allegato alla nota Inail 7095 del 10/09/2008; Non c’è più l’obbligo di produrre il prospetto riepilogativo mensile delle retribuzioni e di inviarlo entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento alla sede Inail competente

Tenuta mediante supporti magnetici e sistemi di elaborazione automatica dei dati Il libro unico del lavoro tenuto su supporti magnetici o con sistemi di elaborazione automatica dei dati Non è soggetto a vidimazione preventiva Inail Prima della messa in uso il datore di lavoro è tenuto ad inviare anche a mezzo fax o e mail una comunicazione scritta alla Dpl con l’indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato

Tenuta mediante numerazione unica I consulenti del lavoro, i professionisti abilitati, i servizi e i centri delle associazioni di assistenza di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa e le società capogruppo nei gruppi d’impresa Possono essere autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unica del libro unico del lavoro alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato l’elenco dei datori di lavoro assistiti Deve essere comunicata all’Inail ogni variazione ( nuovo incarico- cessazione incarico) nel termine di 30 giorni

Luogo di tenuta del libro unico del lavoro

Obblighi di registrazione contenuti Per ciascun lavoratore occorre riportare nel libro unico: Nome, cognome e codice fiscale Qualifica e livello contrattuale Retribuzione base, anzianità di servizio e relative posizioni assicurative e previdenziali Le somme corrisposte a titolo di rimborso spese Le trattenute a qualsiasi titolo effettuate Detrazioni fiscali assegni familiari, prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali Prestazioni erogate a titolo di premio o per lavoro straordinario devono essere specificamente evidenziate

Calendario presenze Il libro unico del lavoro deve contenere il calendario presenze Per i lavoratori dipendenti dovranno essere registrate per ogni giorno: Il numero delle ore effettuate L’indicazione delle ore di straordinario Le eventuali assenze dal lavoro non retribuite Le ferie I riposi Le annotazione devono avvenire mediante causali inequivoche esplicitate tramite apposite legende

Casi particolari Lavoratori intermittenti e i lavoratori che non percepiscono retribuzioni ( alcuni co.co.co come gli amministratori e i sindaci): occorre registrare l’immissione al lavoro e i periodi di effettivo lavoro fino alla cessazione del rapporto; Lavoro a chiamata: le scritturazioni sono sempre richieste anche quando percepisce solo l’indennità di disponibilità

Non vanno registrati sul libro unico Agenti e rappresentanti individuali che svolgono l’attività in forma d’impresa Amministratori, sindaci e componenti di commissioni i cui compensi sono attratti nei redditi di natura professionale Associati in partecipazione che svolgono l’attività in forma imprenditoriale

Lavoratori in somministrazione e datori di lavoro agricolo L’utilizzatore dovrà indicare nel libro unico nome, cognome, codice fiscale, qualifica e livello d’inquadramento contrattuale e agenzia di somministrazione I datori di lavoro agricolo che assumendo lavoratori per un numero di giornate inferiori a 270 in ragione d’anno adottavano il registro d’impresa semplificato, sono esonerati dal documentare la registrazione delle presenze nel libro unico del lavoro

Lavoro a domicilio Nel libro unico del lavoro, con riferimento a ciascun lavoratore a domicilio, saranno riportati i seguenti dati: Le date e le ore di consegna del lavoro; Le date e le ore di riconsegna del lavoro; La descrizione del lavoro eseguito; La specificazione della quantità e della qualità del lavoro eseguito

Consegna del prospetto paga Nei confronti dei lavoratori subordinati Il datore di lavoro adempie all’obbligo di consegna del prospetto di paga Mediante la fotocopia delle scritturazioni effettuate sul libro unico del lavoro La registrazione non deve necessariamente comprendere i dati relativi al calendario presenze

Obblighi di registrazione: profili sanzionatori Sistema previgente: Puniva l’omessa o errata registrazione dei dati sui libri obbligatori di lavoro con riferimento alle regole di corretta compilazione e alle violazioni di carattere meramente formale Il sistema attuale Oggetto della sanzione sono esclusivamente le omesse e le infedeli registrazioni che direttamente comportano un disvalore ai fini retributivi, previdenziali (contributivi e assicurativi) o fiscali relativamente al singolo rapporto di lavoro Non sono puniti i casi di mero errore materiale

Sanzioni obbligo di registrazioni Omesse e infedeli registrazioni che direttamente comportano un disvalore ai fini retributivi, previdenziali ( contributivi e assicurativi) e fiscali È ammessa la diffida obbligatoria per le omissioni ma non per le infedeli registrazioni Condotta illecita del datore Importo sanzione art.39 comma 7 del D.lgs 133/08 minimo massimo ridotto Omessa o infedele registrazione dei dati sul libro unico del lavoro Fino a 10 dipendenti € 150 € 1500 € 300 Da undici lavoratori in su € 500 € 3000 € 1000

Calcolo dei dipendenti, art. 5 comma 2 del DM 9 luglio 2008

Obblighi di registrazione: limiti temporali Le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire per ciascun mese di riferimento entro il giorno 16 del mese successivo. Viene uniformato il termine ultimo delle scritturazioni a quello relativo ai versamenti contributivi. Non sono sanzionabili le scritturazioni effettuate con riferimento al termine di versamento mensile anche se questo viene posposto per la particolare ricorrenza del giorno di scadenza.

Aziende con retribuzione sfasata e dati variabili La registrazione dei dati variabili delle retribuzioni può avvenire con differimento non superiore ad un mese a condizione che di ciò sia dati precisa annotazione sul libro unico; Possono essere oggetto di registrazione differita i soli dati variabili retributivi permanendo l’obbligo di registrare sul libro unico del lavoro, per ciascun periodo entro il giorno 16 del mese successivo, le presenze del periodo di riferimento

Sanzioni per il superamento dei limiti temporali di registrazioni. Per aver registrato i dati sul libro unico oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento ( o il termine ulteriore consentito per il versamento dei contributi) la violazione è diffidabile anche nella forma della c.d. “diffida ora per allora” Condotta illecita del datore L’importo della sanzione è previsto dall’art. 39, co.7 del d.lgs. N. 133/08 Omessa o ritardata registrazione oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento minimo massimo ridotto Fino a 10 lavoratori 100 600 200 Da undici lavoratori in su 150 1500 300

Luogo di tenuta art. 3, co. 1 del DM 9 luglio 2008 La sede legale dell’impresa Le società capogruppo nei gruppi d’impresa O in alternativa, previa comunicazione preventiva alla Dpl competente, presso Lo studio del consulente del lavoro o di altro professionista abilitato ( art. 5, comma 1 della legge n. 12/79) I servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese , anche in forma cooperativa Scompare l’obbligo di tenere copie conformi del libro obbligatorio presso la sede dove si eseguono i lavori

Obbligo di esibizione L’ispettore in occasione dell’accesso ispettivo richiederà di visionare il libro unico del lavoro. La richiesta, in relazione al luogo di tenuta del libro unico del lavoro, deve essere presentata: Al datore di lavoro; Al consulente del lavoro o al professionista abilitato Alle associazioni di categoria

Richiesta presentata al datore di lavoro Il libro del lavoro deve essere esibito tempestivamente dal datore di lavoro all’ispettore, nel luogo in cui si esegue il lavoro, solo quando si tratta di sede stabile di lavoro, prevedendo che l’esibizione possa avvenire anche a mezzo fax o posta elettronica.

Chiarimenti sull’obbligo di esibizione. Vocabolario ispettivo Tempestivamente – prima che l’ispettore proceda alla redazione del verbale di primo accesso ispettivo; Luogo in cui si esegue il lavoro- luogo dove il datore di lavoro impiega i propri dipendenti ( che potrebbe anche essere diverso dalla sede legale); Sede stabile di lavoro- articolazione autonoma dell’impresa, stabilmente organizzata, che si presenta idonea a espletare, in tutto o in parte, l’attività aziendale e risulta dotata degli strumenti necessari( fax, computer, stampanti), anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi

Attività mobili e itineranti Qualora l’ispezione riguardi attività mobili e itineranti, le cui procedure operative comportino lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso più luoghi di lavoro nell’ambito della stessa giornata o sono caratterizzate dalla mobilità dei lavoratori sul territorio l’ispettore formulerà la richiesta di esibizione del libro unico del lavoro in apposito di verbale di primo accesso ispettivo.

Sanzioni per la mancata esibizione art. 39, co 6 Luogo di tenuta del libro unico violazione Importo sanzione In caso di recidiva minimo massimo ridotto c/o il datore di lavoro Per non aver esibito tempestivamente il libro unico agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro ( non diffidabile) € 200 € 2.000 € 400 Presso il consulente Per non aver esibito e portato in visione il libro unico del lavoro qualora siano decorsi quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata nel verbale di vigilanza senza che venga opposto un giustificato motivo impeditivo ( non diffidabile) € 100 € 1.000 €200 Ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa, comunicazione all’ordine di appartenenza per l’adozione dell’eventuale provvedimento disciplinare Presso le associazioni di categoria Idem come sopra € 250 €.500 Sanzione da € 500 a € 3.000

Elenchi riepilogativi mensili Viene eliminato l’obbligo di riepilogo mensile delle retribuzioni Il personale ispettivo può richiedere ai datori di lavoro che occupino più di dieci dipendenti di esibire appositi elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e dei dati individuali relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo aggiornati all’ultimo periodo di registrazione. L’omessa esibizione non è soggetta a sanzione

Obbligo di conservazione Il libro unico del lavoro deve essere conservato per la durata di cinque anni dalla data dell’ultima registrazione Lo stesso termine è esteso ai libri obbligatori dismessi a seguito dell’entrata in vigore del libro unico La mancata conservazione è punita con la sanzione da € 100 a € 600 ( ridotta € 200) e non è ammessa la procedura della diffida.

Organi competenti alle verifiche Ispettori DPl e Drl Funzionari ispettivi dell’Inps e dell’Inail In caso di mancato pagamento della sanzione in misura ridotta da parte del trasgressore, competente a ricevere il rapporto è la Direzione provinciale del lavoro

Regime transitorio Fino al 16 gennaio 2009 i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi di istituzione e di tenuta del libro unico del lavoro secondo le disposizioni di cui all’art. 39 del dl 112/08 attraverso la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenza o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio. 18 agosto 2008 16 gennaio 2009 Data di entrata in vigore della norma Fine del periodo transitorio Nuovo regime del libro unico

Regime transitorio: obblighi e modalità di tenuta e registrazione I libri di presenza e di paga sono assoggettati agli obblighi di tenuta, compilazione ed esibizione di cui all’art. 39 del dl 112/08 In caso di violazione il regime sanzionatorio sarà quello contemplato dalla medesima normativa Il libro matricola e il registro d’impresa s’intendono immediatamente abrogati Le disposizioni normative che in campo fiscale e previdenziale fanno riferimento agli abrogati libri di matricola e di paga s’intendono riferiti al libro unico del lavoro

Maxisanzione contro il sommerso L’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione è punito con la sanzione da € 1.500 a € 12.000 maggiorata di € 150 per ogni giorno di mancato impiego L’accertamento si concentrerà sulle comunicazioni ai Centri per l’Impiego Saranno prese in considerazione tutte le eventuali scritturazioni sul libro unico e ogni altra documentazione ufficiale utile a dimostrare la volontà di non occultare il rapporto

Provvedimento di sospensione Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, [ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4 ,   7 e   9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,] nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato I

Nuova dichiarazione di assunzione Il datore di lavoro deve consegnare ai lavoratori subordinati, all’atto dell’assunzione e prima dell’inizio dell’attività lavorativa: Una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (Unificato LAV); Una copia del contratto individuale di lavoro che contenga tutte le informazioni previste dal d.lgs. 152/77 La violazione dell’obbligo è sanzionata con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 250 a € 1.500.

Le altre novità introdotte dal d.lgs. 112/08 Contratto a tempo determinato: Art. 21 co.1 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «tecnico,produttivo, organizzativo o sostitutivo» sono aggiunte le seguenti: «, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro».

Contratto di lavoro accessorio 1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica».

Orario di lavoro Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro 1. All'articolo 1, comma 2, lettera e) , n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga», sono inserite le seguenti: «per almeno tre ore». 2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», sono inserite le seguenti: «sia per conto proprio che per conto di terzi». 3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «attività operative specificamente istituzionali», sono aggiunte le seguenti: «e agli addetti ai servizi di vigilanza privata». 4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «frazionati durante la giornata», sono aggiunte le seguenti: «o da regimi di reperibilita». 5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni». 6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituita dalla seguente: «a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale».

Orario di lavoro 7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: « 1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». 8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione». 9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore». 10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».

Orario di lavoro 11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,» sono soppresse. 12. All'articolo 14, comma 4, lettera b) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o» sono soppresse.