LA MAGISTRATURA LA GIURISDIZIONE A)giurisdizione in senso oggettivo IL POTERE GIUDIZIARIO LA GIURISDIZIONE A)giurisdizione in senso oggettivo a.1)giurisdizione civile:rapporti tra privati e tra privati e pubblica amministrazione a.2)giurisdizione penale:realizza l'interesse punitivo dello Stato nei confronti di chi ha commesso un reato a.3)giurisdizione amministrativa:tutela l'interesse legittimo (eccezionalmente il diritto soggettivo) di chi sia stato leso da un atto della Pubblica Amministrazione a.4)giurisdizione costituzionale: tutela di diritti e interessi attinenti alla materia costituzionale. B)giurisdizione in senso soggettivo b.1)magistratura ordinaria:formata dagli Organi che esplicano le funzioni giurisdizionali b.2)magistrature speciali:Es: Corti d'Assise, che comprendono i giudici popolari; T.A.R.; Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Tribunali Militari, Corte Costituzionale Ai sensi dell'art.104 della Costituzione la Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro Potere.
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA A rafforzamento di tale indicazione, .é stato creato un nuovo organo Costituzionale, il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, organo di autogoverno dei giudici, posto al vertice del Potere Giudiziario, che é così svincolato da ogni potere esterno. In Italia l'indipendenza della Magistratura é più accentuata che in altre democrazie occidentali, dove, spesso, gli organi giudiziari continuano ad essere sottoposti al Capo dello Stato, assistito dal Ministro della Giustizia. PRESIDENZA DEL C.S.M. Il C.S.M. é presieduto dal Presidente della Repubblica. E' composto da due membri di diritto (il Primo Presidente ed il Procuratore generale c/o la Corte di Cassazione) e da 21 membri elettivi, dei quali i 2/3 (cioé 14) sono eletti dagli stessi magistrati e il restante terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori universitari di materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione..
PIENA INDIPENDENZA COSTITUZIONALE I giudici sono soggetti soltanto alla legge (art.101 Costituz.) I giudici si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzione : é praticamente esclusa, pertanto, qualunque gerarchia I giudici sono inamovibili : essi non possono essere sospesi o dispensati dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non inseguito a decisione del C.S.M. L’UNICITA’ DELLA GIURISDIZIONE divieto di istituzione di giudici straordinari e speciali non espressamente previsti dalla Costituzione (Corti d'Assise, Tribunali Militari, TAR, Cons. di Stato, Corte dei Conti, Tribunale Sup.Acque Pubbliche). n.b.: in ambito non statale sono previsti gli arbitri giudiscenti (==lodo arbitrale), i giurì d'onore, il Tribunale Ecclesiastico LA PLURALITA’ DEI GRADI DI GIURISDIZIONE In Italia esistono tre gradi di giurisdizione (1°grado, 2° grado, 3° grado riservato alla Corte di Cassazione per le questioni di legittimità): un giudice di grado superiore può annullare o modificare una sentenza di un giudice di grado inferiore I CONFLITTI DI GIURISDIZIONE (attenzione: non di attribuzione Dato che, sia pure con limitazioni e/o eccezioni al principio di unicità della giursdizione, esiste una molteplicità di giurisdizioni, possono sorgere conflitti di giurisdizione in ordine all'appartenenza della potestà di decisione circa una determinata questione. Su tali conflitti decide la Corte di Cassazione a Sezioni Unite