BES. Il quadro culturale e giuridico

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
VALUTAZIONE e ORIENTAMENTO
Advertisements

COSA SUCCEDE IN CLASSE ?. TUTTO INIZIA DA QUI: IL PARLAMENTO APPROVA LA LEGGE 133.
Isp. Mario Maviglia Brescia, 1° dicembre 2007
l'alternanza scuola lavoro
Soggetti, risorse e strumenti di progettazione
Schema di regolamento del 13/03/09 norme vigenti per la valutazione
Interventi per l’integrazione scolastica dei disabili
Il decreto di legge per i DSA
ITAS “EINAUDI” BADIA POLESINE
LA DIAGNOSI FUNZIONALE
MATERIALE Materiali incontro
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO C.M. 28 del 15 marzo 2007.
Esami conclusivi del 2°ciclo di istruzione 2°ciclo di istruzione Giugno 2012.
L'INSEGNANTE SPECIALIZZATO PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO
I nuovi Istituti Tecnici MIUR Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti Tecnici ai sensi dellarticolo 64, comma 4, del.
Compiti dellIstituzione scolastica A cura di Lucia Balboni.
ANNO SCOLASTICO 2008/2009. Lintegrazione scolastica coinvolge non solo il singolo individuo, ma è un ampio progetto che interessa tutta la realtà del.
Il docente di sostegno: un ruolo nella scuola dell’inclusione
IL RUOLO DELLA SCUOLA a cura di Rita Garlaschelli
Il nuovo obbligo Questo lavoro è sotto una licenza
Continuità educativa per gli alunni disabili
Valutazione alunni DSA DPR 122/2009Art. 10 La valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei.
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ ■ La valutazione: il quadro comune e le specificità per i disabili ■ Il P.E.I. come strumento di conoscenza.
CI SONO ANGELI IN CITTA Tutte le Aree dellAutismo IL LAVORO IN RETE NEI SERVIZI EDUCATIVI SPECIALISTICI San Salvo PALMA MONICA.
Criteri didattico - metodologici per l'organizzazione
Percorsi per alunni con bisogni educativi speciali
UNICAL Progettazione individualizzata:
ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER LINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP (ex art. 13 Legge n° 104) RUOLO E FUNZIONI.
ORGANIZZAZIONE RELATIVA ALLA VERIFICA DEI DEBITI FORMATIVI 3^ FASE.
Vademecum per l’integrazione scolastica
RUOLO DEI COMUNI NELLAMBITO DELLINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP.
Disturbi Specifici di Apprendimento
LEGGE 104 del 1992 LEGGE QUADRO PER ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLA PERSONA CON HANDICAP “l’integrazione scolastica ha come obiettivo.
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
DOCUMENTAZIONE.
P.D.P. P.E.I. PERSONALIZZATO Legge 170 (D.S.A.)
Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO art. 4 - legge 28 marzo 2003, n.53
Apprendistato Le modifiche del D.L. n. 34/2014 al D.Lgs. n. 167/2011
LEGGE QUADRO L. n.104/92.
Dalla diagnosi al PEI Dott.ssa Sasanelli.
SEDUTA I 3) Offerta formativa 2010/11 Procedura offerta formativa 2010/11: Proposta da parte dei CCL della copertura degli insegnamenti entro il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore.
Gli Istituti Professionali
Università degli Sudi di MACERATA
ALUNNI BES PROTOCOLLO SEGNALAZIONE
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione.
LA VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI ALUNNI CON BES ISP. Luciano Rondanini
bozza - sono graditi suggerimenti 1 Il DDL S1934 … e il ruolo dei genitoriDDL S1934 A cura di Cinzia Olivieri.
Normativa La Costituzione della Repubblica Italiana Parte prima
LEGISLAZIONE SPECIALE Dott.ssa Angela Fiorillo. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle.
DSA ed Esame di Stato 1. ESAMI DI STATO La materia degli esami di Stato è regolata dall’art. 6 comma 3 del DM 5669/2011. Il coordinatore avrà cura di.
LA VALUTAZIONE.
alunni con Bisogni Educativi Speciali
C.M. 48del 31 maggio 2012 ISTRUZIONI A CARATTERE PERMANENTE ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.
Dalla Costituzione alla Legge quadro 104/92 prof. Federico Niccoli.
Decreto attuativo 5669 del 12 luglio 2011 Linee guida
D.S.A. LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
Fornisce indicazioni organizzative sull'inclusione degli alunni con difficoltà di apprendimento “dovute a svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici.
Bisogni educativi speciale e disabilità
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE Alunni con bisogni educativi speciali 1 CTI AMBITO 1 INCONTRI A TEMA REFERENTI ISTITUTI COMPRENSIVI.
1 Menomazione: qualsiasi perdita o anormalità di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica. Disabilità: conseguenza pratica.
VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO ALUNNI CON BES. LA VALUTAZIONE SCOLASTICA … La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento.
BES Direttiva MiurDirettiva Miur del 27 dicembre 2012del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi.
FS AREA 1 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di DSA Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico.
PEI - PROGETTO DI VITA Diagnosi funzionale Momento conoscitivo del reale funzionamento dell’alunno secondo il modello ICF Profilo Dinamico Funzionale Momento.
Legge 104/92 ART. 3 comma 1: … E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,
INTEGRAZIONEINTEGRAZIONE STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI.
Esami di Stato 2014/15 secondo ciclo con rif. a 2015/16 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il.
Transcript della presentazione:

BES. Il quadro culturale e giuridico www.facebook.com/max.bruschi max.bruschi@istruzione.it Max Bruschi Ispettore MIUR

Parte III Il quadro normativo attuale www.facebook.com/max.bruschi max.bruschi@istruzione.it Max Bruschi Ispettore MIUR

Il quadro normativo attuale La Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap» Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche» Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289» Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni» Le «Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità», promulgate dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 4 agosto 2009

Il quadro attuale: L.104/1992 Legge 05.02.1992 n. 104 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 1. Finalità. - 1. La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Il quadro attuale: L.104/1992 Art. 3 Soggetti aventi diritto 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Il quadro attuale: L.104/1992 Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione. 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido. 2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

Il quadro attuale: L.104/1992 5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. 6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico. …. 8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

Il quadro attuale: L.104/1992 Art. 13 Integrazione scolastica. 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza… anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubbici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma … finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche…; b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, … anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico; c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale; d) l'attribuzione… di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti; e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 (Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti), da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

Il quadro attuale: L.104/1992 2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido … nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati. 3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando… l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. 4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge… 5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati. 6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. 6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni … nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16. (1 quater)

Il quadro attuale: L.104/1992 Art. 14. Modalità di attuazione dell'integrazione. 1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì: a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado; b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata; c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

Il quadro attuale: L.104/1992 2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati... Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno. 3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno … 6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. 7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati

Il quadro attuale: L.104/1992 Art. 16. Valutazione del rendimento e prove d'esame 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. 2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari. 5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6 -bis . É consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap , sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.

Il quadro attuale: dPR 122/2009 L’articolo 9 del dPR 122/2009 riassume e coordina le norme del Testo Unico (art. 314 e 315). Salvo per i commi 4 e 6: 4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza (primo ciclo) è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. 6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità, anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

Il quadro attuale: dPR 122/2009 Nuovo invece è l’articolo 10, dedicato alla valutazione degli alunni con «difficoltà specifica di apprendimento (DSA): 1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Il quadro attuale: Atto di indirizzo 1994 Art. 1 1. Le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a che le unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali… assicurino l'intervento medico cognitivo sull'alunno in situazione di handicap, necessario per le finalità di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, da articolarsi nella compilazione: a) di una diagnosi funzionale del soggetto; b) di un profilo dinamico funzionale dello stesso; c) per quanto di competenza, di un piano educativo individualizzato, destinato allo stesso alunno in situazione di handicap.

Il quadro attuale: Atto di indirizzo 1994 Diagnosi funzionale: Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica preesistente La diagnosi funzionale si articola necessariamente nei seguenti accertamenti: a) l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto (nascita, fasi dello sviluppo neuro-psicologico da zero a sedici anni, vaccinazioni, malattie, periodi di ospedalizzazione, programmi terapeutici in atto, interventi chirurgici, precedenti esperienze riabilitative); b) diagnosi clinica, redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (rispettivamente neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.)… che esprime le conseguenze funzionali dell'infermità indicando la previsione dell'evoluzione naturale.

Il quadro attuale: Atto di indirizzo 1994 «La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti: a) cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze; b) affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri; c) linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi; d) sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto; e) motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine; f) neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio temporale; g) autonomia personale e sociale.»

Il quadro attuale: Atto di indirizzo 1994 Profilo dinamico funzionale E’ atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 3, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola con la collaborazione dei familiari dell'alunno. 2. Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, di cui all'articolo precedente, descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili. 4. In via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore, il personale di cui agli articoli precedenti traccia un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a valutare la rispondenza del profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso delineate e alla coerenza tra le successive valutazioni, fermo restando che il profilo dinamico funzionale è aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

Il quadro attuale: Atto di indirizzo 1994 Profilo dinamico funzionale Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente: a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che l'alunno dimostra di incontrare in settori di attività; b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri: cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto… alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze diverse; affettivo-relazionale; comunicazionale; linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi; sensoriale, esaminato, soprattutto, in riferimento alle potenzialità riferibili alla funzionalità visiva, uditiva e tattile; motorio-prassico; neuropsicologico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle capacità mnesiche, alla capacità intellettiva e all'organizzazione spazio-temporale; autonomia; apprendimento.

Il quadro attuale: Atto di indirizzo 1994 Piano educativo individualizzato Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione; Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno; Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono… gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

Il quadro attuale: DPCM 185/2006 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 febbraio 2006, n. 185 «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap», in 5 articoli, prevede (art. 3): A livello di PRE DIAGNOSI FUNZIONALE, l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima; A livello di PEI, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del dPR 24 febbraio 1994 (operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno.

Il quadro attuale: DPCM 185/2006 Art. 4. Situazione di handicap di particolare gravità ed autorizzazione al funzionamento dei posti di sostegno in deroga. 1. L'autorizzazione all'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni è disposta dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale sulla base della certificazione attestante la particolare gravità di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto.