SETTORE DELLE ARTI, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO LE FORME GIURIDICHE SETTORE DELLE ARTI, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO
FORME GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO Società di persone Società semplice: soggetto profit, non ha come oggetto l’esercizio di un’attività commerciale, non ha personalità giuridica, gode di autonomia patrimoniale imperfetta, non prevede l’assemblea dei soci e l’amministrazione compete a ciascuno dei soci in modo disgiunto dagli altri, è quasi inesistente nel settore culturale. Società in nome collettivo (S.n.c.): soggetto profit, ha come oggetto l’esercizio di una attività commerciale, tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni sociali, gode di autonomia patrimoniale imperfetta, non ha personalità giuridica.
Società di capitali Società a responsabilità limitata (S.r.l.): soggetto profit, organizzazione di persone e mezzi per l’esercizio in comune di una attività produttiva in funzione dei capitali conferiti, partecipazione sociale connotata da un profilo personalistico, ogni socio gode di responsabilità limitata al capitale conferito senza alcuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali, conferimenti liberi e capitale minimo richiesto di diecimila euro, personalità giuridica con iscrizione nel Registro delle imprese; gli organi sono: l’Assemblea, gli Amministratori e il Collegio sindacale.
Società per azioni (S.p.a): soggetto profit, organizzazione di persone e mezzi per l’esercizio in comune di una attività produttiva, dotata di piena autonomia patrimoniale e limitata responsabilità di tutti i soci, divisione del capitale in azioni, il socio non viene considerato in quanto persona, ma in ragione della quota di capitale sottoscritta. L'autonomia patrimoniale perfetta fa sì che il patrimonio della società sia completamente distinto da quello dei soci, i quali non sono, quindi, chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali: la loro responsabilità è limitata, in via di principio, alla sola quota di partecipazione.
A soci spetta una serie di diritti, tra i quali quello di partecipare alla ripartizione degli utili, sotto forma di dividendi e quello di partecipare alla ripartizione del patrimonio residuo, in caso di liquidazione del patrimonio della società. Gli organi sono: l’Assemblea ei soci, gli Amministratori (unico o collegiale sotto forma di consiglio di amministrazione) e il Collegio sindacale.
Società cooperative Società cooperativa a mutualità prevalente e Società cooperativa diversa: soggetto no profit, società predisposte per l’esercizio collettivo, a scopo mutualistico di attività commerciali e non commerciali, acquistano con l’iscrizione la personalità giuridica. Le cooperative a mutualità prevalente svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori e utenti di beni o servizi da parte dei soci stessi, sono disciplinate dalle disposizioni relative alle società per azioni.
I soci devono essere almeno nove oppure tre persone fisiche se la cooperativa adotta le norme della Srl, il capitale è variabile in relazione all’aumento o diminuzione del numero dei soci, risponde solo la società con il suo patrimonio, gli organi nel sistema dualistico sono Assemblea, Consiglio di gestione e Consiglio di sorveglianza e nel sistema monistico Assemblea, Consiglio di amministrazione e Comitato per il controllo della gestione.
Società cooperativa sociale:si distinguono dalle cooperative classiche per il perseguimento di un fine che è esterno al gruppo sociale costitutivo ovvero l’interesse sociale alla “promozione umana” e alla integrazione sociale, le attivitàsono la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse per l’inserimento di persone svantaggiate, rientrano nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente, possono avere soci volontari.
Ente privato con personalità giuridica Associazione riconosciuta: soggetto no profit, ente dotato di personalità giuridica tramite decreto prefettizio o dell’autorità regionale. E’ caratterizzato da una struttura associativa di una pluralità di persone e da uno scopo comune da raggiungere. Fondazione: soggetto no profit, ente a struttura istituzionale dotato di personalità giuridica riconosciuta da Prefettura o Regione. E’ costituito da volontà unilaterale di un costituente o fondatore, caratterizzato dallo scopo di natura ideale e dalla presenza del patrimonio conferito al fondatore e destinato allo scopo. Ne sono organi il Consiglio generale o di indirizzo, il CdA e il Collegio dei revisori.
Ente privato senza personalità giuridica Associazione non riconosciuta: soggetto no profit, gruppo di persone organizzato spontaneamente e stabilmente per perseguire uno scopo di comune interesse, a carattere non economico e senza il riconoscimento della personalità giuridica, finalità politica, sindacale, culturale, sportiva. Atto costitutivo che stabilisce l’organizzazione, autonomia patrimoniale imperfetta in quanto coloro che agiscono in nome e per conto sono responsabili solidalmente e personalmente.
Comitato: soggetto no profit, gruppo di persone che si propone il raggiungimento di uno scopo preciso, il patrimonio è tassativamente destinato ad uno scopo, non può esserne modificato l’impiego. La struttura è di tipo associativo, delle obbligazioni rispondono personalmente e solidalmente tutti i componenti del comitato senza alcuna distinzione.