SETTORE DELLE ARTI, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
IL SOCIO E LA COOPERATIVA
Advertisements

Fondazione Emanuele Casale
La società per azioni personalità giuridica responsabilità limitata
Società in nome collettivo
Cooperazione Art – Cooperativa Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico Riforma delle società Legge n.
Prof. Bertolami Salvatore
Il contratto di società
L’Impresa e le sue Forme Giuridiche
Evoluzione normativa ed individuazione ai fini fiscali
PERSONA GIURIDICA Sono ENTI che hanno soggettività e personalità giuridica acquisita attraverso il riconoscimento ASSOCIAZIONI FONDAZIONI COMITATI.
Welfare State “Sistema sociale basato sull’assunzione da parte di uno stato politico di responsabilità primarie per il benessere sociale e individuale.
Caratteristiche delle società di persone e di capitali
Economia aziendale Corso di laurea in informatica La forma giuridica.
Il sistema delle Cooperative
Relatori: Margherita SPAINI Davide BARBERIS
Fondazione Emanuele Casale
Fondazione Emanuele Casale Amministrazione e controllo della s.p.a.
Corso di Diritto commerciale avanzato
La scelta della forma giuridica dell’impresa
PERSONE GIURIDICHE.
E.G.I Percorsi formativi per lautoimpreditorialità giovanile.
LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
Le Cooperative in Agricoltura
L’impresa Impresa: un’attività economica esercitata professionalmente e organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi. (Art.
Associazione LAM Italia Profilo Associazione
Diritto Privato e pubblico diritto privato aa 2013/2014 Lezione 30 settembre 2013 Diritti della personalità (parte seconda) Enti.
IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche”
Il riconoscimento della Personalità Giuridica alle SMS
L’AZIENDA Appunti a cura di.
Soggetti giuridici PERSONE FISICHE PERSONE GIURIDICHE associazioni
La forma giuridica dell’impresa
Il profilo soggettivo e i modelli di governo delle aziende
SOCIETA SEMPLICE S.S..
Società in accomandita semplice
SOCIETA’ NON COMMERCIALI
del revisore contabile
LA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE E’ MODELLATA SU QUELLA DELLA
56. La Società in accomandita semplice (S.a.s.) LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE  LA DISCIPLINA APPLICABILE ALLA STESSA COINCIDE IN GRAN PARTE CON.
Università degli Studi di Pavia Facoltà di Economia
57. Considerazioni generali in materia di società di capitali. Le recenti riforme LA CATEGORIA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E’ PREDISPOSTA PER REGOLARE IL.
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
MODELLO ORDINARIO IN MANCANZA DI DIVERSA DISPOSIZIONE STATUTARIA TRADIZIONE ITALIANA AMMINISTRAZIONECONTROLLO CONTABILE L’assemblea dei soci nomina: AMMINISTRATORE.
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
Organizzazioni collettive formate per perseguire interessi comuni
Le associazioni possono costituirsi:
IMPRESE E SOCIETA’ SOGGETTO ECONOMICO (imprenditore)
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
L’operatore socio-sanitario
UD 1.1 Il sistema azienda UD 1.2 La gestione aziendale
INDIVIDUALE SINGOLA PERSONA Impresa COLLETTIVA PLURALITA’ DI PERSONE.
LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
1 LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE. 2 La società in accomandita semplice (s.a.s.) è una società di persone in cui vi sono due categorie di soci: i.
SOCIETA DI PERSONE Sono la forma piu antica di società. Nel 600 le s.n.c erano la forma tipica del capitalismo commerciale (il soggetto attivo del sistema.
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO
Economia aziendale L’impresa ed il suo ambiente
L’impresa societaria.
L’impresa societaria.
Società cooperative Applicabilità generale di norme su s.p.a. (art. 2519) o s.r.l. per piccola cooperativa Responsabilità limitata dei soci (art. 2518)
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO s.n.c.. Caratteri generali È una società di persone È una società COMMERCIALE Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio.
LE SOCIETÀ.
BILATERALITÀ E BILATERALISMO: UN PERCORSO DI INNOVAZIONE NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE BILATERALITÀ E BILATERALISMO: UN PERCORSO DI INNOVAZIONE NEL TRASPORTO.
Introduzione all’azienda Corso di Economia ed Organizzazione Aziendale I.
25 marzo F. Berti 1 I sistemi di amministrazione e controllo nelle Società Cooperative Seminario “Le recenti normative in ambito societario, di.
Forme giuridiche dell’impresa ing. consuelo rodriguez.
Il sistema azienda Istituti e aziende Il concetto di azienda
Le società di persone Dr. Mariasofia Houben. Costituzione Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali,
Società per azioni Mariasofia Houben. Società di capitali Società per azioni (s.p.a.) Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) Società a responsabilità.
Le società per azioni La costituzione della S.p.a. si articola in due fasi essenziali: la stipulazione dell’atto costitutivo; 2. l’iscrizione nel registro.
L'impresa collettiva Sotto il profilo della natura giuridica del soggetto titolare dell’impresa si distinguono: a) imprese individuali b) imprese collettive.
Corso Economia Aziendale-Lez.02 1 Economia Aziendale – 2008/09 Il profilo soggettivo dell’ impresa Oggetto della Lezione.
Transcript della presentazione:

SETTORE DELLE ARTI, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO LE FORME GIURIDICHE SETTORE DELLE ARTI, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO

FORME GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO Società di persone Società semplice: soggetto profit, non ha come oggetto l’esercizio di un’attività commerciale, non ha personalità giuridica, gode di autonomia patrimoniale imperfetta, non prevede l’assemblea dei soci e l’amministrazione compete a ciascuno dei soci in modo disgiunto dagli altri, è quasi inesistente nel settore culturale. Società in nome collettivo (S.n.c.): soggetto profit, ha come oggetto l’esercizio di una attività commerciale, tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni sociali, gode di autonomia patrimoniale imperfetta, non ha personalità giuridica.

Società di capitali Società a responsabilità limitata (S.r.l.): soggetto profit, organizzazione di persone e mezzi per l’esercizio in comune di una attività produttiva in funzione dei capitali conferiti, partecipazione sociale connotata da un profilo personalistico, ogni socio gode di responsabilità limitata al capitale conferito senza alcuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali, conferimenti liberi e capitale minimo richiesto di diecimila euro, personalità giuridica con iscrizione nel Registro delle imprese; gli organi sono: l’Assemblea, gli Amministratori e il Collegio sindacale.

Società per azioni (S.p.a): soggetto profit, organizzazione di persone e mezzi per l’esercizio in comune di una attività produttiva, dotata di piena autonomia patrimoniale e limitata responsabilità di tutti i soci, divisione del capitale in azioni, il socio non viene considerato in quanto persona, ma in ragione della quota di capitale sottoscritta. L'autonomia patrimoniale perfetta fa sì che il patrimonio della società sia completamente distinto da quello dei soci, i quali non sono, quindi, chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali: la loro responsabilità è limitata, in via di principio, alla sola quota di partecipazione.

A soci spetta una serie di diritti, tra i quali quello di partecipare alla ripartizione degli utili, sotto forma di dividendi e quello di partecipare alla ripartizione del patrimonio residuo, in caso di liquidazione del patrimonio della società. Gli organi sono: l’Assemblea ei soci, gli Amministratori (unico o collegiale sotto forma di consiglio di amministrazione) e il Collegio sindacale.

Società cooperative Società cooperativa a mutualità prevalente e Società cooperativa diversa: soggetto no profit, società predisposte per l’esercizio collettivo, a scopo mutualistico di attività commerciali e non commerciali, acquistano con l’iscrizione la personalità giuridica. Le cooperative a mutualità prevalente svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori e utenti di beni o servizi da parte dei soci stessi, sono disciplinate dalle disposizioni relative alle società per azioni.

I soci devono essere almeno nove oppure tre persone fisiche se la cooperativa adotta le norme della Srl, il capitale è variabile in relazione all’aumento o diminuzione del numero dei soci, risponde solo la società con il suo patrimonio, gli organi nel sistema dualistico sono Assemblea, Consiglio di gestione e Consiglio di sorveglianza e nel sistema monistico Assemblea, Consiglio di amministrazione e Comitato per il controllo della gestione.

Società cooperativa sociale:si distinguono dalle cooperative classiche per il perseguimento di un fine che è esterno al gruppo sociale costitutivo ovvero l’interesse sociale alla “promozione umana” e alla integrazione sociale, le attivitàsono la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse per l’inserimento di persone svantaggiate, rientrano nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente, possono avere soci volontari.

Ente privato con personalità giuridica Associazione riconosciuta: soggetto no profit, ente dotato di personalità giuridica tramite decreto prefettizio o dell’autorità regionale. E’ caratterizzato da una struttura associativa di una pluralità di persone e da uno scopo comune da raggiungere. Fondazione: soggetto no profit, ente a struttura istituzionale dotato di personalità giuridica riconosciuta da Prefettura o Regione. E’ costituito da volontà unilaterale di un costituente o fondatore, caratterizzato dallo scopo di natura ideale e dalla presenza del patrimonio conferito al fondatore e destinato allo scopo. Ne sono organi il Consiglio generale o di indirizzo, il CdA e il Collegio dei revisori.

Ente privato senza personalità giuridica Associazione non riconosciuta: soggetto no profit, gruppo di persone organizzato spontaneamente e stabilmente per perseguire uno scopo di comune interesse, a carattere non economico e senza il riconoscimento della personalità giuridica, finalità politica, sindacale, culturale, sportiva. Atto costitutivo che stabilisce l’organizzazione, autonomia patrimoniale imperfetta in quanto coloro che agiscono in nome e per conto sono responsabili solidalmente e personalmente.

Comitato: soggetto no profit, gruppo di persone che si propone il raggiungimento di uno scopo preciso, il patrimonio è tassativamente destinato ad uno scopo, non può esserne modificato l’impiego. La struttura è di tipo associativo, delle obbligazioni rispondono personalmente e solidalmente tutti i componenti del comitato senza alcuna distinzione.