Il «sistema» delle fonti regionali 1948 «speciale» = legge costituzionale Statuto «ordinario» = legge statale ‘rinforzata’ potestà esclusiva Legge regionale potestà concorrente potestà d’attuazione Regolamento regionale Consiglio regionale
STATUTO FRIULI-VENEZIA GIULIA (l. cost. 1/1963) Art. 4 In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto; 1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; 3) caccia e pesca; 4) usi civici; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) industria e commercio; 7) artigianato; 8) mercati e fiere; 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
Competenza concorrente territorio materia legittimità Leggi statali principi fondamentali obblighi internazionali Corte cost. Limiti della legge regionale Parlamento merito Interesse nazionale
Competenza “concorrente” Art. 117 Cost. 1948 «La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: --- fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.» Competenza “concorrente” Limite di merito
Competenza esclusiva territorio materia Statuto speciale legittimità generali dell’ord.giur. principi fondamentali delle grandi riforme Corte cost. obblighi internazionali Leggi statali Limiti della legge regionale Parlamento merito Interesse nazionale
Potestà d’attuazione – Cost. 1948 Art. 117.3 Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione. Art. 118 Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. Norme di attuazione Principio di «parallelismo» tra le funzioni Delega di funzioni amministrative
Potestà d’attuazione – Statuto Friuli-VG Art. 6 La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie: 1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica; 2) lavoro, previdenza e assistenza sociale; 3) antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione questa facoltà.