La prevenzione incendi delle strutture turistiche alberghiere

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La prevenzione incendi delle strutture turistiche alberghiere Ing. Luigi Giudice Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco

…la novità DECRETO 14 luglio 2015 Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50. Art. 1.Campo di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico -alberghiere, così come definite dal decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Assoggettabilità ai controlli DM 16.2.1982 Attività n° 84: Alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili con oltre 25 posti letto Allegato I al DPR 151/11

…da dove cominciamo? una norma tecnica – il Decreto  Ministeriale 9 aprile 1994 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere” (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20/5/1994); un Titolo dello stesso decreto: il Titolo II parte seconda: attività esistenti con oltre 25 posti letto; un termine temporale per l’adeguamento di tali attività che – in prima stesura – il normatore, al punto 21.2. del DM 9.4.1994, aveva posto in: a) due anni per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai  punti 14, 15 e 16; b) cinque anni per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, con esclusione di quanto previsto alla successiva lettera c); c) otto anni per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a quanto previsto dal  punto 19.2. Per inciso si osserva che veniva pure precisato che: “Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dovrà essere presentato ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, un piano programmato degli eventuali lavori di adeguamento a firma del responsabile dell'attività”.

Le proroghe il DM 7.4.1999 ha procrastinato al 31.12.1999 il termine previsto al citato punto 21.2. lettera b) del DM 9.4.1994 per l’adeguamento delle Attività esistenti; la Legge 140 del 11.5.99 “Norme in materia di attività produttive” ha disposto che le attività ricettive esistenti possano completare gli adeguamenti previsti al punto 21.2. lettera b) del DM 9.4.1994 entro 8 anni (ovvero entro il 20.5.2002), come per il punto c), previa acquisizione entro il 31.12.1999 del parere di conformità sui progetti; il DM 20.12.1999 ha prorogato al 30.6.2000 il termine entro il quale sarebbe dovuto essere acquisito il parere di conformità al progetto di adeguamento alle attività ricettive esistenti con oltre 25 posti letto;

Le proroghe la Legge 31 dicembre 2001, n. 463 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini” prorogava i termini al 31 dicembre 2004; Per le finalità della Legge 463/01 la norma tecnica è stata integrata dal Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003 “Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994”. (Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14/10/2003)

Le proroghe Legge 27 dicembre 2004, n°306 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004 portava il termine degli adempimenti al 31 dicembre 2005; Il Decreto Legge 28.12.2006 n° 300 all'art. 3, comma 4, ha prorogato il termine di adeguamento delle strutture ricettive esistenti al 30 aprile 2007; l’articolo 23, comma 9, Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 (GU n. 150 del 1.7.2009) ha prorogato al 31 dicembre 2010;

Articolo 15, commi 7 e 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n°216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n°14: “7. Il termine stabilito dall’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. In caso di omessa presentazione dell’istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.”

Le proroghe La proroga per l’adeguamento antincendio è contenuta all’art. 11 del DL 150/2013, il c.d. Decreto Milleproroghe convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Il termine stabilito dall’articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.

Le proroghe La proroga per l’adeguamento antincendio nel DL 192/2014, il c.d. Decreto Milleproroghe. Il decreto-legge 31 dicembre 2014, n°192 (cd. “mille proroghe” 2015) recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (pubblicato su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°302 del 31.12.2014) all’art. 4 comma 2 ha prorogato al 30 APRILE 2015 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere. 2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.15, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2015“. 

Le proroghe La proroga per l’adeguamento antincendio nella Legge 27.02.2015 n°11 di conversione del DL 192/2014, il c.d. Decreto Milleproroghe. Nel testo della Legge 27.02.2015 n°11, G.U. 28.02.2015, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n°192 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”: Con il testo suddetto, all’art. 4 comma 2 è stato prorogato al 31 OTTOBRE 2015 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere che hanno avuto accesso al piano straordinario di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministero dell’interno 16 marzo 2012.

Circolare n°1 prot. n°5949 del 24.4.2012 DECRETO 16 marzo 2012 Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi. Pubblicato sulla GU n. 76 del 30.3.2012 Entrato in vigore il 30.4.2012 Circolare n°1 prot. n°5949 del 24.4.2012

Art. 1 Scopo e campo di applicazione Il DM 16.3.2012 Art. 1 Scopo e campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di seguito denominato piano, per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi. 2. L'ammissione al piano, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 5, e' consentita alle strutture ricettive di cui al comma 1, in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di sicurezza antincendio indicati al successivo art. 5. L'ammissione al piano consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività, ai soli fini antincendi.

Art. 2 Piano straordinario di adeguamento antincendio 1. Il piano decorreva dalla data di entrata in vigore del decreto ed indicava il programma dell'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi che gli enti e i privati responsabili delle strutture ricettive di cui all'art. 1, di seguito denominati enti e privati responsabili, devono realizzare entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2013.

Art. 3 Modalità di ammissione al piano straordinario 1. Gli enti e i privati responsabili presentavano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di ammissione al piano, corredata della documentazione di cui all'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'art. 5 del presente decreto. Termine prorogato al 31 ottobre 2012 dal Decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2012 “Differimento di termini per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere, con oltre 25 posti letto”.

Art. 3 Modalità di ammissione al piano straordinario 2. La domanda di ammissione di cui al comma 1, inoltre, comprendeva: a) la richiesta di esame del progetto relativo al completo adeguamento antincendio delle attivita', di cui al numero 66 dell'Allegato I, categorie B e C, del DPR 151/11, con le modalita' indicate all'art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Ove il progetto di adeguamento antincendio sia stato gia' approvato dal competente Comando, sono da indicare soltanto gli elementi identificativi dell'approvazione; b) il programma di adeguamento dell'attivita' alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.

Modalità di presentazione della domanda Circolare 1/2012 Modalità di presentazione della domanda Con la Circolare 1/2012 erano stati predisposti una serie di “modelli”: “mod_accesso_piano” con il quale l’avente titolo, CHIEDE di essere ammesso al piano straordinario di adeguamento; “mod_attestazione” con il quale il tecnico abilitato ATTESTA che l’attività è in possesso dei requisiti richiesti all’art. 5 del decreto; “mod_ammissione_piano” con la quale il Comando comunicava all’interessato l’ammissione al piano di adeguamento se la documentazione risultava completa; “mod.NO_ammissione_piano” con la quale il Comando comunicava all’interessato l’esclusione se la documentazione fosse risultata incompleta.

Circolare 1/2012 Nel caso in cui l’istanza fosse stata presentata oltre i termini il Comando avrebbe dovuto accettarla. “Si evidenzia infine che, in caso di presentazione della domanda di ammissione oltre il termine previsto al comma 1 dell’art.3 del decreto, il Comando accetterà comunque l’istanza che dovrà contenere dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che, medio tempore, l’attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio con un numero ridotto di posti letto; in difetto di quest’ultima dichiarazione, il Comando invierà informativa alla competente Autorità Giudiziaria, atteso che la stessa attività risulterebbe essere stata condotta in violazione delle disposizioni di cui al DPR 151/2011”.

art. 20 del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SCIA O MANCATA RICHIESTA DI RILASCIO/RINNOVO C.P.I Comma 1: Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da euro 258 a euro 2.582, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il D.P.R., previsto dall'art. 16, co. 1 (cioè il D.P.R. n. 151/2011)

art. 20 del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SCIA O MANCATA RICHIESTA DI RILASCIO/RINNOVO C.P.I Con l'entrata in vigore del D.P.R. 151/11, l'omessa richiesta di rilascio o rinnovo del C.P.I. viene equiparata alla mancata presentazione della SCIA. "Le sanzioni penali previste per l'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all'articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell‘Allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA." (Interpretazione fornita con Lett. circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011). In base a tale interpretazione le sanzioni penali si applicano a tutte le "attività soggette" (di cat. A, B e C), in caso di mancata presentazione della SCIA, e non solamente a quelle di cat. C.

Grazie per l’attenzione luigi.giudice@vigilfuoco.it