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Le Start-up Innovative
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Riferimenti normativi
Articoli 25 – 32 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita Bis). “Statuto delle start-up innovative”, i.e. regime derogatorio della disciplina tributaristica, fallimentare, gius-lavoristica, societaria.
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Requisiti per la qualifica di start-up (art. 25, co. 2)
Società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa ovvero Societas Europea; Società non quotata; Società già costituita e che svolge attività d’impresa da non più di quattro anni; Sede principale all’interno del territorio italiano; Totale del Valore della produzione annua (art c.c., voce A) non superiore a 5 milioni di euro; Divieto di distribuzione di utili; La società non deve essere costituita in base a un’operazione straordinaria
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Requisiti per la qualifica di start-up (art. 25, co. 2)
Oggetto sociale: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione dei prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico Qualità delle spese sostenute nel corso dell’attività d’impresa; Qualifiche dei lavoratori o collaboratori; Impiego di creazioni intellettuali a contenuto tecnologico.
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Pubblicità (art. 25) Deposito presso il registro delle imprese di un’autocertificazione ad opera del legale rappresentante Presentazione al registro delle imprese di una domanda contenente una serie di informazioni sulla società (co. 12) Iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese (Pubblicità normativa).
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Deroghe al diritto societario (Art
Deroghe al diritto societario (Art. 26) Estensione del periodo di riporto a nuovo (I) Regola: Nel caso di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, la riduzione del capitale sociale deve intervenire entro il primo esercizio successivo a quello in cui la perdita è stata registrata (art bis). Eccezione: L’obbligo di ridurre il capitale in proporzione delle perdite deve essere adempiuto entro (non il primo ma) il secondo esercizio successivo
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Deroghe al diritto societario (Art
Deroghe al diritto societario (Art. 26) Estensione del periodo di riporto a nuovo (II) Regola: Nel caso di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale che abbiano determinato la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea deve deliberarne la ricostituzione nello stesso esercizio sociale (art – ter). Eccezione: La ricostituzione del capitale sociale può essere rinviata all’esercizio sociale successivo.
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Deroghe al diritto societario (Art
Deroghe al diritto societario (Art. 26) Creazione di categorie di quote (I) Regola: I diritti sociali spettano in misura proporzionale alla partecipazione e la partecipazione è proporzionale al conferimento. L’atto costitutivo può attribuire ai singoli soci diritti particolari riguardanti l’amministrazione e la distribuzione degli utili (art c.c.). Eccezione: L’atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie.
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Deroghe al diritto societario (Art
Deroghe al diritto societario (Art. 26) Creazione di categorie di quote (II) Regola: Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione (art. 2479, co. 5 c.c.). Eccezione: L’atto costitutivo può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto, che attribuiscono diritti di voto non proporzionali alla partecipazione detenuta dal socio, che attribuiscono diritti di voto limitati a determinati argomenti o subordinati al verificarsi di condizioni non meramente potestative.
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Deroghe al diritto societario (Art
Deroghe al diritto societario (Art. 26) Divieto di operazione sulle proprie quote Regola: In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione (art c.c.). Eccezione: Il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni non trova applicazione quando l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.
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Deroghe al diritto societario (Art
Deroghe al diritto societario (Art. 26) Emissione di strumenti finanziari Regola: Emissione degli strumenti finanziari partecipativi esclusiva della società per azioni. Eccezione: L’atto costitutivo può altresì prevedere, a seguito dell’apporto da parte di soci o di terzi anche di opera o di servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt – 2479 bis c.c.
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Fine
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