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Corso di Diritto Privato
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte quarta – Autonomia negoziale Il contratto Rappresentanza - Contratto per persona da nominare Prof.ssa Daniela Valentino
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Rappresentanza indiretta
Un soggetto (rappresentante), allo scopo di curare un interesse altrui, compie un atto giuridico destinato a produrre effetti nella sfera giuridico-patrimoniale di un altro soggetto (rappresentato) Rappresentanza indiretta ELEMENTI COSTITUTIVI Conclusione di un contratto Spendita del nome altrui (ma ammissibilità anche della cd. spendita del nome in bianco) Cura degli interessi altrui Potere di sostituzione Legittimazione ad agire del rappresentante 348 2
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Rappresentanza cd. indiretta Ambasceria (nuncius) (o immedesimazione
FIGURE AFFINI DI SOSTITUZIONE NELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE Rappresentanza cd. indiretta Ambasceria (nuncius) (o immedesimazione organica) Negozio per conto di chi spetta Non ha la spendita del nome del rappresentato. Il potere di gestione del contraente non è manifestato all’esterno, alla controparte. Rimane oggetto di previsione nel rapporto (interno) tra interessato e rappresentante. Destinazione al sostituto delle sole conseguenze economiche (ma non di quelle giuridiche) della dichiarazione di volontà Predeterminazione dell’intero regolamento negoziale da parte del sostituito. Il nuncius si limita a trasmettere le decisioni adottate dall’interessato. Mancanza assoluta nel sostituito degli attributi della persona fisica ai quali riferire i vizi della volontà ovvero gli stati soggettivi rilevanti. Individuazione del sostituito in base ad eventi oggettivi e successivi.
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FONTI DEL POTERE RAPPRESENTATIVO:
Rappresentanza legale Il potere rappresentativo è conferito dalla legge allo scopo di curare gli interessi di un soggetto incapace (es. minore di età, interdetto giudiziale) e anche in mancanza o contro la volontà dell’interessato. La rappresentanza legale risponde, infatti, ad esigenze di interesse generale. Rappresentanza volontaria Sussistenza della dichiarazione della volontà dell’interessato di conferire il potere rappresentativo, cd. procura negozio unilaterale non recettizio (tesi preferibile) autonomia causale, ma non astrattezza (nullità della procura per inesistenza o illiceità dell’interesse del rappresentato, ma non per i vizi del titolo costitutivo del rapporto di gestione in quanto tali) differenza dal mandato: con la procura si ha costituzione del potere di compiere atti comportanti conseguenze giuridiche o quanto meno economiche per un altro soggetto. Il mandato, in quanto contratto, vincola. La procura, come negozio unilaterale, conferisce la facoltà. Fattori dell’inefficacia della procura: dichiarazione del rappresentato di modifica (limitativa) ovvero di revoca della procura, salvo che sia stata conferita anche nell’interesse dello stesso rappresentante, altrimenti essa è inefficace, e sempre che vi sia la conoscenza da parte dei terzi ovvero la predisposizione di mezzi idonei per portarle a conoscenza dei terzi, altrimenti essa è inopponibile.
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REGIME DELLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’
Capacità Vizi della volontà Stati soggettivi rilevanti 1) Il rappresentante deve avere la capacità di intendere e volere, perchè egli esprime una propria dichiarazione di volontà – è parte formale dell’atto. 2) Il rappresentato deve avere la capacità di agire in quanto autore della procura e destinatario del regolamento negoziale. Vanno valutati con riferimento al rappresentante, salvo che per quegli elementi del regolamento contrattuale predeterminati dal rappresentato. 1) operatività delle conseguenze della mala fede (es., annullabilità del contratto ex art. 428 c.c.; revocatoria dell’atto oneroso ex art c.c.) se questa riguarda la persona del rappresentante ed elementi del contratto non predeterminati dal rappresentato; 2) operatività delle conseguenze della mala fede sempre, se questa riguarda la persona del rappresentato.
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ABUSO DEL POTERE RAPPRESENTATIVO
Nozione: Esercizio del potere rappresentativo difforme dalla funzione che gli è propria. Il rappresentante persegue, in via esclusiva, un interesse proprio o di un terzo incompatibile con la tutela degli interessi del rappresentato (conflitto di interessi). Fattispecie: conflitto di interessi, contratto concluso dal rappresentante con se stesso (ipotesi specifica di abuso di potere). Disciplina: conflitto di interessi (art c.c.)→ il negozio è annullabile, su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo, contratto con se stesso (art c.c.) → Annullabilità del contratto su domanda del rappresentato, - salvo che il rappresentato abbia specificamente autorizzato il rappresentante a concludere il contratto con se medesimo, ovvero - salvo che il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi.
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DIFETTO O ECCESSO DI POTERE RAPPRESENTATIVO:
Nozione Colui che contrae come rappresentante è privo di legittimazione (cd. falsus procurator), per assenza di procura (difetto di potere), o perché l’attività svolta eccede i limiti delle facoltà conferitegli (eccesso di potere). Conseguenze Inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator; obbligo del falso rappresentante di risarcire il danno al terzo contraente, se questi non conosceva né poteva conoscere la mancanza di procura. Ratifica Potere dell’interessato di far acquistare forza giuridica alle attribuzioni contrattuali mediante una propria dichiarazione unilaterale di volontà. negozio giuridico unilaterale recettizio retroattività inter partes salvezza dei diritti acquistati dai terzi cause di estinzione del potere di ratifica: accordo tra il falso rappresentante e il terzo contraente ovvero scadenza del termine assegnato all’interessato dal terzo contraente. 353 7
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CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE (artt.1401-1405 c.c.)
Nozione Una parte (stipulante), al momento della conclusione del contratto, si riserva la facoltà di nominare successivamente un terzo (nominato) che sarà titolare del rapporto contrattuale nei confronti della controparte (promittente). La clausola di riserva di nomina rende temporaneamente incerto il titolare dei diritti e degli obblighi contrattuali (art c.c.). Affinché la dichiarazione di nomina abbia effetto è necessario che il nominato accetti o abbia già conferito procura allo stipulante.
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CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE Dichiarazione di nomina (electio amici)
Natura Negozio unilaterale e recettizio. Disciplina La dichiarazione di nomina deve essere compiuta e comunicata all’altra parte entro tre giorni dalla stipulazione del contratto ovvero nel diverso termine stabilito dalle parti, accompagnata dall’accettazione del nominato o da una procura anteriore al contratto rilasciata dal nominato, emessa nella stessa forma usata per il contratto (anche se non prescritta per la validità di questo). Effetti della dichiarazione Il terzo nominato (electus) acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con efficacia retroattiva (art c.c.). Effetti della mancanza o invalidità della dichiarazione Il contratto produce effetti tra i contraenti originari (art c.c.). 355 9
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CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE INQUADRAMENTO SISTEMATICO
Teorie →contenuto → critiche Teoria della rappresentanza Costituzione degli effetti contrattuali in capo al terzo nominato (rappresentato) in virtù di una procura preventiva ovvero di una ratifica successiva. Lo stipulante assumerebbe la qualità di rappresentante di persona incerta. Incompatibilità con l’ipotesi di mancata nomina o accettazione del nominato: lo stipulante diviene destinatario degli effetti contrattuali, mentre il falsus procurator è tenuto al risarcimento del danno sofferto dal terzo contraente. Teoria della fattispecie a formazione successiva Costituzione degli effetti in capo al terzo che diviene parte della stessa convenzione. Quest’ultima non si perfeziona fino al momento dell’accettazione della nomina. Incompatibilità con il regime per il quale gli effetti del contratto si producono anche se la nomina e l’accettazione mancano del tutto. Teoria della cessione e surrogazione Costituzione degli effetti in capo al terzo in virtù di un trasferimento dal contraente originario. Incompatibilità con la retroattività degli effetti della nomina. 356 10
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CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE INQUADRAMENTO SISTEMATICO
Teorie →contenuto → critiche Teoria condizionale La dichiarazione di nomina si configurerebbe come una condizione risolutiva (dell’acquisto dello stipulante) e sospensiva (dell’acquisto del terzo nominato). La condizione incide sulla produzione degli effetti contrattuali; la clausola di riserva di nomina rende incerta solo la titolarità dei diritti e degli obblighi contrattuali. Teoria della facoltà alternativa di sostituzione. Costituzione delle situazioni soggettive discendenti dal contratto con una pluralità di titolari (anziché di prestazioni come avviene nella figura di cui all’art ss.c.c.) alternativi fino al momento, anteriore o comunque non successivo all’esecuzione, della concentrazione su di un unico titolare. Lo stipulante, titolare potenziale dei diritti e degli obblighi contrattuali, ha la facoltà di nominare un terzo quale destinatario degli effetti, producendo una vicenda sostitutiva della titolarità. 357 11
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