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Corso di Diritto Privato
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte quarta – Autonomia negoziale Il contratto Trattative e responsabilità precontrattuale. Vincoli nella formazione dei contratti (obblighi legali e divieti di contrarre). Prof.ssa Daniela Valentino 1
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FORMAZIONE DEL CONTRATTO
CONCLUSIONE MEDIANTE INIZIO DI ESECUZIONE (art c.c.) L’oblato, se gli sia richiesto dal proponente o dalla natura dell’affare o dagli usi, può iniziare l’esecuzione senza dover prima accettare. Il contratto si intende concluso nel tempo e nel luogo di inizio di esecuzione. Il proponente non gode dell’ordinario potere di revocare la proposta. L’oblato deve dare avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione, in mancanza deve risarcire il danno. 328 2
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FORMAZIONE DEL CONTRATTO
OFFERTA AL PUBBLICO (art c.c.) La proposta non ha un destinatario prestabilito, ma è diretta a chiunque ne abbia conoscenza. Per la conclusione del contratto, è sufficiente che chi abbia interesse all’acquisto manifesti l’accettazione. La proposta è revocabile se fatta con lo stesso mezzo usato per renderla pubblica o con uno equivalente. Differenze da altri istituti Offerta al pubblico: è una proposta revocabile fino all’accettazione ≠ Promessa al pubblico: negozio unilaterale immediatamente vincolante per chi lo compie. 329 3
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FORMAZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI CON OBBLIGAZIONI A CARICO DEL SOLO PROPONENTE (art c.c.): Contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, a titolo gratuito, ma non necessariamente a spirito di liberalità. L’interesse del proponente può avere contenuto economico. La proposta si considera irrevocabile, pur in mancanza di un termine, appena giunge a conoscenza del destinatario. Il contratto si considera concluso se l’oblato non rifiuta la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o degli usi. Natura: Contratto che si perfeziona con il mancato rifiuto (tesi preferibile): operatività del regolamento voluto dal momento del decorso del termine per il rifiuto; efficacia del regolamento voluto nonostante la morte o l’incapacità del beneficiario dell’attribuzione sopravvenuta alla conoscenza della proposta, ma anteriore al decorso del termine per rifiutare. Atto unilaterale rifiutabile (tesi criticata): operatività del regolamento voluto dal momento della conoscenza della proposta; inefficacia del regolamento voluto a causa della morte o dell’incapacità del beneficiario dell’attribuzione sopravvenuta alla conoscenza della proposta, ma anteriore al decorso del termine per rifiutare. 330 4
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FORMAZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI REALI: La conclusione del contratto è subordinata alla consegna materiale del bene dedotto in oggetto. Tali contratti derogano al principio consensualistico. Figure emergenti le quali comportano un adattamento delle tecniche di formazione tradizionali sono: - conclusione a mezzo di tessere magnetiche; - conclusione mediante l’uso di terminali. . 331 5
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Trattative, buona fede e responsabilità precontrattuale
Nozione di trattative proposte e controproposte strumentali alla determinazione del regolamento di un futuro contratto. Disciplina Entrambe le parti hanno il dovere di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art c.c.). 332 6
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CONSEGUENZE GIURIDICHE:
Tipologia dei comportamenti di mala fede: 1) recesso ingiustificato dalle trattative o altri comportamenti i quali sortiscono il medesimo risultato; 2) violazione dei doveri di informazione alla controparte; 3) trattative non serie o sleali; 4) dolo incidente. Sanzioni (c.d. responsabilità precontrattuale): 1) contenuto: obbligo di risarcire il danno nei limiti dell’interesse negativo (rimborso delle spese sostenute e della differenza tra il prezzo offerto prima delle trattative dai terzi e quello offerto dopo, ma non della differenza tra del prezzo che dopo le trattative si è dovuto pagare ad un altro offerente); 2) natura: riconducibile o alla responsabilità extracontrattuale (tesi maggioritaria) o a quella contrattuale (tesi preferibile). 333 7
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CONSEGUENZE GIURIDICHE:
Operatività del dovere di ciascuna delle parti di comunicare all’altra l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto (art c.c.) Sanzioni: responsabilità precontrattuale Efficacia delle clausole vessatorie pattuite nei contratti tra professionista e consumatore (art. 34 d.lgs – codice del consumo) 334 8
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Vincoli nella formazione dei contratti. Lineamenti generali
Le singole libertà contrattuali possono essere in vario modo limitate mediante vincoli che incidono sul loro esercizio. E’ possibile distinguere tra: Vincoli alla libertà di contrarre, positivi (obblighi alla conclusione del contratto) o negativi (divieti di contrarre) . Tali vincoli possono avere come fonte la legge (obbligo o divieto legale a contrarre) o la volontà delle parti (obbligo o divieto convenzionale a contrarre). Vincoli alla libertà di scelta del contraente. Vincoli alla libertà di determinazione del contenuto contrattuale. 335 9
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Vincoli alla libertà di contrarre Obblighi legali a contrarre:
Nozione Tipologia Contenuto e disciplina Si verifica una limitazione della libertà contrattuale, non una sostituzione della legge alla volontà dei privati. Il rapporto si costituisce con la conclusione del contratto, non ex lege. Le ipotesi di obblighi legali a contrarre sono tassative. Contratti per lo scambio di beni o di servizi prodotti da imprese in condizione di monopolio legale, di monopolio di fatto ovvero di posizione dominante. Es.: assicurazione della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione di veicoli; costituzione di rapporti di lavoro subordinato con categorie cd. protette. Parità di trattamento dell’acquirente ex lege con gli acquirenti scelti liberamente dall’alienante (monopolio e oligopolio). Contenuto predeterminato da norma imperativa (assicurazioni obbligatorie). 336 10
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Vincoli alla libertà di contrarre Divieti di contrarre
Divieti legali Divieti convenzionali Per tutelare determinati interessi, la legge può prevedere specifici divieti di contrarre. Es., divieto di alienazione a carico degli assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare. Divieti convenzionali di alienazione, validi solo se contenuti entro convenienti limiti di tempo e rispondenti a un apprezzabile interesse di una delle parti. 337 11
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