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PubblicatoLudovico Leone Modificato 10 anni fa
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Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte terza - Situazioni giuridiche Rapporto obbligatorio Modi di estinzione dellobbligazione diversi dalladempimento (compensazione, confusione, impossibilità sopravvenuta della prestazione) 254-261
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Compensazione (artt.1241-1252 c.c.) Nozione Nozione: lesistenza di crediti e di debiti reciproci facenti capo a due autonomi o separati centri d'interesse (dualità di patrimoni e non di soggetti) estingue il rapporto obbligatorio. Funzioneeconomia Funzione: - economia degli atti di adempimento autotutela - autotutela (neutralizzazione degli effetti negativi di un eventuale inadempimento della controparte). Tipi di compensazione: Tipi di compensazione: - legale, - legale, - giudiziale, - giudiziale, - volontaria. - volontaria. 254
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Compensazione legale obbligazioni reciproche non in relazione sinallagmatica; liquidità, intesa quale esistenza e esatta determinazione dell'ammontare del credito; esigibilità, intesa quale possibilità del titolare del credito di pretendere la prestazione dovuta dal debitore. Questo presupposto non va confuso con l'esistenza e l'azionabilità del credito; omogeneità, intesa quale appartenenza dei beni oggetto delle prestazioni reciproche allo stesso genere; fungibilità, intesa quale equivalenza qualitativa fra i beni oggetto delle prestazioni reciproche. Presupposti: 255
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Compensazione legale Operatività Non è necessario che i crediti e i debiti reciproci si equivalgano quantitativamente, In assenza di equivalenza quantitativa i debiti si estinguono per le quantità corrispondenti (art. 1241 c.c.) Effetti (art. 1242 c.c.) Lestinzione dei debiti reciproci opera dal giorno della loro coesistenza. il giudice non può rilevare la compensazione dufficio. è necessario che la parte interessata sollevi leccezione di compensazione. 256
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Compensazione giudiziale Si realizza dinanzi al giudice per crediti e debiti reciproci che pur non essendo liquidi, risultano di pronta e facile liquidazione. Sono necessari gli altri requisiti previsti per la compensazione legale (esigibilità, omogeneità e fungibilità). La pronuncia del giudice ha un ruolo costitutivo e l'effetto estintivo si produce al momento dell'emanazione della sentenza (ex nunc). 257
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Compensazione volontaria La compensazione volontaria integra una deroga alla disciplina legale ed è espressione di autonomia delle parti. Leventuale pronuncia del giudice ha un ruolo dichiarativo. Unico requisito necessario è la reciprocità dei debiti e dei crediti. Leffetto estintivo si produce anche qualora non siano ravvisabili i requisiti della esigibilità, della fungibilità, omogeneità e della liquidità. L'autonomia delle parti può dar vita anche ad un regolamento compensativo preventivo. 258
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Confusione (artt. 1253-1255 c.c.) Nozione: quando le qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue (art. 1253 c.c.). L'effetto estintivo non si produce al venir meno della dualità di soggetti ma in tutti i casi nei quali non sia più ravvisabile la dualità di centri di interesse o di patrimoni. Operatività: anche per le obbligazioni naturali qualora si riconosca la possibilità di successione nel credito e debito naturale. 259
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Impossibilità sopravvenuta Nozione Nozione: l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore estingue il rapporto obbligatorio e, quindi, libera il medesimo (1256 c.c.). Caratteri Limpossibilità Limpossibilità deve essere sopravvenuta (limpossibilità originaria impedisce il sorgere del rapporto obbligatorio) oggettiva oggettiva, non legata alla particolare situazione del debitore assoluta assoluta, tale da non consentire a nessuno l'esatto adempimento totale definitiva imputabile caso fortuitoforza maggiore) non imputabile al debitore (costui deve provare che il mancato adempimento è dipeso da caso fortuito o da forza maggiore). 260
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Impossibilità sopravvenuta Le obbligazioni generiche e quelle pecuniarie non possono estinguersi per impossibilità sopravvenuta. In entrambi i casi la prestazione è sempre possibile (genus numquam perit). Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte (impossibilità parziale), il debitore si libera dell'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile (1258 c.c.). Se la prestazione è divenuta impossibile solo temporaneamente (impossibilità temporanea), non si estingue il rapporto obbligatorio fin quando, in relazione al titolo dello stesso o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere considerato obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non vi ha più interesse (1256, II comma, c.c.). 261
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