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PubblicatoSimona Massaro Modificato 10 anni fa
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IL CONTRATTO DAFFITTO
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Laffitto è una locazione di cosa produttiva
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La sua funzione: Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, laffittuario deve curarne la gestione in conformità alla destinazione economica della cosa e allinteresse della produzione. (art. 1615) Es: costituisce affitto (non locazione) il contratto che ha per oggetto la concessione dello sfruttamento di una cava di pietra, che è bene produttivo.
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Il locatore: Obblighi del locatore (art 1617): il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze (es.per una casa la pertinenza è il garage), in istato da servire alluso e alla produzione a cui è destinata. Diritto di controllo (art 1619): il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo se laffittuario osserva gli obblighi che gli incombono.
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Laffittuario Laffittuario deve curare la gestione della cosa produttiva in conformità alla destinazione economica della cosa e allinteresse della produzione Incremento della produttività della cosa (art 1620): laffittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi allinteresse della produzione Divieto di subaffitto (art 1624): laffittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore.
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In caso di riparazioni: Riparazione (art 1621): il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante laffitto le riparazione straordinarie. Le altre sono a carico dellaffittuario Perdite determinate da riparazioni (art 1622): se lesecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore determina per laffittuario una perdita superiore al quinto del reddito complessivo/annuo, laffittuario può domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito.
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Lo scioglimento del contratto: Affitto senza determinazione di tempo (art 1616): se le parti non hanno determinato la durata dellaffitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto dando allaltra un congruo preavviso. Perdite determinate da riparazioni (art 1622): in caso di perdite superiori al quinto del reddito annuale o complessivo laffittuario può anche, secondo le circostanze chiedere lo scioglimento del contratto.
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Incapacità o insolvenza dellaffittuario (art 1626): laffitto si scioglie per interdizione, inabilitazione o insolvenza dellaffittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per lesatto adempimento degli obblighi dellaffittuario. Morte dellaffittuario (art 1627): nel caso di morte dellaffittuario il locatore e gli eredi dellaffittuario entro tre mesi, possono recedere dal contratto mediante disdetta comunicata allaltra parte con preavviso di sei mesi.
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