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SULL’AZIONE GIUDIZIARIA NELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE SANITARIA

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Presentazione sul tema: "SULL’AZIONE GIUDIZIARIA NELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE SANITARIA"— Transcript della presentazione:

1 SULL’AZIONE GIUDIZIARIA NELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE SANITARIA
V FOCUS SEMESTRALE SULL’AZIONE GIUDIZIARIA NELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE SANITARIA Milano 21 marzo 2013 La sorte del danno morale e del danno esistenziale alla luce dell’applicazione cogente degli artt. 138 e 139 Cod.Ass. al risarcimento del danno da colpa medica Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n del 20 novembre 2012 Avv. Filippo Martini STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

2 DANNO NON PATRIMONIALE
PRINCIPI SEZIONI UNITE NOVEMBRE 2008 1) IL DANNO NON PATRIMONIALE, OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE (art. 185 c.p., legge sulla privacy, ecc.) VIENE RICONOSCIUTO SE SIA ACCERTATA LA LESIONE DI UN DIRITTO INVIOLABILE DELLA PERSONA: DEVE SUSSISTERE UNA “INGIUSTIZIA COSTITUZIONALMENTE QUALIFICATA” 2) ESCLUSA LA RISARCIBILITA’ DEI DANNI NON PATRIMONIALI C.D. BAGATELLARI, I PREGIUDIZI CONSISTENTI IN DISAGI, FASTIDI, DISAPPUNTI, ANSIE, ECC.. BISOGNA SUPERARE IL FILTRO DELLA GRAVITA’ DELLA LESIONE (DELL’OFFESA) E DELLA SERIETA’ DEL DANNO (DEL PREGIUDIZIO). DEVE ESSERE SUPERATO IL LIVELLO DI TOLLERABILITA’ ED IL PREGIUDIZIO (IL DANNO) NON DEVE ESSERE FUTILE STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

3 DANNO NON PATRIMONIALE
PRINCIPI SEZIONI UNITE NOVEMBRE 2008: 3) DI DANNO ESISTENZIALE NON E’ PIU’ DATO DISCORRERE 4) INTEGRALE RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE (MA NON OLTRE) 5) PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO 6) ALLEGAZIONI E PROVA DEL DANNO 7) NO A DUPLICAZIONI RISARCITORIE (DANNO MORALE % DANNO BIOLOGICO, SOFFERENZA FISICA o PSICHICA, DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE, PERDITA O COMPROMISSIONE SESSUALITA’, DANNO ESTETICO, PREGIUDIZI ESISTENZIALI) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

4 MARTINI RODOLFI VIVORI
PERSONALIZZAZIONE DANNI NON PATRIMONIALI NO A LIQUIDAZIONI PRESUNTIVE E SEMPLICISTICHE “La liquidazione del danno morale operata mediante il meccanismo semplificativo del riferimento ad una mera frazione di quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non consente di cogliere quale sia stato il punto di riferimento dai giudici di merito in concreto preso in considerazione ai fini della debita personalizzazione della liquidazione del danno morale ai cui fini, per potersi considerare congrua ed adeguata risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana, è necessario che possa evincersi in quali termini si sia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento dello stato d'animo” (Cass. Sez. III^ Rel. Scarano, n Cassata sentenza che aveva liquidato il danno morale “in ragione della metà del danno biologico”) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

5 MARTINI RODOLFI VIVORI
PERSONALIZZAZIONE DANNI NON PATRIMONIALI NO A LIQUIDAZIONI PRESUNTIVE E SEMPLICISTICHE Con successiva pronuncia la Corte afferma che: “Occorre invece provvedere all’integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni semplicistico meccanismo di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell’ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, della gravità delle conseguenze pregiudizievoli e delle particolarità del caso concreto, al fine di valutare in termini il più possibile equilibrati e realistici, l’effettiva entità del danno”. (Cass. Civ. Sez. III, , n ) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

6 DANNO MORALE E DANNO ESITENZIALE
Di recente, in merito al ricorso proposto avverso a sentenza della Corte territoriale per omessa liquidazione del danno esistenziale, la Suprema Corte ha sancito che: “quanto al danno esistenziale, invece, considerato che affinché il giudice ne debba tenere conto, è necessario che l’attore specifichi, nel corso del giudizio, gli aspetti che tale profilo di pregiudizio abbia assunto in concreto”. (Cass. Civ. Rel. Amendola, , n ) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

7 PERSONALIZZAZIONE DANNI NON PATRIMONIALI
“Nei casi simili a quello in esame, in cui il fatto illecito ha causato un danno biologico, all’importo determinato in risarcimento di tale voce di danno deve essere aggiunta una somma idonea a compensare le eventuali conseguenze non patrimoniali ulteriori, ove ricorrano gli estremi del pregiudizio morale, esistenziale, estetico, ecc. sempre che tali aspetti possano considerarsi provati o risultino anche presuntivamente provati o comunque attendibili. Nello specifico i giudici di merito hanno liquidato il danno biologico nella misura corrispondente esclusivamente alla malattia accertata dal c.t.u., ma non hanno personalizzato il danno riportato dai genitori della vittima con la valutazione dell’altra ‘voce’ del danno biologico, al quale va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva”. (Cass. Civ. Sez. III, Rel. Armano, , n )  STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

8 DANNO MORALE E DANNO ESITENZIALE
CASS. n del , Rel. Travaglino Fatto: Danno ai congiunti di vittima deceduta. Doglianze dei congiunti del de cuius circa la mancata liquidazione del danno alla serenità familiare, alla vita di relazione e del danno edonistico. Ricorso incidentale impresa per liquidazione danno morale e danno esistenziale STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

9 DANNO MORALE E DANNO ESITENZIALE
CASS. n del , Rel. Travaglino La S.C. respinge le doglianze dei congiunti del de cuius circa la mancata liquidazione del danno alla serenità familiare, alla vita di relazione e del danno edonistico. Richiamando la sentenza impugnata, nonché il dictum delle sezioni unite della stessa corte si afferma che: “è stata ricondotta a formale unità la categoria del pregiudizio non patrimoniale di cui all’art c.c.” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

10 DANNO MORALE E DANNO ESITENZIALE
Pertanto: “si è dunque escluso tout court che una stessa tipologia di danno possa frammetarsi in singole sottovoci (quelle oggi rappresentate a questa corte dai ricorrenti) onde evitare che tale frammentazione si risolva, in realtà, in una illegittima moltiplicazione delle poste risarcitorie. Il principio appare predicabile, in particolare, con riferimento alle fattispecie della serenità familiare, della vita di relazione , del danno edonistico oggi evocate in ricorso e tanto è da dirsi non perché tali aspetti e tali dimensioni della sfera personale non abbiano una propria autonomia e una propria dignità ontologica, o perché non rilevino in diritto, ma perché destinate ad una sintesi ex iure caratterizzata da una dimensione risarcitoria ‘funzionale’ sostanzialmente unitaria”. (Cass. Civ. n del , Rel. Travaglino) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

11 DANNO MORALE E DANNO ESITENZIALE
La mancanza di "danno" (conseguenza dannosa) biologico, non esclude, in astratto, la configurabilità di un danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) e di un possibile danno "dinamico-relazionale", sia pur circoscritto nel tempo. Ciò in quanto "esistenziale" è quel danno che, in caso di lesione della stessa salute, si colloca e si dipana nella sfera dinamico relazionale del soggetto, come conseguenza autonoma, della lesione medicalmente accertabile. (Cass. Civ. n del , Rel. Travaglino) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

12 DANNO MORALE E DANNO ESITENZIALE
Le norme di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209 del 2005), calate in tale realtà interpretativa, non consentivano (nè tuttora consentono), pertanto, una lettura diversa da quella che predicava la separazione tra i criteri di liquidazione del danno biologico in esse codificati e quelli funzionali al riconoscimento del danno morale: in altri termini, la "non continenza", non soltanto ontologica, nel sintagma "danno biologico" anche del danno morale. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

13 DANNO MORALE E DANNO ESITENZIALE
“Queste considerazioni confermano la bontà di una lettura delle sentenze delle sezioni unite del 2008 condotta, prima ancora che secondo una logica interpretativa di tipo formale-deduttivo, attraverso una ermeneutica di tipo induttivo che, dopo aver identificato l'indispensabile situazione soggettiva protetta a livello costituzionale (il rapporto familiare e parentale, l'onore, la reputazione, la libertà religiosa, il diritto di autodeterminazione al trattamento sanitario, quello all'ambiente, il diritto di libera espressione del proprio pensiero, il diritto di difesa, il diritto di associazione e di libertà religiosa ecc.), consenta poi al giudice del merito una rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno esistenziale)” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

14 DANNO MORALE E DANNO ESITENZIALE
“A conferma del danno esistenziale” – P.Ziviz, Persona e Danno (Cass. Civ. n del , Rel. Travaglino) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

15 DANNO MORALE E DANNO ESITENZIALE
“Il difficile equilibrio del Giudice Travaglino tra fedeltà alle Sezioni Unite e determinazione del danno mediante le tabelle” – Ponzanelli DeR 2/2013 “Il giudice rottamatore” e l’enfant préjudice” – Cacace DeR 2/2013 (Cass. Civ. n del , Rel. Travaglino) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

16 MARTINI RODOLFI VIVORI
NON SOLO TRAVAGLINO Cass. Civ. Sez. III, Rel Cirillo, Sent , n. 3290 Il ricorrente osserva che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha omesso di liquidare il danno esistenziale conseguente al sinistro. Sostiene al riguardo di aver concretamente dimostrato il proprio desiderio di entrare a far parte della Polizia di Stato, desiderio rimasto frustrato proprio a causa delle menomazioni patite. Precisa, inoltre, che la giurisprudenza riconosce il diritto al risarcimento di siffatto danno a prescindere dalla prova circostanziata del concreto pregiudizio subito. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

17 MARTINI RODOLFI VIVORI
NON SOLO TRAVAGLINO La suprema Corte ribadisce tuttavia che: “La giurisprudenza di questa Corte…ha affermato che nel nostro ordinamento non esiste l’autonoma categoria del ‘danno esistenziale’, in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi che scaturiscono dalla lesione di interessi di rango costituzionale della persona, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art cod. civ., con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore voce di danno si risolverebbe in una non consentita duplicazione risarcitoria; ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe illegittima, stante la non risarcibilità di simili pregiudizi in base al menzionato art. 2059”. (Cass. Civ. Sez. III, Rel Cirillo, Sent , n. 3290) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI


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