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Direttiva del Consiglio 2000/43/CE

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Presentazione sul tema: "Direttiva del Consiglio 2000/43/CE"— Transcript della presentazione:

1 Direttiva del Consiglio 2000/43/CE
STRUTTURA NORMATIVA Direttiva del Consiglio 2000/43/CE Legge comunitaria 39/2002 D.lgs. 215/2003 d.p.c.m. 11 dicembre 2003 + (D.lgs. 286/1998, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, artt. 43 e 44)

2 D.lgs. 215/2003 Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica

3 OGGETTO Principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica Non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità Principio di parità di trattamento = assenza di qualunque discriminazione diretta e indiretta

4 DISCRIMINAZIONE Discriminazione diretta Discriminazione indiretta
Molestie Ordine di discriminare

5 AMBITO DI APPLICAZIONE
AMBITO DI APPLICAZIONE. Soggetti sia pubblici che privati nelle seguenti aree: Accesso all’occupazione ed al lavoro Condizioni di lavoro Accesso all’orientamento ed alla formazione professionale, tirocini, ecc. Affiliazione ad organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali Protezione sociale Assistenza sanitaria Prestazioni sociali Istruzione Accesso a beni e servizi (es: alloggio)

6 Le differenziazioni di trattamento a causa della razza/origine etnica, non costituiscono discriminazione quando: per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività medesima (nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza). pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.

7 SOGGETTI LEGITTIMATI AD AGIRE
Il soggetto passivo della discriminazione Le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità Enti ed associazioni iscritti nel registro di cui all’art. 52, co. 1, lett. a) del D.P.R. 394/1999 I soggetti di cui all’art. 6, d.lgs. 215/2003

8 GLI ENTI POSSONO AGIRE ↓ ↓ DISCRIMINAZIONE INDIVIDUALE
In nome e per conto della vittima A sostegno della vittima DISCRIMINAZIONE COLLETTIVA Legittimazione diretta

9 REGIME PROBATORIO Non è stata attuata previsione della direttiva 2000/43/CE di inversione dell’onere della prova Regime probatorio comunque favorevole al ricorrente Elementi di fatto, anche sulla base di dati statistici, in termini gravi, precisi, concordanti Libera valutazione del giudice

10 RICORSO Il ricorrente può, prima di agire in giudizio, tentare la via della conciliazione secondo la procedura ex art. 410 c.p.c.; nel caso di discriminazioni subite nel rapporto di lavoro la conciliazione è obbligatoria, secondo le procedure previste dalle norma pertinenti. Domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del Tribunale, in composizione monocratica, del luogo di domicilio dell’istante

11 DECISIONE DEL GIUDICE: (Ordinanza di accoglimento)
Cessazione del comportamento Rimozione degli effetti Eventuale risarcimento del danno (anche non patrimoniale) Azienda decade da benefici (vedi art. 44, co. 11, T.U.) SE LA DISCRIMINAZIONE È UNA RITORSIONE Risarcimento maggiore Pubblicazione su quotidiano nazionale

12 UNAR: costituzione Art. 7, d.lgs. 215/2003; d.p.c.m. 11 dicembre 2003
Costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità. Principi regolatori: autonomia ed imparzialità

13 UNAR: compiti Assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi ; Svolgere inchieste al fine di verificare l’esistenza di fenomeni discriminatori; Promuovere l’adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, di misure specifiche dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all’origine etnica; Azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica Raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica, nonchè proposte di modifica della normativa vigente; Relazione annuale per il Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri Promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze


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