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PubblicatoErica Palmieri Modificato 8 anni fa
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11 LA GARANZIA DELLA MOBILITÀ PENSIONISTICA DEL LAVORATORE IN ITALIA Ricongiunzione gratuita ( l. 322/58; art. 1, l. n. 29/79) Ricongiunzione onerosa (art. 2, l. n. 29/79; l. n. 45/90) L’eliminazione della ricongiunzione gratuita (art. 12, co. 12-septies, l. n. 122/2010, e l. n. 228/2012) Cumulo dei periodi assicurativi (art. 1, d.lgs. n. 184/97) Totalizzazione: sent. Corte cost. n. 61/99 art. 71, l. n. 388/00 d.lgs. n. 42/06 (testo normativo di riferimento) e sent. Corte cost. n. 8/2012 le novità introdotte dalle l. n. 247/07, n.122/2010, n. 214/2011; Il cumulo “retributivo” : la l. n. 228/2012
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L A R ICONGIUNZIONE Istituto che permette di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione Applicabile a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. La ricongiunzione è regolata da due distinte leggi: Legge 7 febbraio 1979 n. 29 (Ricongiunzione Inps, Inpdap e altre forme esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria) Legge 5 marzo 1990 n. 45 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti) 2
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Segue. La ricongiunzione È (oggi sempre) a titolo oneroso La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione pone a carico del richiedente il 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo considerato e le somme trasferite dalle gestioni di provenienza Per i liberi professionisti tale onere è sempre pari al 100% 3
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BENEFICIO ANNUO DA RICONGIUNZIONE importo annuo pensione con ctr da ricongiunzione - importo annuo pensione senza ctr da ricongiunzione 4
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ONERE DELLA RICONGIUNZIONE: CALCOLO beneficio annuo da ricongiunzione x coeff. tabellare - importo ctr oggetto di ricongiunzione 5
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L A TOTALIZZAZIONE Il principio è introdotto con la sent. Corte Cost. 61/1999 Consente di conseguire l’acquisizione del diritto ad un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità/anticipata o ai superstiti a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata. Può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita (a differenza della ricongiunzione, che è onerosa). Riguarda anche le Casse che gestiscono forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti compresa la Gestione Separata Inps. Ogni ente previdenziale eroga la propria quota di pensione calcolata con le regole del sistema contributivo a meno che non si sia maturato il diritto autonomo alla pensione; in quest’ultimo caso i criteri di calcolo sono quelli del sistema pensionistico del fondo previdenziale di appartenenza 6
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Segue. La totalizzazione La normativa è oggi contenuta nel d.lgs. n. 42/2006 (con successivi “aggiornamenti”) Il pagamento è sempre effettuato dall’INPS Requisiti di accesso: nel caso di trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzatone dei periodi assicurativi, non si applicano i requisiti in vigore dal 2012. In particolare: Pensione di vecchiaia (65 anni e 20 di contributi) Pensione di anzianità (anzianità contributiva non inferiore a 40 anni) Il sistema di calcolo (dei trattamenti pro quota) è sempre quello contributivo Non si applica l’integrazione al trattamento minimo 7
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Totalizzazione dei contributi (co. 19, d.l. 201/2011) Viene eliminato il requisito contributivo minimo di 3 anni per l’accesso al regime di totalizzazione QUINDI: oggi è possibile totalizzare qualsiasi periodo di contribuzione Nulla è innovato rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al d. lgs n. 42 del 2006. per tali prestazioni continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze (l. n. 122/2010: finestra mobile di 18 mesi) e le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita (art. 12, l. n. 122/2010). 8
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Totalizzazione della pensione Un esempio pratico L A CARRIERA DEL SIGNOR R OSSI Il signor Rossi, per 18 anni, ha svolto attività di lavoro subordinato, versando continuamente al fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Inps. Successivamente, si è dimesso e ha sottoscritto un contratto di collaborazione a progetto, che è durato 8 anni, durante i quali ha accumulato un'ulteriore anzianità contributiva, presso la gestione separata dell'Istituto di previdenza. Subito dopo, ha iniziato a svolgere la libera professione come architetto, versando per ulteriori 15 anni all'Inarcassa, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per ingegneri e architetti liberi professionisti. C OME OPERA IL MECCANISMO Al raggiungimento dei 41 anni complessivi di contributi, il signor Rossi presenta domanda di pensione di anzianità. Inoltra l'istanza all'Inarcassa in qualità di ente istruttore. L’architetto riceverà una pensione di anzianità in totalizzazione, pagata dall’Inps, ma a carico dei vari enti coinvolti, pro quota, in funzione dell’anzianità contributiva maturata in ogni singola gestione. 9
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I L “ CUMULO ” DEI PERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI (art. 1, co. 239 ss., l. n. 228/2012) L’artefatta distinzione tra totalizzazione e cumulo; Campo di applicazione soggettivo; Campo di applicazione oggettivo: la pensione di vecchiaia “cumulata”. 10
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Segue. L’art. 1, co. 239, l. n. 228/2012 I soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata (di cui all’art. 2, co. 26, della l. n. 335 del 1995) e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La predetta facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall’art. 24, co. 6, e il requisito contributivo di cui al co, 7 del medesimo art. 24, d.l. n. 201/2011, conv. da l. n. 214/2011, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione”. 11
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Segue. L’art. 1, co. 245, l. n. 228/2012. Il sistema di calcolo Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. 12
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