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Settore Agro Ambientale

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Presentazione sul tema: "Settore Agro Ambientale"— Transcript della presentazione:

1 Settore Agro Ambientale
U.O. Rifiuti Utilizzo fanghi in agricoltura – opportunità e pericoli in Provincia di Pavia Pavia, 19 febbraio 2016

2 FANGO: miscela composta da materiale solido finemente disperso e da una quantità relativamente piccola di liquido, derivata principalmente, ma non necessariamente, da sedimentazione; può essere definito anche particolato in sospensione. In generale un fango deriva da una sospensione di particelle di una sostanza solida (organica o inorganica) finemente disperse in un liquido. Se un tale miscuglio rimane a riposo per qualche tempo, le sostanze in sospensione si depositano sul fondo, nel caso in cui abbiano una densità più elevata del liquido circostante. Il sedimento risultante si definisce fango. Le particelle solide qui non sono più in sospensione, bensì fittamente compattate e separate l'una dall'altra solo da una sottile pellicola liquida.

3 letame liquami bovini o suini compost gessi di defecazione
Sui terreni agricoli sono utilizzati varie tipologie di materiali / prodotti che hanno le caratteristiche di “FANGHI” letame liquami bovini o suini compost gessi di defecazione digestato da biomassa (non rifiuti)

4 Ma i FANGHI di cui si parla oggi sono anche RIFIUTI
Rifiuti speciali (art. 184 comma 3 lettera g. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.): i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi.

5 dai processi di depurazione delle acque reflue domestiche: CER 1908..
Si tratta di FANGHI - RIFIUTI NON PERICOLOSI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO provenienti : dai processi di depurazione delle acque reflue domestiche: CER dal trattamento delle acque reflue urbane, ossia le acque reflue domestiche o miscuglio di acque reflue domestiche, industriali o meteoriche di dilavamento, purché presentino caratteristiche non sostanzialmente diverse da quelli di depurazione delle acque reflue domestiche : CER 19… Fanghi derivanti dal trattamento acque reflue (art. 127 comma 1 D.lgs. 152/06 s.m.i.): Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.

6 Sono poi FANGHI - RIFIUTI NON PERICOLOSI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO provenienti :
dalle attività di : agricoltura, orticoltura, acquacoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti (industria lattiero casearia, dolciaria e della panificazione, carne pesce , bevande alcoliche ed analcoliche) : CER 02… lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa cartone, pannelli e mobili: CER 03… Lavorazione di pelli e pellicce nonché dell’industria tessile: CER 04… processi chimici organici (di base, plastiche, gomme e fibre artificiali, prodotti farmaceutici , grassi, lubrificanti, saponi, detergenti disinfettanti e cosmetici , prodotti della chimica fine) : CER 07… limitatamente a fanghi non pericolosi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti Processi termici CER 10…

7 Come RIFIUTI sono sottoposti alla normativa di cui alla Parte Quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del Decreto Legislativo 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale). Al di là delle incombenze di tipo amministrativo cui la gestione di tali “fanghi” deve sottostare, è necessario mettere in luce il primo articolo della parte quarta: ART. 177 – Campo di applicazione e finalità: Comma 2 : la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse Comma 4 : i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare, : a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rimori odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

8 Il CODICE DI BUONA PRATICA AGRICOLA (approvato con DM 19/4/1999) recita al proposito:
E’ possibile l’impiego come fertilizzanti di fanghi da processi di depurazione di acque reflue urbane o altri reflui analoghi aventi caratteristiche tali da giustificarne un utilizzo agronomico (adeguato contenuto in elementi della fertilità, in sostanza organica, presenza di inquinanti entro limiti stabiliti) (…) L’utilizzo agronomico di questi prodotti, per i quali valgono cautele analoghe a quelle espresse precedentemente per i compost, è tutelato dal Decreto Legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992, pubblicato dalla G.U. n. 33 del 15/2/1992; questo decreto definisce i fanghi e le dosi impiegabili, le caratteristiche dei terreni recettori, le colture ammesse, le procedure autorizzative richieste.

9 Condizioni per l’utilizzazione (art. 3 del D. lgs
Condizioni per l’utilizzazione (art. 3 del D.lgs. 99/92 ): è ammessa l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati all’art. 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni: sono stati sottoposti a trattamento; sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno; non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti , e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno , per le colture , per gli animali , per l’uomo e per l’ambiente in generale. Fanghi trattati (art. 2 comma 3 lettera b del D.lgs. 99/92 ): I fanghi sottoposti a trattamento biologico , chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione.

10 ART. 178 – Principi Comma 1 : la gestione dei rifiuti è effettuata conformenente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché da principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali Comma 5 : per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4 , lo Stato , le Regioni, le Province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati .

11 PROPOSTA CONCERTATA E CONDIVISA DI GESTIONE LOCALE
UE - Stato – Regione Lombardia proposte PROVINCIA PRINCIPI COMUNITARI NORMATIVA Autorizzazioni controlli rispetto osservanza Collaborazione regole controlli Società autorizzate a esercitare R10 A.R.P.A./Altri Controllori regole finalità controlli utilità STRUMENTI : Mappatura Progetti di studio Corsi di formazione Protocolli d’intesa TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE Aziende agricole che usano i fanghi Proteste, intolleranza cambiamento PROPOSTA CONCERTATA E CONDIVISA DI GESTIONE LOCALE Molestie, disagio, paura esigenza 12 impianti che operano in Provincia di Pavia: 8 in conto terzi , 2 in conto proprio e 1 con impianto fuori regine ma con istanza aperta e 1 appena autorizzato ma non ancora operativo che recupera in R10 digestato da rifiuti Gli impianti operativi hanno una potenzialità di spandimento R10 pari a ton/anno . Operano sul territorio disponibile ( ha ) utilizzandone il 9,42% (2014) svolgendo recupero R10 su terreni di 309 az. agricole (2014) . Ton TQ sparse nel 2014: Cittadini /Comitati/ Associazioni ambientaliste Grazie per l’ascolto e …arrivederci


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