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PubblicatoBernardo Marchi Modificato 8 anni fa
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Ordinanza “Sirchia-Storace” 3 ottobre 2005 Legge Regionale n° 27/2000 Legge Regionale n° 5/2005 Breve viaggio nelle normative in vigore COMUNE DI FORNOVO DI TARO COMANDO POLIZIA LOCALE “I CANI, DIRITTI E DOVERI DEI PROPRIETARI”
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Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n° 320/1954) Art. 83 – capo V – Rabbia Il Sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo: L’obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico L’obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto
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ORDINANZA “SIRCHIA-STORACE” Secondo l’ordinanza “Storace”, analogamente a quanto previsto dall’art. 83 del Regolamento di Polizia Veterinaria, citato nella precedente diapositiva: oi proprietari e i detentori dei cani, quando li portano nelle VIE o in altro luogo APERTO AL PUBBLICO, debbono applicare la museruola o il guinzaglio eI proprietari e i detentori dei cani, quando li portano ALL’INTERNO DEI LOCALI PUBBLICI e sui MEZZI PUBBLICI di trasporto debbono applicare la museruola e il guinzaglio
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ORDINANZA “SIRCHIA-STORACE” E’ vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all’art. 1 da parte dei minori di 18 anni Chiunque possegga o detenga cani di cui all’art. 1 è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione
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ORDINANZA “SIRCHIA-STORACE” L’elenco, di cui all’art. 1 dell’ordinanza, comprende 17 razze, od incroci, considerate “a rischio di maggiore aggressività”; nell’elenco non è più presente il Mastino Napoletano
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Elenco di cui all’art. 1 American Bulldog; Cane da pastore Charplanina; Cane da pastore dell’Anatolia; Cane da pastore dell’Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brazileiro; Perro da canapo majoero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pitt bull mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; Tosa inu;
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ORDINANZA “SIRCHIA-STORACE” Le sanzioni Per qualcuno (Pro- cura della Repubbli- ca di Roma) non è applicabile l’art. 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti del- l’Autorità) Per qualcun altro non sono applicabili le sanzioni previste dal- l’art. 163, del D.P.R. 320/54 per violazione alle disposizioni del regolamento di polizia sanitaria (€ 3.098,74)
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E’ UN’ESIGENZA LEGITTIMA E FORTEMENTE SENTITA DALLA CITTADINANZA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROTEZIONE DEI BAMBINI, QUELLA DI ESSERE TUTELATI DA AGGRESSIONI DI CANI, SENZA FINI PERSECUTORI NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI Alcuni Stati Europei hanno, tra l’altro, legislazioni molto più severe di quella italiana: per esempio non si possono possedere Pit-Bull, Japanese Tosa, Dogo Argentino e Fila Brazileiro in Gran Bretagna, Pit-bull in Olanda e in Francia si può arrivare fino al carcere, in determinati casi, per coloro che detengono incroci tra i cani comunemente detti pit-bull, i Mastiff e i Tosa
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IL REGOLAMENTO COMUNALE D’IGIENE IL REGOLAMENTO COMUNALE D’IGIENE (delibera C.C. 10/86) 1.A CURA DEI PROPRIETARI, I CANI CIRCOLANTI SULLE VIE O IN ALTRO LUOGO APERTO AL PUBBLICO, DEVONO PORTARE, SE NON CONDOTTI AL GUINZAGLIO, IDONEA MUSERUOLA (ART. 41, COMMA 3) 2.LA SANZIONE, IN CASO DI VIO- LAZIONE, E’ DI EURO 172,16 (ART. 3)
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Regolamento comunale di Polizia Urbana Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico transito è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola (art. 36, comma 2) E’ vietata, nei centri abitati, la detenzione in abitazioni, cortili, giardini, di cani che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati la pubblica quiete (Art. 36, comma 1) La sanzione è di Euro 103,30 (art. 47, comma 2)
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Ordinanza Comune di Fornovo n° 6 del 05.02.2005 E’ vietato abbandonare in spazi pubblici gli escrementi depositati dai cani durante le loro passeggiate (sanzione di € 40,00) E’ vietato condurre in luoghi od aree pubbliche cani senza guinzaglio
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La legge regionale 27/2000 Art. 2, comma 1: I Comuni promuovono l’informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge I Comuni gestiscono l’anagrafe canina e provvedono, singolarmente o in forma associata, ad istituire servizi per il controllo e la cattura dei cani randagi L’art. 1, comma 2: I Comuni, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate, attuano, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, interventi (comma 1) di tutela degli animali da maltrattamenti e il loro abbandono
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Le province (art. 3) integrano l’azione dei Comuni nella vigilanza e nel controllo in ambiente extraurbano, silvestre e montano e predispongono programmi d’informazione ed educazione Le AUSL (Art. 4) collaborano con i Comuni all’attuazione dell’anagrafe canina e collaborano con i Comuni nella vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali; inoltre collaborano con le Province nell’attuazione degli interventi di cui sopra. La legge regionale 27/2000
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ISCRIZIONI (art. 7): i proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla nascita o da quando ne vengano in possesso, devono iscrivere i cani all’anagrafe canina. La sanzione, in caso di inottemperanza: da euro 77,50 a euro 232,41 Dall’anno 2001 al tatuaggio è stato sostituito il microchip, che viene consegnato dal Comune all’atto dell’iscrizione (punto 1° delibera Giunta Regionale 1608/2000); entro 7 giorni dall’inserimento, che deve essere eseguito da un Veterinario, il proprietario ritrasmette al Comune una copia del certificato La legge regionale 27/2000 L’Anagrafe Canina
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Il costo del “microchip” e quello dell’intervento veterinario di inserimento sono a carico dei proprietari dei cani (punto 3° G.R. 1608/2000) I cani ricoverati nelle strutture di ricovero (comunali o intercomunali) di cui all’art. 16 della legge devono essere identificati, a cura del gestore, mediante microchips forniti dal Comune sul cui territorio ha sede la struttura (punto 11° G.R. n° 1608/2000) La legge regionale 27/2000 L’Anagrafe Canina
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Nel caso di smarrimento o sottrazione del cane il proprietario deve segnalarlo, entro 3 giorni, al Comune competente (sanzione da euro 57,65 a euro 154,44) Nel caso di cessione o morte dell’animale o cambio di residenza del proprietario occorre segnalarlo entro 15 giorni (sanzione da euro 57,65 a euro 154,44) La legge regionale 27/2000 L’Anagrafe Canina
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E’ vietato abbandonare cani; sono equiparati all’abbandono il mancato ritiro dei cani ritrovati e la mancanza palese custodia (art. 12): sanzione da euro 1052,91 a euro 5.164,57 La legge regionale 27/2000 L’Anagrafe Canina
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I Comuni, singolarmente od in forma associata, istituiscono i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina: 1.Esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare casi di abbandono o di maltrattamento 2.Provvedono alla cattura dei cani randagi La legge regionale 27/2000 L’Anagrafe Canina
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I Comuni possono anche avvalersi, per tali funzioni, previa formale convenzione, della collaborazione, a titolo volontario e gratuito, delle associazioni zoofile ed animaliste (art. 16, comma 2) Le strutture per il ricovero devono essere costituite: 1.da un reparto per la custodia temporanea 2.da un reparto per la custodia permanente La legge regionale 27/2000 L’Anagrafe Canina
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Legge Regionale n° 5/2005 Legge Regionale n° 5/2005 FINALITA’ ED OGGETTO Disciplina le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali stessi
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Legge Regionale n° 5/2005 Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto dall’uomo per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari, nonché il cane per i disabili e gli animali da pet- therapy Chiunque convive con un animale da compagnia è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve tenere conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici (sanzione da € 100,00 a € 300,00) Legge Regionale n° 5/2005
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Per strutture adibite al commercio di animali da compagnia si intendono: –I negozi di vendita di animali –Le pensioni per animali –Le attività di toelettatura –Le attività di addestramento Per allevamento di cani e gatti si intende la detenzioni degli stessi in numero pari o superiore a 3 fattrici o dieci cuccioli l’anno. Legge Regionale n° 5/2005
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Il Comune autorizza, sulla base di specifici presupposti, l’apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia, previo parere favorevole dell’AUSL Il titolare di tale attività di commercio, tranne l’attività di toelettatura, è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico Sanzione da € 250,00 a € 350,00 Legge Regionale n° 5/2005
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DOVERI DEL VENDITORE: Rilasciare all’acquirente dell’animale venduto un documento informativo e relativo all’animale ceduto Segnalare all’AUSL la vendita di cani ed i dati anagrafici dell’acquirente Non vendere animali a minori di 16 anni senza il consenso espresso del genitore Sanzione da € 100,00 a € 300,00 Legge Regionale n° 5/2005
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La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi, a meno che non sia effettuata per promuovere adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero Sanzione da € 100,00 a € 300,00 Legge Regionale n° 5/2005
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GLI ANIMALI NON POSSONO ESSERE: Offerti in premio o vincita di giochi Utilizzati a titolo di richiamo o di attrazione in luoghi pubblici (l’attività circense è autorizzata dal Comune, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla Regione) Sanzione da € 100,00 a € 300,00 LA VIGILANZA E’ SVOLTA DALLE AUSL, DALLE PROVINCE E DAI COMUNI Legge Regionale n° 5/2005
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(L. 189/2004) MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI (L. 189/2004) MODIFICHE AL CODICE PENALE Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale, è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione o sottopone a sevizie un animale è punito con la reclusione da 3 mesi ad 1 anno e con una multa
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IL CANE (tratto dalla Carta di Reggio Emilia – cinofilionline.it) Non è una cosa, è capace di soffrire, provare dolore o frustrazione e pertanto l’uomo deve tener conto di queste qualità E’ necessario conoscere le caratteristiche dello stesso, adeguando le azioni ai suoi bisogni Il carattere dell’animale è profondamente diverso da quello dell’essere umano
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Il cane è per sempre ed è bene, prima di acquistare ad esempio un cucciolo, farsi consigliare da un esperto (possibilmente non il venditore); le proprie disponibilità di spazio e di tempo vanno rapportate alle esigenze dell’animale Chi possiede un animale ne è responsabile anche in termini di custodia e deve evitare di arrecare danni o fastidi al prossimo umano a causa della sua negligenza o incapacità
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Il rapporto con gli animali deve essere equilibrato, mantenendo atteggiamenti di moderazione, ossia lontani dagli eccessi
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CONCLUSIONI Le normative esposte promuovono la tutela degli animali, condannano gli atti di crudeltà, i maltrattamenti e il loro abbandono riaffermando il principio che non il cane ma il possessore dello stesso è responsabile di eventuali danni o fastidi al prossimo umano, a causa della sua negligenza o incapacità
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