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PubblicatoAlfredo Mancini Modificato 8 anni fa
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Dott.ssa Antonietta Rubino
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1. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 2. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 3. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. 4. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. 5. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. 6. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
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La novità più importante è il modello di tutela dei diritti fondamentali, che coniuga insieme la proclamazione dei diritti e la loro effettività, questa nuova tutela si esplica: 1) nella RISERVA DI LEGGE, cioè l’obbligo costituzionale che sia solo la legge del Parlamento a disciplinare l’esercizio dei singoli diritti. In questo senso inoltre, la legge non è più libera di determinare a suo piacimento i motivi che limitano l’esercizio dei diritti: tali motivi sono già espressamente previsti in Costituzione (principio di tassatività dei limiti). Ad es., la libertà di espressione viene limitata dalla clausola generale del buon costume (art. 21). Ciò non esclude che ulteriori limiti possano essere ritenuti ammissibili, ma sempre e soltanto quando siano riconducibili con certezza agli interessi costituzionali. Le garanzie: Riserva di legge
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La nuova tutela dei diritti fondamentali si esplica inoltre nella RISERVA DI GIURISDIZIONE, cioè nella riserva al giudice del potere di applicare ai singoli casi concreti le limitazioni all’esercizio dei diritti, disposte dalla legge In che modo l’intervento del giudice assicura una maggiore tutela? Motivazione Ricorribilità
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La stampa non può essere sottoposta ad autorizzazioni e censure Corte cost. sentenza 31/57 ha chiarito cosa si intende per “autorizzazione”: «provvedimento preventivo che, rimesso al potere discrezionale dell’autorità amministrativa, potrebbe eventualmente impedire la pubblicazione degli scritti destinati al pubblico» “censura” istituto tipico di diritto pubblico, secondo cui gli organi di Stato esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa, adottato con provvedimento contenente un giudizio sulla manifestazione del pensiero rimesso alla pubblica amministrazione. Sent. 159/70
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Sequestro: avviene successivamente alla pubblicazione degli stampati, con le stesse garanzie del 13 e 14: riserva di legge e di giurisdizione Riserva di legge: rinforzata = solo per casi che riguardano 1) delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi; 2) le violazioni di norme che la legge stessa prescrive per l’indicazione dei responsabili. Può essere disposto solo per violazioni della legge penale e in particolare nel caso dei delitti (escluso per motivi civilistici). Riserva di giurisdizione = il sequestro può avvenire solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria. Intervento derogatorio: quando vi è assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, si ammette che il sequestro possa essere eseguito da ufficiali della PG Solo per la stampa periodica, i termini per la convalida sono ridotti da 48 a 24 ore, vista la peculiarità del tipo di pubblicazione.
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La legge può stabilire con norme di carattere generale che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Si tratta di una FACOLTA’ La 416/81 ha dato applicazione a questo principio: titolarità delle imprese editrici di quotidiani e periodici a persone fisiche o società riconducibili a persone fisiche. istituzione registro nazionale della stampa al quale devono iscriversi obbligatoriamente gli editori di giornali e periodici. prescrizione di pubblicare annualmente sulla base di uno schema tipico i bilanci delle imprese editrici Importanti norme su ricavi pubblicitari: 223/90 (limiti antitrust)
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Il DIVIETO DI AUTORIZZAZZIONI O CENSURE, da intendersi come divieto di sottoporre a misure di controllo amministrativo preventivo sia la produzione di stampati (autorizzazioni) sia il contenuto degli stampati (censura); Il DIVIETO DI RICORRERE ALL’ISTITUTO DEL SEQUESTRO, cioè una forma di intervento successiva alla pubblicazione, se non per un atto dell’autorità giudiziaria e in casi del tutto eccezionali, ossia: a) quando venga commesso un delitto a mezzo stampa, per il quale la legge stessa l’autorizzi; b) quando vengano violate le norme stabilite dalla legge per l’indicazione dei responsabili dello stampato. L’OBBLIGO DI RENDERE NOTI I MEZZI DI FINANZIAMENTO DELLA STAMPA PERIODICA, qualora il legislatore lo stabilisca con una norma. Riepilogo
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I principi sanciti dall’art. 21 Cost., anche se in particolar modo riferiti alla stampa, vanno intesi come riferiti a tutti i mezzi di comunicazione, attraverso i quali si esercita la libertà di manifestazione del pensiero. Tali principi fanno un radicale cambio di rotta rispetto alle esperienze storiche precedenti, soprattutto sotto 4 profili: Principio della tassatività dei limiti all’esercizio dei diritti (predeterminazione in Costituzione delle sole ragioni che possono giustificare l’introduzione di limiti alla libertà di espressione); Principio della riserva di legge (riconduzione al Parlamento - Legislatore del potere di disciplinare la manifestazione del pensiero) Principio della riserva di giurisdizione (solo al giudice il potere di disporre in concreto l’applicazione dei limiti imposti dal legislatore) Principio di inderogabilità dei suddetti principi costituzionali (inderogabilità assicurata dal giudice di costituzionalità delle leggi). Conclusioni
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L’unico limite espresso è quello del buon costume (VI comma) Sentenza Corte costituzionale n. 9/1965 «il buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia soprattutto nell'ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si congiunge, e del sentimento morale dei giovani, ed apre la via al contrario del buon costume, al mal costume e, come é stato anche detto, può comportare la perversione dei costumi, il prevalere, cioè, di regole e di comportamenti contrari ed opposti». Sentenza Corte Costituzionale n. 293/2000, la Corte sembra abbandonare il suo precedente orientamento, accogliendo una nozione fortemente idealizzata di “buon costume”: la fattispecie che incrimina la diffusione di stampati impressionanti o raccapriccianti (art. 15 l. 47/1948), è rivolta alla tutela della «pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea» riconducibili al «bene fondamentale della dignità umana». La dignità diviene, così, una sorta «di ‘supervalore costituzionale’, in quanto tale sempre invocabile per limitare qualsivoglia diritto di libertà».
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I Limiti impliciti possono essere rinvenuti unicamente nel testo della Costituzione, cfr. Corte cost. 20/1974 «questa Corte ha più volte ribadito che la tutela del buon costume non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti - impliciti - dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione» «L'indagine va rivolta all'individuazione del bene protetto dalla norma impugnata ed all'accertamento se esso sia o meno considerato dalla Costituzione in grado tale da giustificare una disciplina che in qualche misura possa apparire limitativa della fondamentale libertà in argomento».
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Corte cost. sent 9/65: limitazioni sostanziali al 21 non possono essere poste se non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali Corte cost sent 11/1968: «art. 21 prevede un diritto inconciliabile con qualsiasi disciplina che direttamente o indirettamente apra la via a pericolosi attentati e di fronte al quale non vi è pubblico interesse che possa giustificare limitazioni che non siano consentite dalla stessa carta costituzionale» Sent. 120/1968: «la libertà di manifestazione del pensiero non può trovare limitazioni se non nelle disposizioni legislative dirette alla tutela di altri beni ed interessi fatti oggetto di protezione costituzionale».
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la Corte ha avvertito che l’indagine va rivolta all’individuazione del bene protetto e all’accertamento se esso sia o meno considerato dalla Costituzione in grado di giustificare una disciplina che in qualche misura possa apparire limitativa della fondamentale libertà in argomento (Sentenza 20/1974) La soluzione dei conflitti potrà avvenire solo a seguito di un giudizio di bilanciamento tra i due valori contrapposti diretti a stabilire quale di essi, e in quale misura, sia da considerare prevalente. Tale ponderazione è rimessa al legislatore e sempre soggetta al controllo della Corte (sentt. 18/66 188/75 16/81 126/85) Bilanciamento tra valori contrapposti = va fatto in base al criterio della ragionevolezza La legittimità delle limitazioni è subordinata all’esistenza di due condizioni: non ne risulti snaturato il contenuto e non ne sia arduo o impossibile l’esercizio; la limitazione deve essere giustificata dalla protezione di altri valori costituzionali.
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Limiti che derivano dal rilievo costituzionale di situazioni giuridiche facenti capo a soggetti privati o gruppi sociali. Diritti della personalità: diritto alla riservatezza, all’onorabilità, alla reputazione, alla dignità sociale, nonché diritti di natura civilistica come quello d’autore Limiti derivanti dalla tutela di interessi si natura pubblicistica (es. interesse all’amministrazione della giustizia). La Corte ha riconosciuto altri limiti come il prestigio del governo e della PA, la sicurezza dello Stato e il prestigio dell’economia. La Corte ha più volte salvato quelle norme che riguardavano l’esigenza di tutelare “il prestigio della pubblica amministrazione”, diversa ed aggravata repressione dell’offesa e dell’onore e al decoro delle persone investite delle pubbliche funzioni C.C. 109/1968 tutela penale dell’onore della persona fisica titolare del pubblico ufficio viene assorbita in quella del prestigio della pubblica amministrazione.
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Non si tratta di uno strumento non riconducibile ad un principio unitario trattandosi della tutela e della realizzazione di diversi interessi. Anche in questo caso il segreto è ammesso se c’è conformità rispetto ad un diritto o a un valore costituzionalmente tutelato opportunità di sacrificare la libertà garantita dall’art. 21 2 categorie Tutela situazioni facenti capo a soggetti privati (connesse alla riservatezza) come segreto professionale, quello industriale e quello della segretezza delle comunicazioni) Dimensioni pubblicistiche, es. segreto di Stato, di ufficio e investigativo. Eccezione perché nella democrazia la trasparenza costituisce la regola. (supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità interesse; la sicurezza nazionale; l’indipendenza nazionale; limiti di ordine pubblico) Segreto investigativo: valore dell’amministrazione della giustizia. Divieto di rivelazione e segreto esterno: divieto di pubblicazione di atti procedimentali.
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Oltre al limite espresso del buon costume, la libertà di espressione subisce ALTRI LIMITI, tutti comunque riconducibili ad interessi costituzionalmente protetti, essi sono: Il limite dell’ ONORE E REPUTAZIONE Il limite del diritto alla RISERVATEZZA Il limite del REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA Il limite della SICUREZZA DELLO STATO Riepilogo
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Fondamento costituzionale: Art. 2 (categoria aperta dei diritti inviolabili); Art. 3 (pari dignità sociale dei cittadini); Art. 21 I comma,che garantisce anche il silenzio e copre la pretesa a che non siano divulgati fatti riservati. Onore = complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona, come l’opinione che una persona ha di se stessa o ha l’ambiente sociale in senso soggettivo -> sentimento che ognuno ha di sé e della propria dignità oggettivo -> reputazione, stima dei consociati
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Il limite dell’onore e della reputazione si radica nel principio generale della dignità sociale di cui all’art. 3 comma 1° Cost. Il rispetto di tale limite è disciplinato da alcune fattispecie penali, quali l’ingiuria (art. 549 c.p.), la diffamazione (art. 595 c.p.), le varie fattispecie di oltraggio e vilipendio. Quanto al reato di diffamazione, per evitare che esso costituisse un ostacolo eccessivo all’esercizio del diritto di cronaca, la giurisprudenza (Corte Cost. e Cass. Pen.) ha stabilito una serie di presupposti, ricorrendo i quali ne viene esclusa la punibilità. Queste esimenti dalla diffamazione per diritto di cronaca sono: La verità del fatto descritto L’utilità sociale della notizia La correttezza nell’esposizione della notizia La giurisprudenza costituzionale e di cassazione ha fatto dunque un’opera di bilanciamento di due opposti interessi di rango costituzionale.
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Utilità sociale della notizia (o meglio rilevanza sociale). Sono socialmente rilevanti quelle notizie che presentano interesse per l’intera collettività nazionale (5259 del 18 ottobre 1984 ) Verità della notizia necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto riferito o comunque attendibilità della notizia al momento della diffusione; obbligo dell’agente di rappresentare fedelmente gli avvenimenti tali quali sono (non notizie verosimili). Onere del giornalista di provare di aver svolto diligentemente e accuratamente la verifica della fonti, Continenza -> forma civile dell’esposizione, notizie vere possono risultare offensive per la forma con cui vengono esposte (Cass. I sezione civile 18 ottobre 1984 “serena obiettività”, “leale chiarezza”, escludendo il “sottinteso sapiente”, gli “accostamenti irragionevoli” il “tono sproporzionatamente scandalizzato”, o “artificialmente drammatizzato” e infine le “vere e proprie insinuazioni”.
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Interesse di un soggetto a mantenere la sfera della propria vita privata e intima al riparo dalle indiscrezioni altrui Fondamento costituzionale (artt. 13, 14, 15 e 2) Nuova accezione = protezione dei dati personali Sent. Cassazione - 4487/1956 aveva negato esistenza diritto alla riservatezza - 990/1963 la personalità postula l’esistenza di un diritto all’autoderminazione - 2199/1975 ravvisando il fondamento normativo negli artt. 2 e 3 “tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali anche se verificatesi al di fuori del domicilio domestico non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile”.
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Il limite del DIRITTO ALLA RISERVATEZZA è da ricondursi, come l’onore e la reputazione, ai diritti personali di cui all’art. 3 Cost. In questo caso, l’interesse specifico consiste nella «tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, la quali, anche se fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse apprezzabile» ( Corte Cass. N. 2199/1975). Torna dunque il criterio dell’interesse sociale alla conoscibilità di una certa notizia, quale scriminante dall’applicazione della legge penale che punisce le divulgazione di fatti in violazione della riservatezza delle persone: tale criterio viene applicato dalla giurisprudenza nelle ipotesi in cui la notorietà del soggetto fa presumere una rinuncia implicita alla riservatezza. Il limite della riservatezza ha trovato ampia disciplina nel recente D.Lgs. N. 196/2003, chiamato impropriamente Codice della Privacy, ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004, il quale ha dovuto operare un giusto bilanciamento tra interessi costituzionalmente protetti, soprattutto in materia di giornalismo.
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Principio per cui notorietà del soggetto può condurre ad una limitazione nella protezione dei diritti della personalità ma NON può essere generalizzato il principio della rinuncia implicita delle persone notorie alla difesa della propria riservatezza Provv. Garante in materia di protezione dei dati personali sul caso Berlusconi: si pone con seria evidenza la necessità di assicurare un'adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla utilizzazione o dalla diffusione di immagini relative a comportamenti strettamente personali raccolte con tecniche intrusive all'interno di luoghi di privata dimora, all'insaputa degli interessati e, comunque, senza il loro consenso
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Sentenze della Corte di Cassazione 5525/2012 Non si può imporre alle testate giornalistiche on line di cancellare le notizie ma devono essere completate Regolamento in discussione al Parlamento europeo: Art. 17 diritto all’oblio esercitabile vs chi tratta i dati e verso motore di ricerca.
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Il limite del REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA risponde all’esigenza di assicurare una corretta informazione sulle vicende giudiziarie e di non compromettere procedimenti giudiziari in corso, per es. a causa di una fuga di notizie. Il limite è stato disciplinato dagli artt. 684 c.p. (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) e 685 c.p. (indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale). Entrambi questi articolo vanno però letti alla luce del nuovo (1989) codice di procedura penale, là dove disciplina minuziosamente cosa si può e non si può pubblicare (art. 114 c.p.p.), tenendo conto di entrambe le esigenze sopra richiamate, ossia la tutela del corretto svolgimento della giustizia ed il diritto-dovere di cronaca.
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Il limite della SICUREZZA DELLO STATO si trova espresso nelle disposizioni penalistiche degli art. 261 e 262 c.p. che puniscono la rivelazione di segreti di Stato, cioè notizie che devono rimanere segrete «nell’interesse politico, interno o internazionale dello Stato». Il fondamento di questo limite è stato rinvenuto dalla Corte Cost. nell’interesse della sicurezza nazionale che trova espressione nella formula solenne dell’art. 52 Cost. che afferma che «la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino». Naturalmente, anche in questo caso, trattandosi di bilanciare l’interesse alla libertà di espressione, il legislatore ha disciplinato la nozione di “sicurezza nazionale” con la legge n. 801 del 1977 (art. 12: «sono coperti dal segreto di Stato gli atti i documenti le notizie le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, agli accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati, alla preparazione militare e alla difesa»).
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Deve invece escludersi che tra i limiti ulteriori alla libertà di espressione possa annoverarsi il limite dell’ORDINE PUBBLICO, troppo generico, e che consentirebbe forme d’intervento restrittive, come provato dalle vicende storiche precedenti la Costituzione. Oggi del generico limite dell’ORDINE PUBBLICO la Costituzione non fa menzione, allude solo alle sue specifiche accezioni come per es. all’art. 14 (libertà di domicilio e incolumità pubblica), art. 16 – 17 (libertà di circolazione e soggiorno, libertà di riunione).
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