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Riforma del diritto di famiglia Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 recante modifiche al codice civile in materia di filiazione in vigore dal 7.

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1 Riforma del diritto di famiglia Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 recante modifiche al codice civile in materia di filiazione in vigore dal 7 febbraio 2014

2 Le parole “figlio legittimo” e “figlio naturale” sono rispettivamente sostituite con le parole “figlio nato nel matrimonio” e “figlio nato fuori dal matrimonio”. Principio dell’ unicità dello stato di figlio Art. 1

3 Titolo IX “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio” Capo I “Dei diritti e dei doveri del figlio” (artt. 315 – 337 c.c.) Capo II “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio” (artt. 337-bis – 337-octies c.c.) Corpus iuris unico comune per i rapporti genitoriali con i figli

4 Dalla “potestà genitoriale” alla “responsabilità genitoriale”  Potere dei genitori di disporre e dirigere l’attività dei figli;  Viene meno con la maggiore età o all’emancipazione del figlio (art. 316, 1°co. c.c.).  Rapporto paritario tra genitori e figli (v. art. 315-bis c.c.);  Scompare qualsiasi termine finale di responsabilità, fatta eccezione per alcuni aspetti particolari: Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori che esercitano la responsabilità genitoriale o la dimora assegnatagli unicamente sino alla maggiore età o all’emancipazione del minore stesso (art. 318 c.c.); I genitori titolari della responsabilità genitoriale esercitano l’usufrutto dei beni del figlio a favore dello stesso sino alla maggiore età o all’emancipazione del minore (art. 324 c.c.). Potestà genitorialeResponsabilità genitoriale

5 La responsabilità genitoriale - art. 316 c.c. (art. 39 D. Lgs. n. 154/2013) -  È esercitata: dal genitore che ha riconosciuto il figlio; se il riconoscimento del figlio, nato fuori dal matrimonio, è fatto dai genitori l’esercizio spetta ad entrambi.  Il genitore non esercente tale responsabilità vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio;  È esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, i quali hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (art. 147 c.c.) e di stabilire la residenza abituale. Tuttavia, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza riguardanti il figlio, ciascun genitore può ricorrere senza formalità al giudice, indicando i provvedimenti più idonei;  Implica l’obbligo a carico dei genitori non già di “tener conto”, quanto di RISPETTARE le capacità, l’inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli;  Comporta, altresì, l’obbligo di assistenza morale;  Come in passato, non cessa in caso di separazione personale o di annullamento o scioglimento del matrimonio.

6 La responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio Art. 2 D.Lgs. n. 154/2013 (recante modifiche all’art. 128 c.c.) In caso di dichiarazione di nullità del matrimonio, le modiche fanno salvi gli effetti del matrimonio rispetto ai figli, senza alcuna distinzione.

7 Rapporti con gli ascendenti - art. 42 D. Lgs. n. 154/2013 -  In tema di provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione personale dei genitori l’art. 317-bis c.c. dispone che:  Gli ascendenti hanno il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni;  L’ascendente al quale è impedito l’esercizio del diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza del minore (Tribunale per i minorenni), affinché siano adottati i provvedimenti più idonei per l’esercizio di tale diritto, peraltro, nell’esclusivo interesse del minore stesso; Anche a seguito della riforma deve escludersi la legittimazione dei nonni a intervenire nel giudizio di separazione o divorzio, ancorché ad adiuvandum di una delle parti o delle aspettative dei figli minori della coppia.

8 Ascolto del minore - art. 53 D. Lgs. n. 154/2013 - Art. 336 bis c.c.: disciplina generale; Art. 38 bis disp. att. c.c.: modalità di audizione. In tutti i procedimenti in cui:  debbano essere adottati provvedimenti che lo riguardano (336-bis comma I, c.c.);  si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori in materia di affidamento (art. 337-octies comma I);  dove il giudice debba designare al minore un tutore (art. 348 comma III);  dove si debbano assumere le decisioni più importanti per la sua cura personale (art. 371, n. 2);  durante il procedimento di divorzio (art. 4 comma VIII, l. 898/1970). L’ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni – o anche una età inferiore ove capace di discernimento - diviene, di fatto, sempre obbligatorio, salvo che l’adempimento, in relazione alle peculiarità del caso concreto, sia in contrasto con l’interesse del fanciullo o manifestamente superfluo.

9 Ascolto del minore - art. 53 D. Lgs. n. 154/2013 -  Competenza: Presidente del Tribunale o giudice delegato;  Previa autorizzazione del giudice, è ammessa la presenza di esperti o di ausiliari, nonché dei genitori del minore, del curatore speciale dello stesso (se già nominato) e del Pubblico Ministero;  Obbligo di redazione del processo verbale, in alternativa al quale può essere effettuata una registrazione audio-visiva;  Audizione nelle cd. «sale di ascolto» (munite di vetro specchio): in mancanza di queste sale, i difensori possono partecipare all’audizione solo se autorizzati dal giudice (336-bis comma II, c.c.).

10 Lo status di FIGLIO - Presunzione di paternità -  Art. 231 c.c. (art. 8 del decreto) il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio;  Art. 232 c.c. (art. 9 del decreto) si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato, quando sono trascorsi 180 gg. dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi 300 gg. dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio;  Art. 234 c.c. (art. 10 del decreto) in ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimità.  Art. 231 c.c. (art. 8 del decreto) il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio;  Art. 232 c.c. (art. 9 del decreto) si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato, quando non sono ancora trascorsi 300 gg. dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio;  Art. 234 c.c. (art. 10 del decreto) in ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.  Ante riformaPost riforma Abrogazione dell’art. 233 c.c., secondo cui il figlio nato prima che siano trascorsi 180 gg. dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi o il figlio stesso non ne disconoscano la paternità.

11 Lo status di FIGLIO - Fatti costitutivi del possesso di stato – art. 237 c.c. (art. 12 D.Lgs. 154/2013) Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere; che il padre l'abbia trattata come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa; che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali; che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia. Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione e al collocamento di essa; che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali; che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia. Ante riformaPost riforma

12 Figli incestuosi art. 22 D. Lgs. n. 154/2013 Il nostro ordinamento ammetteva in passato il riconoscimento (atto con il quale i genitori trasformano il fatto della procreazione in un rapporto di filiazione rilevante per il diritto) dei figli incestuosi solo nel caso in cui al tempo del concepimento i genitori ignoravano il rapporto di parentela tra loro. Se solo uno dei genitori era in buona fede il riconoscimento poteva essere fatto esclusivamente da lui. A prescindere dalla buona o cattiva fede dei genitori, il figlio nato da persone, tra le quali esiste “un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta”, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Ante riformaPost riforma Viene meno il divieto di riconoscimento dei figli incestuosi.

13 Lo status di figlio può essere reclamato ex art. 239 c.c. nei confronti di: soggetti uniti in matrimonio; soggetti non uniti in matrimonio; un singolo genitore, non unito in matrimonio con altra persona.  Legittimato attivo è il solo figlio;  L’azione è imprescrittibile;  Può essere proposto nei seguenti casi: Supposizione di parto o sostituzione di neonato; Iscrizione come figlio di ignoti, purché il soggetto sia nato nel matrimonio e salvo che sia intervenuta sentenza di adozione; Riconoscimento della presunzione di paternità a favore di un soggetto in contrasto con tale presunzione ex art. 231 c.c.; Reclamo di un diverso stato di figlio, quando il precedente è stato comunque rimosso. Reclamo dello stato di figlio - art. 239 c.c.(artt. 14 e 21 D. Lgs. 154/2013) - Azione esercitata avverso lo status di figlio erroneamente attribuitogli.

14 Contestazione dello stato di figlio - art. 15 D. Lgs. n. 154/2013 - Azione atta a negare l’esistenza di un rapporto di filiazione altrimenti risultante dal certificato di nascita. Art. 240 c.c. L’azione volta a risalire alla reale paternità e maternità del soggetto, rispetto alla quale legittimati attivi sono i genitori biologici nei soli casi di:  Supposizione di parto o sostituzione di neonato;  Iscrizione del figlio come figlio di ignoti, purché il soggetto sia nato nel matrimonio e per il quale non sia intervenuta sentenza di adozione. Art. 241 c.c. Prova della filiazione, in mancanza dell’atto di nascita e il possesso di stato, ovvero il figlio è stato iscritto sotto falso nome o come nato da genitori ignoti: Ante riforma: sola prova testimoniale; Post riforma: ogni mezzo.

15 Disconoscimento della paternità - artt. 17, 18 e 19 D. Lgs. n. 154/2013 -  Art. 235 c.c. (ora abrogato)  Art. 243-bis c.c. Ante riformaPost riforma Legittimati attivi:  il marito;  la madre;  il figlio medesimo (eventualmente rappresentato da un curatore speciale). N.B.: l’azione di disconoscimento della paternità NON PUÒ ESSERE ESERCITATA DA UN TERZO, ancorché, per ipotesi, invocando di essere il genitore biologico del disconoscendo. “Chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste il rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre”. Previsione conforme a Corte Cost. sentenza 6 luglio 2006 n. 266.

16 Termini dell’azione di disconoscimento - art. 244 c.c. (art. 18 D. Lgs. 154/2013) -  1° comma - La MADRE deve proporre l’azione entro 6 mesi, decorrenti dalla nascita o, alternativamente, dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.  2° comma - Il PADRE deve proporre l’azione entro 1 anno, decorrente:  dalla nascita, ove al momento della nascita lo stesso si trovava nello stesso luogo in cui è nato il figlio;  diversamente, qualora al momento della nascita lo stesso si trovava in altro luogo, il termine decorre: dal giorno del ritorno nel luogo di nascita del figlio o, alternativamente, dal giorno del suo ritorno nella residenza familiare; dal giorno in cui ha avuto notizia della nascita, qualora dimostri che – tornato nel luogo di nascita del figlio o nella residenza familiare – non ha avuto notizia della nascita stessa;  A prescindere dal luogo in cui si trovava il padre al momento della nascita, il termine in questione, comunque decorre dal giorno in cui il padre ha avuto conoscenza: della propria impotenza di generare al tempo del concepimento; dell’adulterio della moglie.

17 Termini dell’azione di disconoscimento - art. 244 c.c. (art. 18 D. Lgs. 154/2013) -  4°comma: “Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita”.  5°comma: Riguardo al figlio l’azione di disconoscimento è imprescrittibile;  6°comma: L’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.

18 Sospensione del termine - art. 245 c.c. (art. 19, 1°co. D. Lgs. n. 154/2013) -  Il termine per la proposizione dell’azione di disconoscimento è sospeso per tutto il tempo in cui la parte interessata all’azione sia, alternativamente: In stato di interdizione per infermità di mente; In condizioni di abituale grave infermità di mente, che la renda incapace di provvedere ai propri interessi.  Qualora dette condizioni riguardino il figlio, l’azione può essere promossa da un curatore speciale, nominato dal giudice, su istanza del PM, del tutore o dell’altro genitore;  In caso di interdizione o di abituale infermità di mente degli altri legittimati attivi, l’azione può essere promossa da un tutore o da curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.

19 Trasmissibilità dell’azione di disconoscimento - art. 246 c.c. (art. 19, 2°co. D. Lgs. n. 154/2013) -  Morte dei genitori:  Discendenti o ascendenti del defunto;  Il nuovo termine di prescrizione (6 mesi – 1 anno) decorre: dalla morte del soggetto originariamente legittimato; o dalla nascita del figlio, se nato dopo la morte del padre o della madre; o dal raggiungimento della maggiore età da parte dei discendenti.  Morte del figlio:  Coniuge del figlio stesso o discendenti;  Termine di prescrizione di 1 anno, decorrente: per i discendenti maggiorenni (al momento del decesso del figlio), dalla data del decesso; per i discendenti minorenni, dalla data del raggiungimento della maggiore età.

20 Cognome del figlio riconosciuto - art. 262 c.c. - Resta fermo il principio secondo cui se il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è effettuato contemporaneamente dai genitori, il figlio assume il cognome del padre. Novità:  se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre non solo aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, ma anche anteponendolo a questo;  se il cognome al figlio è stato attribuito dall’ufficiale di stato civile e la filiazione nei confronti del genitore sia stata accertata o riconosciuta successivamente, il figlio assume il cognome del padre, nel caso in cui il riconoscimento sia attuato da entrambi i genitori o quello dal genitore che lo ha riconosciuto, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello attribuitogli dall’ufficiale giudiziale di stato civile, salva l’eventualità che il cognome attribuitogli dall’ufficiale di stato civile sia divenuto autonomo segno della sua identità personale.

21 Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità - art. 263 c.c. (art. 28 D. Lgs. n. 154/2013) -  Come per il passato, legittimati attivi sono l’autore del riconoscimento, lo stesso riconosciuto e chiunque vi abbia interesse;  Termini per l’esperimento dell’azione: Riguardo al figlio, l’azione è imprescrittibile; Per l’autore del riconoscimento, il termine è di 1 anno, decorrente dal giorno dell’annotazione del riconoscimento stesso sull’atto di nascita, ovvero dal giorno in cui l’autore del riconoscimento è venuto a conoscenza della propria impotentia generandi, qualora dia prova di averla ignorata all’epoca del concepimento; In ogni caso, tanto l’autore del riconoscimento, quanto i terzi legittimati devono inderogabilmente proporre l’azione entro 5 anni dalla data di annotazione del riconoscimento stesso sull’atto di nascita. In caso di interdizione o abituale grave infermità di mente, nonché in tema di trasmissibilità dell’azione, valgono le stesse prescrizioni previste per l’azione di disconoscimento della paternità.

22 Successioni - artt. da 66 a 92 D. Lgs. n. 154/2013 - Riscritte le norme sulla successione, in cui ai figli nati fuori del matrimonio o al suo interno è riservato lo stesso identico trattamento normativo.  art. 480 c.c. “Prescrizione” 1. Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni. 2. Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa. 3. Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

23 Successioni  Art. 536 c.c. “Legittimari” 1. “Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali e gli ascendenti legittimi […]”  Art. 537 c.c. “Riserva a favore dei figli legittimi e naturali” 1. “Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio. 2. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali”. N.B.: abrogato il 3° comma a tenore del quale “i figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano” (c.d. diritto di commutazione)  Art. 463 c.c. Amministrazione dell’eredità in caso di eredi nascituri “Se è chiamato un concepito l’amministrazione spetta al padre e alla madre”.

24 Modifiche ai codici penale e di rito Adeguamento dei testi normativi in questione alla nuova terminologia in tema di filiazione. (artt. 93, 94 e 95 D. Lgs. n. 154/2013)

25 Adozioni art. 11, 3° co. legge 4 maggio 1983 n. 184 Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura (per la dichiarazione dello stato di adottabilità) è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi. Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura (per la dichiarazione dello stato di adottabilità) è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi. Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell’articolo 250, quinto comma, del codice civile, può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l’autorizzazione. Ante riformaPost riforma Art. 250, ultimo co. c.c. – il giudice, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio può autorizzare il riconoscimento del figlio stesso anche ai genitori di età inferiore a 16 anni (modifica apportata dalla legge n. 169 del 2012).

26 Stato di indigenza Art. 79-bis legge n. 184 del 1983 «Il giudice (Tribunale per i minorenni) segnala ai Comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nella propria famiglia».

27 Applicabilità delle nuove disposizioni art. 104 D. Lgs. n. 154/2013 Le nuove disposizioni in tema di unicità dello stato di figlio trovano applicazione con riguardo a:  Soggetti nati successivamente alla loro entrata in vigore;  Successioni apertesi dopo tale data;  Giudizi in corso;  In taluni casi, a discendenti di soggetti morti anteriormente alla legge n. 219/2012. Deroga all’art. 11 delle preleggi


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