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PubblicatoBernarda Rosi Modificato 8 anni fa
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ASPETTI DEONTOLOGICI, NORMATIVI E BUROCRATICI DELLE CERTIFICAZIONI DI MALATTIA TERNI 15 GENNAIO 2011 Sala Conferenze dell’Azienda Ospedaliera “S.Maria”
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Codice Deontologico 2006, art. 24 Certificazione Certificazione Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.
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D. Lgs.vo 27 ottobre 2009, n. 150 Art. 55-quinquies: False Attestazioni o Certificazioni “Comma 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una P. A. che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da e. 400 ad e. 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto ….. Comma 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il S.S.N., il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati nè oggettivamente documentati
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PERSONALE DELLA P.A. INTERESSATO E NON INTERESSATO ALLA CERTIFICAZIONE ON LINE( D.Lgs 165 del 2001) Sono interessati alla nuova disciplina dei certificati di malattia on line tutti i dipendenti delle P.A. soggetti alla disciplina del D.Lgs 165 del 2001, anche se iscritti al regime contributivo INPDAP;di recente tale disciplina è stata estesa anche ai dipendenti privati (art.25 legge 4/11/2010) Sono esclusi, per il momento, i dipendenti della P.A. in regime pubblicistico di cui all’art. 3 del citato decreto(magistrati, avvocatura di stato,forze armate, polizia, vigili del fuoco, carriera diplomatica e prefettizia ed altre categorie assimilate )
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Certificato Medico: testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può definire diritti soggettivi previsti dalla legge, o determinare conseguenze sull'individuo e sulla società, aventi rilevanza giuridica, amministrativa ed economica. Giurisprudenza: la certificazione medica costituisce generalmente un atto pubblico, seppur a contenuti tecnico- sanitari e scientifici. La componente probatoria del certificato quale atto pubblico è esclusivamente rappresentata dai reperti clinici obiettivi. La definizione diagnostica e il giudizio prognostico riportate nel certificato non hanno efficacia probatoria, attenendosi alla discrezionalità e alla competenza del professionista e sostanziando un giudizio personale a valenza tecnico- scientifica. nel certificato non hanno efficacia probatoria, attenendosi alla discrezionalità e alla competenza del professionista e sostanziando un giudizio personale a valenza tecnico- scientifica.
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CERTIFICATO MEDICO CON DIAGNOSI NON OBIETTIVABILE TRA NORMATIVA, GIURISPRUDENZA E DOTTRINA MEDICO- LEGALE “Nella certificazione il medico dimostra la sua buona fede quando formula una diagnosi in base a dichiarazioni riferite dal pz. e all'esame obiettivo, documenta in scheda sanitaria (anche informatica) di aver prescritto un corretto iter diagnostico- terapeutico e riporta sul certificato una prognosi congrua alla diagnosi”. “Nella certificazione il medico dimostra la sua buona fede quando formula una diagnosi in base a dichiarazioni riferite dal pz. e all'esame obiettivo, documenta in scheda sanitaria (anche informatica) di aver prescritto un corretto iter diagnostico- terapeutico e riporta sul certificato una prognosi congrua alla diagnosi”. “Non sussiste il reato di falso ideologico (art. 481 CP) quando il medico di medicina generale certifica in buona fede una “sindrome non obiettivabile” sulla base dell'anamnesi fornita con inganno dal paziente al fine del rilascio del certificato di malattia”. “Non sussiste il reato di falso ideologico (art. 481 CP) quando il medico di medicina generale certifica in buona fede una “sindrome non obiettivabile” sulla base dell'anamnesi fornita con inganno dal paziente al fine del rilascio del certificato di malattia”.
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CERTIFICATO MEDICO CON DIAGNOSI NON OBIETTIVABILE TRA NORMATIVA, GIURISPRUDENZA E DOTTRINA MEDICO-LEGALE Certificato medico rilasciato da libero- professionista: scrittura privata ! Certificato anamnestico: ha valore giuridico di certificato medico ! Certificato anamnestico: ha valore giuridico di certificato medico ! Importante è la verifica della coerenza clinica tra sintomatologia riferita (ad es. dolorosa) e le conoscenze mediche, con l’ausilio della semeiotica medico-legale per la simulazione. Importante è la verifica della coerenza clinica tra sintomatologia riferita (ad es. dolorosa) e le conoscenze mediche, con l’ausilio della semeiotica medico-legale per la simulazione.
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VISITA MEDICA DI CONTROLLO PER ASSENZA DAL LAVORO PER STATO DI MALATTIA TEMPORANEA ACCERTAMENTO DI UNO STATO DI TEMPORANEA NON IDONEITÀ AL LAVORO SPECIFICO, SECONDARIO A PATOLOGIA ACUTA O CRONICA RIACUTIZZATA ACCERTAMENTO DI UNO STATO DI TEMPORANEA NON IDONEITÀ AL LAVORO SPECIFICO, SECONDARIO A PATOLOGIA ACUTA O CRONICA RIACUTIZZATA
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RICHIESTE DI ACCERTAMENTO FISCALE DOMICILIARE NEL TERRITORIO ASL 4 ANNO 2010 Distretto 1 di Terni: n° 9078 Distretto 2 di Narni Amelia: n°1718 Distretto 3 di Orvieto: n°1533 Per un totale di n° 12.329
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“DECRETO BRUNETTA” SU FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’(DM 18/12/09) Art.1: IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA LE FASCE DI REPERIBILITA’ DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SONO FISSATE SECONDO I SEGUENTI ORARI: DALLE 9 ALLE 13 E DALLE 15 ALLE 18; L’OBBLIGO DI REPERIBILITA’ SUSSISTE ANCHE NEI GIORNI NON LAVORATIVI E FESTIVI; Art.2: SONO ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI RISPETTARE LE FASCE DI REPERIBILITA’ I DIPENDENTI PER I QUALI L’ASSENZA E’ ETIOLOGICAMENTE RICONDUCIBILE AD UNA DELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE: 1.patologie gravi che richiedano terapie salvavita; 2.infortuni sul lavoro; 3.malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; 4.stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta ( invalidità civile? malattia professionale?);
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“ DECRETO BRUNETTA” SU FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’(DM 18/12/2009) Art.2: SONO ALTRESI’ ESCLUSI I DIPENDENTI NEI CONFRONTI DEI QUALI E’ STATA GIA’ EFFETTUATA LA VISITA FISCALE PER IL PERIODO DI PROGNOSI INDICATO NEL CERTIFICATO
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Quali le situazioni nelle quali l’Amministrazione deve conoscere la diagnosi? Sono situazioni particolari nelle quali la P.A. ha necessità di conoscere la diagnosi ai fini dell’applicazione di istituti specifici quali: Esenzione dalla decurtazione dello stipendio; Esenzione dalla reperibilità oraria per visita fiscale;
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Quali le situazioni nelle quali l’Amministrazione deve conoscere la diagnosi? In queste situazioni il MMG dovrà compilare il certificato on line secondo la consueta procedura informatica, utilizzando la finestra delle note che è un campo libero per indicare la situazione specifica.In queste particolari situazioni il medico certificatore dovrà anche stampare copia cartacea del certificato e consegnarla al lavoratore, il quale avrà l’onere di farla pervenire secondo le consuete modalità (fax, consegna a mano ecc. )al datore di lavoro
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COME SI APPLICANO LE NORME CONTRATTUALI RELATIVE ALLE “PATOLOGIE GRAVI?” l’ARAN ha chiarito con risposta ad un quesito che, le norme contrattuali indicate, prevedono il beneficio dell’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia solo per quelli in cui il dipendente deve effettivamente sottoporsi alle terapie salvavita e non anche quelli eventualmente di convalescenza che seguono la generale regolamentazione delle assenze per malattia; Quanto sopra comporta che i giorni di assenza dovuti esclusivamente alle terapie salvavita non vanno conteggiati entro i periodi massimi di conservazione del posto.. e sono retribuiti in misura intera
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Cosa si intende per “patologia grave” con necessità di sottoporsi a terapie salvavita? Non esiste una definizione con valore di legge di terapia salvavita; Ie disposizioni contrattuali si limitano ad elencare a titolo esemplificativo alcune patologie ( neoplastiche, AIDS, insuff.renale in dialisi ecc.) In ambito medico legale la “malattia grave” è una malattia certamente o probabilmente insanabile o comunque a prognosi incerta quod vitam;
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Cosa si intende per “patologia grave” con necessità di sottoporsi a terapie salvavita? Potrebbe essere utile per il MMG riferirsi ad una normativa in vigore, DM Economia 2/8/2007, la quale elenca le patologie gravemente invalidanti esonerate dall’obbligo di revisione in ambito di invalidità civile, quindi permanenti, quali ad esempio Potrebbe essere utile per il MMG riferirsi ad una normativa in vigore, DM Economia 2/8/2007, la quale elenca le patologie gravemente invalidanti esonerate dall’obbligo di revisione in ambito di invalidità civile, quindi permanenti, quali ad esempio 1) Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia. 1) Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia. 2) Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia 2) Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia 3) Perdita della funzione emuntoria del rene in trattamento dialitico 3) Perdita della funzione emuntoria del rene in trattamento dialitico
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Cosa si intende per “patologia grave” con necessità di sottoporsi a terapie salvavita? 4) Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, 5) Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati. 6) Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica.
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IDONEITA’ ALLA GUIDA REINTRODUZIONE DEL CERTIFICATO ANAMNESTICO (LEGG 29/7/2010 N°120) E SUE CRITICITA’ Una recente circolare del Min. Salute del 5/11/2010 ha chiarito i seguenti aspetti: Una recente circolare del Min. Salute del 5/11/2010 ha chiarito i seguenti aspetti: L’obbligo di acquisire il certificato anamnestico da parte del medico accertatore è in vigore dal 13/8/2010; Esso vale sia per il medico monocratico ( medico del centro di salute, Polizia di Stato, FFAA ecc.) che per la Comm.ne Patenti, nei casi di sua competenza;
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IDONEITA’ ALLA GUIDA REINTRODUZIONE DEL CERTIFICATO ANAMNESTICO (LEGG 29/7/2010 N°120) E SUE CRITICITA’ Il certificato anamnestico è richiesto ( quindi va rilasciato): 1. in tutti i casi di conseguimento di patente ( qualunque catg.) 2. Rinnovo o revisione di KA,KB ( tassisti ecc ); 3. Rinnovo o revisione per soggetti di cui all’art.186 bis N.C.d.S (soggetti segnalati per guida in stato di ebbrezza ) 4. Rinnovo o revisione per soggetti in possesso di patentino filoviario ( casi assolutamente marginali )
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IDONEITA’ ALLA GUIDA REINTRODUZIONE DEL CERTIFICATO ANAMNESTICO (LEGG 29/7/2010 N°120) E SUE CRITICITA’ Chi è il medico di fiducia dell’interessato ? La figura di riferimento è certamente il MMG, quale figura primaria nell’ambito del SSN; È ammesso anche il rilascio da parte di altra figura, costituita da specialista privato o convenzionato che abbia in cura da almeno 1 anno l’interessato;
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IDONEITA’ ALLA GUIDA REINTRODUZIONE DEL CERTIFICATO ANAMNESTICO (LEGG 29/7/2010 N°120) E SUE CRITICITA Che cosa deve attestare il medico di fiducia? Che cosa deve attestare il medico di fiducia? L’esistenza o inesistenza di precedenti morbosi che, nell’attualità, possono costituire un concreto rischio per la guida e che, proprio per tale ragione, rappresentano un elemento di informazione necessaria per una più completa valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla guida; Non viene richiesta un’attestazione riguardante tutti i pregressi precedenti morbosi;
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IDONEITA’ ALLA GUIDA REINTRODUZIONE DEL CERTIFICATO ANAMNESTICO (LEGG 29/7/2010 N°120) E SUE CRITICITA È stata predisposta una modulistica allegata alla circolare del Min.Salute del 5/11/010, già disponibile presso il sito dell’Ordine dei Medici di Terni
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IDONEITA’ ALLA GUIDA REINTRODUZIONE DEL CERTIFICATO ANAMNESTICO (LEGG 29/7/2010 N°120) E SUE CRITICITA
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