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Il c.d. Testamento biologico Il T.B. assume un ruolo risolutivo in casi come quello di Eluana (Cass. N.21748/07) Negozio giuridico unilaterale che contiene.

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Presentazione sul tema: "Il c.d. Testamento biologico Il T.B. assume un ruolo risolutivo in casi come quello di Eluana (Cass. N.21748/07) Negozio giuridico unilaterale che contiene."— Transcript della presentazione:

1 Il c.d. Testamento biologico Il T.B. assume un ruolo risolutivo in casi come quello di Eluana (Cass. N.21748/07) Negozio giuridico unilaterale che contiene disposizioni di carattere non patrimoniale (contenuto atipico) Ha ad oggetto la vita stessa del disponente e la sua efficacia è differita ad un momento successivo (perdita della capacità)

2 Intervento del CNB Il CNB interviene in materia di con un elaborato parere del 18 Dicembre 2003 intitolato “DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO ” che si oppone all’espressione di “TESTAMENTO BIOLOGICO” o “DIRETTIVE ANTICIPATE” per contrastare l’idea che oggetto del documento possa essere la decisione sulla vita umana e quella per cui la volontà del paziente debba essere vincolante per il medico.

3 I progetti e disegni di legge dalla XII legislatura I il primo progetto di legge (PDL), relativo alle dichiarazioni anticipate di volontà, coincide con l’avvio giudiziario del caso Englaro ed è stato presentato nel corso della XIII legislatura che va dal 9 febbraio1996 al 29 maggio 2001. Si tratta del testo presentato in data 10 febbraio 1999 alla Camera dei Deputati con il n. 5673, intitolato “Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari Tale PDL deve “offrire al cittadino-persona l’esplicita fondazione giuridica del suo essenziale diritto all’autodeterminazione, nonché gli strumenti giuridici sostanziali e procedurali per vedere garantito tale diritto anche nel caso di perdita della capacità di decidere o di esprimere la propria decisione, consentendogli di disporre anticipatamente in merito al trattamento medico desiderato”

4 …segue Art. 2 le dichiarazioni di volontà rimangono valide anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale e un rifiuto delle cure espresso in precedenza dal paziente “deve essere rispettato dai sanitari, anche qualora ne derivasse un pericolo per la salute e per la vita, e li rende esenti da ogni responsabilità L’art. 3, invece, riguarda la possibilità attribuita al paziente di nominare un rappresentante legale al quale poter dare “indicazioni o disposizioni vincolanti in merito ai trattamenti sanitari ai quali potrà essere sottoposto”. PROGETTI E DISEGNI ANALOGHI ATTRAVERSANO LA XIV LEGISLATURA..

5 ..segue La XV legislatura si intreccia con la vicenda di WELBY Si sposta l’attenzione sull’accanimento terapeutico Test biologico “interruzione dell’accanimento terapeutico” si introduce un concetto soggettivo ampio e “confezionato” di accanimento terapeutico tale che risulti compresa anche “l’eutanasia passiva”, “omissiva”

6 La proposta di legge n.2350 Nell’ottobre 2008 il Senato avviava l’esame, concluso nel 2010 con l’approvazione del testo unico recante disposizioni sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento. Il provvedimento è stato esaminato, in sede referente, dalla XII Commissione affari sociali della Camera. L’esame dell’assemblea ha apportato numerosi emendamenti concludendosi in data 12 luglio 2011 con trasmissione all’altro ramo del Parlamento. L’esame in seconda lettura presso il Senato avviato nel settembre 2011, non è tuttavia giunto a conclusione.

7 …segue La ratio ispiratrice della proposta di legge n. 2350 non è altro che la tutela della vita umana*. Inoltre garantisce la dignità della persona, sancisce il divieto dell’eutanasia e dell’accanimento terapeutico, e riconosce il consenso informato quale presupposto di ogni trattamento sanitario. Tutela la vita umana * “quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge”; inoltre riconoscere e garantisce “la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all’interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza”;infine riconoscere che nessun trattamento sanitario può essere attivato senza l’espressione del consenso informato”. Resta fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività

8 …segue, il punto centrale della proposta di legge n 2350, approvata dal Senato il 26.3.2009, è contenuto nell’art. 3, avente ad oggetto contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento. Tale disposizione disciplina il contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento, nella quale il soggetto “esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e volere”. Il primo problema che viene affrontato è quello riguardante la dichiarazione del “proprio orientamento” che sembra tenda a sfumare l’atto di una piena volontà.

9 SEGUE Il dichiarante, dunque, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in una situazione di compiuta informazione medico-clinica, può dichiarare il “proprio orientamento” sull’attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, sempre in conformità rispetto alla legge e al codice di deontologia medica. In tale dichiarazione anticipata di trattamento (cosiddetta DAT) può essere altresì esplicitata la rinuncia del soggetto “ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale”. Nella DAT il soggetto non potrà inserire indicazioni che integrino le fattispecie penali di cui agli artt. 575 c.p. - Omicidio volontario comune- 579 c.p. - Omicidio del consenziente - e 580 c.p. - Istigazione o aiuto al suicidio (art.4 PDL ). La disposizione prosegue sottolineando come, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13.12.2006, “l’alimentazione e l’idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. – e dunque -esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”.

10 Il tema del fine vita nel diritto internazionale In Italia il dibattito sul tema del fine vita non può ritenersi estraneo al più ampio dibattito internazionale biogiuridico Nel nostro paese, però, la discussione è ferma e accade spesso che il tema dell’eutanasia e del suicidio assistito vengano trattati solo quando sono segnalati dalla cronaca casi eclatanti come il suicidio di Mario Monicelli o la vicenda di Pergiorgio Welby.

11 ..segue In Italia il 46% dei suicidi è compiuto da malati terminali L’ associazione Coscioni, associazione no profit di promozione sociale per la libertà di ricerca scientifica, ha raccolto 70.000 firme su una proposta di legge di iniziativa popolare avente ad oggetto la liceità del testamento biologico e la legalizzazione dell’eutanasia. non ne è scaturito alcun dibattito né, tantomeno, vi è stata alcuna calendarizzazione della discussione della proposta di legge in questione nelle commissioni competenti. l’associazione suddetta proponeva poche e chiare regole che stabiliscono con precisione come ciascuno possa esigere legalmente il rispetto delle proprie decisioni in materia di trattamenti sanitari, incluso il ricorso all’eutanasia.

12 La proposta ad iniziativa popolare 1) ogni cittadino può rifiutare trattamenti sanitari, anche di sostegno vitale, e il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la sua volontà purchè provenga da soggetto maggiorenne, che non si trovi in condizioni di incapacità di intendere e volere, sia manifestata inequivocabilmente dall'interessato o, in caso di incapacità sopravvennuta, da persona precedentemente nominata - con atto scritto- fiduciario; 2) il personale medico o sanitario che non rispetti tale volontà è tenuto al risarcimento del danno (morale e materiale) provocato dal suo comportamento (oltre ad essere penalmente o civilmente responsabile del fatto);

13 Segue 3) non si configurano i reati di cui agli artt. 575, 579, 580 e 593 c.p. in capo al medico e al personale sanitario che abbiano praticato l'eutanasia qualora sussistano le seguenti condizioni: la richiesta provenga dal paziente e sia attuale e inequivocabilmente accertata; il paziente sia maggiorenne; non si trovi in stato di incapacità di intendere e di volere; i parenti entro il secondo grado e il coniuge con il consenso del paziente siano stati informati della richiesta; quest'ultima sia motivata da una patologia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi; il paziente sia stato informato delle sue condizioni e delle possibili alternative terapeutiche; il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche; 4) ogni persona può stilare un atto scritto, con il quale chiede l'applicazione dell'eutanasia per il caso in cui successivamente venga a trovarsi nelle condizioni di cui al punto 3 e sia incapace di intendere e di volere, nominando contemporaneamente un fiduciario.


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