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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016: problematiche e novità

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Presentazione sul tema: "ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016: problematiche e novità"— Transcript della presentazione:

1 ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016: problematiche e novità
N.B.: l'impostazione del materiale è stata attuata in modo analitico per costituire «dispensa» dell'incontro di studio e non come supporto di mera proiezione. In ogni caso, si pone in evidenza che l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Vigevano 10 maggio 2016

2 Aspetti generali

3 CONTRIBUENTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DI UNICO
Aspetti generali CONTRIBUENTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DI UNICO Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre 2016 i contribuenti che: hanno conseguito redditi nell’anno 2015 e non rientrano nei casi di esonero; sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili anche nel caso in cui non hanno conseguito alcun reddito; i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CU 2016) nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre € 10,33 il totale delle ritenute subite; i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute; i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2016); (segue)

4 CONTRIBUENTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DI UNICO
Aspetti generali CONTRIBUENTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DI UNICO Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre 2016 i contribuenti che: i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto; i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2 comma 2 D.L. n. 138/2011); i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente ; i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33; i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM. Inoltre, anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Unico-PF (come il quadro RW - Investimenti e attività finanziarie all'estero - Monitoraggio - IVIE/IVAFE).

5 TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO 2016-PF
Aspetti generali TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO 2016-PF In relazione alle disposizioni del D.P.R. 322/1998, e successive modifiche, il Modello UNICO Persone Fisiche 2016 deve essere presentato entro i termini seguenti: dal 2 maggio 2016 al 30 giugno 2016 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale; entro il 30 settembre 2016 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati. Regola procedurale -> Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello Unico 2016 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato -> applicabile la sanzione amministrativa.

6 MODULISTICA DA UTILIZZARE Frontespizio del modello Unico 2016
Aspetti generali MODULISTICA DA UTILIZZARE DICHIARAZIONE DEI REDDITI autonoma Mod. UNICO 2016 DICHIARAZIONE IVA autonoma Mod. IVA 2016 DICHIARAZIONE UNIFICATA Mod. UNICO 2016 Mod. IVA 2016 Frontespizio del modello Unico 2016 Non deve essere compilato il quadro VX della dichiarazione Iva

7 PRESENTAZIONE DALL'ESTERO
Aspetti generali PRESENTAZIONE DALL'ESTERO I contribuenti: possono trasmettere la propria dichiarazione in via telematica anche dall'estero, se in possesso di un codice Pin; oppure, in alternativa: possono spedirla (sempre che non siano titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo) entro il 30 settembre con raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di invio, tenendo presente che, in caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla che deve risultare indirizzata: all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Venezia via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia. Sulla busta devono essere indicati: cognome, nome e codice fiscale del contribuente; la dicitura “Contiene dichiarazione modello Unico anno 2016-Persone Fisiche”.

8 CONDIZIONI GENERALI DI ESONERO
Aspetti generali CONDIZIONI GENERALI DI ESONERO Regola -> in generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33 Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione: Imposta lorda Detrazioni per carichi di famiglia Detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi Ritenute Importo non superiore a euro 10,33

9 CASI PARTICOLARI -> VENDITORI A DOMICILIO Obbligo di compilazione
Aspetti generali CASI PARTICOLARI -> VENDITORI A DOMICILIO dichiarazione Obbligo di compilazione Redditi Esonerato dall’adempimento, se non possiede altri redditi imponibili Iva Sì, adempimento previsto Irap Non soggetto all’adempimento (esclusione) Sostituti d’imposta Sì, solamente se in veste di sostituto d’imposta ha effettuato ritenute alla fonte

10 CASI PARTICOLARI -> EREDI DEI CONTRIBUENTI DECEDUTI
Aspetti generali CASI PARTICOLARI -> EREDI DEI CONTRIBUENTI DECEDUTI Per le persone decedute: nel 2015; o: entro il mese di febbraio 2016; la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini distinti in relazione alla modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione. Presentazione cartacea agli uffici postali Invio telematico data del decesso presentazione dal 2.5 al entro il entro entro il

11 CASI PARTICOLARI -> EREDI DEI CONTRIBUENTI DECEDUTI
Aspetti generali CASI PARTICOLARI -> EREDI DEI CONTRIBUENTI DECEDUTI Se unico erede di un imprenditore deceduto nel 2015 che ha deciso di continuare l’attività del de cuius Erede dichiarazione obbligo note Redditi propri In concreto, l’erede: deve presentare il mod. Unico 2016 in forma autonoma, con i redditi da dichiarare per conto de cuius; può unificare la dichiarazione redditi propri con dichiarazione Iva con modulo de cuius; presenta mod. Irap proprio autonomo e quello del de cuius autonomo (in relazione all’attività posta in essere) Irap propria Redditi del de cuius Irap del de cuius Iva 2015 Sostituti

12 CASI PARTICOLARI -> EREDI DEI CONTRIBUENTI DECEDUTI
Aspetti generali CASI PARTICOLARI -> EREDI DEI CONTRIBUENTI DECEDUTI Se unico erede di un imprenditore deceduto nel marzo 2016 che ha deciso di continuare l’attività del de cuius Erede dichiarazione obbligo note Redditi propri In concreto, l’erede: deve presentare la dichiarazione unificata per conto del de cuius (mod. Unico + mod. Iva da dichiarare per conto del de cuius); Deve presentare la dichiarazione Irap per conto del de cuius in modo autonomo. L’erede, inoltre, deve presentare il mod. Unico 2016 al fine dell’adempimento dichiarativo dei propri redditi. Redditi del de cuius Irap del de cuius Iva 2015 del soggetto deceduto con saldo a debito

13 CASI PARTICOLARI -> EREDI DEI CONTRIBUENTI DECEDUTI
Aspetti generali CASI PARTICOLARI -> EREDI DEI CONTRIBUENTI DECEDUTI Se unico erede di un imprenditore deceduto nel 2015 che ha deciso di non continuare l’attività del de cuius Erede dichiarazione obbligo note Redditi e Iva del de cuius In concreto, l’erede: può presentare la dichiarazione annuale unificata per i redditi e Iva del de cuius (oppure in forma autonoma); Potrebbe essere tenuto al versamento dell’Iva a debito entro il 16 marzo. Irap del de cuius

14 TERMINI DI VERSAMENTO (salvo proroghe) (dichiarazione unificata)
Aspetti generali TERMINI DI VERSAMENTO (salvo proroghe) Versamento imposte sui redditi 16 giugno termine ordinario dal 17 giugno al 16 luglio con maggiorazione dello 0,40% con possibilità di rateizzazione Versamento Iva (dichiarazione unificata) 16 marzo termine ordinario dal 17 marzo al 16 giugno con maggiorazione dello 0,40% mese (entro 16/4-> 0,40% - 18/5 -> 0,8% - 16/6 -> 1,2%) Se differimento al 16/7 l’importo del 16/6 (comprensivo dell’1,2%) deve essere ulteriormente aumentato dello 0,40%

15 MODALITÀ DI VERSAMENTO
Aspetti generali MODALITÀ DI VERSAMENTO Contribuente Tipologia F24 Utilizzo tramite Qualsiasi F24 con saldo «a zero» Solo Entratel/Fisconline (F24 Web – F24 online – F24 cumulativo – F24 addebito unico) F24 a debito con compensazione Entratel/Fisconline Remote / home banking Titolare Partita Iva F24 a debito senza compensazione Privato F24 a debito senza compensazione > € 1.000 F24 a debito senza compensazione < o uguale a € 1.000 o anche cartaceo Importo minimo versamento F24 -> € 1,03 <-> No versamento Irpef e addizionali Irpef se entità non superiore a € 12,00 <-> Iva dichiarazione annuale e Irap -> € 10,33.

16 OPERAZIONI STRAORDINARIE - ADEMPIMENTI PER SNC E SAS
Aspetti generali OPERAZIONI STRAORDINARIE - ADEMPIMENTI PER SNC E SAS A seguito della variazione apportata all’art. 1, c. 1, del DPR 322/98, è stato eliminato il riferimento alle sole società di capitali, estendendo l’obbligo a qualsiasi tipologia di contribuenti. Poiché: per le persone fisiche il periodo d’imposta coincide sempre con l’anno solare (utilizzano, pertanto, sempre il cd. “modello nuovo”, cioè l’ultimo modello approvato disponibile); possibilità di utilizzare il “modello vecchio” (in presenza di dichiarazione di un periodo d’imposta chiuso prima del 31 dicembre) ricorre per le sole società di persone (snc, sas, ecc.) e soggetti assimilati (associazioni professionali, ecc.); tenendo presente che se: periodo d’imposta > 365 giorni -> consentito per società di capitali in sede di costituzione e per operazioni straordinarie -> società personali per operazioni straordinarie; dichiarazione Iva -> se periodo chiuso prima del 31/12 -> adempimento obbligatorio autonomo (generalizzato dalla Legge di stabilità 2016 a decorrere dal 2016); termine di presentazione -> sempre fissati alla fine del nono mese successivo a quello di efficacia dell’operazione straordinaria.

17 OPERAZIONI STRAORDINARIE - ADEMPIMENTI PER SNC E SAS
Aspetti generali OPERAZIONI STRAORDINARIE - ADEMPIMENTI PER SNC E SAS PERSONE FISICHE indipendentemente dal periodo d’imposta SEMPRE MODELLI NUOVI SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE periodo d’imposta chiuso o in corso al 31 dicembre 2015 SEMPRE MODELLI NUOVI SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE periodo d’imposta chiuso prima del 31 dicembre 2015 MODELLI PRECEDENTI OPERAZIONI STRAORDINARIE INTERESSATE -> nuovi adempimenti si applicano ai casi: di cessazione della fase di liquidazione (o di cessazione senza messa in liquidazione) ante 31/12; di scioglimento per perdita della pluralità dei soci con effetto ante 31/12; di conferimento di Snc/Sas con effetti ante 31/12; di trasformazione dal Snc/Sas ad Srl/Spa (o viceversa) con effetto ante 31/12; di fusione / scissione che coinvolga società di persone come danti causa.

18 TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE
Tempistiche e possibilità di rimedio ad eventuali errori TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE

19 TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE
Tempistiche e possibilità di rimedio ad eventuali errori TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE Con decorrenza dal > sono allungati di un anno i termini per l’accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. E’ stata estesa al caso della dichiarazione Iva nulla l’allungamento dei termini per l’accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso dunque si rende tempestivo l’accertamento effettuato fino all’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione (sette dalla presentazione). E’ stata espunta la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposta sui redditi nel il caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

20 avvisi di accertamento (imposte sui redditi, IVA e irap)
Tempistiche e possibilità di rimedio ad eventuali errori avvisi di accertamento (imposte sui redditi, IVA e irap)

21 avvisi di accertamento (imposte sui redditi, IVA e irap)
Tempistiche e possibilità di rimedio ad eventuali errori avvisi di accertamento (imposte sui redditi, IVA e irap)

22 CONSIDERAZIONI DA VALUTARE -> FAVOR REI
Tempistiche e possibilità di rimedio ad eventuali errori CONSIDERAZIONI DA VALUTARE -> FAVOR REI Il “favor rei” inerisce la misura delle sanzioni applicabili a violazioni poste in essere prima dell’entrata in vigore della norma sanzionatoria più favorevole Tuttavia, il “favor” per poter essere applicato necessita l’entrata in vigore della norma sanzionatoria più favorevole Non è possibile applicare il “favor rei” sulla base di una norma sanzionatoria più favorevole non ancora entrata in vigore

23 CONSIDERAZIONI DA VALUTARE -> FAVOR REI
Tempistiche e possibilità di rimedio ad eventuali errori CONSIDERAZIONI DA VALUTARE -> FAVOR REI Fino al 31 dicembre 2015 tutte le violazioni commesse vengono punite con le sanzioni “vecchie” e ad esse deve essere applicato il ravvedimento operoso nella versione “aggiornata” Dal 1 gennaio 2016 le violazioni commesse da tale data vengono punite con le sanzioni “nuove”, mentre quelle commesse in precedenza con le sanzioni “nuove” solo se più favorevoli

24 VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI
Tempistiche e possibilità di rimedio ad eventuali errori VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI Costo del ravvedimento-Omesso o tardivo versamento Termine di versamento Sanzione piena Sanzione ridotta Entro 14 giorni dalla scadenza Da 1% a 14% 1/10 della sanzione dovuta (o 0,1% per ogni giorno di ritardo) Dal 15° al 30° giorno 15% 1/10 della sanzione dovuta (o 1,5%) Dal 31° ai 90° giorno 1/9 della sanzione dovuta (o 1,67%) dal 91° giorno all'anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione 30% 1/8 della sanzione dovuta (o 3,75%) entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione 1/7 della sanzione dovuta (o 4,28%) oltre 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione 1/6 della sanzione dovuta (o 5%)

25 avvisi di accertamento (VOLUNTARY DISCLOSURE)
Tempistiche e possibilità di rimedio ad eventuali errori avvisi di accertamento (VOLUNTARY DISCLOSURE) Resta fermo quanto disposto in materia di accertamento ai fini della voluntary disclosure. Pertanto, i termini di decadenza: per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA; per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni; che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli elementi (imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi) relativi alla procedura di collaborazione volontaria sono fissati, in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.

26 DICHIARAZIONI OMESSE O INFEDELI
Sanzioni applicabili per dichiarazione omessa o infedele DICHIARAZIONI OMESSE O INFEDELI Sanzioni afferenti alle violazioni relative l'omessa e l'infedele dichiarazione dei redditi, Irap e Iva -> irrogate in relazione del diverso disvalore che scaturisce dal tipo di violazione dichiarativa commessa. Applicazione principio di proporzionalità -> es.: per la dichiarazione infedele -> se l'infedeltà: deriva da condotte fraudolente e come tali, quindi, particolarmente gravi, la sanzione viene aumentata (del 50%); è di scarso profilo e/o di bassa pericolosità, la sanzione ridotta a 1/3. Omessa dichiarazione dei redditi e Irap -> se la dichiarazione viene presentata entro il termine per quella dell'anno successivo e, comunque, prima dell'inizio di un controllo fiscale, la sanzione viene ridotta dal 60% al 120% dell'imposta dovuta (con un minimo di € 200) -> riduzione del 50% rispetto alla misura base attuale.

27 DICHIARAZIONI OMESSE O INFEDELI
Sanzioni applicabili per dichiarazione omessa o infedele DICHIARAZIONI OMESSE O INFEDELI Dichiarazione infedele -> dal 2016, nel caso di dichiarazione infedele si renderà operativa per le violazioni: ordinarie -> sanzione dal 90 al 180% dell'imposta dovuta (assenza di condotte di particolare insidiosità); da condotte fraudolente -> sanzione aumenta della metà: dal 135% al 270% (presenza di condotte insidiose); di scarso profilo -> sanzione ridotta a 1/3: dal 30 al 60% (imposta accertata inferiore al 3%, nel limite di € – o presenza di errori di competenza temporale); non comportanti danno erariale -> errore di competenza: sanzione fissa di € 250. Omessa dichiarazione dei redditi e Irap -> la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni successivi al termine ordinario si deve considerare omessa.

28 DICHIARAZIONI OMESSE DICHIARAZIONI TARDIVE-RAVVEDIBILE ENTRO 90 GIORNI
Sanzioni applicabili per dichiarazione omessa o infedele DICHIARAZIONI OMESSE Presentazione dichiarazione omessa entro il termine di quella successiva, ma prima dell’inizio di un’attività di controllo e/o di accertamento -> sanzione ridotta al 50%: dal 60% al 120% imposte dovute (invece delle ordinarie: dal 120% al 240%); se non sono dovute imposte: sanzione fissa da € 150 a € 500. DICHIARAZIONI TARDIVE-RAVVEDIBILE ENTRO 90 GIORNI Si applica la lett. c) dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97: dichiarazione tardiva -> sanzione fissa: da € 25,00 [€ 258 : 10 = € 25,80] a € 25,00 [€ 250 : 10 = € 15,00]; imposte non versate -> sanzione base 30% : 8 = 3,75% (se si regolarizza prima c’è la possibilità di effettuare ravvedimento sprint [0,1% giorno fino a 14 gg.] o breve nei 30 gg. [1/10 del 15% = 1,5%] o intermedio non oltre i 90 gg. [1/9 del 15% = 1,6667%] -> dopo 90 gg.: sanzione base 30%.

29 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE-RAVVEDIBILE ENTRO 90 GIORNI
Sanzioni applicabili per dichiarazione omessa o infedele DICHIARAZIONI INTEGRATIVE-RAVVEDIBILE ENTRO 90 GIORNI Si applica l’art. 13 del D.Lgs. 472/97: dichiarazione integrativa entro 90 giorni dal termine previsto per l’adempimento -> sanzione fissa: da € 28,00 [€ 258 : 9 = € 28,66] a € 27,00 [€ 250 : 9 = € 27,77]; imposte non versate -> sanzione base 30% : 8 = 3,75% (possibilità di effettuare ravvedimento sprint [0,1% giorno fino a 14 gg.] o breve nei 30 gg. [1/10 del 15% = 1,5%] o intermedio non oltre i 90 gg. [1/9 del 15% = 1,6667%] -> dopo 90 gg.: sanzione base 30%. COMPILAZIONE DEL MOD. F24 PER SANZIONE FISSA indicare: codice tributo -> 8911; anno di riferimento (anno in cui si è commessa la violazione). N.B.: la sanzione ridotta si applica per ciascuna “dichiarazione” (redditi/IVA/IRAP) a prescindere dalla presentazione in forma unificata delle stesse (C.M. 54/2002).

30 VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI
Violazioni in materia di versamenti d’imposta VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI Regola -> applicazione della sanzione pari al 30% per gli omessi e carenti versamenti periodici, di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione. Versamenti effettuati con ritardo non superiore a novanta giorni -> sanzione amministrativa ridotta alla metà. In pratica, il tardivo versamento sarà sanzionato nella misura ridotta del 15%, anziché con il 30%. Viene anche stabilito che per i versamenti effettuati entro 15 giorni (dal 1° al 14° giorno) la sanzione base è ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, nonché l’operatività del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

31 VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI 0,10 x 10 = 1%
Violazioni in materia di versamenti d’imposta VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI Omessi o carenti versamenti Esempio -> Versamento Iva del mese di ottobre di € , effettuato con ritardo di 10 giorni. La sanzione dovuta sarà pari a 0,10 x 10 = 1% Sanzione dovuta: 1% di € = € 600 (al presente la sanzione dovuta è pari al 2% o allo 0,2 x 10 = 2% e dunque pari a € 1.200). Ravvedimento effettuato: nei 30 giorni dalla scadenza -> sanzione per regolarizzazione spontanea passa dal 3% all'1,50%; dal 31.mo giorno al 90.mo giorno dalla scadenza -> sanzione per regolarizzazione spontanea passa dal 3,33% all’1,6667%.

32 VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI
Violazioni in materia di versamenti d’imposta VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI Omessi o carenti versamenti In tutti i casi di violazione per tardivi versamenti (non ravveduti) effettuati nel termine di 90 giorni, l'Agenzia delle entrate irrogherà, tramite la notifica della «Comunicazione di irregolarità», la sanzione ridotta del 15%, con possibilità di beneficiare della riduzione: a 1/3, in caso di pagamento nel termine di trenta; o: al 5% in luogo dell'attuale 10%, in caso di pagamento nei novanta giorni dalla notifica. Analogamente, in caso di violazioni rilevabili ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, la sanzione ridotta a 2/3 sarà pari al 10% in luogo dell'attuale 20%.

33 VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI
Violazioni in materia di versamenti d’imposta VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI Indebite compensazioni Nel caso di utilizzo: di un'eccedenza o di un credito di imposta esistenti in misura superiore a quello spettante -> si rende applicabile la sanzione pari al 30% del credito utilizzato; in compensazione di crediti inesistenti -> si rende applicabile la sanzione dal 100 al 200% dell’entità misura dei crediti medesimi; senza alcuna possibilità di definizione agevolata. Credito inesistente -> quello mancante, in tutto o in parte, del presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del decreto Iva.

34 VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI
Violazioni in materia di versamenti d’imposta VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI Utilizzo di crediti inesistenti confermata la sanzione dal 100 al 200% della misura del credito; è venuto meno l'aggravante per l'utilizzo in compensazione del credito inesistente di importo superiore a € (nella previgente disciplina sanzionata in misura pari al 200% del credito compensato). Attenzione -> non possono considerarsi crediti inesistenti quelli utilizzati in compensazione in eccesso rispetto all'importo risultante dalla dichiarazione presentata. Esempio -> contribuente che a fronte di un credito Irpef scaturente dal modello Unico PF presentato di € utilizza in F24 un importo di €

35 VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI
Violazioni in materia di versamenti d’imposta VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI Utilizzo di crediti inesistenti Se si verifica tale situazioni: per rettificare gli errori commessi nella determinazione delle imposte; per contestare un non corretto riporto delle eccedenze d'imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni; nella liquidazione automatica l'Agenzia delle entrate rileverà l’errore compilativo ed emetterà la «comunicazione di irregolarità per la definizione bonaria», consentendo al contribuente che procedere a corrispondere il tributo e gli interessi entro 30 giorni dalla sua ricezione con il beneficio della riduzione a 1/3 delle sanzioni.

36 OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24
Violazioni in materia di versamenti d’imposta OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 Omessi e/o carenti versamenti Il comma 2-bis dell’art. 15 del D.Lgs. 471/1997, sanziona l'omessa presentazione del modello F24 contenente i dati relativi all'eseguita compensazione, con una sanzione fissa di € 100 (diminuita rispetto agli attuali € 154). Tale sanzione viene ridotta a € 50 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi. Nel caso di presentazione di un modello F24 a saldo zero, la sanzione dovuta sarà pari a: 1/9 di € 50, in caso di presentazione entro 5 giorni lavorativi successivi (ovvero € 5,56); 1/9 di € 100, in caso di presentazione del modello entro 90 giorni (ovvero € 11,11).

37 SANZIONI E RAVVEDIMENTO INERENTI ALLA PRESENTAZIONE MODELLO UNICO
Integrazioni e ravvedimenti SANZIONI E RAVVEDIMENTO INERENTI ALLA PRESENTAZIONE MODELLO UNICO Mod. UNICO 2016 non presentato entro il 30 settembre 2016: presentazione entro il 29 dicembre 2016 con ravvedimento operoso -> sanzione ridotta a € 25,00 (€ 250 x 1/10) + eventuale sanzione ridotta per omesso versamento; presentazione tra il 30 dicembre 2016 ed il 30 settembre > non è possibile ravvedersi e l'Ufficio applicherà la sanzione dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di € 200,00 (se non sono dovute imposte si applica la sanzione da € 150,00 ad € 500,00); omessa presentazione/presentazione oltre il 30 settembre > non è possibile ravvedersi e l'Ufficio applicherà la sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di € 250,00 (se non sono dovute imposte si applica la sanzione da € 250,00 ad € 1.000,00). Mod. UNICO 2016 presentato entro il 30 settembre 2016 e ripresentato entro il 29 dicembre 2016 con ravvedimento operoso -> sanzione ridotta ad € 27,77 (€ 250 x 1/9) + eventuale sanzione ridotta per omesso versamento.

38 Integrazioni e ravvedimenti PRINCIPIO DI COMPETENZA – ART. 109 TUIR
Comma 1 - I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, ….., concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza …….. tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. Comma 4 - Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili: quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme … che dispongono o consentono il rinvio; [...]Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

39 Integrazioni e ravvedimenti CORREZIONI NEI TERMINI DI PRESENTAZIONE
I contribuenti che hanno necessità di correggere una dichiarazione già consegnata o trasmessa, possono presentare, entro la scadenza ordinaria, un nuovo modello, barrando la casella “Correttiva nei termini”. Se dalla dichiarazione “rettificativa” emerge: una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute; nel caso i termini per i versamenti siano già scaduti, può ricorrere al ravvedimento operoso per sanare il pagamento effettuato in ritardo; un maggior credito o una minore imposta, il contribuente può chiedere il rimborso o usufruire del credito per l'anno successivo; oppure, in alternativa, può utilizzarlo in compensazione per pagare altri tributi.

40 CORREZIONI DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE
Integrazioni e ravvedimenti CORREZIONI DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificarla o integrarla presentando una nuova dichiarazione. E' possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) soltanto se quella originaria è stata validamente presentata; è considerata tale anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza. Per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior reddito, un maggior debito o un minor credito d'imposta, il contribuente può integrare a proprio favore la dichiarazione, presentando un altro Unico PF entro la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Sul frontespizio del modello deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”. L'eventuale credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.

41 FORME DI COMUNICAZIONE TRA CONTRIBUENTE E AMMINISTRAZIONE
Integrazioni e ravvedimenti FORME DI COMUNICAZIONE TRA CONTRIBUENTE E AMMINISTRAZIONE Nel frontespizio - sezione «Tipo di dichiarazione» – è stata inserita la casella "Dichiarazione integrativa" che prevede l'utilizzo del codice "2" nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate. codice 1 -> per dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di minor reddito o di una minore imposta o maggior credito (salva l’applicazione delle sanzioni); codice 2 -> rettifica dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate (art. 1, commi , L. 190/2014), salva l’applicazione delle sanzioni.

42 FORME DI COMUNICAZIONE TRA CONTRIBUENTE E AMMINISTRAZIONE
Integrazioni e ravvedimenti FORME DI COMUNICAZIONE TRA CONTRIBUENTE E AMMINISTRAZIONE Nel caso di presentazione di dichiarazione integrativa -> evidenziare quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati modificati. Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro «Firma della dichiarazione», nelle caselle presenti nel riquadro «Tipo di dichiarazione» e nella casella relativa alla compilazione del quadro NI del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, deve essere indicato uno dei seguenti codici: «1» -> quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa, sia nella dichiarazione originaria senza modifiche; «2» -> quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria; «3» -> quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria, ma assente nella dichiarazione integrativa.

43 FORME DI COMUNICAZIONE TRA CONTRIBUENTE E AMMINISTRAZIONE
Integrazioni e ravvedimenti FORME DI COMUNICAZIONE TRA CONTRIBUENTE E AMMINISTRAZIONE Altra conseguente modifica risulta presente nella sezione «Firma della dichiarazione», dove: la casella «Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario» deve essere utilizzata dal contribuente per richiedere che: le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione; e: la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli studi di settore; Siano inviate all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione; l'intermediario, a sua volta, deve accettare di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella «Ricezione altre comunicazioni telematiche», inserita nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica".

44 CORREZIONI DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE
Integrazioni e ravvedimenti CORREZIONI DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE Casella da barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione deve essere presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione. In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter del D.P.R. 322/1998, contenga anche la correzione di errori od omissioni non deve essere barrata la presente casella, ma deve essere barrata la casella «Dichiarazione integrativa a favore» o «Dichiarazione integrativa» a seconda della tipologia di correzioni effettuate. Dichiarazione integrativa (art. 2, c. 8-ter, DPR. 322/98)

45 DICHIARAZIONE OMESSA SANZIONE DI RIFERIMENTO -> DAL 120 AL 240%
Integrazioni e ravvedimenti DICHIARAZIONE OMESSA SANZIONE DI RIFERIMENTO -> DAL 120 AL 240% Ipotesi sanzione ridotta: Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente: entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo; e, comunque: prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza; si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120% (anziché dal 120 al 240%) dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 200,00. Se non sono dovute imposte -> sanzione da € 150,00 a € 500,00.

46 Integrazioni e ravvedimenti DICHIARAZIONE INFEDELE
Vecchia sanzione dal 100 al 200% Attuale sanzione: Se nella dichiarazione risulta indicato, ai fini delle singole imposte: un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato; o, comunque: un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante; si applica la sanzione amministrativa dal 90 al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato -> stessa sanzione se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta o indebite deduzioni dall’imponibile, anche se sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. MAGGIORAZIONE -> sanzione dal 135 al 270% -> se la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti o con artifici o raggiri, oppure utilizzando condotte simulatorie o fraudolente

47 DICHIARAZIONE INFEDELE: ERRORE LIEVE
Integrazioni e ravvedimenti DICHIARAZIONE INFEDELE: ERRORE LIEVE SANZIONE RIDOTTA AD UN TERZO = SANZIONE DAL 60 AL 120% se: la maggiore imposta accertata; o: il minore credito accertato; risulta di entità complessivamente inferiore: al 3% dell’imposta e del credito dichiarati; e, comunque: inferiori a € ,00.

48 Integrazioni e ravvedimenti
ERRORE COMPETENZA SANZIONE DAL 60 AL 120% quando: l’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito; il componente positivo ha già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. Attenzione -> se non vi è alcun danno per l’Erario, la sanzione è pari a € 250,00.

49 VIOLAZIONI SU VERSAMENTI
Integrazioni e ravvedimenti VIOLAZIONI SU VERSAMENTI ART. 13 D.LGS. 471/1997 La sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli: 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973; 54-bis D.P.R. 633/1972. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto nelle altre ipotesi e/o situazioni, si tratta di dichiarazione infedele

50 VIOLAZIONI SU VERSAMENTI
Integrazioni e ravvedimenti VIOLAZIONI SU VERSAMENTI ART. 13 D.LGS. 471/1997: NUOVA VERSIONE sanzione dell’1% al giorno progressiva dal 1° al 14° giorno di ritardo al 15° giorno, sanzione del 15% la sanzione resta al 15% fino al 90 giorno di ritardo dal 91° giorno di ritardo la sanzione diviene del 30% tenendo presente che alle predette sanzioni si rende attivabile la possibilità di porre in essere il ravvedimento operoso.

51 Integrazioni e ravvedimenti RAVVEDIMENTO: RIDUZIONI OTTENIBILI
Art. 13 Ambito temporale Sanzione ridotta a Tributi Lett. a) Fino a 30 gg. dalla violazione 1/10 tutti Lett. a-bis) da 31 a 90 gg. dalla violazione o dal termine presentazione dichiarazione 1/9 Lett. b) entro l’anno dalla violazione o entro termine presentazione dichiarazione dell’anno della violazione 1/8 Lett. b-bis) entro due anni dalla violazione o entro termine presentazione dichiarazione anno successivo violazione 1/7 amministrati Ade Lett. b-ter) oltre due anni dalla violazione o oltre termine presentazione dichiarazione anno successivo violazione 1/6 Lett. b-quater) sanatoria dopo constatazione violazione nel “PVC” 1/5

52 Integrazioni e ravvedimenti
ITER PROCEDURALE verificare la violazione commessa (errato versamento, errore da controllo formale, infedele dichiarazione); individuare la sanzione applicabile; ridurre la sanzione di riferimento in forza delle ipotesi di ravvedimento operoso; procedere al ravvedimento operoso.

53 Integrazioni e ravvedimenti CONSIDERAZIONI ESEMPLIFICATIVE
versamento effettuato con un ritardo di 4 giorni: precedente sanzione -> 8% -> ravvedimento: 0,8%; attuale sanzione -> 4% -> ravvedimento: 0,4%; in caso di mancato ravvedimento -> sanzione applicabile: 4%; errore di versamento in ritardo scoperto dopo 23 giorni: precedente sanzione -> 30% -> ravvedimento immediato: 3%; attuale sanzione -> 15% -> ravvedimento immediato:1,5%; ravvedimento dal 31° giorno al 90 giorno -> ravvedimento: 1,67%; in caso di mancato ravvedimento -> sanzione applicabile: 15% dichiarazione infedele -> ravvedimento entro anno successivo: precedente sanzione -> 100% -> ravvedimento: 12,50%; attuale sanzione -> 90% (o anche 60%) -> ravvedimento: 11,25% (oppure 7,5%).

54 PRECISAZIONI OPERATIVE
Integrazioni e ravvedimenti PRECISAZIONI OPERATIVE RAVVEDIMENTO PARZIALE Ris. 67 del > il ravvedimento operoso può essere anche parziale, fermi restando i termini previsti dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97 -> “è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente”. RAVVEDIMENTO ERRATO Circ. 27 del > il ravvedimento operoso si deve ritenere comunque valido, essendo sufficiente l’indicazione del relativo codice di versamento. Sarà poi l’Amministrazione finanziaria a ricalcolare gli esatti importi del ravvedimento che si è inteso effettuare.

55 BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
Aspetti generali inerenti alle novità dei modelli dichiarativi BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI MODALITÀ DI PAGAMENTO Per esigenze di semplificazione risulta consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento viene individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Le spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate”, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con l’usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. CIRCOLARE 7 DEL 2016: ok bonifici ordinari

56 QUALI IMPOSTE dal 2014 si imposte sui redditi e addizionali compensano
Visto di conformità per imposte dirette e Irap QUALI IMPOSTE per importi superiori a € dal 2014 si compensano solamente con visto di conformità oppure con firma del revisore imposte sui redditi e addizionali ritenute alla fonte imposte sostitutive Irap

57 CERTIFICAZIONI CREDITI FISCALI LIMITE ASSOLUTO COMPENSAZIONE IN F24
Visto di conformità per imposte dirette e Irap CERTIFICAZIONI CREDITI FISCALI LIMITE ASSOLUTO COMPENSAZIONE IN F24 valore operativo € ,00 il limite pari a € per i subappaltatori edili se il volume d'affari registrato nell'anno precedente è costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in subappalto

58 Visto di conformità per imposte dirette e Irap
CERTIFICAZIONI CREDITI FISCALI ATTENZIONE società non operative o in perdita sistematica presenza di debiti per imposte erariali e accessori superiori a € iscritti a ruolo e scaduti

59 CERTIFICAZIONI CREDITI FISCALI
Visto di conformità per imposte dirette e Irap CERTIFICAZIONI CREDITI FISCALI Art. 1, c. 574, L. 147/2014 E' stato disposto, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, da parte di un soggetto abilitato, per compensare, mediante modello F24, crediti di importo superiore a ,00 € annui, derivanti da: • imposte sui redditi e relative addizionali; • IRAP; • ritenute alla fonte; • imposte sostitutive delle imposte sui redditi. In alternativa, i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti di cui all'art bis c.c., hanno la possibilità di avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione iscritti nell'apposito Registro).

60 CERTIFICAZIONI CREDITI FISCALI
Visto di conformità per imposte dirette e Irap CERTIFICAZIONI CREDITI FISCALI Art. 1, c. 574, L. 147/2014 Anno di riferimento Compensazione Periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 Entro il termine di presentazione dell'adempimento dichiarativo Apposizione visto di conformità in sede di adempimento dichiarativo …………………………………………….. I crediti che risultano dal Modello UNICO 2016 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. Quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

61 Visto di conformità per imposte dirette e Irap
Art. 1, c. 574, L. 147/2014 La casella “Visto di conformità rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA” deve essere compilata solo nella dichiarazione unificata indicando uno dei seguenti codici: 1, se il visto si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi; 2, se il visto si riferisce alla sola dichiarazione IVA; 3, se il visto si riferisce a entrambe le dichiarazioni. Negli appositi campi vanno riportati -> codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF oppure -> codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità.

62 CERTIFICAZIONI CREDITI FISCALI
Visto di conformità per imposte dirette e Irap CERTIFICAZIONI CREDITI FISCALI Art. 1, c. 574, L. 147/2014 SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI Per la compensazione eccedenze di ritenute IRPEF dei soci o associati con i debiti tributari e contributivi delle società o associazioni è necessario tenere presente che se l'ammontare portato in compensazione eccede € ,00 è necessario che la dichiarazione risulti corredata dal visto di conformità. Si rammenta l'iter operativo: • la società semplice o l'associazione professionale segnalano le ritenute IRPEF subite alla fonte da attribuire per trasparenza in capo a ciascun associato (o socio); • il singolo socio (o associato), in sede di debito IRPEF individua l'entità delle ritenute IRPEF che può effettivamente utilizzare; • nell'ipotesi in cui le ritenute imputate dalla società o dall'associazione risultano di entità superiore alle necessità, ha la possibilità di riattribuirle all'ente di competenza; • con decorrenza dalla data certa dell'atto di riattribuzione, la società o l'associazione ha la possibilità di portarle in compensazione in sede di redazione del modello F24; • nella propria dichiarazione annuale, la società o l'associazione hanno l'onere di evidenziare la quota delle ritenute subite nella loro disponibilità e l'entità delle medesime che possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

63 Visto di conformità per imposte dirette e Irap

64 COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE DIRETTE € 30.000,00
Visto di conformità per imposte dirette e Irap COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE DIRETTE Credito IRPEF 2015-annuale Utilizzo dal periodo d'imposta successivo € ,00 per singola imposta contraddistinta dal relativo codice tributo (es.: 4001) € 5.000,00 in data NO -> dichiarazione – NO -> Visto conformità € 9.000,00 in data NO -> dichiarazione – NO -> Visto conformità € ,00 in data NO -> dichiarazione – SI -> Visto conformità

65 COMPENSAZIONE SENZA VISTO
Visto di conformità per imposte dirette e Irap COMPENSAZIONE SENZA VISTO CIRCOLARE N. 28/E/2014 e CIRCOLARE N. 1/E/2010 si rammenta infine che, come chiarito nella circolare n. 1/e del 2010, l’utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore ad € senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il prescritto visto di conformità comporta, nei confronti del contribuente, l’applicazione della sanzione prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione), di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

66 Visto di conformità per imposte dirette e Irap
CONTROLLI Verificare 1 esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori e regolarità dei medesimi 2 riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili 3 corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni del quadro RF ed alla relativa documentazione (contabilità ordinaria) 4 corrispondenza dei valori indicati nel quadro RG del modello unico alla relativa documentazione (contabilità semplificata) 5 corrispondenza dei valori indicati nel quadro re del modello unico alla relativa documentazione 6 controllo documentale degli oneri deducibili e degli oneri detraibili 7 controllo documentale dei crediti d’imposta 8 riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dall’unico dell’anno precedente 9 controllo delle compensazioni effettuate nell’anno 10 controllo delle ritenute d’acconto 11 controllo pagamenti effettuati con modello F24 per versamenti in acconto e a saldo 12 controllo delle perdite pregresse

67 Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata
SOGGETTI INTERESSATI L’Agenzia delle entrate rende disponibile dal 15 aprile di ogni anno, la dichiarazione precompilata, che poi deve essere presentata entro il 7 luglio successivo, in forma diretta tramite il sito dell’Agenzia, o tramite sia il sostituto d’imposta che presta assistenza diretta, sia un Caf o un professionista abilitato, con o senza utilizzo del precompilato. Il 730 precompilato viene proposto a chi: per il 2014 hanno presentato il mod. 730 (o il mod. Unico con caratteristiche da 730); il sostituto d’imposta ha trasmesso la loro Certificazione Unica 2016 relativa ai redditi 2015 (ex CUD); non sono stati titolari di partita Iva nel 2015; non ha presentato per il 2014 dichiarazioni correttive nei termini o integrative. viene predisposto anche per i destinatari della CU 2016, che per l’anno 2014 hanno presentato il mod. Unico-PF 2015 pur avendo i requisiti per presentare il mod. 730, oppure hanno presentato, oltre al mod. 730, anche i quadri AC, RM, RT e RW.

68 OPERATIVITÀ DELL’ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 730/2016
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata OPERATIVITÀ DELL’ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 730/2016 ENTI, IMPRESE, ECC.+ STS Interessi passivi e oneri mutui Premi assicurazioni vita-infortuni Contributi previdenziali Previdenza complementare Spese funebri, spese mediche Ecc. SOSTITUTI D’IMPOSTA Dettaglio redditi e detrazioni Familiari a carico Altri redditi Tfr e arretrati BANCA DATI FISCALE Dichiarazioni redditi-anno 2014 Dati catasto / imposta di registro Detrazioni pluriennali Crediti e versamenti Il è stato reso disponibile il mod. 730 precompilato a lavoratori dipendenti a pensionati che – entro il può essere accettato o modificato oppure sostituito con altro 730 o con mod. Unico 2016

69 MOD. 730 PRECOMPILATO – VISTO DI CONFORMITÀ
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata MOD. 730 PRECOMPILATO – VISTO DI CONFORMITÀ L’apposizione del visto di conformità comporta la verifica di corrispondenza formale: delle ritenute, dei versamenti, delle spese per oneri per i quali è richiesta la deduzione o la detrazione, dei crediti d’imposta, delle eccedenze d’imposta. Ciò significa, per il contribuente, che l’apposizione del visto di conformità sulla propria dichiarazione genera, a parere dell’Agenzia delle entrate, un affidamento circa la definitività del rapporto tributario. In tal senso, la definitività per il contribuente viene “barattata” con la responsabilità del soggetto vistante, tenuto a rispondere al pagamento di un «somma» corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione reclamati dall’Agenzia. La responsabilità viene esclusa solamente nel caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

70 MOD. 730 PRECOMPILATO – VISTO DI CONFORMITÀ
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata MOD. 730 PRECOMPILATO – VISTO DI CONFORMITÀ A chiarimento, si precisa che i Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel mod. 730 siano conformi (e, quindi, devono essere corretti e coerenti): ai documenti esibiti dal contribuente (inerenti a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) al fine di rilasciare, per ogni dichiarazione, un visto di conformità (certificazione di correttezza dei dati). Visto di conformità Controlli art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 l’onere di dover corrispondere una somma pari a IMPOSTA+INTERESSI+SANZIONI possono determinare a carico del Caf o del professionista abilitato Nessuna responsabilità in capo al soggetto che appone il visto (quindi, obbligato solo contribuente) per i dati che non sono oggetto di controlli formali, quali, ad esempio: l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione.

71 Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata
SANZIONE SPECIFICA Art. 6, comma 1, del D.Lgs. 175/2014: «Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa (entro il 10 novembre), i soggetti sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo: dell’imposta; della sanzione; degli interessi; che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/73, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente».

72 AUTOCERTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE – 1 di 3
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata AUTOCERTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE – 1 di 3 (D.P.R , n. 445 e successive modificazioni) Consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da una falsa dichiarazione, sotto la mia responsabilità DICHIARO FAMILIARI A CARICO -> che i familiari indicati a mio carico nel modello 730, hanno posseduto, lo scorso anno, un reddito complessivo inferiore a € 2.840,51. DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO AL 100%-> di essere il genitore con il reddito complessivo più elevato e che l’altro genitore indicherà “0” (“zero”) come percentuale di detrazione. SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO (E2) -> che le spese sanitarie indicate al rigo E2 sono relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sostenuta per conto di familiari non fiscalmente a carico che non trova capienza nell’imposta da questi dovuta. DISABILI (E3-E4-E5-E25) -> di essere, sulla base del riconoscimento da parte della Commissione medica pubblica, un soggetto portatore di handicap, ex art.3 della L. 5/2/1992 n.104. segue

73 AUTOCERTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE – 1 di 3
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata AUTOCERTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE – 1 di 3 (D.P.R , n. 445 e successive modificazioni) Consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da una falsa dichiarazione, sotto la mia responsabilità DICHIARO DISABILI (E4) -> di essere, sulla base del riconoscimento da parte di una Commissione medica pubblica, un soggetto con ridotte o impedite capacità motorie e che (nei casi necessari) sulla carta di circolazione del veicolo sono indicati gli adattamenti sottoposti a collaudo dagli uffici competenti. SPESE FUNEBRI (E8 – cod. 14) -> che le spese funebri sono state sostenute dal sottoscritto per il decesso anche del non familiare ________ TRASFERIMENTO RESIDENZA PER LAVORO (E72) -> di essere lavoratore dipendente e di avere trasferito la residenza nel comune di lavoro nei tre anni antecedenti la richiesta della detrazione. IMMOBILI LOCATI DA GIOVANI TRA 20 E 30 ANNI D’ETÀ (E71 - cod. 3) -> che l’unità immobiliare locata non è destinata ad abitazione principale dei genitori o di affidatari. segue

74 AUTOCERTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE – 1 di 3
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata AUTOCERTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE – 1 di 3 (D.P.R , n. 445 e successive modificazioni) Consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da una falsa dichiarazione, sotto la mia responsabilità DICHIARO RISTRUTTURAZIONI e SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (E41 – E44 e E61 – E63) -> che gli immobili per cui richiedo le detrazioni del 36%, 41%, 50% o 65% per le spese di ristrutturazione edilizia e/o del 55% o 65% per le spese di riqualificazione energetica sono tuttora di mia proprietà, oppure in caso di vendita, di aver formalizzato nell’atto il NON trasferimento della detrazione all’acquirente. SPESE PER ARREDO (E57) -> che i beni portati in detrazione sono destinati ad essere utilizzati nell’immobile che è stato oggetto di interventi di manutenzione straordinaria (art.16-bis del Tuir) per i quali si è richiesta la detrazione Irpef del 50% Dichiaro, inoltre, che i documenti (come da 730-2) esibiti o consegnati, in copia, per la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione sono conformi agli originali in mio possesso.

75 SPESE PER LE QUALI COMPETE LA DETRAZIONE DEL 19%
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata SPESE PER LE QUALI COMPETE LA DETRAZIONE DEL 19% Spese sanitarie rimborsate -> non rilevare le spese sanitarie sostenute nel 2015 che nello stesso anno sono state: risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi; rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di € 3.615,20, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. Possono, invece, essere indicate le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19%); rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente.

76 Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata
SPESE SANITARIE Risoluzione Agenzia entrate n. 10/e del 17/02/2010 precisazioni su scontrini con diciture varie “OMEOPATICO”; “TICKET”; “SOP” e “OTC”; Abbreviazioni “MED.” o “F.CO” Scontrini tutti detraibili in quanto soddisfano ugualmente l’esigenza di individuare natura e qualità Per gli scontrini relativi ai ticket nessun obbligo di conservare prescrizione medica

77 SPESE MEDICHE: DISPOSITIVI MEDICI
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata SPESE MEDICHE: DISPOSITIVI MEDICI Il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE”, con l'indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n. 20/E del 2011. Il contribuente, in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni, non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato. Circ. 19/12

78 SPESE DI ISTRUZIONE: NUOVA RIPARTIZIONE
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata SPESE DI ISTRUZIONE: NUOVA RIPARTIZIONE CODICE ‘12’ -> spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (art. 1 della L. 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a € 400 per alunno o studente. Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa che sono indicate con il codice 31. CODICE ‘13’ -> spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri -> possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

79 RECUPERO EDILIZIO: SOGGETTI AVENTI DIRITTO -> FAMILIARI CONVIVENTI
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata SPESE FUNEBRI – NUOVA PREVISIONE CODICE ‘14’ -> spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a € 1.550,00. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E12 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso. RECUPERO EDILIZIO: SOGGETTI AVENTI DIRITTO -> FAMILIARI CONVIVENTI Non è necessario che l’immobile oggetto dei lavori sia quello in cui i congiunti dimorano, essendo sufficiente che si tratti di un’abitazione in cui si esplica la convivenza. cfr.: circolare 24/E/2004 Anche seconda o terza casa

80 SPESE SOSTENUTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata SPESE SOSTENUTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI TRASFERIMENTO DETRAZIONE In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica o al donatario. Nella situazione di morte del titolare il diritto alla detrazione, la stessa si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. La cessazione dello stato di locazione o comodato, nell’ipotesi in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario, non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.

81 Adempimenti collegati al pagamento
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata Detrazione 50% Adempimenti collegati al pagamento A pena di decadenza dall’agevolazione unica modalità di pagamento delle spese è mediante BONIFICO BANCARIO O POSTALE tranne per le spese per cui non è possibile pagare con bonifico (es. oneri di urbanizzazione, ritenute fiscali onorari sugli dei professionisti, imposte di bollo). Dati che devono comparire sul bonifico: causale del versamento (es.: estremi della legge/numero e data fatture); Codice fiscale del soggetto che paga; Codice fiscale/partita Iva del beneficiario del pagamento. Se i lavori riguardano parti comuni dell’edificio sul bonifico deve comparire il codice fiscale del condominio, dell’amministratore o del condomino che ha effettuato il pagamento. Circ. 17 del > nessun problema con ordinante diverso dal beneficiario della detrazione

82 CHIARIMENTI SUGLI ONERI – Circolare 11/E/2014
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata CHIARIMENTI SUGLI ONERI – Circolare 11/E/2014 errata indicazione della causale dei bonifici di recupero edilizio nell’ipotesi in cui l’indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, si ritiene che la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa. Quando vogliamo ricordare un articolo o una legge inseriamo in una casella di testo i riferimenti della legge/ articolo e in una casella di testo distinta il testo o la descrizione. In questo modo la slide risulta più completa e di impatto (possiamo utilizzare frecce e colori diversi).

83 Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata
Detrazione 55% Decorrenza termine di trasmissione comunicazione ENEA 90 giorni Chiarimenti forniti nella circolare nr. 21/2010, punto 3 Nell’ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il “collaudo”, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). A tal fine non può ritenersi valida una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. Anno spesa Numero rate: 2007 3 2008 Da 3 a 10 2009 5 2010 Dal 2011 10

84 BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI MODALITÀ DI PAGAMENTO Per esigenze di semplificazione risulta consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento viene individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Le spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate”, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con l’usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. CIRCOLARE 7 DEL 2016: ok bonifici ordinari

85 professionale e occasionale (e analisi dati quadro E)
Lavoro autonomo professionale e occasionale (e analisi dati quadro E)

86 Lavoro autonomo professionale e occasionale REGOLA GENERALE OPERATIVA
Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni, intendendosi per tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle d’impresa. Risulta costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso, fatte salve alcune deroghe (“principio di cassa”), in quanto concorrono a formare il reddito le minusvalenze e/o le plusvalenze dei beni strumentali, escluse quelle relative agli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica e/o professionale

87 Lavoro autonomo professionale e occasionale
INDIVIDUAZIONE Redditi di lavoro autonomo Abituale Quadro RE Abituale per i contribuenti «minori» LM Occasionale RL

88 MOMENTO IN CUI SI REALIZZA IL PRINCIPIO DI CASSA
Lavoro autonomo professionale e occasionale MOMENTO IN CUI SI REALIZZA IL PRINCIPIO DI CASSA Pagamento con bonifico bancario o postale Circ , n. 134 e , n. 20 -> per creditore la data della comunicazione dell’avvenuto accreditamento delle somme a lui dovute – per il debitore la data di addebito in conto Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) Data della comunicazione dell’accredito banca Committenti/cessionari (debitori) Data dell’addebito in conto banca

89 MOMENTO IN CUI SI REALIZZA IL PRINCIPIO DI CASSA
Lavoro autonomo professionale e occasionale MOMENTO IN CUI SI REALIZZA IL PRINCIPIO DI CASSA Pagamento con assegno bancario o postale o circolare Circ , n > l’imputazione temporale della rimessa mediante assegno bancario o circolare avviene con la consegna del titolo di credito e, per il beneficiario, non la data di versamento. Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) Data di ricevimento dell’assegno Committenti/cessionari (debitori) Data dell’assegno

90 MOMENTO IN CUI SI REALIZZA IL PRINCIPIO DI CASSA
Lavoro autonomo professionale e occasionale MOMENTO IN CUI SI REALIZZA IL PRINCIPIO DI CASSA Pagamento con assegno non a buon fine Circ , n > l’imputazione temporale della rimessa mediante assegno bancario o circolare avviene con la consegna del titolo di credito e, per il beneficiario, non la data di versamento. Attenzione Assegno scoperto (con protesto) Si dovrebbe ritenere che l’esigibilità non ha avuto effetto (?), ma invece … Assegno scoperto, ripresentato (senza protesto) Si dovrebbe ritenere che l’esigibilità è cambiata (?), ma invece …

91 MOMENTO IN CUI SI REALIZZA IL PRINCIPIO DI CASSA
Lavoro autonomo professionale e occasionale MOMENTO IN CUI SI REALIZZA IL PRINCIPIO DI CASSA Pagamento con carta di credito Ris , n. 77 -> il pagamento mediante carta di credito si realizza al momento di utilizzo/accettazione della carta medesima, anche se il patrimonio del titolare della carta diminuisce in sede di addebito mensile (anche con pagamento rateale). Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) Data di utilizzo della carta di credito Committenti/cessionari (debitori) Data di utilizzo della carta di credito

92 MOMENTO IN CUI SI REALIZZA IL PRINCIPIO DI CASSA
Lavoro autonomo professionale e occasionale MOMENTO IN CUI SI REALIZZA IL PRINCIPIO DI CASSA Pagamento con carta di debito (Bancomat) il pagamento mediante carta di debito (Bancomat) si realizza al momento di utilizzo/accettazione della carta medesima e, quindi, non la data di addebito sul conto corrente di riferimento. Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) Data di utilizzo della carta di debito (bancomat) Committenti/cessionari (debitori) Data di utilizzo della carta di debito (bancomat)

93 MOMENTO IN CUI SI REALIZZA IL PRINCIPIO DI CASSA
Lavoro autonomo professionale e occasionale MOMENTO IN CUI SI REALIZZA IL PRINCIPIO DI CASSA Pagamento con Ri.Ba. – Ricevuta bancaria La Ri.Ba. è un documento probatorio di credito che consente al creditore di ottenere il pagamento del suo credito o una concessione di credito conseguente ad una valutazione della banca. Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) Data di comunicazione dell’avvenuto accredito (non anticipazione) Committenti/cessionari (debitori) Data di pagamento della Ri.Ba.

94 MOMENTO IN CUI SI REALIZZA IL PRINCIPIO DI CASSA
Lavoro autonomo professionale e occasionale MOMENTO IN CUI SI REALIZZA IL PRINCIPIO DI CASSA Pagamento con cambiali Nota ministeriale , n > il momento del rilascio del titolo di credito – Corte di Cassazione sent , n > data di pagamento e non dalla data della semplice promessa di pagamento. Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) Data dell’avvenuto pagamento (non anticipazione) Committenti/cessionari (debitori) Data di emissione del titolo (?)

95 DEROGHE AL PRINCIPIO DI CASSA
Lavoro autonomo professionale e occasionale DEROGHE AL PRINCIPIO DI CASSA Il costo del bene strumentale avente utilità pluriennale deve essere per quote ad ogni anno solare in cui viene utilizzato, indipendentemente dal momento di pagamento (criterio di competenza) Canoni di locazione finanziaria (leasing) di beni strumentali -> vale il principio di competenza (c.s.) Accantonamento Tfr e simili indennità -> è deducibile la quota maturata nel corso dell’anno solare anche se non viene effettivamente corrisposta (principio di competenza). Leasing immobiliare -> dal 1° gennaio 2014 i canoni sono deducibili considerando una durata minima di 12 anni.

96 Lavoro autonomo professionale e occasionale CONTENUTO DEL QUADRO RE
codice ATECO 2007 inerente all’attività prevalente -> nei campi 2 e 4 si devono indicare i codici per cause di esclusione studi di settore e parametri in col. 1 -> i compensi convenzionali percepiti dai volontari e cooperanti delle Organizzazioni non governative (ONG), di cui al c. 8-bis dell’art. 54 del Tuir fissati con decreto (per tali compensi non è riconosciuta la deducibilità delle spese e, di conseguenza, l’importo deve essere riportato nel rigo RE23); in col. 2 -> i compensi in denaro ed in natura, anche nella forma di partecipazione agli utili, al netto dell’Iva, derivanti dall’attività professionale e/o artistica anche se svolte all’estero (compreso ammontare maggiorazione 4% addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi del c. 212, art. 1, L. 662/1996, in quanto parte integrante dei compensi).

97 Lavoro autonomo professionale e occasionale CONTENUTO DEL QUADRO RE
In rigo RE3 rilevare: ammontare lordo complessivo degli altri proventi, e specificamente: interessi moratori ed interessi per dilazione di pagamento percepiti nell’anno; proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita di detti redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o morte; nonché: i corrispettivi percepiti a seguito di cessione: della clientela; di elementi immateriali comunque riferibile all’attività artistica o professionale; tenendo presente che sussiste la facoltà di assoggettare detti importi a tassazione separata, di cui all’art. 17 del Tuir.

98 Lavoro autonomo professionale e occasionale CONTENUTO DEL QUADRO RE
In rigo RE4 -> le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, risarcimento anche assicurativo per perdita o danneggiamento dei beni e destinazione al consumo personale o familiare o a finalità estranee all’attività esercitata dei beni strumentali (compresi gli immobili acquistati nel corso del 2007 e del 2008 dell’esercente arte e professione). in rigo RE18 -> in modo asimmetrico rispetto alla tassazione delle plusvalenze, rimangono indeducibili le minusvalenze determinate in seguito alla destinazione dei beni al consumo personale, familiare o a finalità estranee all’attività esercitata, stante il mancato richiamo al c. 1-bis 1, lett. c), dell’art. 54 del Tuir.

99 Rilevanza proporzionale
Lavoro autonomo professionale e occasionale PLUSVALENZE E MINUSVALENZE Rilevanza proporzionale Nell'ipotesi di beni il cui costo non sia integralmente deducibile, le plusvalenze (e le minusvalenze) patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. Agenzia delle Entrate, circolare del 4 agosto 2006, n. 28/E

100 CONTENUTO DEL QUADRO RE
Lavoro autonomo professionale e occasionale CONTENUTO DEL QUADRO RE Attenzione L’adeguamento agli studi di settore ai fini Iva deve essere indicato nella sezione specifica del quadro “RS” denominata “Adeguamento agli studi di settore ai fini Iva”

101 DEROGHE AL PRINCIPIO DI CASSA
Lavoro autonomo professionale e occasionale DEROGHE AL PRINCIPIO DI CASSA DEROGHE AL PRINCIPIO DI CASSA Canoni di locazione finanziaria di beni strumentali Sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Quote di ammortamento di beni strumentali di valore superiore ad € 516,46 Sono deducibili nella misura determinata sulla base dei coefficienti ministeriali, a prescindere dalla circostanza che il costo di acquisto dei beni sia o meno già stato sostenuto (totalmente o parzialmente). Quote di TFR e quote di indennità di fine rapporto relative a collaborazioni coordinate e continuative Sono deducibili in relazione all'importo maturato nel periodo d'imposta.

102 DEROGHE AL PRINCIPIO DI CASSA
Lavoro autonomo professionale e occasionale DEROGHE AL PRINCIPIO DI CASSA DEROGHE AL PRINCIPIO DI CASSA Canoni di locazione finanziaria di beni strumentali Sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Quote di ammortamento di beni strumentali di valore superiore ad € 516,46 Sono deducibili nella misura determinata sulla base dei coefficienti ministeriali, a prescindere dalla circostanza che il costo di acquisto dei beni sia o meno già stato sostenuto (totalmente o parzialmente). Quote di TFR e quote di indennità di fine rapporto relative a collaborazioni coordinate e continuative Sono deducibili in relazione all'importo maturato nel periodo d'imposta.

103 DEROGHE AL PRINCIPIO DI CASSA
Lavoro autonomo professionale e occasionale DEROGHE AL PRINCIPIO DI CASSA DEROGHE AL PRINCIPIO DI CASSA Spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono Sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.

104 Lavoro autonomo professionale e occasionale TIPOLOGIA DI AMMORTAMENTO
AMMORTAMENTO BENI TIPOLOGIA DI AMMORTAMENTO SÌ/NO Ammortamento in misura inferiore a quella risultante dai coefficienti Ammortamento anticipato No Ammortamento accelerato LIMITI PER I VEICOLI € ,99 per le autovetture e autocaravan € ,66 per i motocicli € ,83 per i ciclomotori

105 SCORPORO VALORE AREE particolarità del lavoro autonomo
Lavoro autonomo professionale e occasionale SCORPORO VALORE AREE Valore di iscrizione in bilancio dell'area Fabbricato industriale Acquisto dell'area e successiva costruzione Non applicabile Non configurabile Applicabile particolarità del lavoro autonomo

106 Lavoro autonomo professionale e occasionale AMMORTAMENTO BENE IMMOBILE
Descrizione Deduzione Criterio Acquistato o costruito fino al 14/6/1990 * Regola particolare per l'immobile acquistato o costruito ante 1/1/1985 Quota di ammortamento Competenza Acquistato o costruito dal 15/6/1990 al 31/12/2006 Nessuna deduzione Acquistato o costruito dal 1/1/2007 al 31/12/2009 Quota di ammortamento Competenza Acquistato o costruito dal 1/1/2010 Nessuna deduzione

107 LEASING BENI MOBILI STRUMENTALI LEASING IMMOBILIARE
Lavoro autonomo professionale e occasionale LEASING BENI MOBILI STRUMENTALI contratti stipulati fino al 28 aprile 2012 contratti stipulati dal 29 aprile 2012 La deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati fino al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale. LEASING IMMOBILIARE LEGGE DI STABILITÀ 2014 Ai sensi dell'art. 1, comma 162, lett. a), della legge di stabilità 2014, i canoni di leasing immobiliare sono deducibili per i contratti stipulati dall’ per un periodo non inferiore a 12 anni.

108 LEASING VEICOLI NON CONCESSI IN USO PROMISCUO A DIPENDENTI
Lavoro autonomo professionale e occasionale LEASING VEICOLI NON CONCESSI IN USO PROMISCUO A DIPENDENTI contratti stipulati dal 1° gennaio 2007 al 28 aprile 2012 dal 29 aprile 2012 La deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2007 al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze Per i contratti di leasing stipulati dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

109 Lavoro autonomo professionale e occasionale CONTENUTO DEL QUADRO RE
Super-ammortamento) In rigo RE7 devono essere annotati: spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali di costo unitario non superiore a € 516,46 (50% se utilizzati promiscuamente); l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili strumentali (50% se utilizzati promiscuamente); le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione (cellulari) nella misura dell’80%; le quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo mezzo, nella misura del 20% senza tener conto della parte di costo eccedente € ,99 per i primi due beni, € 4.131,66 per i motocicli ed € 2.065,83 per i ciclomotori; l’importo delle quote di ammortamento dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta nella misura del 70%.

110 Lavoro autonomo professionale e occasionale CONTENUTO DEL QUADRO RE
Super-ammortamento) In rigo RE8 devono essere annotati: i canoni di locazione maturati nel periodo d’imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non risulti inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente fissato dallo specifico decreto (50% se i beni sono utilizzati promiscuamente); i canoni di locazione finanziaria di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, nella misura del 20% tenendo conto dei tetti evidenziati in precedenza; i canoni di locazione finanziaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, nella misura del 70%; I canoni di locazione finanziaria relativi alle apparecchiature terminali di comunicazione, nella misura dell’80% .

111 Lavoro autonomo professionale e occasionale CONTENUTO DEL QUADRO RE
In rigo RE9 devono essere annotati: i canoni di locazione o noleggio relativi alle apparecchiature di comunicazione nella misura dell’80%; i canoni di locazione o noleggio per i beni strumentali (50% se i beni sono utilizzati promiscuamente); i canoni di locazione o noleggio nella misura del 20% per le autovetture, gli autocaravan, i motocicli ed i ciclomotori, limitatamente ad un solo veicolo, senza tenere conto, rispettivamente, per i primi due dell’ammontare dei canoni che superano € 3.615,20, per i motocicli quelli che superano € 774,69 e per i ciclomotori quelli che superano € 413,17; i canoni di locazione o noleggio dei veicoli concessi in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta ai dipendenti nella misura del 70%.

112 Lavoro autonomo professionale e occasionale CONTENUTO DEL QUADRO RE
segue

113 Lavoro autonomo professionale e occasionale CONTENUTO DEL QUADRO RE

114 Lavoro autonomo professionale e occasionale CONTENUTO DEL QUADRO RE
In rigo RE11 devono risultare annotato l’ammontare complessivo corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali dei dipendenti, le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza (Tfr) maturate nel periodo d’imposta ancorché non liquidate ed i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono dette quote, in tutto o in parte, tenendo presente che le spese di vitto ed alloggio sostenute dai dipendenti e/o dai collaboratori sono ammesse entro determinati tetti giornalieri (€ 180,76 se sostenute in Italia, € 258,23 se sostenute all’estero (non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o inabili al lavoro, né agli ascendenti per le prestazioni di lavoro subordinato). In rigo RE12 deve essere indicato l’entità complessiva dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali o di servizi afferenti l’attività professionale.

115 Lavoro autonomo professionale e occasionale CONTENUTO DEL QUADRO RE
In rigo RE13 devono essere rilevati: gli interessi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti inerenti all’attività artistica e professionale (compresi quelli destinati all’acquisto degli immobili strumentali); gli interessi per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio di arti e professioni. Attenzione -> sono esclusi dalla deducibilità gli interessi dovuti sui versamenti Iva trimestrali. In rigo RE14 deve essere indicato l’entità complessiva dei costi inerenti ai consumi sostenuti nell’ambito dell’esercizio delle attività di lavoro autonomo (spese telefoniche, energetiche, ecc.).

116 Lavoro autonomo professionale e occasionale CONTENUTO DEL QUADRO RE
In rigo RE15 devono trovare coerente e corretta collocazione le spese per alberghi e ristoranti sostenute dal professionista, con separata indicazione di quelle integralmente sostenute dal committente e quelle soggette al tetto del 2% (c. 5, art. 54, Tuir). Al riguardo, si precisa che per quanto concerne i lavoratori autonomi: la deducibilità, dall’ , è parziale nella misura del 75%; occorre rispettare contestualmente il limite del 2% o dell’1% (se spese di rappresentanza) dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, sia la deducibilità nella misura del 50% per quelle spese di questo genere sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili (per cui 50% del 75%); N.B.: è venuta meno la regola che le spese sostenute dal committente per conto del professionista sono integralmente deducibili (se sostenute dal committente per conto del professionista e da quest’ultimo addebitate nella fattura emessa nei confronti del committente). Agenzia delle entrate, circolari nn. 6/E del e 53/E del

117 Lavoro autonomo professionale e occasionale CONTENUTO DEL QUADRO RE
In rigo RE16 deve essere rilevato l’ammontare delle spese di rappresentanza “effettivamente” sostenute (colonna 1) e “idoneamente” documentate con il riporto in colonna 2 di un importo non superiore all’1% dell’ammontare dei compensi percepiti (differenza tra importi indicati in RE6 e RE4), tenendo presente, in merito, che il comma 5, dell’art. 54 del Tuir, dispone la deducibilità di dette spese, comprese quelle inerenti all’acquisto di beni di antiquariato, d’arte o da collezione anche se strumentali e di quelle sostenute per i beni destinati ad essere ceduti gratuitamente. In rigo RE17 deve essere rilevato l’ammontare pari al 50% delle spese sostenute per la partecipazioni a convegni, congressi e simili o per aggiornamento professionale comprensive di spese per viaggio e soggiorno relativamente a detta partecipazione (suddivisi nei due campi) e in col. 3 il 50% dei predetti importi.

118 Lavoro autonomo professionale e occasionale CONTENUTO DEL QUADRO RE
In rigo RE19 devono essere indicati: l’80% delle spese di manutenzione relative alle apparecchiature terminali (D.lgs. 259/2003); il 20% delle spese sostenute (per un solo veicolo) relativamente a carburanti, lubrificanti e altro per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli ed il 70% di dette spese per i veicoli concessi in uso “promiscuo” ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta; il 20% delle altre spese sostenute (per un solo veicolo) per il veicolo ed il 70% delle altre spese per i veicoli concessi in uso “promiscuo” ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta; il 50% delle spese di impiego dei beni mobili utilizzati promiscuamente nell’esercizio di lavoro autonomo l’ammontare delle altre spese inerenti l’attività professionale o artistica effettivamente sostenute e “debitamente” documentate; e, in dettaglio, i di cui delle detrazioni consentite da indicare tra le «altre spese».

119 ESEMPIO DEDUCIBILITÀ PARZIALE IMU PAGATA PER LO STUDIO
Lavoro autonomo professionale e occasionale ESEMPIO DEDUCIBILITÀ PARZIALE IMU PAGATA PER LO STUDIO Caso -> Un professionista ha corrisposto a titolo di IMU nel 2015 per il proprio studio di proprietà (bene immobile strumentale) utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale un importo pari a € Analisi -> per gli esercenti attività professionale e artistica è stato inserito nel modello Unico-PF, il rigo RE19-Altre spese documentate, il campo 3, denominato “IMU Fabbricati” destinato ad accogliere l'annotazione della quota dell'IMU deducibile per il Pertanto, nel quadro RE del modello UNICO 2016-PF [rigo RE19] deve essere annotato l'importo di € (20% di € 5.000). 20% di € = € 1.000 1.000

120 Lavoro autonomo professionale e occasionale CONTENUTO DEL QUADRO RE
Per quanto attiene alle ritenute d’acconto, l’Agenzia delle entrate con la ris , n. 68/E, ha affermato che ai fini della prova dell’avvenuta effettuazione della ritenuta, può essere esibito all’Ufficio sia la certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta, sia, in alternativa: la copia della parcella dalla quale si evince la presenza della ritenuta; la copia della documentazione bancaria dalla quale si rileva l’avvenuto pagamento della somma al netto della ritenuta di acconto; la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale il contribuente dichiara che il pagamento riguarda una fattura regolarmente contabilizzata.

121 Lavoro autonomo professionale e occasionale CONTENUTO DEL QUADRO RE
Nel rigo RE24 deve essere annotata l’eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi di lavoro autonomo dell’anno fino a concorrenza dell’ammontare indicato al rigo RE23 (reddito e/o perdita dell’attività professionale). Dal , si devono ritenere soggetti a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione sia della clientela, sia di altri elementi immateriali riferibili all’attività professionale esercitata, tenendo presente che la tassazione separata può essere attuata quando il corrispettivo risulta interamente incassato nell’anno di riferimento dell’adempimento dichiarativo.

122 Regimi fiscali sostitutivi:
Opzione e operatività

123 Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
NUOVO REGIME FORFETARIO Persone fisiche esercenti attività d’impresa o arti e professioni determinazione forfetaria del reddito – imposta sostitutiva al 15% ( 5% x primi 5 anni) (Irpef, addizionali e Irap) contributi previdenziali deducibili adozione: dal reddito imponibile = ricavi o compensi * % redditività (= forfetizzazione dei costi che varia a seconda attività esercitata) Semplificazione adempimenti: esonero obblighi iva e tenuta scritture contabili -> solo conservazione (dichiarazione, spesometro, comunicazioni black list) + no ritenuta e no sostituto d’imposta + no Irap + no studi di settore o parametri

124 Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
NUOVO REGIME FORFETARIO - art. 1, co – L. 190/2014 Regime ordinario se + conveniente nuovo regime possono continuare ad avvalersene fino a scadenza naturale (fino al compimento del quinquennio o max 35° anno età) regime minimi (regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) – art. 27 co.1 e 2, dl 98/200, L. 111/2011 nuove iniziative produttive (art. 13 l. 388/2000) abrogato dal 2015; nuovo regime start-up fino a conclusione del triennio regime contabile agevolato - art. 27 comma 3, dl 98/200 dal i contribuenti devono entrare nel regime perché naturale se rispettate condizioni sopravvivenza per il 2015 regime fiscale di vantaggio (art. 10, co.12-undecies, d.l.192/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 11/2015) -> prorogato regime fiscale vantaggio per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015.

125 Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
CONDIZIONI DI ACCESSO (UNICO 2017 – ANNO 2016) (comma 54 l.190/2014 modificate dall'art.1 commi 111 e segg., l. stabilità 2016) da verificare al anno precedente rispetto a quello di accesso es.: accesso > ricavi o compensi ragguagliati ad anno < o = soglia (variabile in base all'attività esercitata- codici Ateco € – € ) 2. spese sostenute per prestazioni di lavoro < € lordi all'anno (lav. dip., co.co.pro., lav. accessorio,ass.in part. con apporto di lav, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art.60 Tuir) 3. stock di beni mobili strumentali (lordo ammortamenti) < o = € (immobili non rilevanti, beni uso promiscuo rilevano al 50%) 4. redditi di lavoro dipendente o assimilati < € N.B.: non va verificata se: lavoro è cessato

126 VECCHIE CONDIZIONI DI ACCESSO (UNICO 2016 – anno 2015)
(comma 54 L.190/2014 modificate dall'art.1 commi 111 e segg., L. stabilità 2016) ricavi o compensi ragguagliati ad anno < o = soglia (variabile in base all'attività esercitata- codici Ateco vecchie soglie) 2. spese sostenute per prestazioni di lavoro < € lordi all'anno (lav. dip., co.co.pro., lav. accessorio,ass.in part. con apporto di lav, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art.60 Tuir) 3. stock di beni mobili strumentali (lordo amm.ti) < o = € (immobili non rilevanti, beni uso promiscuo rilevano al 50%) N.B.: non va verificata se: lavoro è cessato 4. prevalenza + somma redditi di lav. dip. o assimilati < €

127 CRITERI DI ACCESSO REGIME FORFAIT
Regime forfetario CRITERI DI ACCESSO REGIME FORFAIT Contribuenti che avviano NUOVA Attività-Comunicano di presumere di possedere i requisiti Modello AA9/11 (comunicato stampa Ae 31/12/2014) Fino all'approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime semplificato basterà barrare la casella prevista per l'adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall'art 27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011 Modello AA9/12 (dal 4/6/2015) 1 Regime fisc.vantaggio DL 98 2 forfait L. 190/14

128 REGIME FISCALE DI VANTAGGIO (MINIMI) NATI 2015
Regime minimi Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività REGIME FISCALE DI VANTAGGIO (MINIMI) NATI 2015 Rettifica fatture (recupero Iva) entro 30 gg da uscita RM (o prima liquidazione successiva Contribuenti che avviano NUOVA ATTIVITA’ Comunicano di presumere di possedere i requisiti Modello AA9/12 (dal 4/6/2015) 1 Regime fisc.vantaggio DL 98 R.M. 67/E DEL 23/7/2015 (soluzione transitoria) Opzione su VO da allegare a UNICO 2016 (se non già fatta in AA9) possibilità opzione forfait (“tardiva”) Nuove partite Iva 2015 aperte ante legge conversione D.L. 192/14 1 2

129 Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
COEFFICIENTI E LIMITI DI RICAVI/COMPENSI PER ATTIVITÀ PROGRESSIVO GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 LIMITE COEFFICIENTE REDDITIVITÀ DEI RICAVI/COMPENSI (artt TUIR) 1 Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 35.000 ( dal 2016) 40% 2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40.000 ( dal 2016) 3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 30.000 ( dal 2016) 4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 20.000 ( dal 2016) 54% 5 Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 15.000 ( dal 2016) 86%

130 Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
COEFFICIENTI E LIMITI DI RICAVI/COMPENSI PER ATTIVITÀ PROGRESSIVO GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 LIMITE COEFFICIENTE REDDITIVITÀ DEI RICAVI/COMPENSI 5 Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 15.000 ( dal 2016) 86% 6 Intermediari del commercio 46.1 62% 7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40.000 ( dal 2016) 40% 8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) ( dal 2016) 78%

131 Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
COEFFICIENTI E LIMITI DI RICAVI/COMPENSI PER ATTIVITÀ PROGRESSIVO GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 LIMITE COEFFICIENTE REDDITIVITÀ DEI RICAVI/COMPENSI 9 Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – ( – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 20.000 ( dal 2016) 67%

132 Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
ESEMPIO DI FATTURA -> IMPRESA

133 Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
ESEMPIO DI FATTURA -> PROFESSIONISTA

134 Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
PER IL PRIMO QUINQUENNIO DI ADOZIONE DEL REGIME NUOVA INIZIATIVA ECONOMICA reddito imponibile -> aliquota al 5% per 1° anno + 4 anni successivi (es.: adozione 2016-> o adozione 2015-> ) rispettati i requisiti per l'accesso al forfait nei 3 anni precedenti no attività (anche in forma associata o familiare) nuova attività no mera prosecuzione di una già svolta come lavoratore dipendente o autonomo

135 CARATTERISTICHE REGIME FORFETARIO
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività CARATTERISTICHE REGIME FORFETARIO IMPOSTE DIRETTE imposta sostitutiva del 15% 5% per “start up” primi 5 anni (dal L. Stabilità) ADDIZIONALI IRAP IVA NON SI APPLICA TRANNE QUANDO SONO DEBITORE STUDI SETTORE ESCLUSIONE PARAMETRI

136 Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
DETERMINAZIONE DEL REDDITO ricavi / compensi coefficiente reddito contributi imponibile 15% i ricavi o i compensi rilevano se «percepiti»

137 Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
REGIME FORFETARIO PER START UP-NORMA 2015 SE SODDISFO QUESTE CONDIZIONI il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione se l'attività è il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario la percentuale di redditività è ridotta di un terzo x i primi 3 anni esempio: professionisti 78 : 3 x 2 = 52 Novità 2016 (legge Stabilità 2016) - Eliminazione riduzione redditività - Imposta sostitutiva 5% (invece del 15%) per primi 5 anni - Imposta ridotta per il periodo anche per forfetari che hanno iniziato nel 2015

138 Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
IMPRESA FAMILIARE l'imposta sostitutiva del 15% è dovuta dal titolare dell'impresa (anche con riferimento alla quota di reddito del collaboratore familiare) Il reddito derivante dal nuovo regime rileva ai fini del raggiungimento dei carichi di famiglia Se titolare paga INPS del collaboratore anche questo importo si deduce dal reddito Limite di € 2.840,51

139 Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
GESTIONE DELLE PERDITE in costanza di regime ante regime NON SI POSSONO PRODURRE Il reddito è una percentuale dei ricavi. Al massimo l'INPS può azzerare il reddito SCOMPUTABILI DAL REDDITO Sono quelle generate nel regime dei minimi ovvero quelle ante regime da impresa individuale o partecipazioni in società di persone in ordinaria

140 Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
ALTRE RICADUTE ADEMPIMENTI RITENUTE IRPEF FORFETARIO Esonero tenuta scritture contabili Esonero registrazione SOLO obbligo di conservazione documenti Non opera alcuna ritenuta Non subisce alcuna ritenuta tuttavia, indicazione codice fiscale percettori redditi nel modello Unico Il committente comunque presenta il 770

141 ASPETTI IVA PER IL FORFETARIO
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività ASPETTI IVA PER IL FORFETARIO 1 non esercita rivalsa da art. 18 per le operazioni nazionali 2 applicano art. 41 c.2-bis dl 331/1993 (non sono cessioni intra le vendite di beni poste in essere da soggetti in regime di franchigia) 3 applicano art. 38 c.5, lett. c) dl 331/1993 (no acquisti intra se volume acquisti anno precedente e anno corrente non supera € ) applicano regole art. 7-ter e seguenti per le prestazioni servizi 4 5 applicano regole su importazioni ed esportazioni (ma non possono acquistare in sospensione con lettera di intento) 6 non hanno diritto alla detrazione

142 ASPETTI IVA PER IL FORFETARIO
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività ASPETTI IVA PER IL FORFETARIO 7 resta obbligo di conservazione e numerazione dei documenti 8 resta obbligo di certificazione dei corrispettivi (regime di franchigia + bollo) 9 quando sono debitori di imposta (r.c.) applicano iva (versamento 16 mese succ.) sono esonerati da: obbligo di versamento iva (tranne se debitori di imposta) dichiarazione annuale e comunicazione dati iva (sino che resta) presentazione comunicazione polivalente (spesometro) presentazione comunicazione black list devono invece presentare modelli Intrastat 10

143 CONSEGUENZE IVA PER IL FORFETARIO
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività CONSEGUENZE IVA PER IL FORFETARIO RETTIFICA DELLA DETRAZIONE (nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione del regime ordinario si restituisce l'IVA non spettante relativa a beni ammortizzabili e rimanenze) CREDITO IVA DA ULTIMA LIQUIDAZIONE IN ORDINARIO: - chiedere rimborso - compensare CHIUSURA DELLE POSTE SOSPESE: - operazioni in sospensione con Enti pubblici - operazioni sospese per IVA di cassa DA ORDINARIO A FORFETARIO DA FORFETARIO A ORDINARIO RETTIFICA DELLA DETRAZIONE (nella dichiarazione del primo anno di applicazione del regime ordinario si recupera l'IVA spettante)

144 Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO Entro il 28 febbraio 2015 (circ. Inps 29/2015) Non si applica il minimale INPS (artigiani/commercianti) Opzione Esempio: agente di commercio Incassi dell'anno: (siamo al limite massimo) * 62% = € 9.300 INPS commercianti: = € * 22,29% = Base imposta sostitutiva: = 7.246 Imposta sostitutiva: * 15% = € 1.087 2015 Agevolazioni giovani < 21 anni Aliquota al 50% soggetti > 65 anni Non si applicano Novità 2016 (Stabilità 2016) Applicazione contribuzione sul reddito forfetario ridotto del 35% in luogo dell'eliminazione minimali

145 Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
COMPILAZIONE DI UNICO 2016 (ANNO 2015)

146 Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
CASELLA 1 -> CONDIZIONI DI ACCESSO (comma 54 L.190/2014 modificate dall'art. 1 commi 111 e segg., L. stabilità 2016) ricavi o compensi ragguagliati ad anno < o = soglia (variabile in base all'attività esercitata - codici Ateco vecchie soglie) 2. spese sostenute per prestazioni di lavoro < € lordi all'anno (lav. dip., co.co.pro., lav. accessorio, ass.in part. con apporto di lav, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art.60 Tuir) 3. stock di beni mobili strumentali (lordo amm.ti) < o = € (immobili non rilevanti, beni uso promiscuo rilevano al 50%) N.B.: non va verificata se: lavoro è cessato 4. prevalenza + somma redditi di lav. dip. o assimilati < €

147 Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
UNICO 2016 (2015) -> VECCHIO REGIME FORFETARIO PREVALENZA LAVORO AUTONOMO - LAV. DIPENDENTE (lettera d), art. 1, comma 54, Legge di stabilità 2015) Secondo la lettera d) del comma 54, introdotta nell'iter di approvazione della Legge di Stabilità 2015, possono accedere al nuovo regime i contribuenti che nell'anno precedente abbiano conseguito redditi d’impresa, di lavoro autonomo in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La verifica non va effettuata nei casi in cui: il rapporto di lavoro sia cessato; la somma dei redditi d’impresa, o di lavoro autonomo e di lavoro dipendente o assimilato non ecceda l'importo di € In questi due casi, quindi, i contribuenti possono comunque accedere al regime, purché rispettino gli altri requisiti, senza dover verificare la prevalenza.

148 Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
DA UNICO 2017 (2016) -> NUOVO REGIME FORFETARIO REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO (lettera d)-bis, art. 1, comma 57, Legge di stabilità 2015) La Legge di Stabilità 2016 ha abrogato la citata lett. d) e contestualmente introduce al comma 57 la nuova lett. d-bis) in base alla quale non possono avvalersi del regime in esame i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente/assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € La condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro.

149 Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
CASELLA 2 – FATTISPECIE DI ESCLUSIONE Nell'art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014 sono individuate le fattispecie di esclusione (cause ostative) dall'applicazione del regime forfetario. Si tratta di ipotesi di incompatibilità tra regime forfetario e particolari situazioni, che riprendono sostanzialmente quelle previste per il regime dei minimi elencate all'articolo 1, comma 99, Legge n. 244/2007. In particolare, non possono applicare il regime forfetario i contribuenti che: 1. si avvalgono di regimi speciali IVA; 2. risultano non residenti; 3. effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8, D.P.R. n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, D.L. n. 331/93; 4. partecipano a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. trasparenti ex art. 116, TUIR. Secondo la Relazione governativa, l'esercizio di un’attività esclusa dal regime forfetario in quanto soggetta ad un regime speciale IVA, ed espressiva ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di un reddito d’impresa, preclude l'accesso al regime anche per le altre attività esercitate non in regime speciale.

150 Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
CASELLA 3 -> PRIMO QUINQUENNIO DI ADOZIONE DEL REGIME NUOVA INIZIATIVA ECONOMICA reddito imponibile -> < 1/3 con aliquota al 15% la nuova start-up (5% per 1° anno + 4 anni successivi) solo dal 2016 adozione 2016-> rispettati i requisiti per l'accesso al forfait nei 3 anni precedenti no attività (anche in forma associata o familiare) nuova attività no mera prosecuzione di una già svolta come lav. dip. o autonomo

151 Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
“770” E LO “STUDIO DI SETTORE” PER IL FORFETARIO

152 nuovi beni strumentali: imprese e professionisti
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti

153 Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti
SOGGETTI INTERESSATI Principio -> alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, viene consentito di incrementare il costo di acquisizione del 40% al (solo) fine di dedurre maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing. l'agevolazione riguarda: i titolari di reddito d’impresa; i lavoratori autonomi; a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata), mentre si ritengono non interessati: i soggetti in regime forfetario, posto che gli stessi determinano il reddito applicando il coefficiente di redditività ai ricavi / compensi; i contribuenti minimi in quanto, in costanza di applicazione del regime, il costo dell'immobilizzazione materiale è interamente deducibile nell'anno di acquisto e non per ammortamento (dubbio: possono beneficiare della maggiorazione?).

154 ASPETTI PROCEDURALI dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016,
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti ASPETTI PROCEDURALI Regola procedurale -> Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%. Dall'agevolazione sono espressamente esclusi gli acquisti di: i beni materiali strumentali per i quali il DM stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; gli acquisti di fabbricati e di costruzioni (??? Compresa la categoria “Costruzioni leggere”, riguardante tettoie, baracche e simili, normalmente ammortizzabile fiscalmente con aliquota del 10% ???).

155 REQUISITI DEI BENI AGEVOLABILI - 1
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti REQUISITI DEI BENI AGEVOLABILI - 1 Strumentalità Investimenti in beni strumentali di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Beni di costo unitario inferiore a € 516,46 Si ritengono rientrare nell'agevolazione anche i beni di costo unitario inferiore a € 516,46. Il limite di € 516,46 deve risultare riferito al costo del bene ante maggiorazione del 40%. Comodato Sono strumentali per il comodante i beni utilizzati dal comodatario nell'ambito dell'attività funzionale all'esigenza di produzione del comodante e che cedono le proprie utilità anche all'impresa comodante.

156 REQUISITI DEI BENI AGEVOLABILI - 2
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti REQUISITI DEI BENI AGEVOLABILI - 2 Requisito della «novità» Il requisito della novità sussiste se il bene viene acquistato dal produttore o da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non utilizzato né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto. Beni esposti in show room Si ritengono rientrare nell'agevolazione anche i beni che sono stati esposti in show room ed utilizzati esclusivamente dal rivenditore solamente per scopi dimostrativi. Anche AUTO COSIDDETTE A KM ZERO. Beni complessi Per i beni complessi ai quali hanno concorso anche beni usati -> requisito della novità sussiste in relazione all'intero bene -> entità del costo dei beni usati non deve essere prevalente rispetto al costo sostenuto.

157 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI BENI ED ESCLUSIONI
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI BENI ED ESCLUSIONI Regola i beni possono essere acquistati: a titolo di proprietà -> dovrebbe essere ammissibile anche la realizzazione in economia; in leasing. Locazione operativa e noleggio Si devono ritenere esclusi per gli utilizzatori sia la locazione operativa (senza opzione di riscatto), sia il noleggio -> l'agevolazione può competere alle società di locazione e/o noleggio. Esclusioni Si devono ritenere esclusi gli investimenti in beni immateriali (es. software) e/o con beni “usati” (vale a dire i beni a qualunque titolo utilizzati), nonché i beni merce (anche se trasformati o assemblati per la vendita) e i materiali di consumo.

158 INVESTIMENTI ESPRESSAMENTE ESCLUSI - 1
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti INVESTIMENTI ESPRESSAMENTE ESCLUSI - 1 Gruppo V - Specie 19-imbottigliamento acque minerali: condutture -> ammortizzabili all'8%; Gruppo XVII - Specie 2/b-produzione e distribuzione gas naturale: condutture per usi civili (reti urbane) -> ammortizzabili all'8%; condutture dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione -> ammortizzabili al 10%; condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso-acquiferi e condotte di derivazione e allacciamento -> ammortizzabili al 12%;

159 INVESTIMENTI ESPRESSAMENTE ESCLUSI - 2
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti INVESTIMENTI ESPRESSAMENTE ESCLUSI - 2 Gruppo XVII - Specie 4/b-stabilimenti termali ed idrotermali): Condutture -> ammortizzabili all'8%; Gruppo XVIII - Specie 4 e 5-ferrovie, esercizio di binari, vagoni letto e ristorante, tramvie, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori): materiale rotabile, ferroviario e tramviario, con esclusione delle motrici -> ammortizzabili al 7,5% Gruppo XVIII - Specie 1, 2 e 3-trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari): aerei completi di equipaggiamento, con motore a terra, ammortizzabili al 12%.

160 PERIODO DI OPERATIVITÀ DELL'AGEVOLAZIONE
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti PERIODO DI OPERATIVITÀ DELL'AGEVOLAZIONE 15 OTTOBRE 2015 31 DICEMBRE 2016 Acquisto Regola -> data di consegna o spedizione; oppure, se diverso e successivo: -> momento in cui si verifica il trasferimento proprietà. Leasing Regola -> data di consegna del bene al locatario, salvo il caso in cui risulta operativa la clausola inerente al collaudo o all'esito positivo della prova. Appalto Regola -> momento di ultimazione della prestazione (con accettazione, se prevista). N.B.: per fruire dell'agevolazione è necessaria l'entrata in funzione del bene -> l'ammortamento, infatti, decorre, ai sensi dell'art. 102 del Tuir, dal momento in cui si verifica tale evento.

161 MISURA DELL'AGEVOLAZIONE SPETTANTE
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti MISURA DELL'AGEVOLAZIONE SPETTANTE l'agevolazione consiste nella maggiorazione del 40% del costo del bene. Infatti, la medesima è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'Ires e dell'Irpef, l'imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati Cessione bene = venir meno dell'agevolazione. Regola -> Al costo maggiorato del bene devono essere applicati gli ordinari coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM e opera ai soli fini delle imposte sui redditi (IRPEF / IRES), e, quindi, non esplica alcun effetto ai fini IRAP. Lavoratori autonomi -> art. 54 del Tuir non prevede rinvio all'art. 102 (entrata in funzione del bene) -> si ritiene necessaria un’effettiva, di conseguenza, utilizzazione del bene.

162 PRECISAZIONI TELEFISCO 2016
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti PRECISAZIONI TELEFISCO 2016 Contribuenti minori Contribuenti di vantaggio -> Sì agevolazione; Contribuenti forfetari -> No agevolazione. Base di calcolo Poiché la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, la stessa va fruita in base ai coefficienti di ammortamento a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. Agevolazione ai fini Irap Riguarda solo le imposte sui redditi e non produce effetti ai fini dell'Irap -> Non opera nemmeno per coloro che determinano la base imponibile dell'Irap secondo i criteri stabili per le imposte sui redditi.

163 PRECISAZIONI TELEFISCO 2016
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti PRECISAZIONI TELEFISCO 2016 Società di comodo Agevolazione non opera ai fini del test di operatività -> maggiorazione costo si applica esclusivamente con «riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria». Reddito minimo società non operative Società non operative -> la maggiore quota di ammortamento del periodo d’imposta riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo. Inizio ammortamento Decorrenza maggiorazione -> poiché si tratta di incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, l'agevolazione esplica effetti - conformemente all'art. 102, comma 1, del Tuir – solo «a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene».

164 INDIVIDUAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE PER LEASING
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti INDIVIDUAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE PER LEASING Per i beni in leasing la maggiorazione opera sulla quota capitale dei canoni e, quindi: per lo scomputo della quota interessi deve essere utilizzabile la formula di cui al DM 24 aprile 1998 per la determinazione forfetaria degli interessi impliciti, e cioè: costo sostenuto dal concedente – prezzo riscatto x giorni del periodo d’imposta numero giorni durata fiscale contratto il maggior valore dei canoni deve essere imputato nel corso della durata fiscale del contratto se la stessa è pari o superiore a quella contrattuale o nel corso della durata contrattuale se la durata fiscale è inferiore; sul prezzo di riscatto, per le quote di ammortamento dopo aver riscattato il bene.

165 VEICOLI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti VEICOLI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA Investimenti in veicoli nuovi -> oltre all'incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l'aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), del Tuir. Tipologia beni Imprese (in genere) Agenti e rappresentanti Limite ordinario Limite maggiorato Autovetture 18.075,99 25.306,39 25.822,84 Motocicli 4.131,66 5.784,32 Ciclomotori 2.065,83 2.892,16 N.B.: l'incremento del 40% non opera per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. Inoltre, rimane invariata la percentuale di deducibilità dei costi (ammortamenti, carburanti, riparazioni, ecc.) inerente agli autoveicoli pari al 20% (80% per agenti e rappresentanti).

166 AUTO AZIENDALI – SITUAZIONE
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti AUTO AZIENDALI – SITUAZIONE Utilizzo veicolo Deducibilità spese e oneri Strumentali attività propria dell'impresa 100% di tutti i costi Uso pubblico Agenti o rappresentanti di commercio 80% e fino al limite di € (per leasing canoni deducibili proporzionalmente al limite di € per il noleggio limite fisso di € 3.615 Impresa in situazioni diverse dalle precedenti (veicolo non assegnato o a disposizione dipendenti e amministratori) 20% e fino al limite di € (per leasing canoni deducibili in proporzione al limite di € per il noleggio limite fisso di € 3.615). Utilizzati da artisti e professionisti Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta 70% di tutti costi [no s.a.)

167 VEICOLI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti VEICOLI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA Investimenti in veicoli nuovi -> oltre all'incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l'aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), del Tuir. PLUSVALENZA DA CESSIONE SUCCESSIVA DEL BENE La maggiorazione del 40% non esplica alcuna influenza sul calcolo di eventuali plusvalenze/minusvalenze, che devono essere calcolate, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Tuir, come differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato, quest’ultimo determinato senza tener conto della maggiorazione del 40% quale super-ammortamento. Bene ceduto prima del termine dell'ammortamento -> cessa deduzione del 40% (nell'esercizio di cessione, il 40% dovrebbe ragguagliarsi ai giorni di possesso se l'ammortamento viene stanziato in modo corrispondente).

168 MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE La maggiorazione del costo del bene: ha rilevanza esclusivamente fiscale. avendo natura extracontabile, non ha alcun effetto sulla redazione del bilancio d’esercizio. N.B.: in deroga al principio della previa imputazione dei costi a «conto economico» (art. 109 Tuir), è prevista la variazione in diminuzione nel mod. Unico ai fini IRES e IRPEF (non IRAP). Ai fini procedurali sussiste la necessità di gestire una sorta di doppio piano di ammortamento, al fine di individuare nei vari periodi d’imposta la quota (ulteriore) da imputare in deduzione (variazione in diminuzione) in sede di adempimento dichiarativo. Se la deduzione del 40% genera una perdita fiscale, quest’ultima dovrebbe essere deducibile secondo le regole ordinarie previste (artt. 8 e 84 del Tuir).

169 ESEMPIO – ACQUISTO DEL BENE PIANO DI AMMORTAMENTO
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti ESEMPIO – ACQUISTO DEL BENE Una srl ha acquistato nel mese di dicembre 2015 un bene nuovo per € Iva, per il quale si rende applicabile l'aliquota di ammortamento del 20%. Applicando la maggiorazione del 40%, il valore sul quale conteggiare l'ammortamento deducibile risulta pari a € ,00 [50.000,00 + (50.000,00 x 40%)]. PIANO DI AMMORTAMENTO

170 ESEMPIO – ACQUISTO DEL BENE IN LEASING
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti ESEMPIO – ACQUISTO DEL BENE IN LEASING Una srl ha stipulato un contratto di leasing per un impianto (coefficiente di ammortamento: 20%), che prevede: durata 30 mesi (dall' ) - periodo d’ammortamento: 5 anni (60 mesi) - spesa deducibile (durata contratto rispetta quella minima fiscale); canone mensile di € 1.200,00 (di cui quota capitale € 1.020); prezzo di riscatto €

171 CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA Se il contratto di locazione finanziaria fosse ceduto prima del riscatto: nessuna perdita del beneficio si avrebbe sulle quote di surplus dedotte dal cedente; né cedente né cessionario potranno continuare a imputare le quote residue di surplus lungo la durata residua del contratto e dell'ammortamento del prezzo di riscatto (in analogia a quanto avverrebbe in caso di cessione del bene acquisito in proprietà). Attenzione -> si rammenta che la maggiorazione del 40% riguarderà esclusivamente le quote capitale dei canoni, la cui sommatoria, unitamente al prezzo di riscatto, coincide con il costo di acquisizione del bene. Resta naturalmente fuori dal beneficio la quota interessi, che non rappresenta il costo di acquisizione del bene ma il costo del finanziamento in leasing finanziario.

172 ASPETTI FISCALI PARTICOLARI DA CONSIDERARE
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti ASPETTI FISCALI PARTICOLARI DA CONSIDERARE Acconti d’imposta l'agevolazione riguardante i “super-ammortamenti”, per il calcolo degli acconti dovuti per il periodo d’imposta: in corso al , non esplica effetti; in corso al , si deve considerare quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell'agevolazione. Studi di settore Irrilevanza dei “super-ammortamenti” ai fini degli studi di settore -> comma 97 prevede l'assenza di effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore. Cumulabilità con altre agevolazioni la misura relativa ai “super-ammortamenti” può essere fruita anche in presenza di altre misure di favore (es.: nuova Sabatini), salvo esclusioni previste.

173 Operazioni con soggetti localizzati in Paesi Black List
IL TITOLO DEVE ESSERE SCRITTO IN CARATTERE CALIBRI MISURA 40 l'EVENTUALE SOTTO TITOLO DEVE ESSERE SCRITTO IN CARATTERE CALIBRI MISURA 32 TITOLO E SOTTOTITOLO SONO INSERITI IN DUE CASELLE DI TESTO DISTINTE

174 Operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list
COSTI BLACK LIST IN UNICO deducibilità costi black list LEGGE STABILITA’ 2015 (art.1, co. 678) DM MEF modifica criterio per individuare i Paesi black list (dm ) elimina il criterio del congruo livello di tassazione

175 Operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list
Alderney (Isole del Canale); Anguilla, ex Antille Olandesi; Aruba; Belize; Bermuda; Costarica; Emirati Arabi Uniti; Filippine; Gibilterra; Guernsey (Isole del Canale); Herm (Isole del Canale); Isola di Man; Isole Cayman; Isole Turks Isole Caicos; Isole Vergini britanniche; Jersey (Isole del Canale); Malesia; Mauritius; Montserrat; Singapore. dal 2015, escono dalla lista nera n. 21 territori: N.B.: la Svizzera uscirà dal 2017!

176 Operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list
Deducibilità costi black list (art.5, D.Lgs. 147/2015) normativa di riferimento art.110 co. 10,11, e 12 Tuir Società di capitali, di persone, ditte individuali, enti non commerciali , società residenti in Italia spese transazioni economiche e commerciali e ogni altro componente negativo (es. minusvalenze, ammortamenti, perdite su crediti) – cm. n.35/e/2012 indeducibili dal reddito d’impresa

177 Operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list
CONDIZIONI ESIMENTI (co.11, art.110 Tuir) svolgimento di un'attività comm.le effettiva (R.M.46/E/2004) comunque: va dimostrato che l’operazione commerciale e ha avuto concreta esecuzione operazioni poste in essere effettivo interesse economico novità – abrogazione della 1° esimente alternative copia fatture, documenti doganali, fattura spedizioniere, contabili bancarie, ecc. novità - deducibilità riconosciuta in ogni caso, nel limite del valore normale – solo per unico 2016 (anno 2015)

178 Operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list
COSTI BLACK LIST - NORME 2015 costi da operazioni black list entro il valore normale eccedenti il valore normale costi da operazioni black list entro il valore normale deducibili

179 Operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list
COSTI BLACK LIST - NORME 2015 fornitore costi eccedenti il valore normale assenza di prova circa effettivo interesse economico prova effettivo interesse economico oneri non deducibili oneri deducibili

180 Operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list
COSTI BLACK LIST - NORME 2015 costi da operazioni black list Paese incluso nella lista DM operazioni entro il valore normale si applicano regole ordinarie ex art Tuir operazioni oltre il valore normale (extra costo) da documentare l’effettivo interesse economico

181 Operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list
COSTI BLACK LIST - NORME 2015 Fornitore localizzato in un Paese escluso dalla lista DM tutte le operazioni (anche oltre il valore normale) si applicano regole ordinarie ex art. 109 Tuir

182 Operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list
COSTI BLACK LIST - NORME 2015 Permane obbligo indicazione delle operazioni Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Art. 110 co. 11: operazioni per le quali è fornita la prova della concreta esecuzione per un effettivo interesse economico con soggetti che svolgono effettiva attività commerciale

183 Operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list
COSTI BLACK LIST - NORME 2016 LEGGE STABILITÀ 2016 Abrogazione regime dei costi che derivano da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 co bis del Tuir); Costi parificati ai costi di fonte interna (o a quelli derivanti da transazioni con controparti localizzate in Stati “collaborativi”); Eliminazione obbligo di indicare i suddetti costi in modo separato nella dichiarazione dei redditi. Decorrenza L’abrogazione delle norme contenute nell’art. 110, commi bis, del Tuir ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al (2016, per i soggetti “solari”). Favor rei ?

184 Accantonamenti, svalutazioni
e perdite su crediti

185 VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI REQUISITI PER LA CONTABILIZZAZIONE I ricavi devono essere rilevati contabilmente al verificarsi di due contestuali condizioni: Il processo produttivo dei beni e dei servizi è già stato completato Lo scambio deve necessariamente risultare già avvenuto, deve cioè essersi già verificato lo scambio sostanziale e non formale del titolo di proprietà si deve ritenere solitamente avvenuto alla data di spedizione o di consegna dei beni mobili

186 VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI VALORE DI ISCRIZIONE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO valore di iscrizione in bilancio dei crediti = al presumibile valore di realizzo Valore nominale Fondo svalutazione crediti meno Deve necessariamente risultare rettificato per: perdite conseguenti a inesigibilità; resi e/o rettifiche di fatturazione; sconti e/o abbuoni; interessi non maturati: altre cause di non realizzo.

187 VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: ACCANTONAMENTO Il fondo svalutazione crediti deve essere stanziato per coprire le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio. Nel rispetto del principio di competenza, occorre considerare Perdite per situazioni di inesigibilità che si sono già manifestate Perdite per altre inesigibilità non ancora manifestatesi, ma temute o latenti Il fondo svalutazione crediti deve, inoltre, coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora l'obbligazione di regresso.

188 VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI Esempi di percentuali di svalutazione applicabili ai singoli crediti Metodo sintetico DETERMINAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Crediti verso clienti % di svalutazione Importi Svalutazione Crediti al legale: - falliti 100,00% ,00 - crediti inesigibili 78.000,00 ……….. - Crediti scaduti < 30 gg 5,00% ,00 7.500,00 Crediti scaduti > 30 gg 8,00% 39.000,00 3.120,00 Crediti scaduti > 120 gg 15,00% 60.000,00 9.000,00 Totale Fondo svalutazione ,00

189 VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: UTILIZZO Il fondo svalutazione crediti viene utilizzato per la copertura di future perdite sui crediti Se: Fondo capiente Fondo NON capiente Utilizzo diretto del fondo Utilizzo diretto del fondo + Perdita su crediti

190 PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE Disciplina fiscale Fonte normativa 1. Base di calcolo della svalutazione deducibile (Accantonamento) Art. 106 Tuir Crediti verso clienti 2. Deducibilità delle perdite (utilizzo del fondo) Art. 101, c. 5, Tuir Modificato dalla legge di stabilità 2014

191 PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE Art. 101, c. 5, Tuir Le perdite (…) su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi in ogni caso, se debitore in procedura concorsuale in presenza di “elementi certi e precisi” ex lege crediti cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili Il fondo svalutazione crediti è utilizzato per crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità è ritenuta definitiva, come per: transazione (art c.c.); rinuncia al credito (art c.c.); chiusura della procedura fallimentare; cessione definitiva credito. crediti di modesta entità e decorso di un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto € per le imprese di più rilevante dimensione non superiore a € per le altre imprese Svalutazione «civilistica» = Perdita «fiscale»

192 PERDITE SU CREDITI (+ art. 13 D.Lgs.147/2015)
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti PERDITE SU CREDITI (+ art. 13 D.Lgs.147/2015) Comma 5-bis nell’art. 101 del Tuir, in tema di competenza delle perdite su crediti -> “Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio”. In pratica, il credito non può più essere mantenuto in bilancio quando la procedura è chiusa, mentre invece, nel periodo di svolgimento della stessa, al redattore del bilancio viene demandato il compito di stimare la quota incassabile. Le nuove regole si applicano a partire dal periodo di imposta 2015.

193 PROCEDURE CONCORSUALI E PARACONCORSUALI
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti PERDITE SU CREDITI (+ art. 13 D.Lgs.147/2015) PROCEDURE CONCORSUALI E PARACONCORSUALI Fallimento Liquidazione coatta amministrativa Concordato preventivo Amministrazione straordinaria Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 L. fall.) Piani di risanamento attestati iscritti al Registro delle Imprese Nessuna previsione per: composizione crisi debitore non fallibile (L. 3/2012) composizione crisi consumatore (L. 3/2012)

194 PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE TRATTAMENTO CONTABILE (art. 101, c. 5, Tuir) 1. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio senza rinuncia o prescrizione esigibili -> nessun problema contabile e fiscale 2. Crediti prescritti o rinuncia Perdita su crediti -> sì deducibilità 3. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio, senza prescrizione o rinuncia, non esigibili Svalutazione in conto economico -> no perdita su crediti -> sì deducibilità COMPORTAMENTI DA SEGUIRE NELLE SITUAZIONI DI Fondo svalutazione crediti pregresso pari a zero Fondo svalutazione crediti pregresso esistente Fondo svalutazione crediti nel corso di due esercizi

195 PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE TRATTAMENTO CONTABILE (art. 101, c. 5, Tuir) 1 – fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio con saldo pari a zero Una impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti: Crediti scaduti da oltre sei mesi credito A: (non esigibile, rinuncia) credito B: (esigibile) credito C: (non esigibile) credito D: (oltre i 2.500, non esigibile) Crediti prescritti: Rilevazione perdita su crediti relativa al credito A (rinuncia) Perdita su crediti a Crediti v. clienti 2.000  Sì, deducibile Rilevazione svalutazione su crediti relativa al credito C (non esigibile) Svalutazione crediti a Fondo svalutazione crediti 2.400 Sì, deducibile

196 PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE TRATTAMENTO CONTABILE (art. 101, c. 5, Tuir) 1 – fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio con saldo pari a zero Una impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti: Crediti scaduti da oltre sei mesi credito A: (non esigibile, rinuncia) credito B: (esigibile) credito C: (non esigibile) credito D: (oltre i 2.500, non esigibile) Crediti prescritti: Rilevazione svalutazione su crediti oltre i non esigibili (credito D) Svalutazione crediti a Fondo svalutazione crediti 23.100 Sì, deducibile nei limiti Rilevazione perdita su crediti relativa ai crediti prescritti Perdita su crediti a Crediti v. clienti 10.000 Sì, deducibile

197 PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE TRATTAMENTO CONTABILE (art. 101, c. 5, Tuir) 2 – fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio con saldo pari a di cui tassato Una impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti: Crediti scaduti da oltre sei mesi credito A: (non esigibile, rinuncia) credito B: (esigibile) credito C: (non esigibile) credito D: (oltre i 2.500, non esigibile) Crediti prescritti: Rilevazione perdita su crediti relativa ai crediti prescritti Fondo svalutazione crediti a Crediti v. clienti 10.000 Attenzione – necessaria Variazione in diminuzione in sede di adempimento dichiarativo per € 7.000 (€ – € di fondo dedotto)

198 PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE TRATTAMENTO CONTABILE (art. 101, c. 5, Tuir) 2 – fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio con saldo pari a di cui tassato Un’impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti: Crediti scaduti da oltre sei mesi credito A: (non esigibile, rinuncia) credito B: (esigibile) credito C: (non esigibile) credito D: (oltre i 2.500, non esigibile) Crediti prescritti: Rilevazione perdita crediti relativa al credito A (rinuncia) Fondo pregresso 20.000 ( ) Fondo necessario 27.500 Acc.to annuo ( ) Svalutazione crediti a Fondo sval. crediti 2.000  Rilevazione svalutazione crediti relativa al credito C (non esigibile) Svalutazione crediti a Fondo sval. crediti    2.400 Rilevazione adeguamento fondo svalutazione crediti (art. 106, c. 1) Svalutazione crediti a Fondo sval. crediti    3.100

199 PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE TRATTAMENTO CONTABILE (art. 101, c. 5, Tuir) 3 – Determinazione e utilizzo del fondo svalutazione crediti anno 1  primo anno di determinazione del fondo svalutazione crediti Rilevazione dell’accantonamento stimato complessivo Svalutazione crediti a Fondo svalutazione crediti 149,5

200 99,5 PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE TRATTAMENTO CONTABILE (art. 101, c. 5, Tuir) 3 – Determinazione e utilizzo del fondo svalutazione crediti anno 1  primo anno di determinazione del fondo svalutazione crediti Stratificazione Fondo Svalutazione crediti Fondo svalutazione totale 149,5 Fondo svalutazione dedotto (art. 106) 25,0 Fondo svalutazione tassato 74,5 Fondo svalutazione dedotto (art. 101 comma 5) 50,0 99,5 Variazione in aumento di 74,5 in dichiarazione dei redditi Volutamente non si considerano le problematiche connesse alla fiscalità anticipata (Oic 25)

201 PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE TRATTAMENTO CONTABILE (art. 101, c. 5, Tuir) 3 – Determinazione e utilizzo del fondo svalutazione crediti anno 2  utilizzo del fondo svalutazione crediti accantonato Fisc. rilevante per la parte non dedotta Fondo sval. crediti a Crediti 90 30 Fisc. NO rilevante già dedotto  perdita Fondo svalutazione dedotto Fondo svalutazione tassato Fondo svalutazione art. 101 co 5 25 25 65 74,5 30 50 Fiscalmente  Variazione in diminuzione di 65 ( ) 120

202 PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE TRATTAMENTO CONTABILE (art. 101, c. 5, Tuir) 3 – Determinazione e utilizzo del fondo svalutazione crediti anno 2  utilizzo del fondo svalutazione crediti accantonato Stratificazione Fondo Svalutazione crediti Fondo svalutazione totale 29,5 Fondo svalutazione dedotto Fondo svalutazione tassato 9,5 Fondo svalutazione dedotto (art. 101 c. 5) 20 Volutamente non si considerano le problematiche connesse alla fiscalità anticipata (Oic 25)

203 Variazione in aumento di 2.500,00 (3.000,00 - 500,00)
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti Società “BETA S.R.L.” costituita in data 20 gennaio 2015 2015 Ammontare dei crediti ,00 Perdite su crediti deducibili ex art. 101, comma 5, del Tuir Valore fiscale della svalutazione ,00 x 0,5% = 500,00 Svalutazione forfettaria iscritta in bilancio 3.000,00 ESEMPIO Variazione in aumento di 2.500,00 (3.000, ,00)

204 Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti ESEMPIO
Società “ALFA S.R.L.” costituita in data 20 gennaio 2015 2016 Ammontare dei crediti ,00 Perdite su crediti deducibili ex art. 101, comma 5, del Tuir 3.600,00 Valore fiscale della svalutazione ,00 x 0,5% = 525,00 Svalutazione forfettaria iscritta in bilancio 1.000,00 Si rende, pertanto, necessario effettuare una variazione complessiva in diminuzione di euro 2.025,00 nell'apposto rigo del quadro RF del modello UNICO 2017-SC.

205 Svalutazione «civilistica» Perdita «fiscale»
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti Svalutazione «civilistica» Perdita «fiscale»

206 differite e anticipate (dati riferibili all’anno 2015)
Imposte correnti, differite e anticipate (dati riferibili all’anno 2015)

207 Imposte correnti, differite e anticipate
DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI - 1 L'art del codice civile prevede che tra le voci dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale siano indicati (i codici alfabetici e numerici sono quelli utilizzati dalla norma): C) ATTIVO CIRCOLANTE II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo 4 bis) crediti tributari 4 ter) imposte anticipate B) FONDI PER RISCHI ED ONERI Fondi per imposte, anche differite D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 12) Debiti tributari

208 Imposte correnti, differite e anticipate
DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI - 2 C) ATTIVO CIRCOLANTE II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo 4 bis) crediti tributari 4 ter) imposte anticipate voce C.II. 4-bis Crediti tributari accoglie gli ammontari certi e determinati per i quali sussiste un diritto al realizzo tramite rimborso o compensazione, quali ad esempio: i crediti per eccedenze d’imposte correnti per i quali è stato richiesto il rimborso; l’IVA a credito da portare a nuovo; le ritenute a titolo di acconto subite all’atto della riscossione di determinati proventi; gli acconti eccedenti il debito tributario per imposte correnti. voce C.II. 4-ter Imposte anticipate accoglie le attività per le imposte anticipate determinate in base: alle differenze temporanee deducibili; al riporto a nuovo delle perdite fiscali.

209 Imposte correnti, differite e anticipate
DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI - 3 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI Fondi per imposte, anche differite voce B.2 - Fondi per imposte, anche differite accoglie: le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari; le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili. La contropartita al conto economico degli accantonamenti al fondo per imposte è rappresentata da: voce E - 21 Oneri straordinari/Imposte relative a esercizi precedenti, se l’accantonamento si riferisce a passività per imposte probabili relative ad esercizi precedenti; voce 22- Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e anticipate, se l’accantonamento si riferisce alle passività per imposte differite.

210 Imposte correnti, differite e anticipate
DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI - 4 D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 12) Debiti tributari voce D.12 - Debiti tributari accoglie le passività per imposte certe e determinate, quali: i debiti per imposte correnti dell’esercizio in corso e di quelli precedenti (IRES, IRAP ed eventuali imposte sostitutive delle stesse) dovute in base a dichiarazioni dei redditi; per accertamenti definitivi o contenziosi chiusi; le ritenute operate come sostituto d'imposta e non versate alla data di bilancio; nonché i tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo. I debiti tributari devono essere iscritti al netto di acconti, di ritenute d'acconto subite e crediti d'imposta, se compensabili, tranne nel caso in cui ne sia richiesto il rimborso, nel qual caso devono risultare rilevati tra i crediti tributari alla voce C.II.4-bis dell’attivo di stato patrimoniale.

211 Imposte correnti, differite e anticipate
DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI - 5 L'art del codice civile prevede che tra le voci del conto economico siano indicati: alla voce E 21 -> gli oneri straordinari con separata indicazione delle imposte relative a esercizi precedenti; …… voce E Oneri straordinari rileva, in un’apposita sottovoce, tutte le imposte correnti (dirette e indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi). Tali imposte possono derivare, a titolo di mera esemplificazione da: iscrizioni a ruolo; avvisi di liquidazione; avvisi di pagamento; avvisi di accertamento; e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione finanziaria. La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalle voci B.2 Fondo per imposte, anche differite e D.12 Debiti tributari, a seconda delle caratteristiche della passività.

212 Imposte correnti, differite e anticipate
DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI - 6 L'art del codice civile prevede che tra le voci del conto economico siano indicati: …… alla voce 22 - Imposte correnti, differite e anticipate, le imposte sul reddito dell'esercizio (correnti, differite e anticipate). voce 22 -> le imposte sul reddito dell'esercizio sono suddivise in due voci distinte: a) imposte correnti che accoglie le imposte sul reddito dovute sul reddito imponibile dell’esercizio (comprese sanzioni pecuniarie e interessi maturati se attinenti ad eventi dell’esercizio (ad es.: ritardato versamento acconti ed altre irregolarità); b) imposte differite e anticipate, che accoglie: con segno positivo, l’accantonamento al fondo per imposte differite; e con segno negativo, le imposte anticipate, che identificano l’importo complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio. La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell’esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti, o, più in generale, tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite sono iscritte nel conto economico in contropartita alla voce 22 imposte differite e anticipate.

213 Imposte correnti, differite e anticipate
DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI - 7 L’art. 2427, comma 1, del codice civile richiede, al numero 14, la predisposizione di un apposito prospetto contenente: a. la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando: l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente; gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto; le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e: le motivazioni dell’iscrizione; l’ammontare non ancora contabilizzato; e: le motivazioni della mancata iscrizione.

214 Imposte correnti, differite e anticipate
DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI - 8 L’art bis del codice civile, prevede che nel bilancio in forma abbreviata: lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art con le lettere maiuscole e con i numeri arabi (comma 2) e specificamente nelle voci: - C.II dell’attivo [crediti -> tra cui: 4 bis) crediti tributari - 4 ter) imposte anticipate]; D del passivo [Debiti -> tra cui 12) Debiti tributari]; devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo (comma 2); nella voce E 21-oneri straordinari non è richiesta la separata indicazione delle imposte relative agli esercizi precedenti (comma 4). L’art bis, comma 5, del codice civile, prevede che sono omesse nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata le informazioni di cui al numero 14 dell’art medesimo codice.

215 Imposte correnti, differite e anticipate
NOTA INTEGRATIVA - 1 Per le imposte sul reddito, l’art. 2427, comma 1, c.c., richiede di indicare: a) le variazioni significative intervenute nella consistenza delle voci dei debiti e crediti tributari, rispetto all'esercizio precedente (numero 4); b) le variazioni intervenute nella consistenza del fondo per imposte, il suo utilizzo e formazione (numero 4); c) la predisposizione di un apposito prospetto contenente: la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione (numero 14). Es.: motivo della mancata iscrizione di imposte differite relative a: riserve in sospensione di imposta; utili non distribuiti da società controllate, collegate e joint venture nel caso di valutazione con il metodo del patrimonio netto.

216 Imposte correnti, differite e anticipate
NOTA INTEGRATIVA - 2 Ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del codice civile, si devono considerare informazioni complementari da fornire, se rilevanti: a) il rapporto tra l’onere fiscale corrente e il risultato civilistico mediante una o entrambi le seguenti modalità: una riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, fra l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico, quando la differenza è significativa; una riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, tra l’aliquota fiscale applicabile (o aliquota teorica) e l’aliquota fiscale media effettiva, quando la differenza è significativa; le motivazioni in virtù delle quali non è stato iscritto un fondo imposte, pur in presenza di accertamenti o contenziosi con le autorità fiscali; l’ammontare e la natura di singoli crediti o debiti tributari di importo rilevante con peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio abbia conoscenza; d) gli effetti delle operazioni di riallineamento effettuate nell’esercizio.

217 Imposte correnti, differite e anticipate risultato civilistico
DEFINIZIONI - 1 onere fiscale entità complessiva delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio, costituito da: imposte correnti; imposte differite; Imposte anticipate. imposte correnti ammontare delle imposte sul reddito dovute riferibili al reddito imponibile di un esercizio. risultato civilistico risultato prima delle imposte determinato secondo quanto previsto dall’art del codice civile (contenuto del conto economico). [A-valore della produzione – B-costo della produzione + - C-proventi e oneri finanziari + - D-rettifiche di valore di attività finanziarie + - E-proventi e oneri finanziari]. reddito imponibile utile di un esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, su cui sono calcolate le imposte correnti (dovute).

218 Imposte correnti, differite e anticipate
DEFINIZIONI - 2 passività per imposte differite ammontari delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili. attività per imposte anticipate ammontari delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili: alle differenze temporanee deducibili; o: al riporto a nuovo di perdite fiscali. operazione straordinaria operazione che comporta il trasferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda o società, quali le operazioni di: cessione o conferimento di aziende; cessione o conferimento di rami d’azienda; operazioni di fusione; operazioni di scissione di società.

219 Imposte correnti, differite e anticipate
DIFFERENZE TEMPORANEE - 1 rappresentano, ad una certa data, la differenza: tra il valore di un’attività o di una passività determinato con criteri di valutazione civilistici; e: il loro valore riconosciuto ai fini fiscali; destinate ad annullarsi negli esercizi successivi. operazioni che hanno effetto sul conto economico Si tratta di componenti negativi (o positivi) di reddito parzialmente o totalmente indeducibili (o imponibili) ai fini fiscali, che derivano dalle differenze tra il risultato civilistico e il reddito imponibile, che: hanno origine in un esercizio; e: si annullano in uno o più esercizi successivi; e, quindi, riguardano ricavi e costi (o di parte di essi) che concorrono a formare il reddito imponibile in un esercizio diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico, che producono differenze temporanee, pur non determinando la rilevazione di un’attività o passività nello stato patrimoniale.

220 Imposte correnti, differite e anticipate
DIFFERENZE TEMPORANEE - 2 rappresentano, ad una certa data, la differenza: tra il valore di un’attività o di una passività determinato con criteri di valutazione civilistici; e: il loro valore riconosciuto ai fini fiscali; destinate ad annullarsi negli esercizi successivi. operazioni che non hanno effetto sul conto economico Si tratta, a titolo meramente indicativo, di operazioni straordinarie, quali: fusioni; scissioni; conferimenti; o di operazioni inerenti alla rivalutazione di attività iscritte nello stato patrimoniale a seguito di: specifiche leggi; o: riserve in sospensione di imposta.

221 Imposte correnti, differite e anticipate
DIFFERENZE TEMPORANEE IMPONIBILI NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI Sono differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (o perdita fiscale) di esercizi successivi, si tradurranno in importi imponibili quando il valore contabile dell’attività o della passività sarà estinto o realizzato, in tutto o in parte. Le differenze temporanee imponibili generano imposte differite, ossia imposte che pur essendo di competenza dell’esercizio sono dovute in esercizi futuri. Ne deriva che le imposte dovute nell’esercizio risultano inferiori alle imposte di competenza rilevate in bilancio con l’onere di rilevare una passività per imposte differite, che saranno corrisposte negli esercizi successivi. differenze temporanee imponibili che generano imposte differite derivano da: plusvalenze patrimoniali nel caso in cui il contribuente ha optato per la rateizzazione dell’onere fiscale; componenti negativi di reddito che sono deducibili fiscalmente in esercizi precedenti rispetto a quando verranno imputati al conto economico; dividendi rilevati per competenza.

222 Imposte correnti, differite e anticipate
DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI - 1 Sono differenze temporanee deducibili che generano imposte anticipate derivano da componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico. a seguito di limitazioni per accantonamenti a fondi del passivo e per rettifiche di valore la svalutazione dei crediti (art. 106, comma 1, del Tuir); i rischi contrattuali su opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93, c. 2, del Tuir); l'ammortamento dei beni materiali (art. 102, comma 2, del Tuir); l'ammortamento dei beni immateriali e dell'avviamento (art. 103, comma 1 e 3, del Tuir); l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili (art. 104, comma 3, del Tuir); i rischi su cambi (art. 110, del Tuir); i lavori ciclici di manutenzione e revisione di navi e aeromobili (art. 107, comma 1, del Tuir); i costi di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili (art. 107, c. 2, del Tuir); gli oneri derivanti da operazioni a premio e concorsi a premio (art. 107, comma 3, del Tuir); gli altri accantonamenti non previsti da norme fiscali (art. 107, comma 4, del Tuir).

223 Imposte correnti, differite e anticipate
DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI - 2 Sono differenze temporanee deducibili che generano imposte anticipate derivano da componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico. a seguito di deducibilità parzialmente differita: spese di manutenzione imputate a conto economico, eccedenti il 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili (art. 102, comma 6, del Tuir); o a seguito di deducibilità facoltativamente differita: adeguamenti, per sopravvenute modificazioni normative e retributive, del fondo di indennità di fine rapporto e dei fondi di previdenza del personale dipendente (art. 105, comma 2, del Tuir); spese relative a studi e ricerche (art. 108, comma 1, del Tuir); spese di pubblicità e propaganda (art. 108, comma 2, del Tuir); o a seguito di rilevazione per cassa: imposte deducibili (art. 99, comma 1, del Tuir); contributi ad associazioni sindacali e di categoria (art. 99, comma 3, del Tuir).

224 Imposte correnti, differite e anticipate DIFFERENZE PERMANENTI - 1
Una differenza permanente rappresenta, ad una certa data, una differenza tra il reddito imponibile e il risultato civilistico che non è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi. Si tratta, ad esempio, di componenti negativi o positivi di reddito parzialmente o totalmente indeducibili o esenti ai fini fiscali. L’onere fiscale teorico rappresenta il prodotto tra il risultato civilistico per l’aliquota fiscale applicabile (o aliquota ordinaria). Imposte differite e imposte anticipate (previsti dal codice civile) sono sinonimi di imposte differite passive e imposte differite attive. Con fiscalità differita viene fatto riferimento sia si alle imposte differite sia a quelle anticipate. L’aliquota media effettiva rap-presenta l’incidenza dell’onere fiscale corrente sul risultato civilistico.

225 Imposte correnti, differite e anticipate DIFFERENZE PERMANENTI - 2
Individuazione -> in relazione all’attuale normativa fiscale, le differenze permanenti possono derivare da: dividendi esenti (art. 89 del Tuir); proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (art. 91, comma 1, lett. b, del Tuir); proventi soggetti ad imposta sostitutiva (art. 91, comma 1, lett. b, del Tuir); componenti postivi esenti (art. 87 del Tuir); liberalità integralmente indeducibili (art. 100, comma 4, del Tuir); liberalità parzialmente indeducibili per la parte eccedente il limite di deducibilità previsto (art. 100, commi 1 e 2, del Tuir); imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa (art. 99, comma 1, del Tuir).

226 Imposte correnti, differite e anticipate
RILEVAZIONE DELLA FISCALITÀ CORRENTE Alla fine dell’esercizio, in sede di redazione del bilancio, si deve procedere a determinare l’ammontare delle imposte, tenendo presente che l’onere derivante delle imposte correnti (o dovute) deve essere individuato in relazione al reddito imponibile e alle aliquote d’imposta vigenti alla data di bilancio. I debiti tributari devono essere esposti in bilancio al loro valore nominale, comprensivo di eventuali sanzioni pecuniarie e interessi maturati ed esigibili alla data di bilancio. Nell'esercizio di definizione: del contenzioso; dell'accertamento; se l'ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente rispetto a quello dovuto, la differenza deve essere imputata a conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti, mentre, in caso contrario, l'eventuale eccedenza deve risultare imputata nei proventi straordinari.

227 Imposte correnti, differite e anticipate
FISCALITÀ DIFFERITA SU OPERAZIONI CON EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO Le imposte anticipate e differite (e le correlate attività e passività) devono essere rilevate nel conto economico (e nello stato patrimoniale) nell’esercizio in cui emergono le differenze temporanee. Le attività per imposte anticipate e la passività per imposte differite non sono rilevate in bilancio in presenza di una differenza permanente. La determinazione delle imposte differite si articola nelle seguenti fasi: l’individuazione delle differenze temporanee alla fine dell’esercizio; la determinazione delle perdite fiscali riportabili a nuovo; l’analisi dei tempi di rientro (o di annullamento) delle differenze temporanee da cui traggono origine le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite; il calcolo della fiscalità differita alla data del bilancio; l’analisi e la valutazione delle attività per imposte anticipate e passività per imposte differite iscritte in bilancio.

228 Imposte correnti, differite e anticipate
IMPOSTE ANTICIPATE E PRINCIPIO DELLA PRUDENZA Le attività per imposte anticipate devono essere rilevate nel rispetto del principio della prudenza, solamente quando vi è la ragionevole certezza del futuro recupero. La ragionevole certezza risulta comprovata quando: esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l’esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno; e/o: negli esercizi in cui si prevede l’annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l’annullamento. Ai fini IRAP le differenze temporanee su cui calcolare le imposte differite sono diverse da quelle IRES, a causa della specificità delle norme IRAP in materia di imponibilità e deducibilità. L’esempio numerico che segue meglio chiarirà l’assunto.

229 e obblighi di segnalazione
Società di comodo e obblighi di segnalazione

230 Società di comodo e obblighi di segnalazione
A norma dell'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, DL 138/2011, devono essere considerate “di comodo” le società (di persone / capitali) che, pur in assenza dei presupposti di cui all'art. 30, comma 1, L. 724/1994 (conseguimento di ricavi inferiori a quelli minimi presunti individuati applicando prefissate percentuali a specifiche voci dell'attivo di Stato patrimoniale), risultano “in perdita sistematica”. La qualifica di società “non operativa” e di società “in perdita sistematica” comporta le seguenti conseguenze negative: obbligo di dichiarare: ai fini delle imposte dirette (Ires o Irpef) un reddito non inferiore a quello minimo presunto; ai fini Irap un valore della produzione minimo (determinato aumentando il reddito minimo ai fini delle imposte dirette di alcune componenti indeducibili); utilizzo, nel periodo d’imposta in cui la società è non operativa, delle perdite dei periodi d’imposta precedenti in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente il minimo; impossibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione nel mod. F24 il credito Iva; obbligo, per le società di capitali, di versare la maggiorazione Ires del 10,50%.

231 Società di comodo e obblighi di segnalazione
Art. 26 co. 4 D.L. 179/2012 s.r.l.s. Start-up

232 Società di comodo e obblighi di segnalazione
non operative IVA Determinazione Reddito minimo Maggiorazione IRES 27,50% Valore produzione netta IRAP

233 Società di comodo e obblighi di segnalazione
Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (quindi: fino al 2013 per i soggetti «solari»), si doveva considerare in “perdita sistematica”, con decorrenza dal quarto periodo d’imposta, la società che: risultava in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi; oppure che: in un triennio: - risultava in perdita per due periodi d’imposta; - per il restante periodo d’imposta dichiarava un reddito inferiore a quello minimo presunto determinato ai sensi del citato art. 30. Anno n-3 Anno n-2 Anno n-1 Anno n Periodo di monitoraggio Attenzione: se in un periodo d’imposta la società risulta «congrua e coerente» si spezzava la cosiddetta «catena di riferimento»

234 Società di comodo e obblighi di segnalazione
A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 (quindi: dal 2014 per i soggetti «solari»), si deve essere considerare in “perdita sistematica”, con decorrenza dal sesto periodo d’imposta, la società che: risulta in perdita per cinque periodi d’imposta consecutivi; oppure che: in un quinquiennio: - risulta in perdita per quattro periodi d’imposta; - per il restante periodo d’imposta dichiara un reddito inferiore a quello minimo presunto determinato ai sensi del citato art. 30. Anno n-5 Anno n-4 Anno n-3 Anno n-2 Anno n-1 Anno n Periodo di monitoraggio Attenzione: se in un periodo d’imposta la società risulta «congrua e coerente» si spezza la cosiddetta «catena di riferimento»

235 Società di comodo e obblighi di segnalazione
Dal 2015 una società deve essere considerata “in perdita sistematica” e, quindi, “di comodo” se si verificano situazioni tipo le seguenti: 2010 2011 2012 2013 2014 perdita Reddito < minimo

236 Società di comodo e obblighi di segnalazione
Nel 2015 una società risulterà “non in perdita sistematica” e, quindi, “non di comodo” se si verificano situazioni tipo le seguenti: 2010 2011 2012 2013 2014 perdita Reddito anche < minimo

237 Società di comodo e obblighi di segnalazione DECORRENZA DEGLI EFFETTI

238 Società di comodo e obblighi di segnalazione CAUSE DI DISAPPLICAZIONE
ESCLUSIONE Si rendono applicabili sia per le società non operative, sia per quelle in perdita sistematica. -> devono essere verificate solamente con riferimento all'esercizio o periodo d’imposta oggetto della verifica dell'operatività. CAUSE DI DISAPPLICAZIONE Si rendono applicabili, senza la necessità di presentazione di un preventivo interpello. Sono disciplinate: per le società non operative, dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate ; per le società in perdita sistematica, dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate Cause di disapplicazione -> operano se le stesse sono verificate in almeno uno dei 3 (fino al 2013) o uno dei 5 (dal 2014) periodi d’imposta di osservazione con effetto sul 4° (fino al 2013) o sul 6° (dal 2014) periodo d’imposta.

239 Società di comodo e obblighi di segnalazione
PRINCIPALI CAUSE DI ESCLUSIONE (da verificare solo nel periodo d’imposta di riferimento) soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali; soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta; società in amministrazione controllata / straordinaria; società ed enti che controllano ovvero controllati da società/enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati; società esercenti pubblici servizi di trasporto; società con un numero di soci non inferiore a 50; società che nei 2 esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità; società assoggettate a procedure concorsuali; società con un valore della produzione superiore al totale attivo dello Stato Patrimoniale; società partecipate da Enti pubblici per almeno il 20%; società congrue e coerenti agli studi di settore; società consortili.

240 Società di comodo e obblighi di segnalazione
PRINCIPALI CAUSE DI DISAPPLICAZIONE DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA (da verificare in almeno 1 degli anni del periodo di monitoraggio) società sottoposte a procedure concorsuali, a sequestro penale o a confisca; società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, in società non in perdita sistematica o in società escluse dalla disciplina delle società in perdita sistematica, anche a seguito di accoglimento dell'interpello o in società collegate non residenti cui si applica l'art. 168 del Tuir; società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'interpello disapplicativo in relazione a un precedente periodo d’imposta; società che presentano un MOL positivo: società per le quali gli adempimenti e i versamenti sono stati sospesi / differiti società con risultato positivo per presenza di proventi esenti, esclusi, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta / imposta sostitutiva, agevolazioni; società esercenti esclusivamente attività agricola; società congrue e coerenti agli studi di settore; soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta; società in liquidazione volontaria, che richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine della dichiarazione successiva.

241 Società di comodo e obblighi di segnalazione

242 Società di comodo e obblighi di segnalazione

243 Società di comodo e obblighi di segnalazione
SOCIETA’ DI COMODO Test 1-> ricavi effettivi -> ricavi presunti Test 2 -> è o non è in perdita sistemica 1° TEST OPERATIVITÀ RICAVI EFFETTIVI (somma dei ricavi, dell'incremento delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico) < RICAVI PRESUNTI (somma degli importi che risultano applicando ai titoli e alle partecipazioni, agli immobili e alle altre immobilizzazioni le percentuali previste) 2° TEST DELLE PERDITE SISTEMATICHE la società è in perdita fiscale per 5 esercizi consecutivi; per 4 periodi in perdita e il 5° con reddito < minimo; = per il 6° periodo d’imposta è non operativa (a prescindere dal calcolo della operatività in termini di ricavi)

244 Società di comodo e obblighi di segnalazione
CONSEGUENZE DELLA QUALIFICA DI SOCIETÀ DI COMODO SERIE DI RESTRIZIONI obbligo di dichiarare ai fini Ires / Irpef un reddito non inferiore a quello minimo presunto + ai fini Irap un valore della produzione minimo (determinato aumentando il reddito minimo ai fini delle imposte dirette di alcune componenti indeducibili); possibilità di utilizzare, nel periodo d’imposta in cui la società è non operativa, le perdite dei periodi d’imposta precedenti in diminuzione soltanto per la parte di reddito che eccede quello minimo; impossibilità di chiedere a rimborso / utilizzare in compensazione nel mod. F24 il credito Iva - qualora la società risulti non operativa per 5 periodi d’imposta e negli stessi dichiari un volume d’affari inferiore a quello presunto, il credito Iva è definitivamente perso.

245 Società di comodo e obblighi di segnalazione PROBLEMATICHE OPERATIVE …
Le problematiche per le società non operative e in perdita sistematica: reddito minimo IRES e IRPEF; IRES maggiorata al 38%; valore della produzione minimo IRAP; blocco su utilizzo perdite; blocco IVA su compensazioni (primo step); perdita credito IVA (secondo step). POSSIBILI SOLUZIONI … l'estromissione agevolata regolata dalla Legge di stabilità 2016: assegnazione, cessione o trasformazione? decorrenza Resta il problema per il 2015; comunque i beni faranno “media” per gli anni precedenti; trasformazione in società semplice: causa di disapplicazione per il 2015 (impegno allo scioglimento)?

246 Società di comodo e obblighi di segnalazione
INTERPELLO - CIRC. 9/E DEL 1° aprile 2016 le società che ritengono sussistenti le “oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito…..”, di cui al comma 4-bis, e intendano richiedere il rimborso IVA annuale, possono acclarare la sussistenza delle “oggettive situazioni” presentando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R , n. 445, mediante sottoscrizione dell'apposito campo del quadro VX della dichiarazione Iva. Mario Bianchi Con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva si attesta anche che sussistono le condizioni oggettive di cui al comma 4-bis del citato articolo 30 e non è stata presentata istanza di interpello.

247 Società di comodo e obblighi di segnalazione
REGOLE INERENTI AGLI INTERPELLI Le nuove regole applicative: interpello “probatorio” e non “disapplicativo”; non obbligatorio, ma facoltativo (circ. 32/e/2010 – sanzione fissa); obbligo di comunicazione in dichiarazione redditi di: mancata presentazione istanza; mancata indicazione risposta negativa; omessa o infedele comunicazione sanzione da € 2 a € ; mancata risposta entro 120 giorni -> silenzio assenso; diniego -> Circolare n. 9/E/ superato il problema dell'impugnabilità del diniego.

248 Società di comodo e obblighi di segnalazione

249 Società di comodo e obblighi di segnalazione
OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI NON PIÙ UTILIZZABILI E DESTINATE ALLA VENDITA Lo spostamento delle immobilizzazioni non più utilizzabili e destinate alla vendita nell'attivo circolante, per il principio contabile nazionale Oic 16, si deve considerare possibile se: sono vendibili alle loro condizioni attuali e non richiedono modifiche tali da differirne l'alienazione; la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato; l'operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.

250 Società di comodo e obblighi di segnalazione
GESTIONE DEL PROSPETTO: REGOLE PROCEDURALI Verifiche sulle società immobiliari: contratti di locazione a canone vincolato - disapplicazione; contratti di locazione a enti pubblici o assimilati - disapplicazione; subentro in locazioni stipulate da altri - interpello; locazione a valore di mercato - interpello; bene in costruzione o “rimanenza” – escluso. Verifiche sulle holding -> disapplicazione legale: società partecipata è esclusa; società partecipata è operativa; società partecipata ha ottenuto l'accoglimento dell'interpello. Verifiche sulle holding -> interpello preventivo: possesso della sola nuda proprietà; società partecipata non ha riserve di utili sufficienti; società partecipata ha perdite da coprire; società partecipata è in fase di start up; società partecipata appartiene ad un settore in crisi.

251 Società di comodo e obblighi di segnalazione
GESTIONE DEL PROSPETTO: REGOLE PROCEDURALI La casella “start-up” deve essere barrata dalle società “start-up innovative”, di cui all'art. 25, comma, 2 del D.L. 179/2012, che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.L. 179/2012, non applicano le discipline previste per le società di comodo e per i soggetti in perdita sistematica.

252 casi di maggiorazione dell'Ires
Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires

253 Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
IMPLICAZIONI PROCEDURALI La normativa riguardante le «società non operative» ha molteplici implicazioni, prescindendo dagli aspetti soggettivi, quali: la determinazione dei ricavi minimi e del reddito minimo ai fini delle imposte sui redditi; i riflessi dell'imputazione di tale reddito minimo ai fini Irap; le limitazioni alla compensazione o al rimborso del credito Iva; la disapplicazione della norma mediante interpello; la disciplina agevolativa prevista dalla legge n. 296/2006 per lo scioglimento o la trasformazione in società semplice delle società non operative; la maggiorazione dell'aliquota Ires (38,00%) in presenza di perdite «sistemiche». Obiettivo essenziale della normativa riguardante le cosiddette «società di comodo» è la disincentivazione del ricorso all'utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l'effettivo proprietario del bene, avvalendosi delle più favorevoli norme previste per le società, costituite per gestire il patrimonio nell'interesse dei soci, anziché per esercitare un’attività commerciale. .

254 Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
CRITICITÀ Con l'art. 2, commi da 36-quinquies a 36-duodecies del D.L n. 138, è stata integrata in modo significativo la disciplina delle società non operative (o di «comodo»), con un duplice scopo: contrastare l'utilizzo della forma societaria per l'intestazione di beni che, in realtà, permangono nella disponibilità dei soci o dei familiari, innalzando per le società di comodo l'aliquota Ires al 38,00% dal 2012; prevedere nuovi strumenti di controllo sulle società in perdita «sistemica», attribuendo loro lo status di società di comodo se questa situazione si protrae per almeno un triennio ovvero, nell'arco del triennio, per 2 periodi d'imposta e con la produzione di un reddito inferiore a quello minimo nel terzo (novità applicabile a decorrere dal 2012). l'originario presupposto per considerare di comodo la società (insufficienza dei ricavi) e il nuovo (stato di perdita strutturale) sono alternativi: pertanto, le società saranno esposte alle penalizzazioni ex L. 724/1994 in presenza di anche solo uno di essi. La «vecchia», dunque, disciplina continua a essere in vigore. .

255 Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
CRITICITÀ La maggiorazione riguarda i soli soggetti Ires, in quanto - per le società di persone - il reddito, pur se adeguato al minimo presunto, è tassato in capo ai soci secondo le aliquote ordinarie. Secondo la Relazione al D.L. 138/2011 sono soggette alla nuova aliquota Ires del 38%: le «vecchie» società di comodo, i cui ricavi sono inferiori a quelli minimi presunti; le «nuove» società di comodo (ovvero, strutturalmente in perdita). La formulazione letterale della norma autorizza a ritenere che la maggiorazione del 38% sia applicabile al reddito complessivo della società e, quindi, anche all'eventuale parte eccedente il reddito minimo; la ratio della maggiorazione, infatti, è quella di colpire le società non operative per il semplice fatto di essere tali.

256 Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Telefisco 2014 La condizione di non operatività – che si ha sia in caso di mancato superamento del test di operatività, sia per effetto del conseguimento di perdite – determina, comunque, le penalizzazioni Iva (divieto di utilizzo del credito in compensazione o a rimborso, eccetera), anche se il contribuente si adegua al reddito minimo previsto? Art. 30, c. 4, 1° periodo legge n. 724/1994: per le società e gli enti di comodo (da intendersi, come indicato nella circolare n. 23/E/2012, sia i soggetti non operativi del citato art. 30, sia i soggetti in perdita sistematica ex art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies D.L. n. 138/2011) l'eccedenza di credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale: non può essere chiesta a rimborso; non può essere utilizzata in compensazione (c.d. compensazione orizzontale); non può essere ceduta ex articolo 5, comma 4-ter D.L. n. 70/1988. Circ. 25/E/2007 -> ai fini dell'applicazione delle richiamate limitazioni al riporto dell'eccedenza di credito Iva, è irrilevante l'adeguamento al c.d. reddito minimo previsto per l'anno in cui il soggetto interessato risulta non operativo. Anche nei confronti dei soggetti in perdita sistematica troverà applicazione tale limitazione, visto il richiamo dell'art. 2, c. 36-decies, 1° periodo D.L. n. 138/2011, al citato art. 30.

257 Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
SOCIETÀ DI COMODO-PENALIZZAZIONI IVA Casella di RIGO VA15 Rigo VA15 DEL MODELLO IVA > riservato: alle società che risultino non operative (art. 30 della L , n. 724; alle società in perdita sistematica ai sensi dell'art. 2, c. 36-decies e 36-undecies del D.L , n. 138, come modificato dall'art. 18 del D.Lgs , n. 175. Circ. 23 dell' > disciplina delle società di comodo opera nei confronti dei soggetti in perdita sistematica a partire dal periodo d’imposta successivo al quinquennio in cui è stata evidenziata, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi: una situazione di perdita fiscale; una situazione di perdita fiscale per un quadriennio e per un anno un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto. Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni: “1” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione; “2” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente; “3” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti; “4” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell'Iva non inferiori all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 30, c. 1, della L. 724 del 1994.

258 Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
SOCIETÀ DI COMODO-PENALIZZAZIONI IVA Casella di RIGO VA15 Attenzione -> il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per le società e gli enti considerati di comodo non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 in presenza delle situazioni di cui ai codici: “1” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione; “2” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente; “3” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti; si deve considerare venuto meno, come precisato con la circolare n. 25 del , in presenza della situazioni di cui al codice: “4” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell'Iva non inferiori all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 30, c. 1, della L. 724 del 1994; In quanto trova applicazione la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del c. 4, dell'art. 30, della L. 724 del 1994, che prevede la perdita definitiva del credito Iva annuale. N.B.: il credito d’imposta annuale comporta, in ogni caso, la compilazione del rigo VX2 o del corrispondente rigo della sezione III del quadro RX di Unico 2016.

259 Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Società di capitali ‘‘non operative’’ Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011 Caso 1 Reddito minimo superiore a reddito complessivo Fattispecie individuabile nelle società di capitali che non superano il test di operatività di cui all'art. 30 della L. 724/1994 Alfa S.r.l. - periodo di imposta test di operatività NON superato Reddito complessivo ………………………………………………….. euro ,00 Reddito minimo previsto ……………………………………………… euro ,00 Individuazione entità Ires dovuta: 38,00% di euro (reddito imponibile) (27,50% Ires aliquota ordinaria + euro ,00 10,50% per maggiorazione) N.B.: in questo caso si rende operativa anche l'applicazione della maggiorazione.

260 Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Società di capitali ‘‘non operative’’ Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011 Caso 2 Reddito minimo inferiore a reddito complessivo Fattispecie individuabile nelle società di capitali che non superano il test di operatività di cui all'art. 30 della L. 724/1994 Alfa S.r.l. - periodo di imposta test di operatività NON superato Reddito complessivo ………………………………………………….. euro ,00 Reddito minimo previsto ……………………………………………… euro ,00 Individuazione entità Ires dovuta: 38,00% di euro (reddito imponibile) (27,50% Ires aliquota ordinaria + euro ,00 10,50% per maggiorazione) N.B.: in questo caso si rende operativa anche l'applicazione della maggiorazione.

261 Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Società di capitali ‘‘non operative’’ Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011 Caso 3 Presenza di perdite fiscali pregresse Fattispecie individuabile nelle società di capitali che non superano il test di operatività di cui all'art. 30 della L. 724/1994 Alfa S.r.l. - periodo di imposta test di operatività NON superato Reddito complessivo ………………………………………………….. euro ,00 Reddito minimo previsto ……………………………………………… euro ,00 Perdite fiscali pregresse ……………………………………………… euro Perdite compensabili: 80% di euro ,00 (euro ,00 – euro ,00) Individuazione entità Ires dovuta: 38,00% di euro (reddito imponibile) (27,50% Ires aliquota ordinaria + euro ,00 10,50% per maggiorazione)

262 Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Società di persone ‘‘non operative’’ Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011 Caso 1 Srl con partecipazione in una sas non operativa Fattispecie individuabile nelle società di capitali che non superano il test di operatività di cui all'art. 30 della L. 724/1994 Il reddito delle società di persone deve essere tassato per trasparenza in capo ai soci, siano esse persone fisiche o società di capitali, tenendo presente che: se il socio è una persona fisica, la maggiorazione non trova attivazione poiché la stessa è inerente all'Ires e non all'Irpef (i soci, pertanto, devono far concorrere il reddito imputato dalla società di persone ‘‘non operativa’’ al reddito complessivo); se il socio è una società di capitali, invece, questa deve necessariamente applicare la maggiorazione, ‘‘comunque’’, sulla quota parte del reddito imputato per trasparenza dalla società di persone ‘‘non operativa’’ (art. 2, comma 36-quinquies, secondo periodo). Ne deriva che nel caso di reddito di partecipazione imputato per trasparenza da una società di persone ‘non operativa’’, la società-socia (operativa) deve applicare l'Ires del 27,50% su tutto il reddito e la maggiorazione sul reddito imputato dalla società partecipata.

263 Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Società di persone ‘‘non operative’’ Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011 Caso 1 Srl con partecipazione in una sas non operativa Alfa sas - periodo di imposta test di operatività NON superato Reddito imponibile srl (art. 75 Tuir-non società di comodo) .…….. euro ,00 Reddito da partecipazione in sas (società di comodo) … ………… euro ,00 Reddito d’impresa srl ………………………………………………… euro Individuazione entità Ires dovuta: 27,50% di euro ,00 (reddito imponibile) ………..……… euro ,00 + 10,50% su reddito imputato dalla sas (euro ,00) …….... euro ,00 complessivamente Ires dovuta euro ,00.

264 Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Società di persone ‘‘non operative’’ Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011 Caso 2 Srl non operativa con partecipazione in una sas di comodo Srl e sas - periodo di imposta test di operatività NON superato Reddito imponibile srl (art. 75 Tuir) ……………………..…….…….. euro ,00 Reddito da partecipazione in sas (società di comodo) …..………… euro ,00 Reddito d’impresa srl (società di comodo)…………………………… euro Reddito minimo srl (entità superiore al reddito imputato) ..………… euro Individuazione entità Ires dovuta: 27,50% di euro ,00 (reddito imponibile) …………………… euro ,00 + 10,50% di euro ,00 ………. euro ,00 complessivamente Ires dovuta euro ,00.

265 Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Società di capitali trasparenti ‘‘non operative’’ Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011 Le società di capitali hanno la possibilità di beneficiare del regime della trasparenza fiscale, ai sensi degli artt. 115 e 116 del Tuir, nelle situazioni sia di soci/società di capitali, sia di soci/persone fisiche. Se il reddito viene tassato per trasparenza in capo ai soci, compete alla società partecipata ‘‘non operativa’’ a liquidare e corrispondere la maggiorazione Ires del 10,50% (art. 2, comma 36-octies). Per le società di capitali che detengono partecipazioni in società ‘‘non operative’’ in regime di art. 115 del Tuir l'art. 2, comma 36-octies, secondo periodo, stabilisce che la società partecipante deve assoggettare il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 37-quinquies, ‘‘senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata’’.

266 Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Società di capitali trasparenti ‘‘non operative’’ Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011 Caso 1 Società operativa con partecipazione in srl trasparente «non operativa» periodo imposta test operatività NON superato da srl trasparente Reddito complessivo ……………..…………………………….…….. euro ,00 Reddito da partecipazione in srl trasparente (società di comodo) ... euro ,00 Reddito d’impresa srl ………………………………..………………… euro Reddito imponibile srl (art. 75 Tuir) ……………………..…….…….. euro ,00 Individuazione entità Ires dovuta: 27,50% di euro ,00 (reddito imponibile) …………………… euro ,00 La srl partecipata liquida e corrisponde la maggiorazione del 10,50% del proprio reddito [10,50% di euro ,00 = euro 7.350,00]

267 Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Società di capitali trasparenti ‘‘non operative’’ Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011 Caso 2 Società non operativa con partecipazione in srl trasparente «non operativa» periodo imposta test operatività NON superato da entrambe le srl Reddito complessivo ……………..…………………………….…….. euro ,00 Reddito minimo ……………..…………………………….…….. euro ,00 Reddito da partecipazione in srl trasparente (società di comodo) ... euro ,00 Reddito d’impresa srl (società di comodo) …………..……………… euro Reddito imponibile srl (art. 75 Tuir) ……………………..…….…….. euro ,00 Individuazione entità Ires dovuta: 27,50% di euro ,00 (reddito imponibile) ………………… euro ,00 10,50% di euro ,00 (ecced. su reddito partecipazione) … euro ,00 La srl partecipata liquida e corrisponde la maggiorazione del 10,50% del proprio reddito [10,50% di euro ,00 = euro 7.350,00]

268 Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Presunzioni di NON OPERATIVITÀ Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011 Si devono considerare soggetti ‘‘non operativi’’ (art. 2, comma 36-decies e undicies) quelli di cui all'art. 30 che: conseguono in un triennio, perdite fiscali; conseguono in un triennio, perdite fiscali per due periodi di imposta e hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo di cui al comma 3, dell'art. 30, L. 724/1994, nell'altro. Con decorrenza dal periodo di imposta successivo al triennio di riferimento (dal quarto periodo, indipendentemente dalla verifica di operatività per tale periodo), si devono presumere ‘‘non operativi’’ e, conseguentemente, devono applicare sia le regole di individuazione del reddito minimo, sia quelle inerenti alla maggiorazione Ires del 10,50%. La presunzione, per disposto normativo, non opera se sussiste una causa di esclusione o di non applicazione della disciplina delle società di comodo (art. 2, comma 36-decies, secondo periodo).

269 Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Presunzioni di NON OPERATIVITÀ Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011 La presunzione di non operativa conseguenti a perdite fiscali non sussiste nelle ipotesi in cui nel triennio: il soggetto ha conseguito la perdita fiscale in un unico periodo di imposta; il soggetto ha dichiarato redditi inferiori a quelli minimi per almeno due periodi di imposta; il soggetto è risultato sempre ‘‘non operativo’’ (senza aver però subito perdite fiscali) o è risultato a volte operativo e a volte ‘‘non operativo’’ (in entrambi i casi, senza aver subito perdite fiscali o di averne subita in non più di un periodo di imposta). Per procedere all'individuazione del triennio su cui eseguire la verifica si deve fare riferimento annualmente a quello temporale e cioè: nel 2015, agli anni 2012, 2013 e 2014; nel 2016, agli anni 2013, 2014 e 2015; nel 2017, agli anni 2014, 2015 e 2016; e così di seguito.

270 Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Presunzioni di NON OPERATIVITÀ Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011 Caso 1 Ipotesi di presunzione di «non operatività» Periodo d’imposta: 2015 – triennio di riferimento: 2012 – 2013 – 2014 perdita fiscale, non rilevante se risulta superato o meno il test di operatività; perdita fiscale, non rilevante se risulta superato o meno il test di operatività; perdita fiscale, non rilevante se risulta superato o meno il test di operatività; in quanto la presunzione di non operatività sussiste dal 2015: reddito minimo (o maggior reddito effettivo) maggiorazione Ires indipendentemente se nell'anno 2015 il soggetto: ha superato o meno il test di operatività; e: se risulta conseguito un reddito o rilevata una perdita fiscale.

271 Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Presunzioni di NON OPERATIVITÀ Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011 Caso 2 Ipotesi di NON presunzione, con società operativa per il 2015 Periodo d’imposta: 2015 – con reddito imponibile che supera il test di operatività Se si considera che: 2012 – è stata rilevata una perdita fiscale, la quale non è rilevante se risulta superato o meno il test di operatività; il test di operatività è stato superato, ma con reddito di entità inferiore a quello minimo; 2014 – il test di operatività non risulta essere superato; non sussiste la presunzione di non operatività per il 2015 e, di conseguenza, ai fini Ires di rende applicabile la tassazione con l'aliquota ordinaria (27,50%).

272 Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento

273 Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento
TITOLARE EFFETTIVO Partecipazione in società residenti con investimenti esteri → nessun obbligo 1 2 Se con partecipazione italiana si integra requisito di titolare effettivo società estera → scatta obbligo Per società white list → indicazione valore complessivo detenuto e percentuale di partecipazione anche tramite partecipazione indiretta 3 Un elenco puntato può essere facilmente trasformato in una slide strutturata come questa; è sufficiente creare delle caselle di testo per i numeri progressivi (o lettere se preferite) e associare una casella di testo di altra forma accanto. Anche in questo caso sono stati usati gli strumenti di ombreggiatura per ciascuna forma. Per società black list → indicazione diretta attività detenuta con riferimento a % di partecipazione in società black list 4

274 PARTECIPAZIONE ESTERA
Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento PARTECIPAZIONE ESTERA Ivafe dovuta solo su prodotti finanziari → non si paga patrimoniale 1 2 Per valorizzazione regole Ivafe → valore nominale o in assenza valore di rimborso Importo in valuta estera → indicazione in euro in base a cambio mensile per valori da segnalare a inizio e fine anno → cambio di dicembre (circ. n. 27/e/2015 risposta 2.5) 3 Un elenco puntato può essere facilmente trasformato in una slide strutturata come questa; è sufficiente creare delle caselle di testo per i numeri progressivi (o lettere se preferite) e associare una casella di testo di altra forma accanto. Anche in questo caso sono stati usati gli strumenti di ombreggiatura per ciascuna forma. Eventuale omessa compilazione → sanzione riferita a importo rilevante termine periodo detenzione (risposta Telefisco 16) 4

275 ESEMPIO DI COMPILAZIONE
Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento ESEMPIO DI COMPILAZIONE Dati contribuente detiene 50% società estera + 15% tramite italiana → titolare effettivo due soci valore partecipazione dollari cambio dicembre 2014 euro 1,02 - dicembre ,03 partecipazione intero anno - infruttifera nel 2015

276 Ivafe dovuta solo da titolari rapporto → non da delegati
Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento CONTO CORRENTE ESTERO Ivafe dovuta solo da titolari rapporto → non da delegati (risposta Telefisco 16) 1 2 Eventuale omissione compilazione → sanzionata su valore giacenza media Ivafe dovuta per ogni conto corrente anche se presso stesso intermediario → se giacenza media > € 5.000 3 Un elenco puntato può essere facilmente trasformato in una slide strutturata come questa; è sufficiente creare delle caselle di testo per i numeri progressivi (o lettere se preferite) e associare una casella di testo di altra forma accanto. Anche in questo caso sono stati usati gli strumenti di ombreggiatura per ciascuna forma. Per Paesi black list → indicazione anche valore massimo giacenza nell’anno 4

277 ESEMPIO DI COMPILAZIONE
Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento ESEMPIO DI COMPILAZIONE Dati: conto corrente detenuto in svizzera cointestato con coniuge giacenza media € 8.700 picco € fruttifero di interessi

278 Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento
VIOLAZIONI QUADRO RW Anno riferimento redditi Modello Anno della violazione Termine 2015 UNICO 2016 2016 31/12/2021 2014 UNICO 2015 31/12/2020 2013 UNICO 2014 31/12/2019 2012 UNICO 2013 30/12/2018 2011 UNICO 2012 31/12/2017 2010 UNICO 2011 31/12/2016 2009 UNICO 2010 31/12/2015

279 RAVVEDIMENTO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016
Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento RAVVEDIMENTO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016 Presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno  Sanzione paradisi fiscali  Sanzione paesi white list  Riduzione sanzione per ravvedimento  Sanzione ridotta paradisi  Sanzione ridotta white list Unico redditi 2014  6%  3%  un ottavo  0,75%  0,375% Unico redditi 2013 6%  un settimo  0,857%  0,429% Unico redditi 2012  un sesto  1%  0,5% Unico redditi 2011 Unico redditi 2010 Unico redditi 2009 Unico redditi 2008  5% o 6% 0,833% o 1% Unico redditi 2007  5% Unico redditi 2006 Unico redditi 2005

280 VIOLAZIONI SUL MONITORAGGIO FISCALE
Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento VIOLAZIONI SUL MONITORAGGIO FISCALE Anno in cui si detengono attività all'estero Anno in cui si compie violazione RW Termine di decadenza ordinaria ex art. 20 D.Lgs. 472/97 Termine raddopiato di cui al comma 2 ter dell'art. 12 D.L.78/2009 2004 2005 31/12/2010 31/12/2015 2006 31/12/2011 31/12/2016 2007 31/12/2012 31/12/2017 2008 31/12/2013 31/12/2018 2009 31/12/2014 31/12/2019 2010 31/12/2020 2011 31/12/2021 2012 31/12/2022 2013 31/12/2023 2014 31/12/2024 2015 31/12/2025 Art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 -> l’atto di contestazione di cui all’art. 16, o l’atto di irrogazione, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi.

281 TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL QUADRO RW
Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL QUADRO RW L’Agenzia delle entrate, nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, ha precisato che le violazioni riguardanti il quadro RW hanno natura tributaria e per le stesse è, quindi, possibile provvedere alla regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso. Conseguentemente si deve ritenere ammesso il RAVVEDIMENTO OPEROSO anche per il quadro RW -> A quale costo? ATTENZIONE -> presupposto indispensabile per poter far ricorso al ravvedimento operoso nei più ampi termini previsti dalle lett. b-bis), b-ter), b-quater) dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97, è la valida presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta considerato, in quanto la legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) non ha modificato la successiva lett. c) del medesimo comma 1 che sana l’omissione della dichiarazione solamente nell’ipotesi di presentazione della medesima entro 90 giorni dalla scadenza del termine originario previsto.

282 Modello RW e monitoraggio fiscale
Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento UTILIZZO DEI CAMBI PER CONTI TITOLI IN VALUTA ESTERA Dubbio -> il tasso di cambio di conti titoli detenuti in valuta estera deve essere utilizzato il tasso medio di cambio o il tasso al 31 dicembre? Per la determinazione del controvalore in euro delle attività presenti su di un conto titoli in valuta estera acceso presso un istituto bancario estero, ai fini del monitoraggio fiscale si deve fare riferimento: fino al periodo d’imposta > cambio medio annuale, secondo le indicazioni riportate nella circolare n. 45 del 2010, richiamata anche dalle istruzioni relative alla compilazione del quadro RW (e prima modulo RW) del Modello UNICO; dal periodo d’imposta > il cambio medio mensile, secondo quanto disposto dal Provvedimento 18 dicembre 2013 e dalla circolare n. 38/E del Infatti, dal periodo d’imposta 2013, nel quadro RW è richiesta l’indicazione del valore iniziale e del valore finale dell’investimento. Per cui: investimento detenuto per l’intero anno -> utilizzare i cambi al 31 dicembre rispettivamente dell’anno precedente e di quello di detenzione dell’investimento; se effettuato o cessato durante l’anno -> utilizzare il cambio relativo al mese di costituzione o di dismissione dell’investimento.

283 CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO
Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO 1) dichiarazione tardiva o integrativa di quella da presentarsi entro il 30 settembre o entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario per la dichiarazione dei redditi con il quadro RW non presentato alla scadenza o presentato in modo incompleto Sanzione per dichiarazione tardiva: € 25,00 (1/10 di € 250,00) - Integrativa : € 27,00 (1/9 di € 250,00)* sanzione ex art. 13 D.Lgs. 471/97 a cui applicare la misura della riduzione corrispondente al periodo di tempo trascorso tra il termine di versamento e la data della regolarizzazione, oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi Sanzione per quadro RW € 25,00 o € 25,80 (1/10 di € 258,00) * sanzione che non dovrebbe essere dovuta per dichiarazione integrativa finalizzata a sanare solo l’omessa o incompleta compilazione del modulo RW.

284 Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento
CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO 2) dichiarazione integrativa presentata oltre il termine di 90 giorni, ma entro il termine per presentazione dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (30 settembre anno + 1) Sanzione per quadro RW 0,38% o 0,75% (1/8 del 3% o 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi black list) CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO 3) dichiarazione integrativa presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (30 settembre anno + 2) Sanzione per quadro RW 0,43% o 0,86% (1/7 del 3% o 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi black list)

285 CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO
Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO 4) dichiarazione integrativa presentata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della commessa la violazione (30 settembre anno + 3 e fino alla decadenza dal potere di accertamento) Sanzione per quadro RW 0,5% o 1% (1/6 del 3% o 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi black list) CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO 5) dichiarazione integrativa presentata successivamente alla constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 e fino alla notifica dei relativi atti di liquidazione o di accertamento Sanzione per quadro RW 0,6% o 1,2% (1/5 del 3% o del 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi black list)

286 Variazioni in aumento e in diminuzione dei quadri RF

287 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
PRINCIPIO DI COMPETENZA – ART. 109 TUIR Comma 1 - I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, ….., concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza …….. tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. Comma 4 - Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili: quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme … che dispongono o consentono il rinvio; [...]Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

288 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RISULTATO ECONOMICO E REDDITO FISCALE Regola -> società di capitali ed enti commerciali sono tenuti, entro i termini stabiliti dalla legge o dall'atto costitutivo, alla redazione del bilancio d'esercizio (SP+CE+NI), dal quale di rileva il risultato economico (utile e/o perdita d’esercizio). Art. 83, c. 1, Tuir -> al risultato economico del CE devono essere apportate variazioni in aumento o in diminuzione per individuare il reddito fiscale. Variazioni in aumento e in diminuzione: indeducibilità di certi oneri (spese promozionali non documentabili, imposte sul reddito dell'esercizio, multe e sanzioni); deducibilità parziale di certi oneri (spese di rappresentanza, spese inerenti ai cellulari, interessi passivi, erogazioni liberali, ecc.); rinvio a successivi periodi d'imposta della deducibilità di certi oneri (compensi amministratori, imposte e tasse, spese di manutenzione eccedenti la quota deducibile); rinvio nella tassazione di certi proventi (plusvalenze rateizza bili, contributi in conto capitale riscossi in un periodo d'imposta successivo a quello di competenza); tassazione di alcuni proventi immobiliari da conteggiare con il criterio catastale.

289 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
COMPOSIZIONE DEL QUADRO RF Quadro RF suddiviso in sezioni: dati generali (codice attività, applicazione parametri o studi di settore); risultato del CE (utile o perdita di bilancio); componenti positivi extracontabili; variazioni in aumento; variazioni in diminuzione; determinazione del reddito; e per il modello Unico SC in particolare reddito del Trust misto; importi ricevuti (società partecipate in regime di trasparenza artt. 5 e 115, Tuir); reddito delle società sportive dilettantistiche; determinazione del reddito esente delle SIIQ e delle SIINQ; prospetto degli interessi passivi indeducibili. inseriti prospetti -> «Enti creditizi (art. 113 del Tuir)» e «Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti»; eliminati prospetti -> «del reddito imputato ex art. 115 del TUIR e dei dati per la relativa rideterminazione» e «dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128, Tuir».

290 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
DATI GENERALI Rigo RF1, campo 1 -> codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella ATECO > esercizio di più attività: codice riferito all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti. Rigo RF1, campi 2 e 3 -> cause di esclusione / cause di esclusione applicazione studi di settore in fase accertativa (specificare codice appropriato campo 2 o barrare campo 3); Rigo RF1, campo 4 -> cause di esclusione in fase accertativa dall'applicazione dei parametri (specificare codice appropriato); Rigo RF2 -> ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore annotati nelle scritture contabili; Rigo RF3 -> barrare -> casella 1: soggetti adottano, i principi contabili internazionali -> casella 2: soggetti che, si avvalgono della facoltà di continuare ad adottare, ai soli fini fiscali, i criteri di valutazione rimanenze lifo (art. 92, commi 2 e 3, Tuir) -> casella 3: soggetti che continuano a valutare, ai soli fini fiscali, le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione in base al criterio del costo.

291 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RF 3 - CASELLA 1 - ADOZIONE IAS PRINCIPALI MISURE DI COORDINAMENTO: Art. 110, c. 1, lett. b), TUIR - Costo di beni strumentali materiali e immateriali -> Assumono rilevanza ai fini fiscali anche gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo medesimo per effetto di disposizioni di legge e cioè an che quelli non riconducibili specificamente a capitali presi a prestito per l'acquisizione delle suddette immobilizzazioni. Art. 110, c. 3, TUIR - Crediti e debiti in valuta -> fiscalmente irrilevante la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Art. 110, c. 1, lett. c), TUIR - Valutazione delle obbligazioni -> se: non costituiscono immobilizzazioni finanziarie assumono rilevanza fiscale le minusvalenze e le plusvalenze iscritte; costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte.

292 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RF 3 - CASELLA 1 - ADOZIONE IAS (modello Unico SC) PRINCIPALI MISURE DI TRANSIZIONE (prima applicazione): Rimanenze beni fungibili, opere, forniture e servizi di durata ultrannuale -> Possibilità di continuare ad adottare i precedenti criteri di valutazione (LIFO e criterio della commessa completata) mediante opzione, non revocabile, da esercitare in dichiarazione dei redditi. Ripristino nell'attivo patrimoniale di costi già imputati al Conto economico di precedenti esercizi -> Non rilevanza fiscale. Eliminazione nell'attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili -> Irrilevanza fiscale del ripristino ferma restando la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti. Eliminazione nel passivo patrimoniale dei fondi di accantonamento -> Non rilevanza fiscale se considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli artt. 115, comma 11, 128 e 141, TUIR, ferma restando l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi.

293 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RF 3 - CASELLA 2 – RIMANENZE AL LIFO (modello Unico SC) Principi internazionali -> non contemplano la valutazione delle rimanenze dei beni fungibili con il criterio LIFO -> necessario il passaggio a criteri di valutazione alternativi. Art. 13, c. 2, 3, 4, D.Lgs. n. 38/2005 -> società che adottando gli IAS cambiano i criteri di valutazione e abbandonano civilisticamente il criterio LIFO per i beni fungibili, potendo continuare ad applicarlo ai fini fiscali, con opzione in sede di prima applicazione di tali principi. Casella 2 -> da barrare quale opzione irrevocabile -> se si intende avvalersi della facoltà di continuare ad adottare, ai soli fini fiscali, i criteri di valutazione delle rimanenze di cui all'art. 92, commi 2 e 3, TUIR (criterio LIFO). -> In sede di prima applicazione degli IAS/IFRS -> opzione può essere esercitata anche se il LIFO non è stato adottato per i tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali stessi o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione. Opzione mai possibile per soggetti che commercializzano benzine, petroli, gasoli, ecc.

294 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RF 3 - CASELLA 3 – OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE (modello Unico SC) Principi internazionali -> non contemplano la valutazione delle rimanenze di opere, fornitura e servizi di durata ultrannuale il criterio di valutazione al costo -> in bilancio necessario il passaggio a criteri di valutazione alternativi. Art. 13, commi 2, 3 e 4 D.Lgs. 38/ > società che adottando gli IAS, cambiano i criteri di valutazione e abbandonano civilisticamente il criterio del costo, anche se possono continuare ad applicarlo ai fini fiscali tramite apposita opzione in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali. Casella 3 -> da barrare quale opzione irrevocabile -> se si intende avvalersi della facoltà di continuare a valutare, ai soli fini fiscali, le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, in base al criterio del costo (art. 93, comma 5, TUIR).

295 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO Reddito d’impresa -> determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare rispettivamente nel rigo RF4 o RF5, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi. La perdita non deve essere preceduta dal segno “meno”. Art. 14 del D.Lgs. 147/2015 -> nuovo art. 168-ter Tuir -> Esenzione utili e perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti (c.d."branch exemption"): per l'impresa residente nel territorio dello Stato italiano -> sussiste la possibilità di optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero; opzione non revocabile -> da esercitare al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta.

296 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI Rigo RF6 – anche se è stato eliminato il quadro EC -> indicare gli importi complessivi degli ammortamenti, le maggiori plusvalenze o le minori minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dell'art. 109, comma 4, lett. b), quarto periodo, Tuir, ante modifiche apportate dalla L. 244/2007. In pratica, devono essere annotati alla colonna: 1 – «Ammortamenti» -> quota riferita ai beni materiali e immateriali ammortizzabili; 2 – «Altre rettifiche» -> parte inerente a rettifiche di valore beni diversi da quelli ammortizzabili; 3 – «Accantonamenti» -> quota riferita agli accantonamenti; 4 – «Totale» -> decremento dell'eccedenza pregressa = somma valori colonne precedenti.

297 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
(nel modello Unico SC) Rigo RF7 - QUOTE COSTANTI DELLE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE IMPUTABILI All'esercizio Quota di competenza dell'esercizio inerente a plusvalenze e/o sopravvenienze patrimoniali rateizzate in quote costanti, riguardanti: quota costante che si porta come variazione in aumento per la prima volta; quota costante delle plusvalenze o sopravvenienze già oggetto di rateizzazione in precedenti esercizi. Fattispecie di cui all'art. 86, comma 4 e all'art. 88, comma 2, Tuir: cessione a titolo oneroso di beni strumentali; cessione d'azienda; risarcimenti assicurativi relativi alla perdita o al danneggiamento di beni strumentali; immobilizzazioni finanziarie.

298 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
(nel modello Unico SC) Rigo RF7 - QUOTE COSTANTI DELLE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE IMPUTABILI ALL'ESERCIZIO CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI BENI STRUMENTALI Regola -> art. 86, c. 4, Tuir -> plusvalenze patrimoniali da cessioni a titolo oneroso di beni strumentali realizzate nel 2015 dichiarabili: interamente nell'esercizio in cui sono state realizzate; in quote costanti nell'esercizio stesso e al massimo nei quattro esercizi successivi a scelta del contribuente, se il bene è stato posseduto per almeno 3 anni [almeno giorni (365 x 3)]. Riferimento temporale di giorni: beni mobili -> dalla data di consegna all'impresa acquirente a quella al nuovo acquirente; beni immobili -> dalla data di stipula del rogito notarile; beni in leasing -> periodo in cui il bene è posseduto in proprietà + quello in cui la detenzione deriva dal contratto di leasing.

299 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
(nel modello Unico SC) Rigo RF7 - QUOTE COSTANTI DELLE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE IMPUTABILI ALL'ESERCIZIO SOPRAWENIENZA ATTIVA RATEIZZABILE Regola -> art. 86, c. 2, Tuir -> sopravvenienze derivanti da risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni patrimoniali, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi -> differenza positiva, pur costituendo una sopravvenienza attiva, può le modalità di differimento della tassazione delle plusvalenze. Attenzione -> tassazione frazionata in cinque periodi d'imposta, se al momento del sinistro, il bene risultava posseduto per almeno tre anni.

300 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
(nel modello Unico SC) Rigo RF7 - QUOTE COSTANTI DELLE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE IMPUTABILI ALL'ESERCIZIO MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RIGO RF7 colonna 1 -> quota parte di competenza dell'esercizio -> plusvalenze per le quali la società ha scelto la rateizzazione in quote costanti; colonna 2 -> importo di cui a colonna 1 + sopravvenienze attive costituite dalle indennità risarcitorie cui si applica il medesimo trattamento fiscale. Attenzione -> al rigo RF34 -> variazione in diminuzione dell'utile economico per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali (col. 1 e 2) e/o sopravvenienze (col. 2) da rateizzare.

301 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
(nel modello Unico SC) Rigo RF7 - QUOTE COSTANTI DELLE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE IMPUTABILI ALL'ESERCIZIO Dichiarare nel rigo: RF7 -> quota di plusvalenze realizzate negli anni precedenti per le quali si è optato per la rateizzazione; RS127 -> quota costante annuale; RS126 -> importo totale delle plusvalenze da rateizzare.

302 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
(nel modello Unico SC) Rigo RF8 - QUOTE COSTANTI DEI CONTRIBUTI O LIBERALITÀ COSTITUENTI SOPRAVVENIENZE ATTIVE IMPUTABILI ALL'ESERCIZIO (ART. 88, COMMA 3, LETT. B) Quote costanti inerenti a contributi in conto capitale e liberalità, se si è optato per la rateizzazione (art. 88, c. 3, lett. b, Tuir). Rigo RF8 -> prima quota del contributo in c/capitale incassato nel > quota di contributi in c/capitale incassati in esercizi precedenti, per i quali si è optato per la rateizzazione. RS128 -> importo complessivo del contributo; RS129 -> quota costante. RF35 -> ammontare imputato al CE quale variazione in diminuzione.

303 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO – UNICO SC (nel modello Unico SC) Rigo RF9 - REDDITO DETERMINATO CON CRITERI NON ANALITICI Per soggetti che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito e che esercitano anche attività il cui reddito non è incluso nel predetto regime (es.: imprese marittime – società che assumono la qualifica di imprese agricole – srl costituite da soci imprenditori agricoli, ecc.). Tali soggetti devono dichiarare in: RF9 -> VA -> entità del reddito determinato forfetariamente; RF31 -> VA -> neutralizzazione costi riferiti ad attività forfetaria; RF55 -> VD -> neutralizzazione ricavi riferiti ad attività forfetaria.

304 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO – UNICO SC (nel modello Unico SC) Rigo RF9 - REDDITO DETERMINATO CON CRITERI NON ANALITICI Per neutralizzare le componenti analitiche attive e passive devono essere indicati: a rigo RF31 -> altre variazioni in aumento -> costi dell'attività, specificando: codice 99 -> per le imprese marittime; codice 8 -> per le società agricole e le Srl di soci imprenditori agricoli; codice 42 -> per le società che esercitano attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche; a rigo RF55 -> altre variazioni in diminuzione -> ricavi dell'attività, specificando: codice 99 per le imprese marittime; codice 8 per le società agricole e le Srl di soci imprenditori agricoli; codice 42 per le società che esercitano attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.

305 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF10 - REDDITI DI IMMOBILI NON COSTITUENTI BENI STRUMENTALI NÉ BENI ALLA CUI PRODUZIONE O AL CUI SCAMBIO È DIRETTA l'ATTIVITÀ Redditi dei terreni e/o dei fabbricati -> diversi da quelli strumentali e da quelli che costituiscono beni-merce -> determinazione del reddito prescinde dagli importi contabilizzati in bilancio. Neutralizzare i costi afferenti contabilizzati VA RIGO RF11 Neutralizzare eventuali quote di ammortamento VA RIGO RF21-col. 3 Neutralizzare i proventi afferenti contabilizzati VD RIGO RF39 Imputazione reddito secondo specifiche norme VA RIGO RF10

306 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
REDDITI DI IMMOBILI NON COSTITUENTI BENI STRUMENTALI Immobile a destinazione abitativa non locato con rendita catastale di € 1.000; la ripresa in aumento comporta la tassazione della rendita rivalutata del 5%; a rigo RF10 indicherò l'importo di € 1.050 Immobile a destinazione abitativa locato, con rendita catastale di € 1.000, e canone di locazione annuale di € 5.000; la società ha sostenuto per tale immobile costi di manutenzione per € 2.000; le riprese in diminuzione comportano: la variazione per l'intero canone di locazione; a rigo RF39 indicherò l'importo di € 5.000

307 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF12 – RICAVI NON ANNOTATI Art. 2, c. 2-bis, D.P.R. 195/1999 -> se adeguamento alle risultanze degli studi di settore richiede l'indicazione in dichiarazione di ricavi non annotati nelle scritture contabili in misura superiore al 10% degli stessi -> a colonna 2 -> rilevare maggiorazione del 3% di tale differenza, da pagare entro il saldo dell'imposta sul reddito -> codice tributo «2118». N.B.: adeguamento agli studi di settore ai fini IVA va indicato nell'apposita sezione XXI "Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA" del quadro RQ -> rigo RQ80. Adeguamento studi di settore, senza sanzioni e interessi, possibile anche ai fini IVA -> da versata entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sul reddito.

308 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF13 – RIMANENZE NON CONTABILIZZATE O CONTABILIZZATE IN MISURA INFERIORE A QUELLA DETERMINATA AI SENSI DEL TUIR Totale o eccedenza non contabilizzata a Conto economico delle rimanenze finali inerenti a: 1. materie prime, sussidiarie, semilavorati, servizi di durata non ultrannuale (art. 92); 2. materie prime, sussidiarie, semilavorati, servizi di durata non ultrannuale, impiegate nell'attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi o di raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, ecc., il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (art. 92-bis). 3. opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93); 4. obbligazioni, titoli similari e altri titoli in serie o di massa, azioni o quote (art. 94) in: società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

309 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
(nel modello Unico SC) RIGO RF14 – COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI MA NON CORRISPOSTI Art. 95, c. 5, Tuir -> I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, c. 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fonda tori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico. N.B.: eventuali autoveicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori si classificano come erogazioni di compensi in natura, in base all'art. 95, TUIR Compensi di competenza 2015 non pagati VA RIGO RF14 Compensi pagati nel 2015 di competenza di esercizi precedenti VD RIGO RF40

310 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF15 – INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI Art. 96, Tuir -> gli interessi passivi e gli altri oneri assimilati non capitalizzati, possono essere dedotti fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati. Parte eccedente -> deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (R.O.L.) della gestione caratteristica -> eventuale eccedenza che ancora residua potrà essere dedotta nei periodi d'imposta successivi. Quota di R.O.L. non utilizzata ai fini della deducibilità degli interessi passivi dell'esercizio -> può essere portata ad incremento dei R.O.L. dei successivi periodi d'imposta. Quota implicita degli interessi passivi sui canoni di leasing (indipendentemente dalla data di stipula del contratto) -> concorre alla determinazione dell'ammontare deducibile. Novità del D.Lgs. n. 147/2015 -> in vigore dal > applicabili, per la generalità dei casi, dal 2016.

311 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF16 – IMPOSTE INDEDUCIBILI O NON PAGATE Art. 99, Tuir -> costituiscono variazioni in aumento del risultato d'esercizio: le imposte sui redditi (IRES); le imposte per le quali è prevista la rivalsa (IV A, imposta sugli intrattenimenti), anche facoltativa (esempio: IVA sugli omaggi di beni oggetto dell'attività); l'imposta comunale sugli immobili (IMU), che deve essere qui riportata per l'intero ammontare risultante da CE mentre nel rigo RF55 (codice 38) indicare solo la quota deducibile (il 20% dell'IMU relativa agli immobili strumentali versata nel 2015); l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni; IRAP, che deve essere qui riportata per l'intero ammontare risultante da CE mentre nel rigo RF55 (codici 12 e 33) indicare la quota pagata nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa.

312 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
DEDICIBILITÀ IMU - ANALISI Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 23/2011 “l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive”, così come già previsto per l'ICI. Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 23/2011 “l'imposta municipale propria è indeducibile Per effetto delle variazioni apportate dell'art. 1, commi 715 e 716, della legge di stabilità 2014, si rende operativa la parziale deducibilità dell'IMU inerente agli immobili strumentali dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo. Specificamente la deducibilità è stata prevista nella misura del 20%, per i periodi d'imposta successivi al 2013, tenendo presente, in ogni caso, che ai fini IRAP l'IMU continua ad essere non deducibile a prescindere dal metodo, “da bilancio” o “fiscale” utilizzato per l'individuazione della base imponibile.

313 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
DEDICIBILITÀ IMU - ANALISI IMMOBILI INTERESSATI La deducibilità parziale riguarda soltanto per l'IMU riferita agli immobili strumentali (l'Agenzia delle entrate a Telefisco 2014 ha posto in rilievo che il riferimento deve essere fatto agli artt. 43, c. 2, per le imprese e 54, Tuir per i lavoratori autonomi. Per quanto attiene: alle imprese, l'art. 43 individua due tipologie di beni immobili strumentali: per natura, se riferita ai beni immobili accatastati nelle categorie A/10, B, C, D ed E; per destinazione, se riferita ai beni immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività d'impresa indipendentemente dalla classificazione catastale del bene; ai lavoratori autonomi, la natura strumentale è collegata all'utilizzazione esclusiva ed effettiva per lo svolgimento dell'attività professionale, indipendentemente dalla categoria catastale.

314 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
DEDICIBILITÀ IMU - ANALISI DEROGHE ALLA PARZIALE DEDUCIBILITÀ La parziale deducibilità dell'Imu non è stata riconosciuta: per gli immobili patrimonio ; per i beni immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa (cosiddetti beni merce). BENI IMMOBILI AD USO PROMISCUO Poiché sono considerati strumentali i beni immobili che risultano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività, l'Agenzia delle entrate ha posto in evidenza che la parziale deducibilità non si rende applicabile agli immobili adibiti promiscuamente: all'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo; e: all'uso personale o familiare del contribuente; per cui l'IMU è integralmente non deducibile.

315 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
DEDICIBILITÀ IMU - ANALISI SOCIETÀ IMMOBILIARI DI GESTIONE Per quanto attiene ai beni immobili detenuti dalle società immobiliari di gestione, cioè quelle società che hanno come oggetto dell'attività la locazione immobiliare, si concretizza il problema di procedere all'individuazione dei beni per i quali è consentita l'applicazione della deducibilità parziale dell'IMU. Si ritiene che: per gli immobili strumentali per natura (anche locati), l'IMU è parzialmente deducibile; per gli immobili abitativi locati, l'IMU non è deducibile e, quindi, non si rende applicabile nemmeno la parziale deduzione; per gli immobili abitativi non locati, l'IMU si deve ritenere parzialmente deducibile se utilizzati direttamente dalla società (es.: quale sede legale e/o amministrativa).

316 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
DEDICIBILITÀ IMU - ANALISI SOCIETÀ IMMOBILIARI DI GESTIONE In sintesi schematica: Tipologia immobile Deducibilità IMU Strumentale per natura Sì, nella misura del 20% Strumentale per destinazione Uso promiscuo No Bene merce Bene patrimonio

317 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
DEDICIBILITÀ IMU - ANALISI DEDUCIBILITÀ IMU E PRINCIPIO DI CASSA Ai sensi dell'art. 99, comma 1, del Tuir “le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”. Per l'IMU si rende operativo il principio di cassa e, di conseguenza, la deducibilità (parziale) è collegata all'ammontare corrisposto nel periodo d'imposta. Attenzione -> civilisticamente le imposte devono risultare imputate nell'esercizio di competenza, per cui si potrebbe generare un disallineamento nell'ipotesi in cui l'IMU risulta corrisposta successivamente alla chiusura dell'esercizio. Ne deriva, di conseguenza che non è deducibile l'IMU di competenza di esercizi precedenti al 2015, corrisposta in tale anno o in anni successivi. Infatti, per le imprese la deducibilità parziale dell'IMU risulta decorrente dal periodo d'imposta in corso al , e, quindi, è necessario valutare gli effetti con il predetto principio di cassa.

318 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
ESEMPIO IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA Caso -> Nel 2015, ALFA srl ha corrisposto a titolo di IMU 2015 sugli immobili strumentali di proprietà un importo pari a € Analisi -> per gli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria l'IMU di competenza deve essere rilevata tra le variazioni in aumento [a rigo RF16 “Imposte indeducibili o non pagate”], mentre la quota deducibile (20%) deve essere annotata tra le variazione in diminuzione [a rigo RF55 “Altre variazioni in diminuzione”], specificando il codice “38”. Pertanto, nel mod. UNICO 2016-SC a rigo RF16 deve essere annotata la variazione in aumento per l'intera imposta (€ ), mentre tra le “Altre variazioni in diminuzione” [rigo RF55, con il codice “38”, deve essere indicata la quota deducibile pari a € (20% di € ). 10.000 38 2.000

319 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF17 – ONERI DI UTILITÀ SOCIALE (art. 100 Tuir) colonna 1 -> ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economico, ad esclusione di quelle di importo non superiore a € , lett. l), se di importo non superiore a € 1.549,37, comprese erogazioni liberali che danno diritto al credito d’imposta “Art - bonus” -> Le erogazioni liberali che invece non danno diritto al credito d’imposta “Art - bonus” non devono essere indicate come variazione in aumento perché interamente deducibili; colonna 2, oltre l'importo di colonna 1 -> spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 1, del TUIR (comprese spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l'importo deducibile. La deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

320 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF18 – SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO INDEDUCIBILI Art. 164, TUIR -> spese sostenute per l'acquisto di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli da parte della generalità delle imprese sono deducibili nella misura del 20% nel limite di spesa di € ,99. Autovetture concesse in uso gratuito ai dipendenti -> deduzione ammessa per il 70%. Limiti di deduzione delle spese sostenute per l'acquisto di veicoli da parte dell'impresa sono: 20% delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli a motore non strumentali; 80% per le autovetture di agenti e rappresentanti; 70% delle spese sostenute per veicoli dati in uso ai dipendenti, per la maggior parte del periodo d'imposta. Tenere in considerazione il SUPER-AMMORTAMENTO DEL 140%

321 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF

322 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
SPESE MEZZI TRASPORTO INDEDUCIBILI La quota deducibile è stata ridotta dal 40% al 20% (dal 90% al 70% per i mezzi concessi in uso ai dipendenti per oltre la metà del periodo di imposta) ATTENZIONE A computare i costi al netto dell'Iva deducibile (confermata nella misura del 40% e interamente deducibile per i mezzi concessi in uso ai dipendenti) ricalcolare la deduzione dei canoni di leasing in corso da annualità precedenti

323 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF19 – SVALUTAZIONI E MINUSVALENZE PATRIMONIALI, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E PERDITE NON DEDUCIBILI Sono indeducibili le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive, le perdite diverse da quelle previste nell'art. 101, TUIR, derivanti, ad esempio, da: ricavi o proventi che non hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi; perdite ed oneri che non hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi in quanto, ad esempio, non si è rispettato il principio della competenza; nonché le minusvalenze derivanti dalla destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Minusvalenze relative a partecipazioni che si qualificano per l'esenzione (PEX) -> devono essere indicate nel rigo RF20.

324 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF21 – AMMORTAMENTI NON DEDUCIBILI Sono quote di ammortamento imputate a bilancio per un importo superiore a quello fiscalmente deducibile: colonna 1 -> quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali imputate a Conto economico eccedenti l'importo fiscalmente deducibile ex artt. 102, 102-bis e 103, TUIR; colonna 2 -> quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili imputati a Conto economico eccedenti l'importo fiscalmente deducibile ex art. 104, TUIR; colonna 3 -> sommatoria di colonne 1 e 2. Fattispecie: beni il cui valore patrimoniale è maggiore di quello fiscale (ad esempio beni rivalutati in bilancio con riconoscimento fiscale differito); ramo d'azienda dato in affitto o in usufrutto -> ammortamenti deducibili fiscalmente dall'affittuario o dall'usufruttuario; immobili non costituenti beni strumentali secondo il TUIR -> reddito catastalmente; beni indeducibili o a deducibilità limitata quali autovetture e telefoni cellulari.

325 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO - UNICO SC (nel modello Unico SC) RIGO RF22 – VARIAZIONI EX ARTT. 118 E 123 Società che aderiscono al consolidato fiscale nazionale, potevano effettuare cessioni e conferimenti in regime di neutralità fiscale se in capo alla cessionaria venivano mantenuti i medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo alla cedente. L. 244/2007 -> abrogazione dell'art. 123, TUIR (e della neutralità fiscale) -> trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre > può risultare necessario compilare il rigo per rettifiche relative a trasferimenti effettuati precedentemente, per le quali la neutralità rimane valida. colonna 1 -> differenza tra la quota di ammortamento contabile e quella minore fiscalmente rilevante in capo alla società che ha ceduto i beni in regime di neutralità (se negativa -> rigo RF55); colonna 2 -> VA = differenza residua tra il valore contabile e il valore fiscale dei beni acquisiti in regime di neutralità e successivamente ceduti al di fuori di tale regime; colonna 3 -> somme corrisposte a fronte di vantaggi fiscali ricevuti per effetto dell'opzione per il consolidato.

326 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF23 – SPESE DI CUI AGLI ARTT. 108, 109 COMMA 5 ULTIMO PERIODO O DI COMPETENZA DI ALTRI ESERCIZI (ART. 109, COMMA 4) colonna 1 -> importo imputato a Conto economico delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95, TUIR (cioè spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale da parte di dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi) -> comprese spese per alberghi e ristoranti qualificabili come spese di rappresentanza; colonna 2 -> importo imputato a Conto economico delle spese di rappresentanza diverse da quelle di col. 1 -> escluse quelle interamente deducibili (art. 108, comma 2, terzo periodo ovvero omaggi di beni di valore unitario fino a € 50,00); colonna 3, oltre agli importi indicati in colonna 1e 2 -> riportare le spese di competenza di altri esercizi ai sensi dell'art. 109, comma 4, TUIR, deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi ai sensi dell'art. 108, comma 3, secondo periodo, TUIR.

327 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE

328 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF23 – SPESE DI CUI AGLI ARTT. 108, 109 COMMA 5 ULTIMO PERIODO O DI COMPETENZA DI ALTRI ESERCIZI (ART. 109, COMMA 4) colonna 1 -> importo imputato a Conto economico delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95, TUIR (cioè spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale da parte di dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi) -> comprese spese per alberghi e ristoranti qualificabili come spese di rappresentanza; colonna 2 -> importo imputato a Conto economico delle spese di rappresentanza diverse da quelle di col. 1 -> escluse quelle interamente deducibili (art. 108, comma 2, terzo periodo ovvero omaggi di beni di valore unitario fino a € 50,00); colonna 3, oltre agli importi indicati in colonna 1e 2 -> riportare le spese di competenza di altri esercizi ai sensi dell'art. 109, comma 4, TUIR, deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi ai sensi dell'art. 108, comma 3, secondo periodo, TUIR.

329 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
SPESE SOSTENUTE DA SOCI DI SRL Art. 95, c. 3, TUIR -> riguarda spese di vitto e alloggio sostenute per trasferte effettuate dai dipendenti e co.co.co. -> Agenzia delle entrate al p. 4 circolare 6/2009, ha precisato per le società di persone che: le spese sostenute dalla società per le trasferte effettuate dai soci possono, invece, essere portate in deduzione secondo il generale principio di inerenza che sottende alla determinazione del reddito di impresa. In relazione alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande opera, inoltre, la previsione normativa dettata dall'art. 109, c. 5, del Tuir che limita la deducibilità di tali costi al 75% del loro ammontare. -> si ritiene che tale principio è valido anche per spese di trasferta sostenute da soci di società di capitali -> rimborsi spese dei soci di una s.r.l. relativi a trasferte da essi effettuate, le spese sostenute dalla società possono essere portate in deduzione dal reddito secondo il generale principio di inerenza.

330 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
SPESE DI RAPPRESENTANZA spese di rappresentanza-> deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa (voci A.1 e A.5 del CE) risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: all'1,30% dei ricavi e altri proventi fino a € 10 milioni; allo 0,50% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,10% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni. Nel conteggio delle spese sostenute non devono essere computate le spese relative a beni distribuiti gratuitamente, del valore unitario non superiore ad € 50,00 (deducibili integralmente nel periodo di imposta di sostenimento), in quanto non concorrono alla formazione dell'importo massimo deducibile calcolato con l'applicazione delle percentuali sopra evidenziate.

331 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF24 – SPESE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, AMMODERNAMENTO E TRASFORMAZIONE ECCEDENTI LA QUOTA DEDUCIBILE Art. 102, c. 6, TUIR -> deduzione dal reddito di esercizio le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione effettuate su beni propri, per le quali non si sia provveduto alla loro capitalizzazione, nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultanti all'inizio dell'esercizio dal libro cespiti ammortizzabili, e di spesare l'eccedenza in quote costanti nei cinque esercizi successivi a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Art. 3, c.16-quater, D.L. 16/2012 -> abrogata la disposizione in base alla quale per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, il calcolo del plafond del 5% competeva in relazione al periodo di possesso. Periodo d'imposta > determinazione del plafond di deducibilità avviene applicando il 5% al valore dei beni ammortizzabili all'1/1/2015.

332 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF24 – SPESE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, AMMODERNAMENTO E TRASFORMAZIONE ECCEDENTI LA QUOTA DEDUCIBILE Costo complessivo beni materiali ammortizzabili all'1/1 (senza ragguaglio) 5 Spese di manutenzione deducibili nell'esercizio Totale spese di manutenzione Spese di manutenzione deducibili nell'esercizio Eccedenza -> deducibile in quote costanti nei 5 esercizi successivi l'intera eccedenza (deducibile in 5 esercizi) deve essere riportata a rigo RF24, mentre le quote imputabili al reddito del periodo oggetto di dichiarazione sono relative ad anni pregressi e devono essere indicate nel rigo RF55 con codice 6 nell'apposito campo.

333 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF24 – SPESE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, AMMODERNAMENTO E TRASFORMAZIONE ECCEDENTI LA QUOTA DEDUCIBILE BENI RIVALUTATI I valori dei beni strumentali rivalutati: D.L. 185/2008 -> maggior valore si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita -> dal 2013; Legge di stabilità 2014 (art. 1, c. da 140 a 146) -> maggior valore si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita -> dal 2016; Legge di stabilità 2016 (art. 1, c. da 889 a 896) -> maggior valore si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita -> dal 2018. Imprese neocostituite -> calcolo del 5% per il primo esercizio deve essere effettuato dalla imprese di nuova costituzione prendendo come riferimento il valore dei beni che risultano in bilancio alla fine dell'esercizio stesso.

334 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF24 – SPESE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, AMMODERNAMENTO E TRASFORMAZIONE ECCEDENTI LA QUOTA DEDUCIBILE BENI ESCLUSI DAL CALCOLO -> Non concorrono a formare la base per il calcolo del limite deducibile del 5%: beni non strumentali (es.: unità immobiliare ad uso abitativo dato in affitto a terzi); terreni; beni immateriali (es.: avviamento); costi pluriennali (es.: spese di costituzione, costi di manutenzione e riparazione ancora da ammortizzare, ecc.). CONTRATTI DI MANUTENZIONE -> I beni per i quali è previsto un contratto di assistenza tecnica (ad esempio PC, registratori di cassa, ecc.) devono essere esclusi dal totale dei beni sul quale calcolare la percentuale del5%, se i relativi canoni previsti dal contratto sono integralmente dedotti. BENI IN LEASING -> Il valore dei beni in leasing non concorre alla formazione del plafond sul quale si calcola il predetto limite del 5%, in quanto si tratta di beni non di proprietà della società.

335 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF25 – SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI NON DEDUCIBILI IN TUTTO O IN PARTE colonna 1 -> accantonamenti di quiescenza e previdenza -> quota indeducibile relativa al trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto. l'accantonamento, infatti, è deducibile nei limiti delle quote maturate nel periodo d'imposta in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro (art. 17, c. 1, lett. c), d) e f) e art. 105, TUIR). Sono deducibili con le stesse regole gli accantonamenti relativi alle indennità: per la cessazione del rapporto di agenzia; per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Imputazione a CE di un costo superiore a quello fiscalmente riconosciuto determina la rilevazione di una variazione in aumento del risultato di esercizio pari alla differenza fra il dato civilistico e quello fiscale -> da indicare a rigo RF25, col. 1 .

336 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF25 – SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI NON DEDUCIBILI IN TUTTO O IN PARTE ULTERIORE DEDUZIONE CONFERIMENTO TFR A FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE Art. 105, c. 3, TUIR -> l'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile dal reddito d'impresa per il: 4% del TFR annualmente conferito nel fondo pensione complementare o nel "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art c.c.", per le imprese con almeno 50 addetti; 6% del TFR annualmente conferito nel fondo pensione complementare o nel "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui ali 'articolo 2120 del codice civile« per le imprese con meno di 50 addetti. Dette quote (4% o 6%) sono aggiuntive rispetto alla deducibilità della quota di TFR maturata nell'esercizio, prevista dall'art. 105, c. 1, TUIR. -> queste ulteriori deduzioni non vanno indicate nel rigo RF25 ma a rigo RF55 "Altre variazioni in diminuzione" con codice 4.

337 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF25 – SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI NON DEDUCIBILI IN TUTTO O IN PARTE colonna 2 -> svalutazione e accantonamenti per rischi su crediti (art. 106, c. 3, Tuir) -> ammontare delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela, iscritte in bilancio, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, di cui al c. 3, art. 106 TUIR (svalutazioni e accantonamenti per enti creditizi e finanziari). Attenzione -> quota indeducibile degli accantonamenti per rischi su crediti, di cui all'art. 106, comma 1, Tuir, relativa alla generalità delle imprese, deve essere indicata tra le altre variazioni in aumento rigo RF31 codice 41.

338 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF25 – SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI NON DEDUCIBILI IN TUTTO O IN PARTE colonna 3 -> altri accantonamenti -> imputati a Conto economico che risultano fiscalmente indeducibili in tutto o in parte ai sensi dell'art. 107, Tuir. Accantonamenti effettuati: per spese relative a lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili (deduzione 5% del costo); per spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili sostenute dalle imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e dalle imprese sub-concessionarie di queste (deduzione 5% del costo - consentita fino a quando il fondo che accoglie gli accantonamenti relativi a quel bene, non abbia raggiunto l'ammontare delle spese complessive per esso sostenute negli ultimi due esercizi. La quota eccedente è deducibile in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei 5 successivi); per oneri derivanti da operazioni a premio (deduzione del 30% degli impegni assunti); per oneri derivanti da concorsi a premio (deduzione del 70% degli impegni assunti).

339 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF27 – SPESE ED ALTRI COMPONENTI NEGATIVI ECCEDENTI LA QUOTA DEDUCIBILE Art. 109, c. 5, Tuir -> deducibilità delle spese generali (costi relativi a cancelleria, stampati, spese postali, bolli, telefono, assicurazioni, carburanti, consulenze, riscaldamento, autostrada, omaggi, spese promozionali e di rappresentanza, ecc.). Regola -> se i componenti negativi di reddito (diversi dagli interessi passivi, dagli oneri fiscali e contributivi e dagli oneri di utilità sociale) si riferiscono indistintamente ad attività o beni da cui derivano componenti positivi che concorrono a formare il reddito (o non computabili in quanto esclusi) ed altri che non concorrono in tal senso, in quanto esenti, è prevista una deducibilità limitata, per la parte corrispondente al seguente rapporto: Ricavi e proventi che concorrono/non concorrono a formare il reddito d'impresa Ricavi e proventi complessivi

340 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF28 – DIFFERENZE SU CAMBI Rispetto a quanto disposto dall'art C.c., (nella versione in vigore fino al 31/12/2015) sotto il profilo fiscale, attività e passività in valuta devono essere mantenute al cambio in cui sono originariamente iscritte, salvo il caso in cui tali poste siano coperte dal rischio cambi, e sempre che anche i contratti di copertura siano valutati in modo coerente, secondo il cambio di chiusura dell'esercizio. Indipendentemente dalla loro collocazione in bilancio: tutte le attività e le passività in valuta devono essere valutate in bilancio al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio; i relativi utili e perdite su cambi non hanno rilevanza fiscale fino alloro effettivo realizzo.

341 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF29 – COMPONENTI NEGATIVI DA STATI O TERRITORI AVENTI REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI Spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione intercorse con imprese residenti e imprese/professionisti domiciliati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 110, c. 10 e 12-bis, TUIR, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di controllo. In alternativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 110, c. 10 (ed eventualmente 11), TUIR, è possibile applicare il particolare regime di tassazione previsto per le CFC, che si concretizza nella compilazione del quadro FC. i costi, purché l'operazione abbia avuto concreta esecuzione, risultano deducibili nel limite del valore normale; per la parte di costo eccedente il valore normale, ai fini della deducibilità è necessario fornire la prova della sussistenza delle circostanze esimenti C. 11 art > sufficiente" dimostrare che le operazioni sono state effettivamente eseguite e le stesse rispondono ad un interesse economico effettivo.

342 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF29 – COMPONENTI NEGATIVI DA STATI O TERRITORI AVENTI REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI Le spese e gli altri componenti negativi in esame devono essere separatamente indicati nel Mod. UNICO quale variazione in aumento a rigo RF29 e come variazione in diminuzione a rigo RF52. La necessità di tale indicazione è confermata anche dopo le modifiche apportate dal Decreto Internazionalizzazione. In particolare, come disposto dal comma 11 del citato art. 110, la separata indicazione riguarda sia la parte di costo "automaticamente" deducibile, in quanto non superiore al valore normale, sia la parte eccedente la cui deducibilità è subordinata alla prova della circostanza esimente. Si rammenta che la mancata separata indicazione nel Mod. UNICO, sebbene non costituisca una condizione essenziale ai fini della deducibilità dei costi, comporta l'applicazione della sanzione pari al 10% del relativo ammontare, con un minimo di € 500 ed un massimo di € (art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471/1997).

343 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RIGO RF31 – ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO Vedere i diversi codici al riguardo previsti dalle istruzioni che accompagnano il modello

344 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

345 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE – UNICO SP

346 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE – UNICO SC

347 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE – UNICO PF

348 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
DETERMINAZIONE DEL REDDITO

349 Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
DETERMINAZIONE DEL REDDITO

350 Irap e studi di settore

351 Novità della dichiarazione Irap NOVITÀ NEL FRONTESPIZIO
Nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”: la casella “Invio avviso telematico all’intermediario” presente nel precedente modello è stata ridenominata “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario”. Tale casella deve essere barrata qualora il contribuente chieda che l’invito a fornire chiarimenti emesso a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, sia inviato direttamente all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione (in mancanza di tale scelta l’invito è inviato dall’Agenzia delle Entrate al domicilio fiscale del contribuente); è presente la nuova casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario” con la quale il contribuente può chiedere che le comunicazioni riguardanti le eventuali anomalie riscontrate nella dichiarazione ex art. 1, commi da 634 a 636, Finanziaria 2015, siano inviate direttamente all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione (le comunicazioni in esame saranno comunque disponibili nel “Cassetto fiscale”).

352 Novità della dichiarazione Irap NOVITÀ NEL FRONTESPIZIO
L’intermediario che accetta l’una o l’altra o entrambe le richieste del contribuente deve manifestare la propria accettazione barrando la relativa casella presente nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”. A tal fine nel citato riquadro, oltre alla consueta casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione” e alla casella ora ridenominata “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”, è presente la nuova casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”.

353 Novità della dichiarazione Irap
ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO / DIMINUZIONE Codice Altre variazioni in aumento 1 Spese per personale dipendente ed assimilato, comprese quelle per personale dipendente distaccato presso l’impresa, classificato in voci diverse da B.9 di Conto economico 2 Plusvalenze da realizzo di beni strumentali non imputate alla voce A.5 di Conto economico 3 Maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili per adeguamento agli studi di settore, indicati a colonna 1 dell’apposito rigo del quadro IQ / IP / IC / IE 4 Contributi erogati a norma di legge non contabilizzati in una voce di Conto economico rilevante per la determinazione della base imponibile 5 Quota ammortamento area sottostante il fabbricato / di pertinenza del fabbricato 6 Costi / spese per beni / prestazioni di servizi utilizzati per il compimento di atti qualificabili come delitto non colposo 7 Oneri finanziari e spese per il personale sostenuti per realizzare, con lavori interni, le immobilizzazioni, capitalizzati senza transitare nella voce A.4 di Conto economico 8 Componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di competenza, corrispondente al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione integrativa 99 Altre variazioni in aumento non espressamente elencate

354 Novità della dichiarazione Irap
ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO / DIMINUZIONE Codice Altre variazioni in diminuzione 1 Minusvalenze da realizzo di beni strumentali non imputate alla voce B.14 di Conto economico 2 Premio ex art. 1, comma 2, DL n. 154/99 per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca, se contabilizzato tra i componenti positivi 3 Importi spettanti per il distacco di personale presso terzi (compresa la parte eccedente di rimborso degli oneri retributivi / contributivi) e quota parte del corrispettivo ricevuto in caso di lavoro interinale, corrispondente al rimborso dei costi retributivi / contributivi 4 Insussistenze e sopravvenienze attive relative a componenti di Conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini IRAP (ad esempio, fondi per rischi e oneri non dedotti risultati esuberanti) 5 Indennità di trasferta, previste contrattualmente, erogate da imprese autorizzate all’autotrasporto merci per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ex art. 51, comma 5, TUIR, contabilizzate alla voce B.9 di Conto economico 6 Quote di ammortamento non dedotte in applicazione della previgente disciplina in quanto eccedenti i limiti fiscali. Sono deducibili dall’esercizio successivo a quello di conclusione dell’ammortamento contabile, nel limite dell’importo derivante dall’applicazione dei coefficienti ex DM 7 Maggiori quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali derivanti dal mancato riconoscimento fiscale delle svalutazioni imputate a bilancio 8 Costi di chiusura e post chiusura delle discariche accantonati nell’esercizio di competenza in fondi rischi classificati nelle voci B.12 e B.13 di Conto economico 9 Costi accantonati dall’affittuario / usufruttuario d’azienda nell’esercizio di competenza al fondo per il ripristino degli impianti allo stato in cui devono essere restituiti, classificati nella voce B.13 di Conto economico 10 Quota dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali che non concorre alla formazione del valore della produzione netta nella misura del 40% 11 Componenti negativi non imputati al corretto esercizio di competenza, corrispondente al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione integrativa 99 Altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate

355 Novità della dichiarazione Irap
VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA – DEDUZIONI Nella Sezione destinata alla determinazione del “Valore della produzione netta” sono stati inseriti 2 nuovi righi in cui riportare: la “Deduzione del costo residuo per il personale dipendente” (IQ64 / IP70 / IC69 / IE57), prevista dall’art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/97, introdotta dalla Finanziaria 2015 e applicabile dall’esercizio successivo a quello in corso al , ossia dal 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare; la “Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori” (IQ66 / IP72 / IC74 / IE59) ex art. 11, comma 1, lett. a), n. 1-bis, D.Lgs. n. 446/97 introdotta dalla Finanziaria 2016 e applicabile dall’esercizio in corso al (2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

356 Novità della dichiarazione Irap
QUADRO IS Nella Sezione I del quadro IS, relativa all’indicazione delle deduzioni di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 446/97: è stato introdotto un nuovo rigo, destinato all’indicazione della “Deduzione del costo residuo per il personale dipendente”, nel quale riportare l’importo della citata nuova deduzione di cui all’art. 11, comma 4-octies, (campo 2) e il numero di dipendenti per i quali la stessa spetta (campo 1); è stato eliminato il campo “Lavoratori agricoli” dei righi IS2 “Deduzione forfetaria” e IS3 “Contributi previdenziali ed assistenziali” a seguito dell’abrogazione, ad opera del DL n. 4/2015, del comma 1.1 del citato art. 11, che riconosceva la deduzione IRAP del costo del lavoro a favore dei produttori agricoli / società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e con contratto di durata almeno triennale.

357 Novità della dichiarazione Irap
QUADRO IS Nella Sezione XI: ai righi da IS43 a IS45 è stato introdotto il nuovo campo “Codice credito d’imposta” nel quale va riportato il codice identificativo del credito d’imposta riconosciuto dalla Regione / Provincia (“1”, “2”, “3” per la Toscana e “1” per la Lombardia); nel campo “Deduzione / detrazione / credito d’imposta regionale” vanno riportati gli importi, oltre che delle deduzioni / detrazioni, anche dei predetti crediti d’imposta regionali.

358 Novità della dichiarazione Irap
QUADRO IS Nella Sezione XIV, destinata all’indicazione del “Credito ACE”, ossia del credito derivante dalla scelta, operata nel quadro RS del mod. UNICO, di trasformare l’eccedenza ACE in credito d’imposta ai fini IRAP, è stato “sbloccato” il campo 4 relativo al credito residuo del “1° periodo d’imposta precedente”. In particolare: a campo 4 di rigo IS85 “Credito da eccedenza ACE”, va indicato l’importo evidenziato a campo 5 di rigo IS85 del mod. IRAP 2015; a campo 4 di rigo IS86 “Credito residuo”, va indicata la somma tra l’importo evidenziato a campo 2 di rigo IS86 del mod. IRAP 2015 e il credito d’imposta residuo che non trova capienza nell’IRAP dovuta per il 2015.

359 Novità della dichiarazione Irap
QUADRO IS Nuova Sezione XVI “Patent Box”, destinata ai soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’agevolazione in base alla quale concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 50% del relativo ammontare (30% per il 2015) i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili; Nuova Sezione XVII “Credito d’imposta (art. 1, co. 21, legge n. 190/2014)” riservata all’indicazione del credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda a favore dei soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

360 FUNZIONI ED OBIETTIVI DEGLI STUDI DI SETTORE
STRUMENTO DI ACCERTAMENTO (congruità dei ricavi dichiarati) -> le vigenti disposizioni consentono all'Amministrazione finanziaria di operare accertamenti presuntivi a carico dei soggetti che hanno dichiarato ricavi non congrui rispetto ai risultati forniti dal software di determinazione del reddito, GERICO; tuttavia, è notevole il ricorso all'accertamento con adesione. STRUMENTO DI SELEZIONE DEI CONTRIBUENTI DA VERIFICARE (coerenza degli indicatori economici) -> Gli studi di settore evidenziano elementi anomali nei dati inviati dal contribuente per indirizzare le verifiche dell'Agenzia delle Entra te (ricarico, rotazione del magazzino, resa oraria). Il contribuente conosce così il rischio di accertamento legato a fattori diversi dalla congruità dei ricavi dichiarati. STRUMENTO DIANALISI GESTIONALE DELL'IMPRESA -> Gli studi di settore, che tengono conto di molte variabili aziendali anche gestionali, possono rappresentare un prezioso strumento di verifica dell'efficienza produttiva e della capacità di competere dell'impresa. Possono costituire un primo strumento di analisi gestionale per le imprese che - per dimensione, attività o cultura imprenditoriale - non necessitano di strumenti professionali più sofisticati (contabilità direzionale e analisi di bilancio).

361 FUNZIONI ED OBIETTIVI DEGLI STUDI DI SETTORE
TRASPARENZA -> Potendo conoscere preventivamente quali saranno i criteri di controllo che il Fisco applica, il contribuente può adeguarsi ai risultati degli studi di settore (oppure far valere validi motivi che ne giustifichino lo scostamento) OGGETTIVITÀ -> Viene fornito un quadro di riferimento certo alle valutazioni del verificatore STABILITÀ -> Gli studi di settore sono uno strumento destinato a rimanere un riferimento costante, anche perché vengono aggiornati e affinati periodicamente COERENZA -> Gli studi di settore, pur rispecchiando ognuno la realtà economica territoriale e di settore, utilizzano tutti le stesse correlazioni logiche CERTEZZA -> Poiché gli studi di settore vengono realizzati in base agli elementi che tutti (o quasi) i contribuenti interessati inviano, e non sulla base di indagini a campione, sono eliminati alcuni elementi statistici di incertezza. Acquisendo i dati relativi all'intera platea degli operatori è possibile, infatti, effettuare raggruppamenti omogenei per territorio, per dimensione e caratteristiche strutturali, che consentono una comparazione ragionata dei risultati della gestione

362 FUNZIONI ED OBIETTIVI DEGLI STUDI DI SETTORE
Sul versante dell'accertamento, gli studi di settore hanno la funzione di verificare la congruità dei ricavi dichiarati dai contribuenti, al fine di procedere ad eventuali accertamenti induttivi basati sullo stesso strumento. Si tratta, in sostanza, di un utilizzo non diverso da quello previsto per i parametri contabili, con la differenza, tuttavia, che gli studi di settore tengono conto anche di elementi extracontabili. Obiettivo primario che caratterizza lo studio di settore: individuazione delle relazioni esistenti tra le variabili contabili ed extracontabili, da un lato; e: misurare la capacità di un operatore economico di produrre ricavi e/o compensi, dall'altro.

363 per l’attenzione prestata Giancarlo Modolo – Milano
Grazie per l’attenzione prestata Giancarlo Modolo – Milano ->


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