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PubblicatoMauro Baldo Serra Modificato 8 anni fa
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CICLO SULLA COLPA DEDICATO ALL’AVVOCATO PAOLO GIUGGIOLI 29 gennaio 2015 I MODELLI EUROPEI DI RESPONSABILITA’ SANITARIA CODICE CORSO D15017
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I MODELLI EUROPEI DI RESPONSABILITA’ SANITARIA IL MODELLO NAZIONALE : Ore 15:00 : “Cenni di giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità sanitaria”, Enzo Vincenti, Consigliere Cassazione, Sezione Terza Civile Ore 15:45 : "Autoassicurazione e r.c. medica nel campo della responsabilità civile medica, un'alternativa all'assicurazione? Sara Landini, Professore Associato di Diritto Civile, Università degli Studi di Firenze I MODELLI EUROPEI : Ore 16:30 "Responsabilità e assicurazione medica in ottica comparata", Albina Candian, Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato, Università degli Studi di Milano Ore 17:15 "La responsabilità sanitaria sotto la lente del diritto comparato", Luca Nocco, Avvocato e Professore Aggregato Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa Ore 18 – 19:00 - Dibattito
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DL sanità: la legge di conversione del decreto Balduzzi Legge 08.11.2012 n° 189, G.U. 10.11.2012 «All'articolo 3: il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo»
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Sentenza Corte di Giustizia nella causa C-371/12 Petillo e Petillo / Unipol Assicurazioni SpA - sistema pluralistico di risarcimento del danno - Il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di garantire che la responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli sia coperta da un’assicurazione. Tale obbligo di copertura è distinto dalla portata del risarcimento, la quale è sostanzialmente definita e garantita dal diritto nazionale. Le direttive in questione non mirano a ravvicinare i regimi di responsabilità civile degli Stati membri, in quanto questi ultimi restano, in linea di principio, liberi di determinare quali danni debbano essere risarciti, la portata del risarcimento degli stessi e le persone aventi diritto a detto risarcimento.
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Art.1173 cc FONTI DELLE OBBLIGAZIONI « le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità all’ordinamento giuridico»
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Cass.SU, Sentenza n. 14712 del 26/06/2007, Pres. Carbone, rel. Rordorf È opinione ormai quasi unanimemente condivisa dagli studiosi quella secondo cui la responsabilità nella quale incorre "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta" (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l'obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell'accezione che ne da il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte. In tale contesto la qualificazione "contrattuale" è stata definita da autorevole dottrina come una sineddoche (quella figura retorica che consiste nell'indicare una parte per il tutto), giustificata dal fatto che questo tipo di responsabilità più frequentemente ricorre in presenza di vincoli contrattuali inadempiuti, ma senza che ciò valga a circoscriverne la portata entro i limiti che il significato letterale di detta espressione potrebbe altrimenti suggerire.
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C ass. SU, Sentenza n. 14712 del 26/06/2007 Pur non senza qualche incertezza, in un quadro sistematico peraltro connotato da un graduale avvicinamento dei due tradizionali tipi di responsabilità, anche la giurisprudenza ha in più occasioni mostrato di aderire a siffatta concezione della responsabilità contrattuale, ritenendo che essa possa discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice contatto sociale, ogni qual volta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento.
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Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 17 aprile 2014 n. 8940 (Pres. Finocchiaro, rel. Frasca) L’articolo 3, comma 1, della Legge n. 189 del 2012, là dove omette di precisare in che termini si riferisca all’esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso la responsabilità penale, comporta che la norma dell’inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 c.c., poiché in lege aquilia et levissima culpa venit, vuole solo significare che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l’irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura. La norma, dunque, non induce il superamento dell’orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni (da ultimo riaffermate da Cass. n. 4792 del 2013).
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CASSAZIONE 7909 / 2014 Il termine contratto di cui alla convenzione internazionale di Londra del 1951 porta a restringere l’ambito di operatività del termine in modo da escludere il tipo di contratto da contatto sociale elaborato dalla giurisprudenza italiana. Alla stregua dei canoni internazionali pattizi, per contratto si deve intendere un accordo bi o plurilaterale che cade su singole clausole, che vanno adempiute dalle parti contraenti. In altri termini ci sono un accordo, un testo negoziale e un’applicazione di tale accordo
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Cassazione penale, sez. IV, sentenza 20.01.2014 n° 2347 «Di certo, la mancanza del consenso (opportunamente informato) del malato o la sua invalidità per altre ragioni, determina l'arbitrarietà del trattamento medico-chirurgico e la sua rilevanza penale, in quanto posto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo, ma la valutazione del comportamento del medico, sotto il profilo penale, quando si sia in ipotesi sostanziato in una condotta (vuoi omissiva, vuoi commissiva) dannosa per il paziente, non ammette un diverso apprezzamento a seconda che l'attività sia stata prestata con o in assenza di consenso.
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Cassazione penale, sez. IV, sentenza 20.01.2014 n° 2347 « Cosicché il giudizio sulla sussistenza della colpa non presenta differenze di sorta a seconda che vi sia stato o no il consenso informato del paziente. Con la precisazione che non è di regola possibile fondare la colpa sulla mancanza di consenso, perché l'obbligo di acquisire il consenso informato non integra una regola cautelare la cui inosservanza influisce sulla colpevolezza, essendo l'acquisizione del consenso preordinata a evitare non già fatti dannosi prevedibili (ed evitabili), bensì a tutelare il diritto alla salute e, soprattutto, il diritto alla scelta consapevole in relazione agli eventuali danni che possano derivare dalla scelta terapeutica in attuazione del richiamato art. 32 Cost., comma 2».
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Common Law L'azione di trespass appare finalizzata ad accertare una responsabilità di tipo extracontrattuale, ma sostanzialmente essa finisce per mirare a garantire il rispetto di un impegno obbligatorio. -Non l'ha fatto: è vero che il gregge non è morto, però è anche vero che è rimasto sulla riva, quindi un danno c'è. Ecco allora che l'azione di trespass viene ampliata anche al caso in cui il debitore non esegua la prestazione -. Dalla responsabilità extracontrattuale si passa alla responsabilità contrattuale
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