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PubblicatoTommasina Mariotti Modificato 8 anni fa
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1 L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO: DISCIPLINA, LIBRI OBBLIGATORI E ADEMPIMENTI CONTABILI Dott. Mario Prati
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2 I PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELL’IVA PRESUPPOSTO OGGETTIVO PRESUPPOSTO SOGGETTIVO PRESUPPOSTO TERRITORIALE
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3 PRESUPPOSTO OGGETTIVO CESSIONI DI BENI Definizione Assimilazioni Esclusioni PRESTAZIONI DI SERVIZI Definizione Assimilazioni Esclusioni
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4 PRESUPPOSTO OGGETTIVO L’art. 1 del DPR 633/72 definisce l’ambito di applicazione dell’IVA nel seguente modo: “L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”.
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5 PRESUPPOSTO OGGETTIVO le cessioni di beni - definizione Il presupposto oggettivo trova definizione negli articoli 2 e 3 del DPR 633/72. L’art. 2 definisce le CESSIONI DI BENI : “… atti a titolo oneroso che importano il trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere”. L’articolo prosegue con l’elencazione di una serie di operazioni che, essendo assimilate alle cessioni, vengono attratte nella sfera impositiva, e altre operazioni che, per la loro natura, devono essere considerate escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta.
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6 PRESUPPOSTO OGGETTIVO le cessioni di beni - assimilazioni Sono assimilate alle cessioni di beni: 1)le vendite con riserva di proprietà; 2)le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà; 3)i contratti di commissione; 4)le cessioni gratuite di beni; 5)l’autoconsumo di beni o la destinazione degli stessi a finalità estranee all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione; 6)le assegnazioni ai soci.
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7 PRESUPPOSTO OGGETTIVO le cessioni di beni - esclusioni Non sono considerate cessioni di beni: a)le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro; b)le cessioni o in conferimento di società o altri enti o rami d’azienda; c)le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria; d)le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati; e)i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società; f)le cessioni di valori bollati o postali, marche assicurative e similari; g)le cessioni di paste alimentari; h)le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, in quanto ad esse si applica una disciplina speciale.
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8 PRESUPPOSTO OGGETTIVO le prestazioni di servizi - definizione Il presupposto oggettivo trova definizione negli articoli 2 e 3 del DPR 633/72. L’art. 3 definisce le PRESTAZIONI DI SERVIZI : “le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
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9 PRESUPPOSTO OGGETTIVO le prestazioni di servizi La norma mette in risalto, sia nella definizione generale, sia nelle “assimilazioni”, che per essere imponibile la prestazione di servizi deve essere di carattere oneroso, il che non significa che le prestazioni gratuite siano sempre da considerarsi non soggette ad IVA. Benché la norma identifichi una serie di contratti tipici, restringendo la sfera impositiva a ben dettagliate fattispecie, successivamente estende detto ambito a tutte le prestazioni dipendenti da obbligazioni di fare, non fare e permettere. In realtà, quindi, sussistendo il requisito dell’onerosità la definizione risulta essere pressoché onnicomprensiva, lasciando fuori dalla sfera di imposizione ben poche fattispecie.
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10 PRESUPPOSTO OGGETTIVO le prestazioni di servizi – assimilazioni Costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 1)le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; 2)le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, invenzioni industriali, modelli, disegni, processi; 3)i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci; 4)le somministrazioni di alimenti e bevande; 5)le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
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11 PRESUPPOSTO OGGETTIVO le prestazioni di servizi - esclusioni Non sono considerate prestazioni di servizi: a)le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari; b)i prestiti obbligazionari; c)le cessioni di contratti che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, aziende o rami d’aziende e terreni non edificabili; d)i conferimenti ed i passaggi di servizi in dipendenza di fusioni, scissioni e trasformazioni; e)le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d’autore; f)le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari; g)le prestazioni relative ai commissionari ed ai mandatari senza rappresentanza.
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12 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO ESERCIZIO DI IMPRESE – art. 4 definizione esclusioni ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI – art. 5 definizione esclusioni
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13 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO L’art. 1 del DPR 633/72 definisce l’ambito di applicazione dell’IVA nel seguente modo: “L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”.
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14 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Affinché una determinata operazione sia rilevante ai fini IVA, è necessario che sussista anche il presupposto soggettivo, individuato dagli articoli 4 e 5 del DPR 633/1972, nell’esercizio di imprese o di arti e professioni. In altre parole, le operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi sono rilevanti ai fini IVA solo se effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo. In particolare l’art. 4 definisce la nozione di esercizio d’impresa e l’art. 5 delinea la nozione di esercizio di arti e professioni.
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15 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO esercizio di imprese - definizione “Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma d’impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile”.
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16 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO esercizio di imprese – attività commerciali Le attività commerciali definite dall’articolo 2195 del codice civile sono: attività industriale diretta alla produzione di beni e di servizi; attività intermediaria nella circolazione dei beni; attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie alle precedenti.
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17 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO esercizio di imprese – attività agricole Per attività agricole (articolo 2135 del codice civile), si intendono: la coltivazione del fondo; la silvicoltura; l’allevamento del bestiame; le attività connesse alle precedenti.
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18 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO esercizio di imprese – professione abituale Affinché lo svolgimento delle attività commerciali e agricole precedentemente elencate costituisca esercizio di impresa quale presupposto soggettivo d’imposta, occorre che le stesse siano svolte per professione abituale e, pertanto, siano connotate da una tendenziale non occasionalità e ripetitività. Non è invece rilevante l’esistenza di un’organizzazione in forma d’impresa, essendo sufficiente l’effettivo esercizio dell’attività commerciale o agricola. La professione abituale ricorre ogniqualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo, con esclusione, quindi, dei casi di atti economici posti in essere in via meramente occasionale.
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19 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO esercizio di imprese L’esercizio professionale, vale a dire sistematico, di un’attività economica organizzata (così come è definita la qualità di imprenditore di cui all’art. 2082 C.C.) può desumersi anche solo da un affare, in dipendenza della sua rilevanza economica e della molteplicità degli atti che il suo svolgimento ai fini di lucro comporta. L’abitualità dell’attività economica esercitata, come indice della professionalità necessaria per l’acquisto della qualità di imprenditore, non va intesa in senso assoluto, ma relativo; per cui non può escludersi la soggettività IVA qualora venga svolta un’attività che si protrae nel tempo per una durata apprezzabile, ancorché finalizzata al compimento di un’unica operazione speculativa.
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20 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO esercizio di imprese Assume anche rilevanza, ai fini IVA, l’esercizio di attività dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile purché organizzate in forma d’impresa. Ad esempio l’attività di locazione immobiliare che, non essendo di per sé qualificabile come commerciale ex art. 2195 C.C., risulta rilevante ai fini IVA solo se organizzata in forma d’impresa.
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21 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Esercizio di imprese – art. 4, D.P.R. 633/72 Si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio d’impresa: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere e di fatto; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole.
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22 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Esercizio di imprese - art. 4, D.P.R. 633/72 Anche in deroga alle disposizioni precedenti, non sono considerate attività commerciali: il possesso e la gestione di unità immobiliari a destinazione abitativa, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, nonché di complessi sportivi e ricreativi, compresi quelli destinati all’ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, nelle ipotesi in cui tali attività siano esercitate da parte di società o enti, la partecipazione ai quali consenta, gratuitamente o dietro corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento personale o familiare dei beni o degli impianti stessi, anche nei casi in cui tale godimento sia conseguito indirettamente attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;
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23 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Esercizio di imprese - art. 4, D.P.R. 633/72 il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziarie, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate. Tale norma, con evidente intento antielusivo, è stata introdotta per contrastare il fenomeno delle cosiddette “società di comodo”, derogando alla presunzione assoluta in virtù della quale le società di ogni tipo sono sempre considerate soggetti passivi d’imposta. Perché ciò avvenga occorre pertanto fare riferimento all’effettiva attività esercitata con la conseguenza che le attività di puro godimento vengono considerate non commerciali, i relativi soggetti non sono considerati soggetti passivi IVA ed è loro preclusa la detrazione dell’IVA sugli acquisti.
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24 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Esercizio di imprese - art. 4, D.P.R. 633/72 Sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati; erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; gestione di fiere ed esposizioni commerciali; gestione di spacci aziendali, mense e somministrazioni di pasti; trasporto e deposito di merci e persone, organizzazione di viaggi e soggiorni, prestazioni alberghiere e di alloggio; servizi portuali e aeroportuali; pubblicità, telecomunicazioni e radiodiffusione.
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25 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO esclusioni Non sono considerate attività commerciali, le seguenti attività: le operazioni relative all’oro e alle valute estere effettuate dalla banca d’Italia; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di garanzie concernenti il controllo qualitativo dei prodotti; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato, dalla Camera e dalla Corte Costituzionale; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria, erogate dalle aziende ospedaliere del servizio sanitario nazionale.
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26 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO esercizio di arti e professioni - definizione “Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse”.
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27 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO esercizio di arti e professioni Sono considerate attività di lavoro autonomo: le prestazioni derivanti da contratti d’opera; i contratti d’opera sono caratterizzati principalmente dall’autonomia del prestatore, non essendo quest’ultimo inserito nell’organizzazione d’impresa del committente, né a questi essendo subordinato; l’esercizio delle professioni intellettuali: sono quelle attività professionali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi; ogni altra attività artistica o professionale, purché abituale e retributiva.
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28 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO esercizio di arti e professioni - professione abituale L’esercizio di arti e professioni quale presupposto soggettivo d’imposta richiede che le attività di lavoro autonomo siano svolte per professione abituale e, pertanto, siano connotate da una tendenziale non occasionalità e ripetitività. Come già detto per l’esercizio di impresa, la professione abituale ricorre ogniqualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo, con esclusione, quindi, dei casi di atti economici posti in essere in via meramente occasionale. La sussistenza del requisito della professione abituale implica, dunque, l’esclusione dal campo di applicazione IVA delle prestazioni di lavoro autonomo di tipo occasionale.
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29 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO esercizio di arti e professioni - esclusioni Non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni le seguenti prestazioni: le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (es. attività di amministratore o sindaco di società); le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell’ambito dei contratti di associazione in partecipazione, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo; le prestazioni di servizi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali; le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate.
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30 PRESUPPOSTO TERRITORIALE art. 7 D.P.R. 633/72 TERRITORIALITA’: STATO E UNIONE EUROPEA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE STATO VATICANO – SAN MARINO TRATTATI E ACCORDI INTERNAZIONALI
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31 PRESUPPOSTO TERRITORIALE Il requisito della territorialità è uno dei tre requisiti necessari affinché un’operazione possa qualificarsi rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. L’art. 1 del DPR 633/1972 prevede, infatti, che: “… l’imposta sul valore aggiunto sia applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato ….”.
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32 PRESUPPOSTO TERRITORIALE territorio dello Stato Con l’art. 7, primo comma, lettera a) del DPR 633/72, si definisce “Stato” o “territorio dello Stato” il territorio della Repubblica italiana con esclusione dei territori extradoganali: del comune di Livigno del comune di Campione d’Italia delle acque italiane del lago di Lugano Poiché i suddetti territori sono territori extradoganali, l’introduzione di beni negli stessi costituisce un’esportazione. Inoltre le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in detti territori non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA.
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33 PRESUPPOSTO TERRITORIALE territorio della Comunità Con l’art. 7, primo comma, lettera b) del DPR 633/72, si definisce “Comunità” o “territorio della Comunità”, il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni: per l’Italia il comune di Livigno, di Campione d’Italia e delle acque italiane del lago di Lugano; per la Grecia: il monte Athos; per la Germania: l’isola di Helgoland e il territorio di Busingen; per la Francia: i Dipartimenti d’oltremare; per la Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie; per la Finlandia: le isole Aland.
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34 PRESUPPOSTO TERRITORIALE CESSIONI DI BENI Principio generale di territorialità Esistenza nel territorio dello Stato Fatto materiale Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se: hanno per oggetto beni immobili o beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello Stato ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto; effettuate nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato.
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35 PRESUPPOSTO TERRITORIALE le cessioni di beni Il principio base per accertare se la cessione di un bene è da considerarsi effettuata nel territorio dello Stato, sta nell’individuare il luogo fisico in cui si trova il bene oggetto della cessione. Se, pertanto, la cessione ha per oggetto un bene immobile occorre fare riferimento al luogo in cui è situato il bene. Se, invece, la cessione ha per oggetto un bene mobile occorre far riferimento al luogo in cui s trova al momento della sua cessione. In particolare, per quanto riguarda i beni mobili, la norma evidenzia la tipologia di beni da prendere in considerazione distinguendo tra: beni nazionali beni comunitari beni vincolati al regime della temporanea importazione beni spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.
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36 PRESUPPOSTO TERRITORIALE le cessioni di beni Sono beni nazionali: i beni prodotti nel territorio dello Stato; i beni prodotti in uno Stato non appartenente al territorio comunitario che vengono nazionalizzati attraverso l’assolvimento dei dazi in dogana e dell’IVA in Italia.
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37 PRESUPPOSTO TERRITORIALE le cessioni di beni Sono beni comunitari: i beni prodotti in uno Stato appartenente al territorio comunitario; i beni prodotti in uno Stato non appartenente al territorio comunitario che diventano comunitari attraverso un’importazione definitiva in uno stato appartenente al territorio comunitario; i beni immessi in libera pratica in Italia o in un altro stato della C.E. e cioè beni per i quali siano adempiute le formalità di importazione e di riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente, ma non l’Iva che è assolta nello stato in cui vengono nazionalizzati.
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38 PRESUPPOSTO TERRITORIALE le cessioni di beni BENI VINCOLATI AL REGIME DELLA TEMPORANEA IMPORTAZIONE I beni di qualsiasi specie e origine che vengono introdotti nel territorio doganale per essere sottoposti a determinati trattamenti possono essere ammessi all’importazione temporanea quando i prodotti da ottenersi a seguito di tali trattamenti sono destinati ad essere riesportati fuori del territorio medesimo. I beni vincolati al regime della temporanea importazione conservano la condizione giuridica di merci estere. La temporanea importazione è consentita a condizione che i beni da importare siano destinati a ricevere uno o più dei trattamenti successivamente indicati e che sia possibile accertare l’impiego delle merci stesse nei prodotti da ottenere.
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39 PRESUPPOSTO TERRITORIALE le cessioni di beni BENI VINCOLATI AL REGIME DELLA TEMPORANEA IMPORTAZIONE I trattamenti a cui devono essere sottoposti i beni sono i seguenti: la lavorazione, compresi il montaggio, l’assiemaggio e l’adattamento ad altre merci; la trasformazione; la riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto. I prodotti ottenuti dai trattamenti predetti devono essere riesportati, ovvero introdotti nei depositi doganali o in depositi franchi, per la loro successiva destinazione all’estero. Il termine entro il quale i prodotti ottenuti devono essere riesportati è fissato in rapporto alle esigenze del trattamento da effettuare e può essere prorogato dal capo della circoscrizione doganale quando le circostanze lo giustifichino.
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40 PRESUPPOSTO TERRITORIALE le cessioni di beni BENI SPEDITI DA ALTRO STATO MEMBRO DELLA CEE INSTALLATI, MONTATI O ASSIEMATI NEL TERRITORIO DELLO STATO DAL FORNITORE O PER SUO CONTO L’Amministrazione finanziaria ha precisato che “… la cessione, previa installazione, montaggio e assiemaggio a cura del fornitore comunitario o per suo conto, rileva nella sua interezza come fornitura all’interno dello Stato, anche se la stessa è eseguita in esecuzione di contratto d’appalto, d’opera e simili”. L’operazione risulta essere, pertanto, non acquisto intracomunitario, bensì un acquisto interno.
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41 PRESUPPOSTO TERRITORIALE le prestazioni di servizi – art. 7-ter «Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a.quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; regola del B2B Regola del committente b.quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato» regola del B2C Regola del prestatore
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PRESUPPOSTO TERRITORIALE le prestazioni di servizi – art. 7-ter 42
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43 PRESUPPOSTO TERRITORIALE le prestazioni di servizi – art. 7-ter
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44 PRESUPPOSTO TERRITORIALE le prestazioni di servizi – art. 7-ter
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45 PRESUPPOSTO TERRITORIALE le prestazioni di servizi – art. 7-ter
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PRESUPPOSTO TERRITORIALE Prestazioni generiche art. 7-ter Per “soggetto passivo stabilito” si intende: il soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato, oppure ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero; la stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Luogo di stabilimento secondo gli artt. 44 e 45 della direttiva: a.la sede dell’attività economica, oppure b.la stabile organizzazione che ha reso/ricevuto la prestazione, o, in mancanza di sede e di stabile organizzazione, c.Il domicilio o la residenza abituale OBBLIGO INTRASTAT PER LE PRESTAZIONI SCAMBIATE TRA SOGGETTI PASSIVI UE 46
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PRESUPPOSTO TERRITORIALE Problematiche per il fornitore di prestazioni generiche 1. Identificazione dello status del committente (soggetto passivo o privato) 2. Identificazione della qualità del committente (destinazione del servizio a fini professionali o privati) 3. Identificazione del luogo di stabilimento del committente 47
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48 PRESUPPOSTO TERRITORIALE le prestazioni di servizi deroghe oggettive 7-quater e 7-quinquies 1.servizi relativi a beni immobili: luogo dell’immobile 2.trasporto di passeggeri: in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato 3.ristorazione e catering: luogo di esecuzione 4.ristorazione e catering “a bordo”: luogo di partenza 5.noleggio “a breve termine” di mezzi di trasporto: luogo di consegna del mezzo (con correttivo sul luogo di utilizzazione) 6.accesso alle manifestazioni culturali, scientifiche, sportive, artistiche, ricreative, educative, nonché fiere ed esposizioni: luogo della manifestazione
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49 PRESUPPOSTO TERRITORIALE le prestazioni di servizi deroghe soggettive 7-quinquies Le deroghe soggettive riguardano solo operazioni con privati. Le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni. SOGGETTI IVA SOGGETTI NON IVA Regola generale del committente Luogo in cui si svolgono le manifestazioni Accesso alle manifestazioni
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50 PRESUPPOSTO TERRITORIALE le prestazioni di servizi deroghe soggettive 7-sexies Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: a)le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato; b)le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; c)le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato; d)le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato; Segue….
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51 PRESUPPOSTO TERRITORIALE le prestazioni di servizi deroghe soggettive 7-sexies e)le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto, quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità. Le medesime prestazioni se rese da soggetti passivi stabiliti al di fuori del territorio della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; f)le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero; g)le prestazioni di telecomunicazione e di teleradio diffusione, quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti o domiciliati nel territorio della Comunità e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità. Le medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.
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52 PRESUPPOSTO TERRITORIALE le prestazioni di servizi deroghe soggettive 7-septies Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità: a)le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne ; b)le prestazioni pubblicitarie; c)le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili; d)le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti; e)la messa a disposizione del personale; Segue….
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53 PRESUPPOSTO TERRITORIALE le prestazioni di servizi deroghe soggettive 7-septies f)le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; g)la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati; h)i servizi di telecomunicazione e di teleradio diffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorché resi da soggetti che non siano ivi stabiliti; i)i servizi prestati per via elettronica; j)le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.
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54 PRESUPPOSTO TERRITORIALE prestazioni di servizi – cessioni all’esportazione Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate e i servizi internazionali o connessi a scambi internazionali.
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55 PRESUPPOSTO TERRITORIALE Operazioni intracomunitarie Per le operazioni intracomunitarie è necessario fare riferimento al D.L. 331 del 1993. SCAMBI INTRACOMUNITARI TRA SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA Tassazione e deduzione dell’imposta nel paese di destinazione
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56 PRESUPPOSTO TERRITORIALE Operazioni intracomunitarie CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI (art. 41 D.L. 331/93 conv. in L. 427/93) Soggette ad IVA nel paese di destinazione I cedenti non applicheranno l’IVA sulle vendite
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57 PRESUPPOSTO TERRITORIALE Operazioni intracomunitarie ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI (art. 38 D.L. 331/93 conv. in L. 427/93) Soggetti ad IVA nel paese di destinazione Gli acquirenti pagheranno l’imposta integrando la fattura di acquisto
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INTRASTAT CONTENUTO DEGLI ELENCHI Dal 1 gennaio 2010: negli elenchi riepilogativi oltre alle informazioni relative allo scambio di beni vanno indicate anche le prestazioni di servizio rese e/o ricevute in ambito comunitario 58
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INTRASTAT MODALITA’ DI PRESENTAZIONE Da maggio 2010: STD – Servizio Telematico Doganale: adesione al servizio secondo quanto previsto nel settore EDI- servizio telematico doganale del sito www.agenziadogane.gov.it; invio telematico delle dichiarazioni Intra attraverso internet con le modalità previste nell’allegato XII della Determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010. ENTRATEL - Servizio telematico Agenzia Entrate adesione al servizio secondo quanto previsto nel sito http:\\telematici.agenziaentrate.gov.it; invio telematico delle dichiarazioni Intra attraverso internet con le modalità previste nell’allegato I della Determinazione n.63336 del 7 maggio 2010. 59
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CESSIONI DI BENI E SERVIZI RESI: mensili: cessioni di beni e/o servizi resi > 50.000,00 € nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti; trimestrali: restanti soggetti. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RICEVUTI: mensili: acquisti di beni e/o servizi ricevuti > 50.000,00 € nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti; trimestrali: restanti soggetti Il trimestre di riferimento è sempre inteso come trimestre dell’anno solare 60 INTRASTAT PERIODICITA’ DEGLI ELENCHI
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Elenchi Mensili: entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (es. mensile di ottobre 2011 entro il 25 novembre 2011) Elenchi Trimestrali: entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento (es. I trimestre 2011 entro il 26 aprile 2011) La scadenza in un giorno festivo nazionale slitta al primo giorno lavorativo successivo. Il sabato per gli uffici doganali è considerato giorno feriale. 61 INTRASTAT SCADENZA DELLE PRESENTAZIONI
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INTRASTAT VIOLAZIONI Tardiva presentazione elenchi Intra Risoluzione n. 20/E del 16 febbraio 2005: E’ possibile il ravvedimento operoso con riduzione dell’importo della sanzione. Violazioni relative ai dati fiscali Art.11,comma 4, D. Lgsn. 471/97: L’ufficio riscontrata la violazione invita l’operatore a regolarizzare entro un termine. Se l’operatore regolarizza entro il termine, la sanzione non è dovuta nel caso di dati inesatti/mancanti o è ridotta della metà nel caso di omissione della presentazione. Violazioni relative ai dati statistici Art.11, comma 2, D. Lgsn. 322/89: L’ufficio riscontrata la violazione invita l’operatore a regolarizzare entro un termine. Se l’operatore regolarizza entro il termine la sanzione viene ridotta. 62
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Sanzioni relative a sanzioni di natura fiscale Fonte: Agenzia delle Dogane 63
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Sanzioni relative a sanzioni di natura statistica 64 Fonte: Agenzia delle Dogane
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65 Operazioni con lo Stato Vaticano e San Marino (art. 71 D.P.R. 633/72) Le disposizioni relative alle operazioni non imponibili si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano... e in quello della Repubblica di San Marino, e ai servizi connessi.
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66 Trattati e accordi internazionali (art. 72, D.P.R. 633/72) Sono equiparate alle operazioni non imponibili anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate: alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari in presenza del principio di reciprocità; ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali e organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; alle Comunità Europee nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; all’Organizzazione delle Nazioni Unite e alle sue istituzioni specializzate nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; all’Istituto Universitario Europeo e alla Scuola Europea di Varese nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
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67 EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI La delimitazione dell’ambito di applicabilità dell’imposta sul valore aggiunto potrebbe avvenire esclusivamente attraverso la ricerca della contemporanea sussistenza dei requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale. Pur tuttavia non può trascurarsi che una volta qualificata la rilevanza di un’operazione ai fini IVA, diventi indispensabile conoscerne il momento di effettuazione, virtuale “data di nascita” dalla quale discendono una serie di adempimenti nei confronti dell’Erario.
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68 EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI momento impositivo - art. 6, D.P.R. 633/72 TIPOLOGIA DI OPERAZIONE REGOLA GENERALE Stipula atto Cessione di beni immobili Consegna o spedizione MOMENTO DI EFFETTUAZIONE – MOMENTO IMPOSITIVO Prestazioni di servizi Cessione di immobili Pagamento del corrispettivo
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69 EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI art. 6, D.P.R. 633/72 ECCEZIONI ALLA REGOLA GENERALE Cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente (tranne le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà) Cessioni di beni per atto della Pubblica Autorità e cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE Momento in cui si producono gli effetti traslativi; se beni mobili, dopo un anno dalla consegna o spedizione All’atto del pagamento del corrispettivo
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70 EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI art. 6, D.P.R. 633/72 ECCEZIONI ALLA REGOLA GENERALE Passaggi dal committente al commissionario Destinazione al consumo personale o familiare e altre finalità estranee Cessione di beni inerenti a contratti estimatori EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE All’atto della vendita dei beni da parte del commissionario All’atto del prelievo dei beni All’atto della rivendita a terzi, ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti o dopo un anno
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71 EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI art. 6, D.P.R. 633/72 ECCEZIONI ALLA REGOLA GENERALE Per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà indivisa EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE Alla data del rogito notarile
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72 EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI art. 6, D.P.R. 633/72 Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nelle pagine precedenti, o indipendentemente da essi, sia stata emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitata- mente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
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73 ESIGIBILITA’ DELL’IMPOSTA art. 6, comma 5, D.P.R. 633/72 L’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti dell’art. 6 e l’imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo (contenente gli obblighi del contribuente).
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74 ESIGIBILITA’ DELL’IMPOSTA art. 6, comma 5, D.P.R. 633/72 Per: le cessioni di prodotti farmaceutici da parte di farmacisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte allo Stato, agli organi dello Stato anche aventi personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e loro consorzi, alle camere di commercio, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura, di assistenza, beneficenza e previdenza. L’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento del relativo corrispettivo, salva facoltà contraria.
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75 ESIGIBILITA’ DELL’IMPOSTA Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici Per le operazioni effettuate con gli Enti Pubblici: per il cedente o prestatore del servizio non esiste più l’obbligo di tenere un registro per le fatture in sospeso e, pertanto, le operazioni vanno annotate in via definitiva nei registri IVA ordinari (anche se l’imposta va versata soltanto all’atto del pagamento del corrispettivo), per l’ente cessionario o committente le fatture vanno annotate nei normali registri IVA degli acquisti ma distinte da quelle ordinarie (con “IVA ad esigibilità immediata” che va indicato in fattura in quanto in mancanza, l’operazione si considera differita) poiché la detrazione della relativa imposta è subordinata al pagamento del corrispettivo.
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76 OPERAZIONI IVA SOGGETTE art. 1 NON IMPONIBILI art. 8/8bis/9 FUORI CAMPO IVA ESENTI art. 10 ESCLUSE art. 15
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77 OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA IVA Presupposto oggettivoPresupposto territorialePresupposto soggettivo In presenza di tutti i predetti presupposti, l’operazione va assoggettata ad IVA. In tal caso può essere: Operazione non imponibileOperazione esenteOperazione imponibile
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78 Bozza di fattura per operazioni imponibili Alfa S.r.l.............. data Spett.le Beta S.p.A............... Fattura n..../00 Cessione di beni XYZ 10.000,00 Prestazioni di servizi 2.000,00 Imponibile ai fini IVA 12.000,00 IVA 21%2.520,00 Totale fattura 14.520,00 Trattasi di fattura per operazioni imponibili (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi) emessa da imprendi- tore individuale e/o collettivo (società)
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79 Bozza di fattura da Professionista data Fattura n..../00 Onorari per prestazioni di servizi 10.000,00 Contributo Cassa di Previdenza 4% 400,00 Imponibile ai fini IVA 10.400,00 IVA 21% 2.184,00 Totale 12.584,00 a dedurre: Ritenuta 20% 2.000,00 Totale a debito 10.584,00 Trattasi di fattura emessa da Professionista iscritto alla propria Cassa di Previdenza di appartenenza (es. Avvocato, Commercialista, Architetto, ecc.)
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80 OPERAZIONI NON IMPONIBILI art. 8 D.P.R. 633/72 Costituiscono cessioni all’esportazione NON IMPONIBILI: le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio della CEE a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L’esportazione deve risultare da documento doganale o da vidimazione apposta su un esemplare della fattura o della bolla; le cessioni con trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio della CEE, entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto; anche in questo caso l’esportazione deve risultare da vidimazione apposta su un esemplare della fattura;
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81 OPERAZIONI NON IMPONIBILI art. 8 D.P.R. 633/72 le cessioni, anche tramite concessionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni alla esportazione o operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commis- sionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta (necessita in tal caso la cosiddetta “dichiarazione d’intenti”)
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82 Bozza di fattura per operazioni non imponibili Alfa S.r.l.............. data Spett.le Sig..... Svizzera Fattura n..../00 Cessione di beni XYZ 10.000,00 Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 lett. a) del DPR 633/72 Totale fattura 10.000,00 Trattasi di fattura per esportazione, opera- zione non imponibile ai fini IVA, emessa nei confronti di un soggetto non CEE con trasporto del bene all’estero a cura del cedente.
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83 OPERAZIONI NON IMPONIBILI art. 8 bis D.P.R. 633/72 Sono assimilate alle cessioni all’esportazione: a)le cessioni di navi destinate all’esercizio dell’attività commerciale o della pesca, ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, escluse le unità da diporto; b)le cessioni di navi ed aeromobili ad organi dello Stato; c)le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali; d)le cessioni di apparati motori, componenti e parti di ricambio delle navi ed aeromobili di cui ai punti precedenti, le cessioni di beni destinate a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento; e)le prestazioni di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, trasformazione, allestimento, arredamento, locazione, noleggio, demolizione, ecc. relative ai beni di cui sopra.
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84 OPERAZIONI NON IMPONIBILI art. 9 D.P.R. 633/72 Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali: i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto; i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione; i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine letto, containers e carrelli relativi ai trasporti di cui sopra; i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui sopra; i servizi di carico, scarico, manutenzione, stivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio e simili relativi ai beni in esportazione, transito o importazione; i servizi prestati nei porti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine relativi al funzionamento degli impianti;
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85 OPERAZIONI NON IMPONIBILI art. 9 D.P.R. 633/72 i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, le cessioni di licenze all’esportazione; i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della CEE; le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali; i trattamenti eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati; ecc.
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86 OPERAZIONI FUORI CAMPO APPLICAZIONE IVA IVA Presupposto territorialePresupposto soggettivoPresupposto oggettivo Se uno dei predetti presupposti risulta carente sia per motivi intrinseci all’operazione che per disposizione di legge, l’opera- zione è fuori dal campo di applicazione dell’IVA.
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87 OPERAZIONI ESENTI art. 10 D.P.R. 633/72 Sono esenti dall’imposta: le prestazioni di servizi concernenti i crediti, le operazioni di finanziamento, fidejussioni e garanzie, dilazioni di pagamento, depositi, conti correnti, giroconti, assegni o altri effetti commerciali e fondi comuni di investimento; le operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio; le operazioni relative a valute estere, azioni, obbligazioni, titoli non rappresentativi di merci e quote sociali; le operazioni relative al lotto, lotterie e scommesse; le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di ristrutturazione, ammodernamento, trasformazione e simili, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni;
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88 OPERAZIONI ESENTI art. 10 D.P.R. 633/72 le locazioni di fabbricati strumentali per natura nei confronti dei soggetti passivi d’imposta che svolgono attività che conferiscono il diritto alla detrazione d’imposta pari o inferiore al 25%, nei confronti di privati, ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato abitativi, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento, trasformazione e simili, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento;
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89 OPERAZIONI ESENTI art. 10 D.P.R. 633/72 le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali per natura, escluse: a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento, trasformazione e simili; b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento; c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni; d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
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90 OPERAZIONI ESENTI art. 10 D.P.R. 633/72 le cessioni di oro in lingotti, placchette; le cessioni gratuite di beni oggetto della propria attività d’impresa fatte ad enti pubblici, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS; le prestazioni relative ai servizi postali; le prestazioni di trasporto urbano di persone; le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all’uopo equipaggiati, effettuati da imprese autorizzate e da ONLUS;
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91 OPERAZIONI ESENTI art. 10 D.P.R. 633/72 le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza; le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabili- menti termali; le prestazioni educative e didattiche di ogni genere anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni e da ONLUS;
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92 OPERAZIONI ESENTI art. 10 D.P.R. 633/72 le prestazioni proprie di asili, brefotrofi, case di riposo, colonie, alberghi e ostelli per la gioventù, biblioteche, musei, gallerie, ecc.; le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente; le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno; le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri; le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.
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93 Bozza di fattura per operazione esente Dott.......................... data Spett.le Sig.ra............................. Fattura n..../00 Prestazioni sanitarie relative a visita specialistica ginecologica 150,00 Operazione esente ai sensi dell’art. 10 n. 18) del DPR 633/72 Totale fattura 150,00 Trattasi di fattura per operazione esente ai fini IVA, emessa nell’eserci- zio d’impresa o di arti e professioni per le operazioni di cui all’art. 10 DPR 633/72.
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94 OPERAZIONI ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE – art. 15 D.P.R. 633/72 Non concorrono a formare la base imponibile: 1. le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o committente; 2. il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata; 3. le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate; 4. l’importo degli imballaggi e recipienti a rendere; 5. le somme dovute a titolo di rivalsa dell’IVA.
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95 DETRAZIONE articoli 19, 19-bis, 19 bis1, 19-bis2, 19-ter D.P.R. 633/72 Per la determinazione dell’imposta dovuta o dell’eccedenza a credito, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata per rivalsa in relazione ai beni e servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta.
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96 DETRAZIONE il calcolo del pro-rata Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la seguente percentuale di detrazione: Ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione = % detraz. Ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione + Ammontare delle operazioni esenti (Calcolo del cosiddetto “pro-rata” di detraibilità soggettivo in quanto connesso alla tipologia di attività svolta dal soggetto)
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97 DETRAZIONE indetraibilità oggettiva L’articolo 19-bis 1 prevede invece deroghe oggettive alla detraibilità dell’imposta, che non dipendono dalla tipologia di attività esercitata dal soggetto passivo. Esempi: indetraibilità dell’IVA relativa all’acquisto o importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi, la detraibilità è ammessa se tali beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; l’imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;
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98 DETRAZIONE indetraibilità oggettiva l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila ; ecc.
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99 Operazioni con paesi black list Il DL 25/03/2010 n. 40 (c.d. “DL incentivi”), entrato in vigore il 26 marzo 2010, ha previsto nuovi obblighi di comunicazione in relazione: alle operazioni effettuate/ricevute con operatori situati in “paradisi fiscali”; al trasferimento all’estero della sede sociale. I soggetti passivi IVA (imprese e professionisti) devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi: effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione; nei confronti di operatori economici (es. imprese, professionisti ed enti) aventi sede, domicilio o residenza nei c.d. “Paesi black list”, cioè nei c.d. “paradisi fiscali”.
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100 Operazioni con paesi black list Le comunicazioni devono essere presentate entro la fine del mese successivo a ciascun periodo di riferimento. La scadenza può essere: mensile: se il contribuente nei quattro trimestri precedenti abbia effettuato un ammontare di operazioni rilevanti non superiore a 50 mila euro su base trimestrale, per ognuna delle categorie di operazioni (cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate o ricevute); trimestrale: se il contribuente nei quattro trimestri precedenti abbia effettuato un ammontare di operazioni rilevanti superiore a 50 mila euro su base trimestrale, per ognuna delle categorie di operazioni (cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate o ricevute).
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101 Operazioni con paesi black list Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato sono indeducibili indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di controllo. L’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi non opera se l’impresa residente in Italia fornisce la prova che l’impresa estera svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.
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102 Operazioni con paesi black list In UNICO 2011 Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione
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103 Paesi black list EuropaAsiaAfrica Oceania SvizzeraLibanoLiberia Isole Cook LiechtensteinBahreinGibuti Isole Marshall LussemburgoEmirati Arabi UnitiKenia Kiribati San MarinoOmanAngola Nauru MonacoMaldiveMauritius Niue AndorraHong KongSeychelles Nuova Caledonia GibilterraMacaoSant’Elena Polinesia francese Isola di ManTaiwan Salomone Jersey (Isole del Canale)Malaysia Samoa Guernsey (Isole del Canale)Brunei Tonga Alderney (Isole del Canale)Singapore Tuvalu Herm (Isole del Canale)Filippine Vanuatu Americhe AnguillaBermudaMontserratBelize AntiguaDominicaSaint Kitts e NevisCostarica Antille OlandesiIsole CaymanSaint LuciaPanama ArubaIsole Turks e CaicosSaint Vincent e Grenadine BahamasIsole Vergini britannichePortoricoEcuador BarbadosIsole Vergini statunitensiGiamaicaUruguay BarbudaGrenadaGuatemala
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104 AUTOFATTURA – art. 17, comma 2 Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari o committenti. Nel caso in cui un soggetto d'imposta nazionale acquisti i beni o i servizi da un operatore non residente, il quale non abbia nominato in Italia un proprio rappresentante fiscale, opera l'istituto della "inversione contabile": la fattura va emessa dallo stesso soggetto che riceve la cessione o la prestazione sostituendosi all'operatore estero. Al documento va attribuita la medesima numerazione progressiva delle fatture emesse, e sullo stesso va riportata anche la numerazione delle fatture ricevute, per la contemporanea annotazione nel registro degli acquisti. Poiché l'autofattura è il documento "sostitutivo" emesso dall'acquirente o dal committente, segue la stessa regola della operazione cui si riferisce, pertanto può essere imponibile, non imponibile, esente, ecc.
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105 AUTOFATTURA Nelle operazioni con l'estero, l'obbligo di autofatturazione sorge, in linea generale, quando il soggetto non residente, comunitario o extra- comunitario, non identificato nel territorio dello Stato, né direttamente o indirettamente, tramite un proprio rappresentante fiscale, né per mezzo di una stabile organizzazione, effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi nei confronti di un soggetto passivo residente.
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106 AUTOFATTURA L'autofatturazione, consistente nell'emissione di un documento (autofattura) in unico esemplare, con indicazione dell'IVA, se si tratta di un'operazione imponibile, ovvero del titolo di non imponibilità o di esenzione (e della relativa norma di riferimento), se si tratta di un'operazione non imponibile o esente da imposta. In base all'art. 21, comma 4, l'autofattura ex art. 17, D.P.R. n. 633/1972, va emessa al momento di effettuazione dell'operazione. Va poi annotata sia nel registro delle vendite, di cui all'art. 23, che in quello degli acquisti, di cui all'art. 25 del predetto decreto; a tal fine può essere utile effettuare una fotocopia dell'esemplare emesso.
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107 OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI SONO CONTENUTI NEL TITOLO SECONDO DEL D.P.R. 633/72 E RIGUARDANO: Fatturazione delle operazioni; Registrazione delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti; Variazione dell’imponibile e dell’imposta Liquidazioni e versamenti; Dichiarazione annuale; Previsione di alcuni regimi speciali (agricoltura, operazioni esenti, ecc.); Modalità di effettuazione di versamenti e rimborsi
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108 Fatturazione delle operazioni art. 21 D.P.R. 633/72 Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di conto, nota, parcella e simili. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte ovvero all’atto della sua trasmissione per via elettronica. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative ad operazioni non soggette all’imposta, non imponibili od esenti. In tal caso, la fattura, in luogo dell’indicazione dell’ammontare dell’imposta deve recare l’annotazione che si tratta di operazione non soggetta, non imponibile o esente, con l’indicazione della relativa norma.
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109 Fatturazione delle operazioni art. 21 D.P.R. 633/72 La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni: ditta, denominazione o ragione sociale, (nome e cognome se trattasi di persona fisica), residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione e numero di partita IVA dell’emittente; natura, qualità e quantità dei beni e dei sevizi oggetto dell’operazione; corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile; valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; aliquota e ammontare dell’imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori. Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta con aliquote diverse, i dati relativi alla natura dei beni, base imponibile ed imposta devono essere indicati distintamente secondo l’aliquota applicabile.
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110 Fatturazione delle operazioni art. 21 D.P.R. 633/72 La fattura in formato cartaceo deve essere emessa in duplice esemplare dal soggetto che effettua la cessione o prestazione, al momento di effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6 del DPR 633/72, e uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all’altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l’indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tal caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti.
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111 Registrazione delle fatture art. 23 D.P.R. 633/72 Fatture emesse Annotazione in apposito registro entro 15 giorni, nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione Esempio: Fattura emessa il 10 marzo 2011 Registrazione entro il 25 marzo Entra a far parte della liquidazione del mese di marzo, da effettuarsi entro il 16 aprile. Fattura emessa il 20 marzo 2011 Registrazione entro il 4 aprile Entra a far parte della liquidazione del mese di marzo, da effettuarsi entro il 16 aprile (anche se registrata in aprile)
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112 Registrazione delle fatture art. 23 D.P.R. 633/72 Fatture emesse con DDT Annotazione entro il termine di emissione, e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni Esempio: Merce consegnata con DDT il 10 marzo Fattura emessa entro il 15 aprile Registrazione entro il 16 aprile Entra a far parte della liquidazione del mese di marzo, da effettuarsi entro il 16 aprile (anche se la fattura è stata emessa e registrata in aprile)
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113 Registrazione delle fatture art. 23 D.P.R. 633/72 Per ciascuna fattura, al momento della registrazione, devono essere indicati: il numero progressivo e la data di emissione; l’ammontare imponibile dell’operazione e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata; la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio (o il nome e cognome in caso di persona fisica). Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti devono essere indicati, in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.
114
114 Registrazione dei corrispettivi art. 24 D.P.R. 633/72 I commercianti al minuto e attività assimilate, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l’aliquota applicabile, nonché l’ammontare delle operazioni non imponibili o esenti. L’annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. In caso di emissione dello scontrino fiscale le operazioni effettuate in ciascun mese solare possono essere annotate con unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, allegando al registro gli scontrini riepilogativi giornalieri (art. 6, commi 3 e 4 D.P.R. 9/12/96, n. 695). Nella determinazione dell’ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, includendo nel corrispettivo anche l’imposta.
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115 Registrazione degli acquisti art. 25 D.P.R. 633/72 FATTURE E BOLLETTE DOGANALI RELATIVE AI BENI E SERVIZI ACQUISTATI O IMPORTATI Numerazione in ordine progressivo Annotazione in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica ovvero alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta
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116 Registrazione degli acquisti art. 25 D.P.R. 633/72 Dalla registrazione devono risultare: la data della fattura o bolletta; il numero progressivo ad essa attribuito; la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o del prestatore del servizio (o il nome e cognome in caso di persona fisica) l’ammontare imponibile dell’operazione e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata; Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti devono essere indicati, in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.
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117 Registrazione delle operazioni nei confronti degli enti pubblici Per le operazioni effettuate con gli Enti Pubblici: per il cedente o prestatore del servizio non esiste più l’obbligo di tenere un registro per le fatture in sospeso e, pertanto, le operazioni vanno annotate in via definitiva nei registri IVA ordinari (anche se l’imposta va versata soltanto all’atto del pagamento del corrispettivo), per l’ente cessionario o committente le fatture vanno annotate nei normali registri IVA degli acquisti ma distinte da quelle ordinarie (con “IVA ad esigibilità immediata” che va indicato in fattura in quanto in mancanza, l’operazione si considera differita) poiché la detrazione della relativa imposta è subordinata al pagamento del corrispettivo.
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118 Variazioni dell’imponibile e dell’imposta art. 26 D.P.R. 633/72 Tutte le volte che, successivamente all’emissione della fattura o alla registrazione sul registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, l’ammontare imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione, occorre osservare le disposizioni sulla fatturazione e quelle sulla registrazione di cui alle pagine precedenti. FATTURA AUMENTO IMPONIBILE NOTA DEBITO (rettifica della(medesimo corrispondente trattamento imposta)della fattura)
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119 Variazioni dell’imponibile e dell’imposta art. 26 D.P.R. 633/72 Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione delle fatture o dei corrispettivi, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o il prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione registrandola a norma dell’art. 25 (sul registro degli acquisti). Il cessionario o committente che abbia già registrato l’operazione ai sensi di quest’ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’art. 23 o 24 (sul registro delle fatture emesse o dei corrispettivi), salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore, a titolo di rivalsa. FATTURA RIDUZIONE IMPONIBILE NOTA CREDITO (rettifica della (registrazione corrispondente opposta alla imposta) relativa fattura)
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120 Variazioni dell’imponibile e dell’imposta art. 26 D.P.R. 633/72 Le disposizioni precedenti non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell’operazione imponibile, qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti. Le variazioni relative possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario e committente anche mediante apposite registrazioni in rettifica rispettivamente sui registri delle vendite o dei corrispettivi (per il cedente o prestatore del servizio) e sul registro degli acquisti (per il cessionario o committente del servizio). In termini pratici, per es. una nota credito per reso di merce potrà essere registrata: dal cedente, sia sul registro degli acquisti sia su quello delle vendite con segno contrario; dal cessionario, sia sul registro delle vendite che su quello degli acquisti con segno contrario.
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121 Dichiarazioni e versamenti periodici art. 1 D.P.R. 23/3/1998, n. 100 Entro il giorno 16 di ciascun mese il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’IVA esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’IVA, risultante dalla annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 633/72 (cosiddetta liquidazione IVA mensile). Ottobre 2011 16 Liquidazione IVA per il mese di settembre
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122 Dichiarazioni e versamenti periodici art. 1 D.P.R. 23/3/1998, n. 100 A decorrere dal periodo d’imposta 1999 i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate, sono indicati, (oltre che in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi), unitamente agli altri elementi richiesti, in apposito modello di dichiarazione (cosiddetta “dichiarazione periodica IVA”). Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti all’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA.
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123 Dichiarazioni e versamenti periodici art. 1 D.P.R. 23/3/1998, n. 100 Entro il termine previsto dalle disposizioni precedenti il contribuente deve versare l’importo della differenza (derivante dalla liquidazione eseguita) annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l’importo non superi il limite di Lire 50.000 il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente (saldo della liquidazione a credito) il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.
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124 Dichiarazioni e versamenti periodici art. 1 D.P.R. 23/3/1998, n. 100 Esempio: Liquidazione IVA per il mese di giugno 2011 Totale IVA a debito sulle cessioni o prestazioni 25.000,00 Totale IVA a credito su acquisti e importazioni15.000,00 IVA a debito da versare 10.000,00 Versamento eseguito con modello F24 in data 16/7/2011, con delega Ist. Banc. San Paolo di Torino, estremi di versamento........................ Liquidazione IVA per il mese di luglio 2011 Totale IVA a debito sulle cessioni o prestazioni 15.000,00 Totale IVA a credito su acquisti e importazioni20.000,00 IVA a credito da riportare 5.000,00
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125 Dichiarazioni e versamenti periodici art. 1 D.P.R. 23/3/1998, n. 100 Segue esempio pagina precedente: Liquidazione IVA per il mese di agosto 2011 Totale IVA a debito sulle cessioni o prestazioni 35.000,00 Totale IVA a credito su acquisti e importazioni15.000,00 IVA a debito 20.000,00 Credito IVA del mese precedente - 5.000,00 IVA a debito da versare 15.000,00 Versamento eseguito con modello F24 in data 16/9/2011, con delega Ist. Banc. San Paolo di Torino, estremi di versamento........................
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126 Dichiarazione annuale art. 8 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 In base all’art. 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2010 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2011 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma ovvero entro il 30 settembre 2011 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata.
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127 Dichiarazione annuale La presentazione della dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve essere effettuata esclusivamente per via telematica. Si ricorda che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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128 Dichiarazione annuale art. 8 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all’art. 10 del D.P.R. 633/72, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'articolo 19-bis2 del medesimo decreto, ovvero abbiano registrato operazioni intracomunitarie, nonché i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative.
129
129 Dichiarazione annuale presentazione oltre la scadenza Se le dichiarazioni sono presentate entro 90 giorni dal termine sono considerate valide: per l’omessa presentazione, sanzione da 258 a 2.065 Euro a meno che il contribuente non provveda ad effettuare ravvedimento operoso versando la sanzione ridotta di 26 Euro (1/10 del minimo). Se le dichiarazioni sono presentate oltre 90 giorni si considerano invece omesse: sanzione da 120% a 240% dell’ammontare dell’IVA omessa; sanzione da 258 a 2.065 Euro in assenza di debito d’imposta.
130
130 Dichiarazioni tardive e integrative Per correggere errori o omissioni mediante una successiva dichiarazione: Se a favore del contribuente entro i termini di presentazione della successiva dichiarazione (non comporta l’applicazione di sanzioni); Se a favore dell’Amministrazione Finanziaria entro i termini di decadenza dell’accertamento (31 dicembre del 4 anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria).
131
131 Descrizione del modello Il modello di dichiarazione annuale IVA/2011 concernente l’anno d’imposta 2010 deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO 2011. Si evidenzia che per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare, in alternativa al modello IVA/2011, il modello IVA BASE/2011.
132
Modello IVA/BASE 2011 Soggetti che possono utilizzare il modello Il modello IVA BASE/2011può essere utilizzato dai soggetti Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell’anno: hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio; hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse; non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, eccetera); non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond; non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive. 132
133
133 Descrizione del modello IVA/2011 Frontespizio riepilogativo composto di due facciate che deve essere utilizzato esclusivamente se la dichiarazione IVA viene presentata “in via autonoma”. Invece, in caso di presentazione della dichiarazione unificata deve essere utilizzato il frontespizio del modello UNICO 2011. Un modulo, composto di più quadri (VA-VC-VD-VE-VF-VJ-VH-VK-VL- VR-VT-VX-VO),che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta. Si ricorda che il quadro VX “Determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta” deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA in via autonoma, mentre i soggetti che presentano la dichiarazione unificata devono indicare i dati richiesti in tale quadro nel quadro RX di UNICO 2011.
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134 Contabilità separate Ex. art. 36 DPR 633/72 Un solo frontespizio e tanti moduli quante sono le contabilità separate, in particolare: – i dati da indicare nella sezione 1 del quadro VA e nella sezione 1 del quadro VL, nonché nei quadri VE, VF e VJ riguardano ogni singola contabilità separata e pertanto devono essere compilati in ciascun modulo; – invece i dati da comprendere nella sezione 2 del quadro VA e nelle sezioni 2 e 3 del quadro VL nonché nei quadri VC, VD, VH, VK, VR, VT, VX e VO riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono, quindi, essere riepilogati in un solo modulo, e precisamente sul primo modulo compilato.
135
135 Quadro VA
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136 Quadro VA – informazioni e dati attività SEZIONE I: Dati analitici generali VA1 nei casi di fusione, scissione, conferimento e cessione di azienda o di altre operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno va indicata, da parte del contribuente dichiarante, la partita IVA del soggetto trasformato; VA2 - codice attività (Atecofin 2007); VA3 – la casella deve essere barrata dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori se il modulo si riferisce alle operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa
137
137 Quadro VA SEZIONE II: Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate VA10 – agevolazioni per eventi eccezionali; VA11 – adeguamento ai parametri per il 2009; VA12 – riservato esclusivamente agli enti o società che nell’anno precedente (o negli anni precedenti) hanno aderito, in qualità di controllanti, alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo; VA13 – operazioni effettuate nei confronti di condomini; VA14 – regime dei contribuenti minimi; VA15 – società non operative.
138
138 Quadro VE
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139 Quadro VE
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Quadro VF – IVA ammessa in detrazione Il quadro si compone di quattro sezioni: 1) ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni; 2) totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino; 3) determinazione dell’Iva ammessa in detrazione; 4) Iva ammessa in detrazione. 140
141
141 Quadro VJ – imposta relativa a particolari tipi di operazioni
142
142 Quadro VJ PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI Il presente quadro, è riservato all’indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (acquisti intracomunitari e art. 17, commi 2, 5, 6 e 7) ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8). Nel quadro devono essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi alle predette operazioni, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. Si evidenzia che ai fini della detrazione le operazioni indicate nel presente quadro devono essere comprese nel quadro VF. VJ1 - Acquisti di beni da Città del Vaticano; VJ3 - Acquisti di beni e servizi da soggetti residenti all’estero con emissione di autofattura ex art. 17, comma 2, DPR 633/72; VJ9 - Acquisti intracomunitari di beni e servizi (di cui all’art. 40 DL 331/93)
143
143 Quadro VH
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144 Quadro VH – liquidazioni periodiche Deve essere compilato da tutti i contribuenti: nel campo “debiti” i contribuenti trimestrali devono aggiungere gli interessi (1%) i contribuenti mensili compilano i 12 righi previsti i contribuenti trimestrali solamente: VH3, VH6 e VH9 e non VH12, in quanto l’IVA dovuta (o a credito) per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale i contribuenti con contabilità separate devono indicare un unico importo corrispondente alla somma algebrica delle singole liquidazioni gli importi indicati devono essere > 25,82 Euro Qualora l’ammontare dell’acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.
145
145 Quadro VL
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146 Quadro VL – liquidazioni dell’imposta Il quadro VL è composto di tre sezioni. Nel caso di compilazione di più moduli per effetto di contabilità separate (art. 36), le sezioni 2 e 3 del presente quadro devono essere compilate, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività dichiarate, soltanto sul primo modulo compilato. Nell’ipotesi di dichiarazione presentata da soggetto risultante da una trasformazione, devono essere compilate una sola volta per ciascun soggetto partecipante all’operazione, le sezioni 2 e 3 del presente quadro e qualora siano state tenute contabilità separate, le stesse sezioni 2 e 3 devono essere compilate solo sul primo dei moduli riferiti a ciascun contribuente.
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147 Quadro VT
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148 Quadro VT – separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA Il quadro è stato istituito al fine di prevedere nell’ambito del modello di dichiarazione annuale la separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA. Il quadro VT è destinato a tutti i contribuenti IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione e deve essere compilato esclusivamente nel modulo n. 01. Nelle ipotesi di contabilità separate ovvero di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, il quadro deve essere compilato una sola volta riepilogando i dati relativi alle varie contabilità ovvero ai diversi soggetti che hanno partecipato alla trasformazione.
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149 Quadro VT STRUTTURA DEL QUADRO Unica sezione, contenente 22 righi (da VT1 a VT22) Rigo VT 1 Suddiviso in sei campi distinti, riporta tutti i dati relativi alla ripartizione delle operazioni: campo 1: somma righi VE10 e VE23, campo 1; campo 2: somma righi VE12 e VE25, campo 2; campo 3: operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali; campo 4: imposta addebitata sulle operazioni imponibili effettuate nei confronti dei consumatori finali; campo 5: operazioni imponibili effettuate nei confronti dei titolari di partita IVA; campo 6: imposta addebitata sulle operazioni imponibili effettuate nei confronti dei titolari di partita IVA.
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150 Quadro VT Righi VT2 – VT22 Indicazione degli importi relativi all’imponibile e all’imposta (già compresi nel totale di cui ai campi 3 e 4 del rigo VT1) secondo la Regione o le Regioni corrispondenti ai diversi luoghi di esercizio dell’attività. Si tratta di facoltà, e non di obbligo. 150
151
151 Quadro VX – determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta Il quadro VX deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma. I contribuenti che presentano la dichiarazione IVA con Unico devono indicare i dati richiesti nel quadro VX nel quadro RX di Unico. L’IVA a credito può essere portata in compensazione o richiesta a rimborso
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152 Quadro VO – prima parte
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153 Quadro VO – seconda parte
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154 Quadro VO - opzioni Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello UNICO 2011 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. STRUTTURA DEL QUADRO Cinque sezioni: Sezione I: opzioni, rinunce e revoche ai fini IVA; Sezione II: opzioni ai fini delle II. DD.; Sezione III: opzioni ai fini IVA e II. DD.; Sezione IV: opzione ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti; Sezione V: opzione ai fini dell’IRAP.
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155 Termini e modalità di versamento Il versamento dell’IVA a debito risultante dalla dichiarazione annuale deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo. Chi presenta la dichiarazione insieme ad Unico può differire il pagamento entro i termini di pagamento delle imposte con 0,40% di interesse al mese. 155
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156 Modello VR – rimborso IVA
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157 Richiesta di rimborso MODELLO VR I contribuenti che intendono richiedere il credito IVA a rimborso devono presentare il modello VR: tra il 2 febbraio ed il 31 settembre dell’anno successivo. REQUISITI Art. 30 comma 2 del DPR 633/72: Sono ammessi esclusivamente i soggetti che cessano l’attività. In deroga a tale principio, art. 30 comma 3 del DPR 633/72, sono previsti alcuni specifici casi, purché il credito che emerge da dichiarazione sia > 2.582,28 Euro: se il contribuente esercita prevalentemente attività con aliquota minore a quella con cui effettua gli acquisti Segue……
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158 Richiesta di rimborso se effettua operazioni non imponibili (ex art.8, 8-bis e 9) per un ammontare > 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; quando l’IVA è relativa all’acquisto o importazione di beni strumentali o beni/servizi per studi e ricerche; se il contribuente effettua prevalentemente operazioni non soggette ad imposta per mancanza del requisito della territorialità; soggetti non residenti.
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159 Richiesta di rimborso In aggiunta ai casi menzionati dal comma 3, il comma 4 dello stesso DPR 633/72 prevede che: il contribuente può chiedere il credito IVA (da dichiarazione annuale) a rimborso se dalle dichiarazioni dei 2 anni precedenti risultano eccedenze detraibili (quindi necessaria la presenza di 3 dichiarazioni annuali a credito consecutive). Infine, ai sensi dell’art. 34 comma 9 del DPR 633/72: i produttori agricoli con regime speciale sulle cessioni all’esportazione e sulle cessioni intracomunitarie possono richiedere rimborsi IVA per importi > 2.582,82 Euro.
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160 FATTURAZIONE ELETTRONICA L'art. 1, commi 209-214, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ha previsto che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata: esclusivamente in forma elettronica; secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 52/2004 e del D. Lgs. n. 82/2005 noto come "Codice dell'Amministrazione digitale“.
161
161 FATTURAZIONE ELETTRONICA Tale intervento si colloca nell'ambito delle linee di azione richieste dall'Unione europea relativamente alla digitalizzazione dei processi amministrativi tra cui, in particolare, l'iniziativa «i2010» che incoraggia gli Stati membri a dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l'intero ciclo degli acquisti. Alcuni paesi europei, tra cui la Danimarca, Norvegia e Finlandia, hanno avviato un programma di introduzione della fatturazione elettronica nelle relazioni tra mercati di fornitura e pubblica amministrazione. In particolare, l'esempio della Danimarca costituisce oggi un modello di «best practice» a livello europeo: a partire dal 1° febbraio 2005 tutto il settore pubblico Danese (ministeri, strutture sanitarie, istituzioni scolastiche, etc...) accetta, per obbligo legislativo, solo fatture in formato elettronico.
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162 FATTURAZIONE ELETTRONICA L'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica introdotta nell'ambito del nostro ordinamento dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 in materia di “semplificazione e armonizzazione delle modalità di fatturazione in materia di IVA”, consente la completa sostituzione dei titoli cartacei con documenti informatici secondo standard comuni che permettono l'automatizzazione del flusso di informazioni tra fornitori e amministrazione, nonché la semplificazione e la maggiore economicità dei processi di fatturazione.
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163 FATTURAZIONE ELETTRONICA Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008, pubblicato in G.U. il 3 maggio 2008, recante "Individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze“ ha stabilito che a ricoprire il ruolo di gestore del sistema di interscambio dei documenti sarà l'Agenzia delle Entrate alla quale spetterà “il presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché la gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”. L'Agenzia delle Entrate nella gestione tecnica del sistema di interscambio sarà coadiuvata dalla SOGEI – Società Generale di Informatica S.p.A. – che è partner tecnologico dell'Amministrazione finanziaria italiana.
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164 FATTURAZIONE ELETTRONICA requisiti La possibilità di emettere fatture elettroniche, in alternativa alle tradizionali modalità cartacee, è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D. Lgs n. 52/2004, che ha modificato integralmente l'articolo 21 del DPR n. 633/1972. La circolare n. 45/E del 19 ottobre 2005 ha precisato che la fattura in formato digitale, per poter essere considerata fattura elettronica rilevante ai fini tributari, non deve contenere "macroistruzioni" né "codici eseguibili", tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati rappresentati (articolo 1, comma 2, lettera a), del Dm 23 gennaio 2004). Le fatture, quindi, non devono essere alterabili né durante l'accesso né durante la conservazione; in altre parole, devono essere documenti statici non modificabili. Pertanto, al fine di dare rilevanza civilistica e fiscale a ciascuna fattura, l'emittente deve assicurare che siano garantiti i seguenti requisiti: attestazione della data autenticità dell'origine integrità del contenuto
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165 FATTURAZIONE ELETTRONICA requisiti Tali requisiti sono garantiti mediante l'apposizione, su ciascuna fattura o sul lotto di fatture destinate a un unico soggetto, del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata da parte dell'emittente oppure impiegando sistemi Edi (Electronic Data Interchange) che garantiscono i predetti requisiti di autenticità e integrità. L'Edi è un sistema di trasmissione dati caratterizzato, principalmente, dallo scambio diretto di messaggi commerciali tra sistemi informativi, a mezzo di reti di telecomunicazioni nazionali e internazionali.
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166 FATTURAZIONE ELETTRONICA requisiti Il Decreto del Ministero Dell'Economia del 23 gennaio 2004 (G.U. 3 febbraio 2004, n. 27) "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto“, ha stabilito espressamente le caratteristiche e i requisiti che devono possedere i documenti informatici per avere rilevanza ai fini fiscali. In mancanza di queste caratteristiche il documento non può, fiscalmente, considerarsi emesso né formato. In pratica, i documenti informatici, per avere rilevanza, ai fini fiscali, devono:
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167 FATTURAZIONE ELETTRONICA requisiti avere la forma di documenti statici, non modificabili; essere emessi o formati con l’apposizione del riferimento temporale, contenere la data e l’ora di trasmissione del documento, e della sottoscrizione elettronica, idonea a garantire l’autenticità dell’origine del documento e l’integrità del contenuto; essere resi leggibili o disponibili a richiesta su supporto cartaceo e informatico presso il luogo di conservazione delle scritture in caso di verifiche, controlli e ispezioni; essere memorizzati su qualsiasi supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, assicurando l’ordine cronologico e senza che vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta; consentire le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici.
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168 FATTURAZIONE ELETTRONICA modalità operative L'articolo 21, comma 3, del DPR n. 633/1972 dispone che è possibile utilizzare sistemi di fatturazione elettronica solo previo accordo con il destinatario; pertanto, non sarà possibile trasmettere fatture elettroniche al cliente se questi non ha espresso il proprio consenso a riceverle in tale formato. A seconda degli accordi intercorsi, si potrebbero avere trasmissioni telematiche che necessitano di ricevute di invio/consegna e altre che non le prevedono.
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169 FATTURAZIONE ELETTRONICA modalità operative Se sono previste ricevute di notifica, bisognerà ricorrere, come sancito dall'articolo 48 del D. Lgs n. 82/2005, a un sistema di posta elettronica certificata (Pec). La posta elettronica certificata è uno strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale. La PEC aggiunge inoltre la certificazione circa il contenuto del messaggio. raccomandataricevuta di ritorno Nel caso in cui non sia richiesta alcuna ricevuta, si dovrà far riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 45, comma 2, del D. Lgs n. 82/2005, in base al quale il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile nella casella di posta elettronica messa a disposizione dal gestore.
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170 FATTURAZIONE ELETTRONICA modalità operative Per quanto riguarda il concetto di emissione/trasmissione delle fatture elettroniche, potrebbe non essere chiaro il momento in cui la fattura si considera fiscalmente emessa, ai sensi dell'articolo 21 del DPR n. 633/1972. La circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006 ha precisato che il momento di emissione rilevante ai fini fiscali coincide con l'apposizione sul documento del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata; pertanto, rilevante sarà il momento di emissione giuridica e non quello amministrativo contabile.
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171 FATTURAZIONE ELETTRONICA conservazione dei documenti La circolare n. 45/E del 2005 (punto 3.1.2) prevedeva l'obbligo di conservazione dei documenti per tipologia, vale a dire che, se si conservava in formato elettronico una sola fattura di acquisto, si era obbligati a conservare in formato elettronico tutte le fatture passive. Per ovviare a tale problematica, che rischiava di frenare lo sviluppo della fatturazione elettronica, è stata prevista, con la citata circolare 36/E, la possibilità di conservare contestualmente fatture elettroniche e fatture cartacee, utilizzando per quelle cartacee appositi registri sezionali. Tale modalità operativa è consentita a condizione che le fatture siano annotate in un registro sezionale e numerate progressivamente, con una distinta serie numerica in ordine cronologico, senza soluzione di continuità per periodo di imposta. Per ogni singolo cliente o fornitore, inoltre, dovrà essere eseguita un'unica modalità di conservazione per l'intero periodo d'imposta, in modo che le fatture emesse o ricevute risultino annotate tutte nello stesso registro.
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