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PubblicatoArianna Costantino Modificato 8 anni fa
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Istituzioni di diritto romano Processo
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La prima legis actio che viene in considerazione è la legis actio per manus iniectionem Trascorsi trenta giorni dalla sentenza con la quale il debitore era stato condannato al pagamento, il creditore portava (anche con la forza) il debitore in ius davanti al magistrato e pronunciava delle parole solenni
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Processo Le parole solenni pronunciate dal creditore erano queste: poiché sei stato condannato a pagarmi X sesterzi e non l’hai fatto, io compio su di te la manus iniectio per X sesterzi
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Processo Dopo aver pronunciato queste parole lo afferrava materialmente Il debitore non poteva respingere la manus iniectio, ma poteva offrire un vindex, cioè una terza persona che poteva intervenire al solo scopo di contestare la legalità della manus iniectio
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Processo Il vindex cioè non poteva contestare l’esistenza del debito (che era stata già accertata in un precedente processo), ma solo la legalità della manus iniectio Poteva ad es. eccepire che il debitore avesse già pagato o che non fossero trascorsi i 30 giorni dalla sentenza
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Processo Se vi era, dunque, un vindex ad eccepire la legalità della manus iniectio, si apriva un processo su di essa e sulla sua legittimità: se il vindex vince, il debitore è libero, se il vindex perde dovrà pagare il doppio del debito per cui era tenuto il debitore
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Processo Qualora non ci fosse il vindex, dopo aver pronunciato le parole solenni, il pretore pronunciava l’addictio del debitore al creditore Il creditore portava il condannato a casa sua e lo teneva in catene per 60 giorni dandogli da mangiare non più di una libbra di farro al giorno
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Processo Durante questi 60 giorni il creditore portava il debitore per tre volte consecutive al mercato e proclamava in pubblico l’esistenza e l’ammontare del debito, per verificare se ci fosse qualcuno disposto a pagare e liberare il debitore
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Processo Trascorsi i 60 giorni senza che nessuno pagasse, il creditore poteva vendere il debitore come schiavo al di là del Tevere (trans Tiberim) o ucciderlo Una norma riferita da Aulo Gellio alle XII Tavole, affermava che dopo il terzo mercato e trascorsi 60 giorni nel caso vi fossero più creditori, il corpo del debitore poteva essere tagliato a pezzi e i pezzi distribuiti tra i vari creditori
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Processo Nella norma si specificava inoltre che non aveva rilievo il fatto che alcuni prendessero un pezzo più grosso e altri più piccolo Pare che l’origine di questa norma fosse ricollegabile ad un’epoca antica in cui vi era una pratica magica che prevedeva il seppellimento di queste parti di cadavere per propiziare l’agricoltura
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Processo Secondo alcuni autori nel corso del tempo questa norma si sarebbe modificata consentendo al creditore solo la possibilità di costringere il debitore a lavorare a suo favore fino al pagamento del debito Il caso della sentenza non è l’unico in cui la procedura esecutiva poteva avviarsi: la manus iniectio poteva essere esercitata anche nei confronti del confessus in iure e in altri casi previsti dalla legge per crediti speciali
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Processo Rientravano tra i crediti speciali il caso del garante che pagasse per liberare il debitore oppure il credito del proprietario di una cosa contro colui il quale l’abbia distrutta o danneggiata Anche in questi casi il creditore può esercitare la manus iniectio
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Processo La seconda legis actio esecutiva è quella per pignoris capionem Mentre la manus iniectio è un’azione esecutiva sulla persona del debitore, la pignoris capio è esecutiva sui singoli beni, nel senso che il creditore può impossessarsi dei beni del debitore La particolarità di questa azione è data dalla circostanza che per fare l’esecuzione dei beni non era necessario un giudicato
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Processo Questa circostanza fece dubitare ai giuristi che si trattasse di una vera legis actio, perché si compiva fuori dal giudizio, extra ius In realtà, anche se compiuta extra ius è una legis actio, perché il creditore quando si reca presso il debitore per prendere i beni deve pronunciare delle parole precise e se sbaglia non può prendere le cose
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Processo In realtà sappiamo poco di questa legis actio: ad es. non sappiamo se il debitore poteva far causa per paralizzare l’azione del creditore Quel che sappiamo è che veniva usata per tutelare interessi sacrali e pubblicistici: ad es. era concessa al soldato rispetto al pagamento del suo stipendio (soldo, aes militare)
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Processo Era concessa contro chi avesse comprato un animale per sacrificarlo e non avesse pagato il prezzo A favore dei publicani, cioè coloro i quali riscuotevano le tasse contro chi non le avesse pagate
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Processo I publicani non erano funzionari dello stato, ma avevano vinto una gara di appalto: lo Stato fissava quanto voleva riscuotere da una provincia, si faceva un’asta e chi vinceva versava direttamente quanto voluto dallo Stato e otteneva l’appalto di riscossione delle tasse di quella certa provincia, tasse che erano molto più elevate del prezzo dell’asta e che rappresentavano il guadagno dei publicani
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Processo Se un cittadino non pagava le tasse ai publicani, questi potevano esperire la pignoris capio, cioè impadronirsi dei soldi o dei beni del cittadino senza che si svolgesse alcun giudizio Potevano anche prendere degli oggetti in pegno: se il cittadino romano pagava, si riprendeva l’oggetto, se non pagava rimaneva al publicano
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Processo Queste legis actiones, ci dice Gaio, vennero in odio, cioè i Romani non sopportavano più di dover usare procedure così rigide e formali e fu così che la lex Aebutia risalente al II-I sec. a.C. abolì le legis actiones Vi fu anche un altro fenomeno a contribuire alla scomparsa delle legis actiones, la creazione nel 242 del pretore peregrino
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Processo Il pretore peregrino aveva lo specifico compito di dirimere le controversie tra cittadini romani e stranieri A quell’epoca infatti Roma era già molto estesa e confluivano in città numerosi stranieri per svolgere delle attività commerciali
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Processo Il pretore peregrino giudicava in base a due criteri: equità e buona fede L’equità è la giustizia del caso concreto, stabilire chi ha torto o ragione nella sostanza, non sulla base del rispetto delle antiche formule La buona fede è l’affidabilità su cui si basano i rapporti
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Processo Questo processo più concreto e più snello riscuote successo, tanto che anche i Romani iniziano a rivolgersi al pretore per le loro liti Il processo che si svolge dinanzi al pretore si chiama PROCESSO FORMULARE Nel I sec. a.C. vengono emanate altre due leggi che abrogano definitivamente le legis actiones
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Processo Vi è un solo caso in cui le legis actiones vengono utilizzate: dinanzi al tribunale dei Centumviri che si occupa delle cause ereditarie Anche il processo formulare era diviso in due fasi: IN IURE davanti al pretore che alla fine della fase nominava il giudice che doveva decidere
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Processo IN IUDICIO, si svolgeva davanti al giudice nominato dal pretore e si concludeva con la sentenza In questo processo il pretore non aveva un ruolo passivo come nelle legis actiones dove si doveva limitare a constatare che le parti svolgessero gli atti solenni richiesti
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Processo Nella fase IN IURE di cui era protagonista, il pretore aveva un ruolo attivo, poiché esaminava il contenuto e il fondamento della lite e giudicava se il diritto affermato dall’attore fosse o meno degno di essere difeso in giudizio: se sì concedeva l’azione, in caso contrario la negava
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Processo Se in questa prima fase il convenuto riconosceva la pretesa dell’attore (CONFESSIO), la situazione di fatto si riteneva accertata e non c’era bisogno di passare alla fase successiva Se così non era, si procedeva e se il pretore concedeva l’azione, scriveva una FORMULA per il giudice
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Processo La formula era un’istruzione scritta in cui si indicavano i punti di fatto e di diritto che il giudice doveva esaminare e si attribuiva al giudice la facoltà di assolvere o condannare il convenuto Il giudice, peraltro, poteva solo assolvere o condannare al pagamento di una somma di denaro: non poteva avere un contenuto diverso, come la restituzione di una cosa o il compimento di un’opera
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Processo La prima fase del giudizio era la in ius vocatio, cioè la chiamata dell’attore al convenuto di presentarsi in giudizio Il convenuto, peraltro, doveva obbligarsi a pagare una somma di denaro se in quel determinato giorno non fosse comparso il giudizio
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Processo Una volta che le parti comparivano in giudizio davanti al pretore, si svolgeva la fase IN IURE che serviva a capire la situazione di fatto e di diritto che sarebbe stata eventualmente sottoposta al giudice L’attore quindi chiedeva al pretore l’azione per poter proseguire nel giudizio; il convenuto a questo punto poteva fare più cose:
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Processo a) Soddisfare materialmente la pretesa (pagare il debito) e così cessava la materia del contendere; b) Riconoscere fondata la pretesa dell’attore, senza soddisfarla praticamente, cioè era CONFESSUS IN IURE. La confessio equivaleva al giudicato e, in ragione di questo, si procedeva direttamente all’esecuzione senza passare per la fase IN IUDICIO se la pretesa consisteva in una somma di denaro certa
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Processo Se invece consisteva in una somma incerta o una cosa, si andava IN IUDICIO, ma solo per determinare l’ammontare della somma o il valore della cosa; c) Il convenuto poteva non difendersi assumendo un atteggiamento passivo e si chiamava INDEFENSUS. In questo caso il procedimento non poteva continuare perché era necessario che partecipassero attivamente sia attore che convenuto
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Processo Il pretore allora se si trattava di un’actio in personam, poteva autorizzare il creditore all’esecuzione sui beni del debitore; se si trattava di un’actio in rem, faceva conseguire all’attore il possesso della cosa d) Contestare la verità esposta dall’attore al fine di impedire che il pretore concedesse l’azione
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Processo e) Infine poteva invocare l’esistenza di ulteriori elementi che escludevano la condanna (ECCEZIONI) affinché li aggiungesse alla formula che il pretore scriveva per il giudice
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Processo Quando si aveva bisogno di accertare la verità di determinati fatti presupposto della lite si poteva fare una INTERROGATIO Che tipo di fatti? Ad esempio, prima di intentare un’azione per un credito verso una persona defunta, era necessario stabilire se il convenuto era erede del debitore
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Processo In questo caso si poteva fare l’INTERROGATIO, cioè si chiedeva direttamente al convenuto: sulla base della sua risposta, l’attore poteva chiedere una formula che dava per veri i fatti dichiarati Se il convenuto mentiva e l’attore era in grado di provarlo, la posizione del convenuto si aggravava
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Processo Un’altra cosa che si poteva fare durante la fase IN IURE era il IUSIURANDUM, cioè il giuramento Il giuramento poteva essere di tre tipi: volontario, necessario, estimatorio
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Processo Il giuramento volontario non richiedeva la presenza del magistrato e poteva essere chiesto o dall’attore al convenuto o viceversa Riguardava in genere l’esistenza di un rapporto giuridico La richiesta di questo giuramento poteva essere rifiutata senza alcuna conseguenza giuridica
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Processo Il giuramento necessario era chiesto dall’attore al convenuto previa autorizzazione del pretore Il convenuto poteva o prestare il giuramento o riferirlo all’attore: sia il giuramento dell’uno che dell’altro chiudeva definitivamente la lite perché si riteneva vero quello che veniva giurato
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Processo Se il convenuto si rifiutava di giurare, questo implicava il riconoscimento della pretesa dell’attore e si passava direttamente alla fase esecutiva Se a rifiutarsi era l’attore, il pretore poteva negare l’azione o concedere un’eccezione al convenuto
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Processo Infine il giuramento estimatorio era chiesto dal giudice all’attore e riguardava il valore della cosa nel caso in cui non fosse possibile stabilirlo in altro modo e aveva lo scopo di decidere l’ammontare della condanna Alla fine della fase IN IURE il pretore redigeva la formula in base alla quale il giudice doveva giudicare
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Processo Con la formula si tracciavano i confini della controversia, indicando i fatti e le questioni di diritto dedotti dall’attore e dal convenuto e sui quali il giudice basava la sua decisione Sempre alla fine della fase IN IURE aveva luogo la c.d. litis contestatio, uno degli atti più importanti del processo formulare
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Processo Di questo atto descritto da Gaio conosciamo gli effetti, ma non conosciamo la forma Doveva essere la comunicazione della formula da parte dell’attore al convenuto e nella sua accettazione da parte del convenuto: si trattava, dunque, di un accordo tra le parti con riguardo al contenuto della formula
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Processo In realtà la volontà del convenuto non era libera, perché se non avesse prestato il suo consenso (necessario al proseguimento del processo) si esponeva alle sanzioni previste per gli indefensi Alla litis contestatio presiedeva il pretore
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Processo L’effetto più importante della litis contestatio era questo: se un rapporto obbligatorio veniva dedotto in giudizio, al momento della litis contestatio il rapporto si estingueva e ne sorgeva uno nuovo, un rapporto processuale Fino a quel momento il debitore è tenuto ad adempiere la sua prestazione in base al rapporto obbligatorio, successivamente in base alla litis contestatio
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Processo Questo rapporto perdurerà sino alla sentenza: se questa è di condanna, il debitore sarà tenuto a pagare in base ad un nuovo rapporto sorto dal giudicato, dalla condanna Se invece il convenuto viene assolto, il creditore non potrà più agire in giudizio, perché l’antico rapporto obbligatorio si è estinto con la litis contestatio
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Processo Riassumendo: prima della litis contestatio il debitore è tenuto in base all’obbligazione; dopo la litis contestatio è tenuto in base ad essa; dopo la condanna è tenuto in base al giudicato Questi effetti valevano per le obbligazioni sorte in base al diritto civile che si svolgevano entro un miglio da Roma davanti al giudice unico cittadino romano e fra romani
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Processo In tutti gli altri giudizi, era il pretore ad impedire al creditore di proporre due volte la stessa azione concedendo al convenuto un’eccezione della cosa giudicata PARTI DELLA FORMULA: la formula si apriva con la nomina del giudice: TITIUS IUDEX ESTO
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Processo Le parti fondamentali della formula erano tre: 1) demonstratio; 2) intentio; 3) condemnatio Con la demonstratio il giudice esponeva il fatto su cui si basava la controversia; con l’intentio si indicavano le pretese giuridiche dell’attore nei confronti del convenuto; con la condemnatio si attribuiva al giudice la facoltà di assolvere o condannare il convenuto
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Processo Se, dunque, al giudice risultavano veri i fatti esposti, fondate le pretese giuridiche, condannava altrimenti assolveva La regola non è tassativa: la formula poteva non contenere necessariamente tutte queste parti, ma anche solo alcune
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Processo Ad es. nei giudizi di divisione dell’eredità (actio familiae erciscundae) lo scopo che si vuole ottenere è che ciascuno abbia una parte dell’eredità: la condemnatio non serve e non c’è, viene sostituita dall’ADIUDICATIO, cioè dal potere concesso al giudice di assegnare alle parti la proprietà sui singoli beni
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Processo Altre parti che potevano essere contenute nella formula sono le eccezioni concesse al convenuto il quale, non contestando le affermazioni dell’attore, indichi una situazione di fatto o di diritto che esclude la condanna Il pretore inserisce le eccezioni tra l’intentio e la condemnatio in questo modo:
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Processo Questi sono i fatti (demonstratio), queste le pretese giuridiche (intentio), se risultano vere tu giudice condanna, a meno che non sia vera questa circostanza di fatto o di diritto (exceptio). Es.: Tizio è convinto che Caio gli verserà una somma a titolo di mutuo (mi dai 100, sono obbligato a ridarti 100) e così si impegna con un contratto a dare a Caio in un certo giorno 100
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Processo Solo che Caio, una volta che Tizio si è obbligato, non gli dà più nulla Tizio si è però obbligato e Caio, sulla base del contratto, si può recare dal pretore a chiedere il rilascio della formula Tizio non può negare davanti al pretore di essersi obbligato con contratto, ma può invocare il dolo di Caio che lo ha imbrogliato
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Processo Tizio cioè può chiedere al pretore di inserire nella formula l’exceptio doli: se il giudice riterrà che Caio ha commesso un dolo, non potrà condannare Tizio A sua volta l’attore poteva replicare all’eccezione e così via
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Processo Nell’ambito delle azioni concesse dal pretore ne troviamo di diversi tipi Innanzitutto vi erano le actiones in personam, cioè quelle che proteggevano un diritto di obbligazione e le actiones in rem, cioè quelle che tutelavano un diritto reale come la proprietà
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Processo Vi erano poi le actiones mixtae, cioè quelle che avevano elementi delle prime e delle seconde (erano le azioni divisorie, familiae erciscundae, finium regundorum, communi dividundo) Si distinguevano poi le formulae del diritto civile e quelle del diritto onorario (del pretore)
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Processo Le prime erano concesse a tutela di un rapporto contemplato dal diritto civile; le seconde erano create dal pretore a tutela di un rapporto non contemplato dal diritto civile Le azioni del diritto onorario si dividevano in: azioni utili, cioè azioni del diritto civile che il pretore adattava e applicava a casi non previsti dal diritto civile
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Processo Azioni ficticiae: cioè azioni in cui il pretore ordinava al giudice di fingere l’esistenza di un elemento di fatto che in realtà non c’era (es.: in un particolare caso che studieremo, il pretore chiedeva al giudice di fingere l’esistenza del decorso del tempo e, dunque, far acquistare la proprietà per usucapione)
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Processo Azioni in fatto: non erano modellate su quelle iuris civilis. In particolari casi il pretore dava incarico al giudice di giudicare la controversia non solo sulla base delle norme giuridiche, ma tenendo conto di equità e buona fede (giudizi di buona fede), ciò che amplia la sfera di apprezzamento del giudice che può valutare più elementi per la decisione finale
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Processo Azioni di buona fede erano quelle concesse, ad esempio, a tutela di alcuni contratti, come la compravendita, la locazione, il mandato, la società PROCEDIMENTO IN IUDICIO: con la litis contestatio si chiude, dunque, la fase in iure del procedimento e si apre quella in iudicio
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Processo Questa è la fase in cui il giudice nominato dal pretore decide della causa In questa fase il giudice è libero di ammettere le prove offerte dalle parti con riguardo alle loro affermazioni, prova che può essere ascoltare i testimoni, esibire documenti e altro ancora
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Processo Il giudice può domandare il parere di un giurista qualora sia in dubbio sul da farsi Il giudice, in base alla formula, può solo assolvere o condannare il convenuto, mentre non può mai condannare l’attore Se il giudice condannava il convenuto, la condanna era sempre espressa in una somma di danaro
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Processo Con l’emanazione della sentenza sorgeva un rapporto obbligatorio fra le parti in forza del quale il condannato era obbligato a pagare all’attore la somma indicata nella condanna Inoltre, con la sentenza, fosse essa di condanna o di assoluzione, si creava la res iudicata, cioè non si poteva chiedere la stessa cosa in un nuovo giudizio
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Processo ESECUZIONE DELLA SENTENZA: se il condannato non pagava entro 30 gg. dall’emanazione della sentenza, l’attore poteva agire con l’actio iudicati Si andava davanti al pretore e qui, normalmente, il convenuto confessava, cioè riconosceva come giuridicamente fondata la pretesa dell’attore
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Processo In questo caso il pretore autorizzava l’esecuzione Il convenuto poteva anche contestare la pretesa dell’attore, ad esempio affermando di aver già pagato: in questo caso si andava in iudicio e il convenuto, qualora avesse mentito, poteva essere condannato al doppio della somma dovuta
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Processo Il condannato che convocato davanti al pretore con l’actio iudicati non pagava e non contestava, era sottoposto all’esecuzione, che poteva essere sulla sua persona o sui suoi beni L’esecuzione personale poteva essere evitata facendo la cessione dei beni ai creditori. L’esecuzione sui beni si realizzava con la vendita in blocco di tutto il patrimonio del condannato: BONORUM VENDITIO
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Processo Il rimedio della bonorum venditio pare fosse stato introdotto nel 118 a.C. dal pretore Rutilio Rufo La bonorum venditio si esperiva nei confronti del debitore che condannato non eseguiva la sentenza, nonché nei confronti del confessus in iure e dell’indefensus
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Processo Uno dei creditori chiedeva al pretore di essere immesso nel possesso dei beni del debitore per conservarli Se erano più di uno i creditori che chiedevano il possesso, il pretore poteva decidere di nominare un curatore dei beni
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Processo Si dava avviso mediante affissioni in modo da consentire a tutti i creditori di partecipare Dopo 30 giorni il pretore invitava i creditori a riunirsi e a nominare un magister dei beni che aveva il compito di fare un elenco dei beni e di indicare in un bando le condizioni di vendita, indicando le attività e passività dei beni
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Processo Dopo 10 giorni il magister vendeva in blocco tutti i beni all’asta e il miglior offerente conseguiva il patrimonio o meglio, la bonorum possessio del patrimonio Colui il quale si era aggiudicato l’asta avrebbe, infatti, acquistato la proprietà delle singole cose per usucapione
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Processo Il compratore dei beni doveva soddisfare i creditori entro il termine indicato nel bando di vendita, bando che conteneva anche i nomi dei creditori e gli importi loro dovuti Vi potevano essere anche delle soluzioni più semplici per dirimere una controversia
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Processo Uno di questi strumenti era rappresentato dagli INTERDETTI Con gli interdetti il pretore poteva difendere immediatamente alcune situazioni, senza bisogno di andare dal giudice, salva la possibilità di trasformare il tutto in un normale giudizio per volontà delle parti
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Processo Questa procedura semplificata veniva usata per i rapporti non contemplati dal IUS CIVILE Gli interdetti erano degli ordini che il pretore concedeva su semplice domanda dell’interessato e contro il soggetto autore della lesione, ordini subordinati alla veridicità delle affermazioni fatte dal richiedente
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Processo Se colui il quale riceveva l’ordine lo eseguiva, la procedura aveva termine; se invece non lo eseguiva, bisognava verificare che le affermazioni fatte dal richiedente fossero fondate e questo si poteva fare solo in un normale giudizio
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Processo Gli ordine del pretore potevano prevedere: a) La restituzione di una cosa; b) Esibire una cosa (es. il testamento del defunto) c) Astenersi dal fare una cosa (es. divieto per il locatario di lasciare la casa con le sue cose prima di aver pagato il canone)
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Processo Altro strumento del pretore era la IN INTEGRUM RESTITUTIO, cioè il pretore considerava non avvenuto un fatto a cui il diritto civile riconosceva effetti giuridici e ponendo i soggetti nella condizione giuridica anteriore al verificarsi del fatto
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Processo L’ultima tipologia processuale della quale ci dobbiamo occupare è quella chiamata EXTRA ORDINEM Questo processo non si divide più in due fasi, in iure e in iudicio, ma si svolge interamente davanti al magistrato che emana la sentenza
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Processo Questa procedura era quella normalmente impiegata nelle provincie romane dove titolare della giurisdizione era il governatore della provincia che poteva, a sua volta, delegare magistrati inferiori che si occupassero di singoli processi
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Processo In merito al procedimento che si svolgeva nelle province, tra cui l’Egitto, siamo parzialmente informati grazie alle informazioni contenute in alcuni papiri egizi Il procedimento iniziava con la richiesta avanzata dall’interessato al governatore della provincia di giudicare una controversia
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Processo Se il governatore riteneva di occuparsene personalmente, intimava al convenuto di presentarsi in giudizio, altrimenti delegava il caso ad un magistrato inferiore Se il convenuto non si presentava in giudizio dopo essere stato ripetutamente chiamato, il giudizio si svolgeva in contumacia del convenuto, cioè in assenza dello stesso
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Processo Il magistrato raccoglie le prove, ascolta i legali delle parti e le loro ragioni: quando è pronto emana la sentenza che legge ai diretti interessati La condanna poteva consistere non solo in una somma di denaro, ma avere anche un altro contenuto
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Processo In questi giudizi che si svolgevano in provincia, se i contendenti erano provinciali e non cittadini romani, si applicava il diritto proprio della provincia, cioè il diritto locale In taluni casi il magistrato romano poteva farsi assistere da un esperto di leggi locali
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Processo Questa procedura extra ordinem si applicava anche a Roma e in Italia sin dal I sec. d.C. estendendosi sempre più e facendo progressivamente scomparire il processo formulare, la cui abolizione ufficiale ci sarà nel 342 d.C.
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Processo Vediamo in cosa consisteva, dunque, questo processo La procedura extra ordinem è strettamente connessa con l’epoca imperiale, poiché in questa epoca capo dell’amministrazione della giustizia è l’imperatore e i singoli magistrati che giudicano sono suoi delegati
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Processo L’atto introduttivo del giudizio è la LITIS DENUNTIATIO, cioè un atto scritto in cui sono esposte le pretese dell’attore e con cui si invita a comparire il convenuto in una certa data davanti al magistrato Successivamente, nel diritto giustinianeo, l’atto di citazione prende il nome di libellus
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Processo Il libellus è un atto scritto in cui sono indicate succintamente le pretese dell’attore che sottoscrive l’atto e lo consegna al magistrato il quale a sua volta lo consegna ad un funzionario chiamato EXECUTOR con lo scopo di consegnare una copia al convenuto e intimandogli di presentarsi in giudizio in un certo giorno
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Processo La consegna del libellus da parte dell’executor al convenuto interrompe i termini di prescrizione delle azioni (es. se ho 5 anni per far impugnare il testamento di mio padre, debbo agire entro questo termine; in caso contrario, trascorsi i 5 anni non potrò più far valere il mio diritto, perché l’azione è prescritta)
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Processo Entro 10 giorni dal ricevimento del libellus, il convenuto deve dare la garanzia di presentarsi in giudizio e, nel caso non voglia soddisfare le pretese dell’attore, risponde a queste con un altro libellus nel quale confuta le pretese dell’attore ed espone le proprie ragioni
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Processo Questo libellus è comunicato dall’attore al convenuto sempre grazie all’executor Nel giorno stabilito le parti si recano in giudizio davanti al magistrato e l’attore compie la NARRATIO, cioè espone i termini della lite e il convenuto fa la CONTRADICTIO, cioè dice la sua
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Processo Si svolge quindi la litis contestatio che non è più come nel processo formulare: non vi è più, infatti, la divisione del processo IN IURE e IN IUDICIO e non ha più l’effetto di estinguere i diritti di obbligazione
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Processo In merito alle prove, il giudice non è più libero di valutarle, ma deve attribuire alle prove un valore diverso in base alla loro natura Maggiore importanza è attribuita alla prova documentale e poi alla testimonianza
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Processo Tra le prove documentali esiste una gerarchia: - Hanno piena prova i documenti redatti dai funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni - Documenti redatti dai notai fanno piena prova se confermati dal giuramento del notaio
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Processo - Documenti redatti dai privati hanno il valore di prova semplice ed è ammessa la prova contraria Per quanto riguarda la prova testimoniale, con Giustiniano si afferma il principio per il quale l’affermazione di un solo testimone non ha efficacia di prova
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Processo Altro elemento di prova è la CONFESSIO che può farsi in qualunque momento del processo La confessione, come nel processo formulare, ha valore di giudicato Altro mezzo di prova è il IUSIURANDUM, cioè il giuramento che può essere decisorio o suppletorio
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Processo Il giuramento decisorio si ha quando dal suo contenuto si fa discendere la decisione della causa Se il giuramento è deferito al convenuto questi può o giurare (e allora sarà assolto) o riferire il giuramento all’attore o non giurare: se non giura viene condannato
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Processo Se è l’attore a dover giurare, se giura il convenuto è condannato, se non giura è assolto Il giuramento suppletorio serve ad integrare alcuni elementi di prova
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Processo Al termine del procedimento, il magistrato deve decidere la causa, redige la sentenza per iscritto e la legge alle parti in pubblica udienza Questa può essere appellata e può, oltre che condannare o assolvere il convenuto, anche condannare l’attore
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Processo Inoltre, può avere un contenuto diverso dal pagare una somma di denaro: può prevedere di dare una cosa, oppure di svolgere o non svolgere una determinata attività Inoltre, nel processo extra ordinem troviamo per la prima volta il principio che il magistrato debba condannare chi perde la lite a rimborsare le spese di giudizio al vincitore
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Processo Nel processo per legis actiones e in quello formulare non era possibile avere un secondo grado di giudizio, cioè la sentenza non poteva essere appellata E’ con la procedura extra ordinem che nasce la possibilità di appellare la sentenza davanti ad un magistrato di grado più elevato che pronuncia una nuova sentenza che si sostituisce alla prima
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Processo Probabilmente questo istituto dell’appello sorge in ragione della struttura stessa dell’amministrazione giudiziaria, che vede al vertice il princeps Davanti alla pronuncia sfavorevole, il soccombente si rivolgeva direttamente all’imperatore che aveva il potere di riformare la sentenza
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Processo Non potendo però l’imperatore occuparsi personalmente di tutto, delegava ai magistrati di grado superiore a quelli che avevano già giudicato e così questo sistema si venne normalizzando Se il giudice dell’appello emanava una nuova sentenza, questa si sostituiva a quella già emanata; se respingeva l’appello, diventava eseguibile e definitiva la sentenza di primo grado
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Processo Il giudice dell’appello poteva giungere a conclusioni diverse rispetto al giudice di primo grado e anche rispetto alle richieste dell’appellante, che poteva esporsi ad una condanna più grave della precedente
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